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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale Campania, 6 dicembre 2013, n 19
Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale
 
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA La seguente legge:

Art. 1
(Disposizioni generali e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (Interventi urgenti in favore dell'economia), disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le Aree di sviluppo industriale della Regione Campania, di seguito denominati consorzi Asi.
2. Alla Regione, agli enti economici pubblici, agli enti pubblici territoriali interessati, ai consorzi di operatori e alle società consortili operanti in ambito locale è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati, di attività imprenditoriali, nonché di partecipare ai medesimi consorzi anche mediante società finanziarie.
3. Possono partecipare ai consorzi Asi anche le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi, nonché gli istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.
4. Gli enti consorziati possono recedere dai consorzi Asi secondo le previsioni statutarie. L'ente che recede è obbligato al rispetto degli impegni assunti per l'intero esercizio finanziario in corso.

Art. 2
(Natura giuridica)

1. I consorzi Asi sono enti pubblici economici.
2. La struttura e le attività dei consorzi Asi sono disciplinate dagli statuti consortili, nei quali sono, in particolare, determinate:
a) le modalità di rappresentanza nel consiglio generale dei consorziati in rapporto proporzionale alle quote sottoscritte ed i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi soci;
b) le modalità di rinnovo degli organi dell'ente;
c) le funzioni obbligatorie di competenza degli organi del consorzio, tra cui:
1) l'adozione di piani e programmi e la cura delle funzioni relative alla tutela ambientale delle aree, alle espropriazioni dei suoli ed alle eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese ed agli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili;
2) la definizione delle forme di confronto con le associazioni imprenditoriali più rappresentative del comparto industriale e gli enti locali, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;
3) l'attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di areeattrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione maggioritaria delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica;
4) le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
3. Lo statuto è adottato dal consiglio generale, competente anche per le eventuali modifiche.
4. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3
(Organi amministrativi)

1. Gli organi del consorzio Asi sono:
a) il consiglio generale;
b) il presidente;
c) il comitato direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) l'organismo indipendente di valutazione, organismo unico per tutti i consorzi Asi della Regione.
2. Gli organi dei consorzi Asi, la composizione, le loro competenze e le linee-guida di funzionamento sono fissate nei rispettivi statuti osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:
a) il consiglio generale è composto da un numero di membri, definito dallo statuto, in relazione agli enti partecipanti, a garanzia della funzionalità del consorzio. Al consiglio generale spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli organi e degli uffici del consorzio Asi;
b) il consiglio generale elegge il presidente del consorzio Asi, anche al di fuori dei componenti del medesimo consorzio, tra persone con comprovate capacità manageriali; al presidente sono attribuite le ordinarie funzioni di legale rappresentanza anche processuale dell'ente;
c) il comitato direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, secondo quanto stabilito dal consiglio generale di cui alla lettera a), compreso il presidente del consorzio Asi, che ne fa parte e lo presiede; un membro dello stesso comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente. Al comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali del consiglio, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa;
d) l'organismo indipendente di valutazione è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti per legge, nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, su designazione delle associazioni industriali più rappresentative con modalità fissate da apposito regolamento adottato dal consiglio generale; l'organismo indipendente di valutazione dura in carica cinque anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente ed esercita in piena autonomia le attività di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale prevista dalla legge, nonché la verifica delle attività di funzionamento complessivo dell'ente, in relazione all'efficienza ed all'efficacia della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni e delle attività dei controlli strategici. L'organismo indipendente di valutazione riferisce direttamente al consiglio generale ed al comitato direttivo dei rispettivi consorzi Asi, in ragione delle loro competenze ed esprime parere di conformità sugli atti di indizione delle gare ad evidenza pubblica. Le spese dell'organismo indipendente di valutazione, previste nei limiti della normativa vigente, gravano annualmente in quota parte sui rispettivi bilanci dei consorzi Asi;
e) il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, nominato dal Consiglio regionale, e da due membri, iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e due supplenti, eletti dal consiglio generale del consorzio. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di enti pubblici;
f) al presidente, ai componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica decisa dal consiglio generale con riferimento analogo all'indennità stabilita da enti pubblici similari; ai componenti del consiglio generale spetta una indennità di presenza determinata dallo stesso consiglio.
3. La durata in carica degli organi previsti nel comma 1, alle lettere a), b), c) e d) è fissata in cinque anni ed i componenti dei medesimi organi possono essere riconfermati soltanto per un ulteriore quinquennio.
Art. 4
(Funzioni dei consorzi Asi)

1. I consorzi Asi promuovono, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser, nell'ambito degli agglomerati industriali, delle aree delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati dai consorzi Asi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercitano le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili. I consorzi Asi attivano le consulenze ed i servizi reali alle imprese.
2. A tale scopo, i consorzi Asi adottano propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali sono indicati anche gli impianti e le infrastrutture, idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, in conformità all'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter del decreto-legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993.
3. I consorzi Asi adottano propri programmi di sviluppo, previsti nell'articolo 13, finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.
4. In particolare, i consorzi Asi:
a) progettano, realizzano e gestiscono gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;
b) progettano, realizzano e gestiscono all'interno degli agglomerati industriali gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;
c) progettano, realizzano e gestiscono, salvo diverse disposizioni di legge, gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;
d) gestiscono, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;
e) promuovono le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, quali a titolo esemplificativo i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri - congressi;
f) curano le attività indirette utili per la competitività territoriale;
g) incentivano lo sviluppo di risorse immateriali;
h) favoriscono i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati nell'area interessata.
5. I consorzi Asi curano la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuovono comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali. A tal fine i consorzi Asi:
a) definiscono con i comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;
b) perseguono le riduzioni delle emissioni climalternanti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue ed il loro riuso ai fini industriali e di antincendio, il risparmio di acqua potabile;
c) favoriscono l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;
d) ricercano le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;
e) concorrono al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti e, altresì, possono sostenere lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;
f) provvedono all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-imprenditoriali dei consorziati;
g) attuano le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con le università e con gli istituti di ricerca;
intraprendono iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;
h) progettano e realizzano i rustici industriali da assegnare a condizioni agevolate ai giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive, anche mediante agevolazioni relative alle spese correnti dovute per la gestione e la manutenzione delle aree consortili;
i) progettano, realizzano e gestiscono, salvo diversa disposizione di legge, gli impianti di produzione e di distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, a servizio delle aziende insediate nelle aree industriali di competenza.

Art. 5
(Gestione economica. Piani economici e finanziari)

1. I mezzi finanziari dei consorzi Asi sono determinati:
a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente;
b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
c) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 4 svolte dai consorzi;
d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea e da qualsiasi altro ente;
e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
f) dai fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;
g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere.
2. I consorzi Asi devono predisporre ed adottare, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso e trasmetterlo, tramite l'assessore regionale competente, entro il termine di quindici giorni dall'approvazione, alla Giunta regionale per il controllo. Il piano si intende approvato decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Giunta regionale, se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento o ne sospende l'esecutività con la richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio. In tal caso, decorre il termine di ulteriori venti giorni per l'esame dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio.
3. La Regione può destinare annualmente un contributo ai consorzi Asi, in ragione delle utilità che i consorzi Asi realizzano a favore del sistema produttivo, valutate sulla base del piano economico e finanziario per ciascun anno finanziario ed in ragione degli obiettivi raggiunti, come definiti nel piano di sviluppo, nonché in ragione di una comprovata conduzione gestionale, improntata ai principi economici dell'efficienza e dell'efficacia.
4. Il bilancio dei consorzi Asi è conforme alle norme stabilite dallo statuto per consentire anche la lettura per programmi ed interventi; il bilancio è controllato e controfirmato dal collegio dei revisori dei conti ed è approvato dal consiglio generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso alla Giunta regionale.
5. Il consorzio Asi è obbligato al pareggio di bilancio di previsione delle spese e delle entrate.

Art. 6
(Competenze della Regione. Indirizzo di politica. Controllo e Vigilanza. Consulta regionale.)

1. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi triennali di politica settoriale e produttiva per i consorzi Asi, predisposti dalla Giunta regionale, su parere della consulta regionale Asi prevista nel comma 2.
2. La Giunta regionale controlla e vigila sulle attività dei consorzi Asi ed attua, attraverso i consorzi, gli indirizzi di promozione delle attività produttive, economiche e territoriali, previste nel comma 1, sentito il parere della consulta regionale Asi, che ha sede presso l'assessorato regionale competente. La consulta regionale Asi è composta:
a) dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato;
b) dai rappresentanti legali dei consorzi Asi della Regione;
c) da tre esperti designati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente;
d) da tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori.
3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente o suo delegato.
4. Il compito di segretario è svolto dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato.
5. Il controllo interno delle attività dei consorzi Asi spetta al collegio dei revisori dei conti.
6. La vigilanza dei consorzi Asi è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti che verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.
7. Presso l'assessorato regionale alle attività produttive è istituito il comitato di coordinamento delle attività dei consorzi Asi. I componenti del comitato sono scelti tra i dipendenti o gli organi dei consorzi Asi, su designazione dei presidenti degli stessi consorzi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

Art. 7
(Competenze del Presidente della Giunta Regionale.)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, nomina con decreto il commissario ad acta, anche su richiesta motivata del presidente del consorzio Asi, per provvedere, in caso di inerzia, all'assunzione degli atti di competenza degli organi previsti nell'articolo 3 ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di assetto delle aree di sviluppo industriale.
2. L'incarico commissariale ha la durata di tre mesi, eventualmente prorogabili, per l'assolvimento dei compiti previsti nel comma 1.

Art. 8
(Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali.)

1. Lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato in via preliminare dal consiglio generale del consorzio Asi ed è depositato, ai fini della pubblicazione, nell'albo del consorzio Asi e dei comuni interessati. Gli enti ed i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo.
2. L'adozione definitiva è preceduta dalla convocazione della conferenza dei servizi da parte della provincia territorialmente competente, alla quale sono invitati a partecipare gli enti locali e gli organi ed i soggetti istituzionalmente competenti. Le amministrazioni provinciali provvedono a convocare la conferenza dei servizi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del consorzio Asi.
3. La conferenza è presieduta da un rappresentante della provincia ed è disciplinata dalle norme nazionali vigenti in materia.
4. La decisione unanime raggiunta in sede di conferenza contiene la decisione sulle osservazioni, sostituisce l'adozione definitiva e l'approvazione da parte della Provincia e comporta, se necessario, l'automatica variazione dei piani territoriali ed urbanistici dei comuni interessati.
5. Il piano del consorzio Asi è trasmesso alla Giunta regionale, che si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
6. Dell'approvazione del piano è data notizia mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Regione.
7. I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile.
8. Il piano attuativo dei consorzi Asi ha efficacia decennale e la sua approvazione determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti. La validità dei piani vigenti è prorogata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.
10. Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate dai consorzi Asi.
11. I piani di assetto delle aree dei nuclei industriali sono subordinati ai piani di bacino, ai piani dei parchi, ai piani paesaggistici e ambientali.
12. Per gli agglomerati esistenti i consorzi Asi possono procedere all'adozione di piani anche con riferimento a singoli agglomerati. In tal caso la procedura prevista dal presente comma fa riferimento agli enti interessati al singolo agglomerato.
13. I comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di piani di insediamenti produttivi possono trasferire la gestione delle suddette aree ai consorzi Asi mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Trasparenza atti amministrativi). Tali aree, previa la presa d'atto del consiglio dei consorzi Asi, entrano a far parte del piano regolatore del competente consorzio Asi.
14. I comuni assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo e all'infrastrutturazione delle aree industriali, possono avvalersi dei consorzi Asi, mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per le attività di progettazione e di realizzazione delle opere finanziate.
15. Nei piani consortili i consorzi Asi individuano aree da destinare agli insediamenti delle piccole e medie imprese e delle attività artigianali con superfici minime di 250 metri quadri coperti. I consorzi Asi, compatibilmente con le caratteristiche di ciascun agglomerato, individuano anche le aree da destinare ad attività di servizio, comprese quelle professionali, per agevolare una migliore connessione tra agglomerati industriali ed il contesto territoriale di riferimento. I piani consortili sono improntati a nuovi modelli insediativi, per l'integrazione delle funzioni produttive, sociali, commerciali e del tempo libero.
16. Nei piani consortili i consorzi Asi individuano le aree da destinare alle Aree produttive ecologicamente attrezzate, di seguito denominate Apea, previste nell'articolo 9 comma 2.

Art. 9
(Qualificazione delle aree industriali)

1. Le aree industriali previste nei piani di assetto sono assimilate ai distretti produttivi previsti nell'articolo 1, comma 366 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2006).
2. La Regione, su istanza del consorzio Asi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, può riconoscere una o più aree del medesimo piano di assetto come Apea, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dotata di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, di sistemi tecnologici e di servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, per garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
3. Nelle aree riconosciute Apea di cui al comma 2 gli impianti produttivi localizzati o da localizzare sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti.
4. Con successive linee guida da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, per le aree Apea di cui al comma 2, definisce, tra l'altro:
a) i requisiti urbanistico - territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese e le forme di gestione unitaria;
c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti, quali aree riconosciute Apea;
d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle Apea;
e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle Apea;
f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la loro successiva certificazione;
g) le modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle Apea.
5. La gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato è obbligatoriamente affidata in concessione dal consorzio Asi ad un consorzio o società consortile costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso consorzio Asi.

Art. 10
(Riacquisto aree assegnate)

1. I consorzi Asi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza la maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla data di assegnazione.
2. I consorzi Asi hanno la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, se la cessazione dell'attività industriale o artigianale è avvenuta da oltre tre anni.
3. Nel caso di esercizio delle facoltà previste dal presente articolo, i consorzi Asi devono corrispondere all'assegnatario il valore del compendio industriale, così come determinato da un perito nominato dal Presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati e ricevuti dall'assegnatario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facoltà previste nel presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

Art. 11
(Riacquisizioni)

1. In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dei consorzi Asi di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative, è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze, previo parere positivo espresso dal consorzio Asi competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.
2. La cessione è vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dal consorzio Asi.
3. I consorzi Asi competenti per territorio, decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima attività sia stata ripresa, oppure senza che sia in atto un progetto dl ristrutturazione o di riconversione documentato, oppure che sia stata attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale, comunque subordinato al parere positivo espresso dal consorzio Asi competente sulla base del piano industriale, oppure non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, hanno la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa.
4. Le riacquisizioni, in coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore generale Asi che hanno consentito la originaria assegnazione, sono dichiarate opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, su richiesta del consorzio Asi competente.
5. I regolamenti consortili relativi all'assegnazione di suoli industriali prevedono, sotto pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per iniziative industriali, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essi insediata, rientrano nella piena disponibilità dello stesso consorzio Asi, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo ristoro, all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, soltanto delle somme a suo tempo corrisposte per la cessione dei suoli, senza alcuna maggiorazione.
6. Se i suoli sono stati edificati, l'indennità da corrispondere è determinata con i criteri e le modalità previsti nell'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale originariamente acquisiti da un soggetto pubblico diverso dai consorzi Asi in aree industriali che, allo stato attuale, afferiscono alla competenza gestionale dei medesimi consorzi Asi. Si applicano le disposizioni della presente legge, se la cessazione della produzione industriale riguarda le aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di stato fallimentare e, se compatibili, ai suoli ceduti e da cedere per attività manifatturiere nelle aree di piano di insediamenti produttivi da parte dei comuni che, si sono avvalsi per l'acquisizione dei medesimi suoli, delle procedure espropriative.
8. Le imprese, già assegnatarie di lotti industriali assoggettate a procedure di revoca, previste nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, possono beneficiare, senza oneri aggiuntivi, della riassegnazione del lotto originariamente concesso, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se l'investimento proposto, ammesso a finanziamento o in corso di valutazione, rientra in un programma dl incentivazione o di sviluppo finanziato con risorse regionali, nazionali o comunitarie.
9. I beni immobili inutilizzati o dismessi che la Regione possiede, in proprietà o a qualunque titolo e che insistono su aree Asi, sono trasferiti ai consorzi Asi competenti per territorio ai fini del riutilizzo, nel rispetto dei compiti istituzionali. I consorzi Asi sono tenuti a relazionare alla Regione sull'utilizzo di tali beni entro il termine di dodici mesi dalla data di trasferimento.
10. I consorzi Asi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di impianti previsti dal piano triennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1984, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni), hanno diritto di acquisire a titolo gratuito la proprietà dei predetti impianti. La Regione provvede al trasferimento entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta formale presentata dai consorzi Asi.
11. Le assegnazioni operate dal consorzio Asi si intendono risolutivamente condizionate al mancato esercizio, da parte del medesimo consorzio Asi, della facoltà prevista nell'articolo 63, della legge 448/1998. L'esercizio della facoltà di riacquisto estingue tutti i diritti sul bene assegnato acquisiti da terzi nei confronti dell'assegnatario. Dopo il riacquisto tali diritti possono essere fatti valere esclusivamente sul corrispettivo eventualmente dovuto dal consorzio Asi.
12. L'esercizio della facoltà prevista nell'articolo 63 della legge 448/1998 non richiede, previa dichiarazione di pubblica utilità, specifica motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico al riacquisto, fermo restando la necessaria verifica dei presupposti indicati nella medesima disposizione.

Art. 12
(Adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano consortile.)

1. I consorzi Asi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del relativo piano.
2. I piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali operano immediatamente anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate.
3. L'indennità di espropriazione è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni per opere di pubblica utilità.

Art. 13
(Programmi di sviluppo)

1. Ciascun consorzio Asi, sentite le associazioni industriali più rappresentative, elabora la proposta di programmi di sviluppo di durata triennale. La proposta è trasmessa entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla Giunta regionale che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. Alla scadenza del termine, senza che sia stato espresso parere, il parere si intende implicitamente espresso in senso favorevole. Dopo l'approvazione il programma di sviluppo è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania e nell'apposita sezione del sito web della Regione Campania.
2. La Giunta regionale può approvare, anche parzialmente, il programma e contestualmente i progetti di propria competenza in relazione alle risorse da concedere.
3. È facoltà del consorzio Asi proporre all'approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti, anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

Art. 14
(Contenuto del programma di sviluppo)

1. Il programma di sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.
2. Il programma di sviluppo deve contenere:
a) l'analisi della situazione di fatto e in particolare l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese del sistema locale;
b) le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, in coerenza con il Paser, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del territorio, con la precisazione degli interventi prioritari e degli obiettivi che si prevede di raggiungere nel campo dell'infrastrutturazione e dei servizi avanzati alle imprese;
c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del programma e devono risultare definiti negli obiettivi, nei contenuti e nelle risorse. Il consorzio Asi può proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
d) il piano annuale delle opere infrastrutturali cantierabili che il consorzio Asi intende realizzare nell'arco temporale del piano finanziario;
e) il piano triennale delle opere infrastrutturali che il consorzio Asi intende realizzare nell'arco di validità del programma di sviluppo;
f) la relazione di accompagnamento del piano annuale e triennale, dove sono indicate la copertura finanziaria per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere, nonché la priorità e l'efficacia degli interventi da realizzare in funzione di un miglior utilizzo delle risorse, privilegiando le opere di completamento di aree già parzialmente attrezzate o di aree da riqualificare;
g) le azioni previste per l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi erogati alle imprese localizzate nei consorzi Asi, indicando le aree di miglioramento previste ed i conseguenti risultati da raggiungere;
h) le azioni per garantire un'evoluzione del modello di gestione dei consorzi Asi verso criteri di eco-sostenibilità, di riqualificazione ambientale e di efficientamento energetico, in linea con i contenuti della programmazione regionale e comunitaria.

Art. 15
(Attività indiretta)

1. I consorzi Asi e la Regione, per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, curano i seguenti sistemi:
a) la promozione della cultura dell'aggregazione, intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e di formazione;
b) la promozione dell'immagine dell'agglomerato-distretto, intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;
e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono lo stesso obiettivo;
f) la creazione e lo sviluppo di strutture e di risorse, come i centri di servizi alle imprese ed i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso l'attività di istruzione e di formazione mirata;
h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando è connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediamenti nell'agglomerato;
l) lo stimolo e lo sviluppo di opere o di sistemi infrastrutturali ed impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
m) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;
n) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
o) il miglioramento della qualità della vita nei contesti imprenditoriali.
2. Il consorzio Asi può svolgere ogni attività e può curare ogni progetto che rientra nelle finalità della presente legge, anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali previste nell'articolo 16.
3. Il consorzio Asi, in armonia e in coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) l'attività di animazione territoriale, ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali ed a supporto dei progetti imprenditoriali;
b) verifica la compatibilità dei progetti di iniziativa pubblica e privata con le finalità della presente legge e con le linee strategiche del programma per ammetterli alle risorse regionali;
c) l'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti produttivi ed, in particolare, di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
d) adotta il programma di sviluppo e cura il controllo dello stato di attuazione;
e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
f) può erogare servizi, anche non rivolti alle imprese.

Art 16
(Incentivazione di progetti di sviluppo di risorse immateriali)

1. Il consorzio Asi può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo.
2. Il consorzio Asi incentiva, anche mediante accordi con le scuole, le università e gli istituti di formazione, progetti per la formazione delle figure professionali maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi dei programmi di sviluppo, previsti nell'articolo 13. Il consorzio Asi promuove, in particolare, l'iscrizione dei giovani alle facoltà universitarie, la cui offerta è rivolta alla formazione di tali figure professionali ed adotta ed incentiva le iniziative di ogni genere per la formazione di manodopera specializzata.
3. I finanziamenti relativi ai progetti approvati dalla Giunta regionale sono erogati a favore dei soggetti pubblici e privati proponenti, fatta salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento ai progetti di collaborazione interregionale e transfrontalieri.

Art. 17
(Contributo soci consorziati )

1. Il contributo di dotazione annuale è ripartito tra i consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così come previsto dai rispettivi statuti.
2. Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio Asi il contributo annuale di dotazione in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio; in alternativa, versano anticipatamente, per ciascun trimestre, un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio di previsione approvato.
3. Dopo le scadenze dei termini per il pagamento dei contributi finanziari annuali, sulle somme dovute sono corrisposti gli interessi previsti dalla legge.

Art. 18
(Norme transitorie e finali)

1. I consorzi Asi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano entro sessanta giorni dalla medesima data alle disposizioni della presente legge ed alla conseguente modifica dei rispettivi statuti. In sede di prima applicazione gli organi dei consorzi Asi restano in carica fino alla loro scadenza naturale.
2. Nel caso di mancata osservanza del termine previsto nel comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina con decreto il commissario ad acta per la redazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, del nuovo Statuto.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale). Sono fatti salvi i rapporti giuridici pendenti.

Art. 19
(Norma finanziaria )

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari, a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale, con riferimento per il corrente esercizio finanziario alle somme iscritte nella Missione 14 (sviluppo economico e competitività), Programma 01 (industrie PMI e artigianato).

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
Lavori preparatori
Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Pietro Foglia.
Depositata in Consiglio regionale in data 27 settembre 2012, dove ha acquisito il n. 386 del registro generale ed assegnata alla III Commissione consiliare permanente per l'esame ed alla I e II Commissione consiliare permanente per il parere.
Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 11 novembre 2013.

Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - ''Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale'').
Note all'art. 1.
Comma 1.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: ''Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.''.
Articolo 65: ''Consorzi industriali.''.
''Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 .''.
Legge 5 ottobre 1991, n. 317: ''Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.''.
Articolo 36: ''Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale.''.
''1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.
2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.''.
Note all'art. 4.
Comma 2.
Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 149 già citato al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 2: ''Interventi per le medie e piccole imprese.''.
Commi 11, 11-bis e 11-ter: ''11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.
11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte.''.
Note all'art. 8.
Commi 13 e 14.
Legge 7 agosto 1990, n. 241: ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.''.
Articolo 15: ''Accordi fra pubbliche amministrazioni.''.
''1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.''.
Note all'art. 9.
Comma 2.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.''. Articolo 26: ''Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.''.
''1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi.
Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.''.
Note all'art. 11.
Commi 6, 11 e 12.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448: ''Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.''.
Articolo 63: ''Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale.''.
''1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.''.
Comma 10.
Decreto Legge 28 febbraio 1984, n. 19: ''Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.''.
Articolo 4: ''Estensione della disciplina vigente in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza.''.
''Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.''.


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