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NORMATIVA
Normativa nazionale - Circolari - Governo

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Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 19 settembre 2011, n. 26
Linee di indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del 13 luglio 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 22 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98.(G.U. n. 230 del 3 ottobre 2011)
 

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato
e agli Enti di cui all'Elenco n. 1 e n. 2 allegati
e, p.c. alle altre Amministrazioni Pubbliche
Loro Sedi

Premessa.

Il conto disponibilita' e' il conto che il Ministero dell'economia
e delle finanze (di seguito Ministero) intrattiene con la Banca
d'Italia, sul quale vengono regolati tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati nell'ambito della tesoreria dello Stato. La giacenza di tale conto non puo' presentare saldi negativi.
L'articolo 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito Legge) ha modificato la disciplina del conto disponibilita' prevedendo che con convenzione tra il Ministero e la Banca d'Italia, che e' stata attuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2011, venissero stabilite le condizioni di tenuta del conto ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse di mercato. La liquidita' in eccesso rispetto a tale saldo, non sara' piu' remunerata dalla Banca d'Italia, come e' avvenuto finora, e dovra' essere pertanto investita sul mercato.
La riforma ha come immediata conseguenza la necessita' di effettuare previsioni dei flussi di cassa giornalieri sempre piu' accurate che richiedono una programmazione finanziaria di breve/medio periodo; cio' al fine di assicurare da un lato la massimizzazione
della redditivita' degli impieghi, dall'altro la liquidita' sufficiente per il servizio della tesoreria statale.
L'articolo 46 della Legge, come modificato dall'articolo 22 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, e il decreto di attuazione del Ministero del 13 luglio 2011 (di seguito D.M.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011, hanno previsto obblighi di comunicazione a carico delle amministrazioni che movimentano flussi finanziari nell'ambito della tesoreria statale ritenuti di importo significativo. Per rendere cogenti le disposizioni sono state previste sanzioni a carico dei soggetti tenuti alla comunicazione in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo.

1. Finalita'

La presente circolare, adottata ai sensi dell'articolo 4 del D.M., ha la finalita' di fornire alle amministrazioni interessate le modalita' operative per la trasmissione delle previsioni dei flussi di cassa.

2. Ambito di applicazione e tempistica (articolo 1 D.M. 13 luglio 2011: Programmazione finanziaria dei Ministeri)

I dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa (CdR) sono tenuti ad inviare telematicamente al Ministero - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso lo schema fornito dalla presente circolare (Allegato A), la programmazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1 del D.M. cosi' strutturata:
comunicazione annuale: le previsioni relative all'anno successivo, a partire dall'anno 2012, dovranno pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a partire dal 31 dicembre 2011 (articolo 1 comma 2). Le previsioni relative all'ultimo trimestre del 2011 (ottobre-dicembre 2011) dovranno essere inviate entro il 10 ottobre 2011;
comunicazione mensile riferita al bimestre: l'aggiornamento delle previsioni dei pagamenti per il mese in corso e per quello successivo dovranno essere inviate entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2011 (articolo 1 comma 3).
Ciascun CdR dovra' individuare al suo interno il soggetto responsabile su cui gravera' l'onere della trasmissione delle comunicazioni.
Saranno oggetto di comunicazione sia i pagamenti di natura ricorrente che non ricorrente; per pagamenti di natura ricorrente si intendono quelli effettuati dalle amministrazioni ripetutamente nel corso di piu' esercizi finanziari con scadenze previste da norme o obbligazioni giuridiche.
A titolo non esaustivo si elencano alcune tipologie rientranti nella fattispecie dei pagamenti ricorrenti:
stipendi e competenze accessorie
altre spese di funzionamento
rate di ammortamento di prestiti (capitale e interessi)
pagamenti relativi a contratti di servizio e di programma
trasferimenti dal bilancio dello Stato ad amministrazioni pubbliche
contributi a imprese e ad altri soggetti privati.
Relativamente ai pagamenti di natura non ricorrente, si fa presente che gli stessi, pur non avendo una cadenza prevista da leggi o
obbligazioni giuridiche, dovranno essere oggetto di comunicazione nel caso in cui siano comunque prevedibili e pianificabili.
Lo schema allegato (Allegato A) deve essere compilato, per i pagamenti che superano 50 milioni sul singolo capitolo, come segue:
nel campo denominazione deve essere indicato: lo Stato di Previsione Appendice (SPA), il codice del CdR e la corrispondente denominazione;
nel campo n. capitolo deve essere indicato il capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il pagamento;
nel campo piano di gestione deve essere indicato il piano gestionale;
nel campo importo deve essere indicato l'importo espresso in migliaia di euro;
nel campo modalita'/tipo titolo deve essere indicato lo strumento di effettuazione del pagamento utilizzando le opzioni previste:
ordine di pagamento (OP), ordine di accreditamento su contabilita' speciale (OA/CS), ordine di accreditamento su contabilita' ordinaria (OA/CO), ordine di accreditamento su contabilita' ordinaria - titolo di spesa secondaria (OA/COII), conto sospeso (CSO), anticipazione di tesoreria (AT), ruolo di spesa fissa (RSF), nota di imputazione (NI), altro (A).
Per le anticipazioni di tesoreria andra' utilizzato l'Allegato A valorizzando solamente i campi importo, modalita'/tipo titolo (AT) e data.
Nel caso di emissione di ordini di accreditamento su contabilita' ordinaria (OA/CO), la comunicazione da parte dei CdR dovra' prevedere, oltre agli elementi identificativi dell'ordine di accreditamento, anche informazioni, se disponibili, sul titolo/i di spesa secondaria, di qualsiasi importo; per i titoli di spesa secondaria andranno valorizzati i campi importo, modalita'/tipo titolo, selezionando l'opzione OA/COII e data, indicando la data effettiva del pagamento;
nel campo giorno, mese, anno deve essere indicata la data presunta di pagamento nel caso di comunicazione annuale (o se disponibile quella effettiva nel caso in cui si conosca con certezza la scadenza del pagamento: per esempio nel caso di rate di ammortamento/stipendi) e quella di emissione del titolo per quella mensile riferita al bimestre. Nel caso in cui al momento della comunicazione non sia determinabile la scadenza del pagamento, il dirigente responsabile deve comunque indicare una data di emissione presunta;
nel campo natura deve essere indicata la natura del pagamento se ricorrente o non ricorrente;
nel campo tipo destinatario deve essere indicato se trattasi di beneficiario interno o esterno alla tesoreria;
nel campo destinatario:
se il tipo destinatario e' interno deve essere indicato il numero del conto di tesoreria;
se il tipo destinatario e' esterno (ad es. su conti correnti bancari) deve essere indicata sinteticamente la pubblica amministrazione beneficiaria oppure genericamente "soggetto esterno PA";
nel campo note potranno essere aggiunte ulteriori informazioni che si ritengano utili fornire, quali ad esempio vincoli, adempimenti propedeutici al pagamento, condizioni sospensive, ecc.
Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di compilare uno o piu' campi dello schema allegato (Allegato A), sara' cura della stessa darne specifica nel campo note.
Si precisa che, nel caso in cui la gestione dei fondi stanziati su alcuni capitoli di spesa venga affidata dai Ministeri competenti alle Agenzie Fiscali ovvero ad altri enti ed amministrazioni pubbliche, le comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.M. dovranno essere comunque effettuate dai Ministeri (CdR), sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni che gestiscono i capitoli stessi compilando l'Allegato A.
Al fine di un ordinato e concreto monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, gli ordini di pagare e gli ordini di accreditamento - ad esclusione di quelli relativi a spese obbligatorie, ivi incluse quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali - devono pervenire agli Uffici centrali del bilancio (UCB) entro il 7 del mese, fermo restando in ogni caso il termine di 30 giorni previsto per il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Si precisa che le comunicazioni di cui all'Allegato A, dovranno essere inviate contemporaneamente anche al competente UCB.
Si ribadisce, ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del D.M. che l'obbligo di comunicazione si riferisce ai pagamenti che cumulativamente superino nel mese l'importo di 50 milioni a carico di un singolo capitolo di spesa ovvero relativamente a pagamenti aventi
la stessa natura economica, indipendentemente dallo strumento con cui viene effettuato il pagamento (mandato, anticipazioni e sospesi di tesoreria); in questo caso, non andranno valorizzati i campi n. capitolo, piano di gestione e data ma andra' riportata nel campo note a natura economica del pagamento.
Si rammenta che le movimentazioni sui conti correnti di tesoreria che abbiano ad oggetto le erogazioni di risorse proprie alle regioni, devono essere comunicate utilizzando l'Allegato B indicando il CdR nel campo denominazione ente e rispettando i tempi di comunicazione previsti per l'invio del suddetto Allegato B.

3. Ambito di applicazione e tempistica (articolo 2 D.M. 13 luglio 2011: Programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche)

I conti correnti di tesoreria di cui sono titolari le amministrazioni interessate alle comunicazioni di cui all'articolo 2 del D.M., sono individuati negli elenchi allegati alla presente circolare (Elenchi 1 e 2). Gli elenchi sono stati predisposti sulla base di una rilevazione sui conti di tesoreria (base dati 2010) effettuata sui sistemi informatici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato secondo i criteri indicati nell'articolo 2 comma 2 del D.M.
I titolari dei conti correnti di tesoreria, individuati negli elenchi allegati, sono tenuti ad inviare telematicamente al Ministero - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso lo schema fornito dalla presente circolare (Allegato B), la comunicazione mensile relativa ai movimenti finanziari (sia prelevamento che versamento) previsti per il mese successivo, a partire dal mese di settembre 2011 (relativamente al mese di ottobre) entro il 25 di ogni mese. Ogni settimana entro la giornata di venerdi', deve essere comunicato l'aggiornamento riferito alla settimana successiva. Non sono oggetto di comunicazione i prelievi e i versamenti sul conto derivanti da movimenti interni alla tesoreria statale (girofondi e movimenti da/verso il bilancio dello Stato).
I titolari dei conti correnti di tesoreria, non inclusi negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente circolare, che prevedono di effettuare operazioni di importo superiore ai 30 milioni giornalieri (articolo 2 comma 4 del D.M.), sono tenuti comunque alla comunicazione di cui allo schema previsto all'Allegato B.
Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano previsto alcuna movimentazione in un determinato periodo, sono tenute ad inviare comunque la comunicazione con importo zero.
Le amministrazioni titolari dei conti dovranno individuare il soggetto responsabile su cui gravera' l'onere della trasmissione delle comunicazioni.
Lo schema allegato (Allegato B) deve essere compilato come segue:
nel campo denominazione ente deve essere indicata sinteticamente la denominazione dell'ente titolare del conto/conti di tesoreria;
nel campo numero conto deve essere indicato il numero identificativo del conto di tesoreria sul quale si effettua l'operazione;
nel campo sezione deve essere indicato il numero della sezione della Banca d'Italia presso la quale e' aperto il conto; tale campo non andra' valorizzato nel caso di comunicazioni cumulative riferibili a piu' sezioni;
nel campo tipologia deve essere indicato se si tratta di: conto corrente (CC), contabilita' speciale (CS) o contabilita' speciale di tesoreria unica (TU);
nel campo movimento deve essere indicato se si tratta di un prelevamento o di un versamento;
nel campo importo deve essere indicato l'importo espresso in migliaia di euro;
nel campo giorno, mese, anno deve essere indicata la data presunta di prelevamento o versamento (o se disponibile quella effettiva nel caso in cui si conosca con certezza il giorno) per la comunicazione mensile e quella effettiva per la comunicazione settimanale;
nel campo note potranno essere aggiunte ulteriori informazioni che si ritiene utile fornire, quali ad esempio vincoli, adempimenti propedeutici al pagamento, condizioni sospensive, ecc.
Nel caso in cui i titolari dei conti correnti di tesoreria non siano in grado di compilare uno o piu' campi dello schema allegato (Allegato B), sara' cura degli stessi darne specifica nel campo note.
Per gli enti previdenziali ed Equitalia S.p.A. (di cui all'elenco 1) le comunicazioni devono riguardare esclusivamente i prelievi dai
conti e, come stabilito nell'articolo 2 comma 3 del D.M., devono riferirsi non alla singola sezione o sede territoriale, bensi' all'importo complessivo giornaliero relativo a ciascun conto corrente di tesoreria intestato all'ente. Si precisa che gli enti
previdenziali dovranno inviare i dati distinguendo fra la voce "Pensioni" e "Altro" fornendone la specifica nel campo note.

4. Modalita' di trasmissione delle informazioni

Nelle more della predisposizione di una piattaforma informatica che permettera' l'inserimento dei dati via internet, l'invio delle comunicazioni dovra' avvenire tramite posta elettronica secondo gli schemi allegati alla presente circolare (Allegati A e B) che verranno forniti in formato excel scaricabile dal sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
L'oggetto del messaggio di posta elettronica che accompagnera' la trasmissione delle comunicazioni, deve riportare la dicitura "Programmazione finanziaria dei Ministeri" per i soggetti di cui all'articolo 1 del D.M. e "Programmazione finanziaria delle Amministrazioni Pubbliche" per i soggetti di cui all'articolo 2 del D.M.
L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare e' il seguente:
rgs.monitoraggio@tesoro.it
Per informazioni e quesiti e' possibile inviare segnalazioni indicando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica la dicitura "Quesito" al seguente indirizzo di posta elettronica:
rgs.monitoraggio@tesoro.it

5. Disposizioni finali

Al fine di consentire alle amministrazioni di adeguare la propria attivita' di programmazione finanziaria alle nuove esigenze e al Ministero di testare ed eventualmente migliorare le modalita' di raccolta delle informazioni giornaliere, e' previsto un periodo di sperimentazione di diciotto mesi. In questo periodo di tempo le sanzioni per la mancata comunicazione telematica delle informazioni di stima dei pagamenti e dei movimenti giornalieri sui conti di tesoreria, non sono applicate per i primi 150 giorni (a partire dal 1° agosto 2011) e ridotte del 50 per cento per il rimanente periodo.
Si precisa che le scadenze indicate nella presente circolare dovranno essere spostate al primo giorno lavorativo successivo se coincidenti con la giornata di sabato, domenica e festivi, ad eccezione delle comunicazioni previste per il venerdi' che devono essere anticipate alla prima giornata lavorativa utile.
A partire dal mese di ottobre, i titolari dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato non sono piu' tenuti a comunicare all'IGEPA i dati relativi alla previsione mensile dei prelevamenti, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalla circolare RGS n. 41 del 29 settembre 2003. Le amministrazioni titolari di conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, inserite negli elenchi 1 e 2, e quelle non incluse negli elenchi 1 e 2 ma che prevedono di effettuare operazioni di importo superiore ai 30 milioni giornalieri, sono tenute a rispettare i termini e le modalita' di comunicazione delle operazioni di prelevamento e versamento previsti dalla presente circolare. Nulla e' innovato, invece, circa le modalita' e i termini di invio all'I.GE.P.A. - Ufficio XII, delle richieste di prelevamento dei fondi dagli stessi conti correnti.
Sara' cura del Ministero - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunicare eventuali revisioni degli elenchi delle amministrazioni pubbliche allegati alla presente circolare, nonche'l'avvio della procedura informatica per l'invio telematico dei dati.
Roma, 19 settembre 2011


Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio


Elenco 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico



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