Art. 1
Esercizio provvisorio
1. In deroga all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2014 per un periodo non superiore a quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2014, sulla base del bilancio per l'esercizio 2013.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006 nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.
5. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini dei commi 2 e 4.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ed ha efficacia giuridica dal 1° gennaio 2014.