CAPO I
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2014
Art. 1
Finalità
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale 30 dicembre 2013, n. 46 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia), sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2013 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 5.620.726.728,59 nella parte entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, viene rideterminato in euro 6.053.305.108,91. Il maggior saldo finanziario, pari a euro 432.578.380,32, al netto delle maggiori occorrenze del Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, pari a euro 313.103.491,37, trova applicazione nell'ambito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A) e B) alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionali di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della definitiva determinazione dell'avanzo di amministrazione e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.
Art. 2
Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 risulta rideterminato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 23.139.116.339,27 in termini di competenza e in euro 32.074.817.137,44 in termini di cassa.
Art. 3
Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate
1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 del bilancio dell'esercizio finanziario 2014 è incrementato dell'importo di euro 313.103.491,37.
2. Per l'esercizio 2014 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari ad euro 5.660.268.683,96.
CAPO II
Disposizioni varie di carattere finanziario
Art. 4
Ristrutturazione del debito regionale
1. La Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni di cui al comma 2, assume le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla contestuale chiusura delle operazioni in derivati a esse riferite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ed è autorizzata ad effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia. La comunicazione è disposta ai sensi dell'articolo 42, comma 6 ter, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).
2. Ai fini delle valutazioni previste dal predetto articolo 45 del d.l. 66/2014, le strutture regionali sono autorizzate ad avvalersi dell'intermediazione finanziaria e dell'assistenza legale e tecnica richieste dalle operazioni di definizione del riacquisto del prestito obbligazionario identificato con il codice ISIN XS0162062888, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari ad euro 870 milioni con scadenza 6 febbraio 2023, e della contestuale estinzione anticipata del collegato contratto in strumenti finanziari derivati.
3. Le spese derivanti dall'attività di intermediazione finanziaria a cura di uno o più specialisti in titoli di stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze sono imputate, in termini di competenza e cassa, al capitolo di spesa di nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 06.02.02 ''Oneri di gestione finanziaria'', n. 1121015, denominato ''Spese per l'intermediazione finanziaria nel riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 45 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014 di euro 1 milione.
4. Le spese derivanti dall'assistenza legale e tecnica della Regione Puglia per la definizione delle attività di cui al comma 1 sono imputate sugli ordinari stanziamenti di bilancio a valere sul capitolo di spesa n. 1312 '' Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi'', della U.P.B. 00.04.01 ''Avvocatura regionale'', del corrente esercizio finanziario.
Art. 5
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 54, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45
1. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), si interpreta nel senso che lo ''svolgimento degli incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico-finanziario'' deve intendersi prestato presso gli stessi enti previsti per i revisori dei conti nella medesima lettera c), ovvero presso province, comuni superiori a cinquantamila abitanti o negli enti del Servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale.
Art. 6
Disposizioni finanziarie in ordine alla estinzione delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali)
1. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto di estinzione di ciascuna Comunità montana, è autorizzata a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, le occorrenti variazioni al Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia. La comunicazione è disposta ai sensi dell'articolo 42, comma 6 ter, della l.r. 28/2001, come introdotto dall'articolo 5 della l.r. 19/2013.
2. L'avanzo di amministrazione risultante alla data di estinzione di ciascuna Comunità montana è destinato per il 50 per cento del relativo ammontare al finanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1110067, denominato ''Fondo svalutazione crediti - soppresse Comunità montane'', U.P.B. 06.02.01, e per il restante 50 per cento al finanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1110099, denominato ''Fondo passività pregresse - soppresse Comunità montane'', U.P.B. 06.02.01.
3. I titolari delle U.P.B. in cui sono allocati i capitoli di entrata e di spesa, come istituiti ai sensi del comma 1, provvedono all'assunzione degli atti di gestione a valere sulle suddette risorse.
Art. 7
Integrazioni alla l.r. 36/2008
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 36/2008 sono inseriti i seguenti:
''8 bis. I beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni e servizi comunali, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti alla loro gestione:
a) complesso archeologico ''Casalene'' - Bovino (Foggia);
b) n. 2 locali adibiti a cabine elettriche - Carlantino (Foggia);
c) strade, fogna, acqua e illuminazione zona P.I.P. - Santeramo in Colle (Bari)
d) fontanile rurale - Corato (Bari);
e) depuratore zona artigianale - Santeramo in Colle (Bari);
f) centro pilota per la trasformazione del siero - Gioia del Colle (Bari).
Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà.
8 ter. I beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati sono trasferiti ai comuni territorialmente competenti per l'esercizio di loro funzioni e servizi, a richiesta degli stessi:
a) struttura turistica - Ostello - Carlantino (Foggia);
b) struttura turistica - Castelnuovo della Daunia (Foggia);
c) struttura turistica - Roseto Valfortore (Foggia);
d) struttura turistica - Volturino (Foggia);
e) struttura turistica - Volturara Appula (Foggia);
f) struttura turistica - posto di ristoro ''Lago Pescara'' - Biccari (Foggia).
Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale a valere di titolo di proprietà.
8 quater. I trasferimenti di cui ai commi ''8 bis'' e ''8 ter'' sono disposti previa verifica della insussistenza di pendenze a carico dei comuni interessati nei confronti della soppressa comunità montana per debiti accertati dalla gestione commissariale di liquidazione. Agli stessi comuni è consentito, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la propria posizione debitoria mediante accreditamento delle somme accertate presso la Tesoreria della Regione Puglia o, ove ancora sussistente, della Gestione commissariale.''.
Art. 8
Contribuzione straordinaria in favore degli organi di liquidazione delle comunità montane
1. Al fine di consentire il completamento delle attività di regolarizzazione e sistemazione catastale degli immobili appartenenti alle cessate comunità montane per il successivo trasferimento al patrimonio regionale in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell' articolo 5 bis della l.r. 36/2008, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa n. 1710, denominato ''Contributo straordinario in favore dell'organo di liquidazione delle comunità montane regionali per il completamento delle attività di regolarizzazione catastale - Art. 8 l.r. 37/2014, con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 90 mila.
Art. 9
Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
1. Al fine di dare copertura alle spese sostenute nell'anno 2013 dagli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), in anticipazione per conto dello Stato, relative alle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), è istituito nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2014, nell'ambito della U.P.B. 05.08.01, il capitolo di spesa n. 742014, denominato ''Anticipazione costi l. 210/1992 complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati'', con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 21 milioni e 900 mila.
Art. 10
Finanziamento e anticipazioni agli enti del SSR
1. Alle aziende ospedaliere e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici è corrisposto mensilmente un acconto pari al 98 per cento di un dodicesimo dei tetti massimi, previsti dai Documenti di indirizzo economico finanziario (DIEF) annuali, di remunerazione dell'assistenza ospedaliera e ambulatoriale e somministrazione farmaci erogata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Alle aziende ospedaliere e agli IRCCS pubblici è corrisposto mensilmente un acconto pari ad un dodicesimo dei tetti massimi di remunerazione per le funzioni non tariffate.
3. Il conguaglio fra l'ammontare massimo riconosciuto e gli acconti erogati è subordinato alla verifica delle prestazioni sulla base degli importi registrati nel Sistema informativo regionale.
4. Con riferimento alle funzioni non tariffate le aziende ospedaliere e gli IRCCS pubblici devono predisporre puntuale rendicontazione vistata dal collegio sindacale.
5. In analogia a quanto previsto con la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2001, n. 1392 (Documento di indirizzo economico-funzionale del SSR per il 2001 (DIEF-SAN 2001) e Obiettivi funzionali per la programmazione triennale 2001-2003: Assegnazione alle aziende USL, alle aziende ospedaliere, agli EE e IRCCS dei limiti di remunerazione a valere sul FSR 2001), le diposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono estese anche agli enti ecclesiastici e IRCCS privati. L'erogazione del conguaglio fra l'ammontare massimo riconosciuto e gli acconti erogati agli enti ecclesiastici e IRCCS privati è subordinata alla certificazione da parte delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti delle prestazioni e delle funzioni non tariffate degli enti ecclesiastici e IRCCS privati.
6. L'articolo 22 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002), è abrogato.
Art. 11
Formazione continua in medicina ECM
1. Al fine di sostenere le spese per l'aggiornamento dei professionisti operanti in sanità allo scopo di rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale (E.C.M.) è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 05.07.01, il capitolo di spesa n. 711056, denominato ''Spese connesse alla realizzazione degli interventi formativi ECM, legge 388/2000, art. 92, co.5 e legge 244/2007, art. 2, co. 358 - collegato al capitolo di entrata n. 2055774'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila, al cui finanziamento si provvede con l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 02.01.15, del capitolo di entrata n. 2055774 denominato ''Contributi per la realizzazione degli eventi formativi ECM, legge 388/2000, art. 92, co.5 e legge 244/2007, art. 2 co. 358 - collegato al capitolo di spesa n. 711056'' di corrispondente dotazione finanziaria.
Art. 12
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono abrogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il ''Nucleo regionale per la verifica dei contratti e appalti delle aziende ed enti pubblici del SSR''. Detti enti e aziende del SSR sono tenuti alla applicazione della vigente normativa in materia di contratti e appalti, trasparenza, semplificazione e contrasto della corruzione.
Art. 13
Contributo straordinario alle organizzazioni iscritte nel Registro delle Associazioni del volontariato ''ONLUS'' e in quello delle Associazioni di volontariato per la Protezione Civile
1. Nel limite di complessivi euro 50 mila per l'esercizio finanziario 2014, la Regione Puglia concede alle organizzazioni iscritte nel Registro delle Associazioni di volontariato ''ONLUS'' e in quello delle Associazioni di volontariato per la protezione Civile un contributo economico parametrato alla tassa automobilistica corrisposta nell'anno 2014 sui veicoli intestati alle predette organizzazioni e effettivamente utilizzate per finalità di volontariato.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce termini e modalità per l'accesso alla misura di cui al comma 1.
3. Alla cui copertura delle spese di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 05.01.01, del capitolo di spesa n. 781056, denominato ''Contributo straordinario alle organizzazioni iscritte nel Registro delle Associazioni di volontariato ''ONLUS'' e in quello delle Associazioni di volontariato per la protezione Civile - Art. 13 l.r. 37/2014'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.
Art. 14
Contribuzione straordinaria al Servizio cani guida per non vedenti
1. Al fine di favorire la pianificazione degli addestramenti di cani guida per non vedenti, per soddisfare adeguatamente le richieste di cani guida da parte di soggetti non vedenti della Puglia, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 05.01.02, il capitolo di spesa n. 781057, denominato ''Contributo straordinario al Servizio cani guida per non vedenti'' con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio finanziario 2014 di euro 100 mila.
Art. 15
Cantieri di cittadinanza
1. Per facilitare l'inserimento socio-lavorativo dei disoccupati di lunga durata e l'inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità sociale, i comuni associati negli ambiti territoriali di zona di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, possono prevedere l'utilizzo in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. Tale utilizzo non configura alcun rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti. Ai soggetti utilizzati nei cantieri è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale.
2. I cantieri hanno durata di norma non inferiore a sei mesi, fatte salve motivate esigenze, e non superiore a dodici mesi. La durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.
3. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione.
4. La Giunta regionale stabilisce:
a) le tipologie di cantiere, le modalità per l'individuazione e i criteri di utilizzo dei soggetti coinvolti, tenendo conto del loro indice di fragilità che verrà determinato sulla base della età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità, dei carichi familiari, delle situazioni di disagio e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;
b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);
c) le modalità di realizzazione dei cantieri e per il controllo sull'attuazione dei progetti.
5. I soggetti possono essere utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere.
6. Il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo è a carico degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.
7. Al progetto di cantiere deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
8. I comuni possono avviare cantieri di lavoro anche senza contributo regionale. In tal caso gli oneri sono a totale carico degli enti stessi.
9. I comuni possono avviare cantieri anche attraverso partenariati pubblico-privati che prevedano percorsi di inserimento socio-lavorativo mediante l'attivazione di strumenti di politica attiva ovvero di altri istituti previsti dalla normativa nazionale e regionale.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 02.05.02, del capitolo di spesa n. 951031, denominato ''Spese per la realizzazione di Cantieri di Cittadinanza'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni.
11. Al finanziamento dei cantieri di cittadinanza possono concorrere le risorse della programmazione comunitaria 2014 - 2020.
Art. 16
Integrazione alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7
1. Alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti di antiusura e antiracket), dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
''Art. 10 bis.
Fondo a sostegno dell'associazionismo avente finalità di lotta all'usura
1. Al fine di sostenere le iniziative sociali urgenti ed efficaci di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 da parte delle fondazioni, per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della l. 108/1996, iscritte all'Albo di cui all'articolo 9, è istituito il ''Fondo regionale contro l'usura''.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali nonché da sottoscrizioni volontarie effettuate da persone fisiche e giuridiche e da soggetti pubblici e privati.
3. La Regione promuove le sottoscrizioni volontarie del fondo attraverso adeguate azioni di sensibilizzazione.
4. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato, verificata la consistenza del fondo, provvede ad assegnare, ogni sei mesi, il 95 per cento delle risorse disponibili ai soggetti di cui al comma 1 e destina il restante 5 per cento alle azioni di sensibilizzazione di cui al comma 3.
5. Con apposito regolamento la Giunta regionale definisce le modalità per l'acquisizione delle sottoscrizioni volontarie e per la gestione delle risorse del fondo''.
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis della l.r. 7/2006, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 02.03.02, il capitolo di spesa n. 212050, denominato ''Fondo regionale contro l'usura. Finanziamento alle fondazioni per le finalità di cui all' articolo 10 bis della l.r. 7/2006'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede in sede di approvazione delle rispettive leggi di bilancio.
Art. 17
Ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013
1. Al fine di ottemperare alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013, dalla quale scaturisce un debito della Regione Puglia nei confronti della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., a saldo pari a euro 72.981.116,90, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 03.04.02, il capitolo di spesa n. 551015, denominato ''Spese connesse alla ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013'', con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014 ed euro 26.490.558,45 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016.
2. Eventuali recuperi a qualsiasi titolo, da eseguire nei confronti della società Ferrovie del Sud Est, possono essere effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell' articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale).
Art. 18
Partecipazione della Regione Puglia a Padiglione Italia - Expo 2015
1. Al fine di assicurare la partecipazione della Regione Puglia alla manifestazione EXPO 2015 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 01.00.01, il capitolo di spesa n. 111015, denominato ''Spese per la partecipazione della Regione Puglia al Padiglione Italia - Expo 2015'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 366 mila.
Art. 19
Spese per attività connesse alla realizzazione del P.S.R. 2007-2013 svolte in regime di convenzione
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 751 (Società ''in house'' Innovapuglia s.p.a. Convenzione per la disciplina di fornitura dei servizi. Affidamento servizi nell'ambito dei programmi comunitari 2007-2013), per le attività connesse alla progettazione e realizzazione di un Sistema informativo per il monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per la Puglia 2007-2013, relativamente alla parte non ammissibile a rendicontazione a carico del predetto programma, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 01.00.02, il capitolo di spesa n. 1150815, denominato ''Spese per la progettazione e realizzazione del Sistema di monitoraggio del P.S.R. Puglia 2007-2013, finanziato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 751/2009'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 850 mila.
Art. 20
Soggetto aggregatore della Regione Puglia
1. La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale.
2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, la Regione designa la società in house InnovaPuglia spa Soggetto aggregatore della regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2 il Soggetto aggregatore, in particolare, svolge le seguenti attività:
a) stipula convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e accordi quadro di cui all'articolo 59 del d.lgs. 163/2006;
b) gestisce sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 163/2006;
c) gestisce le procedure di gara, svolgendo le attività e i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Indizione Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie), procedendo all'aggiudicazione del contratto;
d) cura la gestione dell'albo dei fornitori ''on line'' di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 22;
e) assicura lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
f) assicura la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPulia.
4. Il Soggetto aggregatore fornisce le attività di centralizzazione delle committenze e quelle ausiliarie, come elencate al comma 3, in favore della Regione e delle aziende ed enti del SSR, i quali sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale per la acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo le modalità individuate negli atti della Programmazione regionale di cui all'articolo 21, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l'utilizzo di altri strumenti telematici.
5. Il Soggetto aggregatore può svolgere, previa stipulazione di apposita convenzione, le proprie attività in favore dei seguenti soggetti:
a) enti e agenzie regionali;
b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni;
c) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui all'articolo 32 del d.lgs. 163/2006.
6. Con deliberazione di Giunta, la Regione Puglia disciplina le modalità operative in base alle quali le strutture amministrative regionali usufruiscono delle attività del Soggetto aggregatore secondo quanto previsto dal comma 4, approva lo schema della convenzione di cui al comma 5 e individua le modalità per la copertura delle spese e dei costi di funzionamento della centrale di committenza, elaborando un piano tariffario per l'utilizzo dei servizi del Soggetto aggregatore, distinguendo tra:
a) adesione alla centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso a convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della l. 488/1999, accordi quadro di cui all'articolo 59 del d.lgs. 163/2006 e sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 163/2006;
b) adesione alla centrale di committenza per lo svolgimento delle funzioni di stazione unica appaltante ai sensi del d.p.c.m. 30 giugno 2011;
c) accesso all'albo dei fornitori on line di cui al r.r. 22/2008;
d) prestazione delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
e) utilizzo del servizio telematico denominato EmPulia.
7. Sono abrogati l'articolo 54 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) e il comma 2 dell' articolo 42 della l.r.45/2012.
Art. 21
Programmazione regionale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore
1. Fatti salvi specifici obblighi di legge nazionale, con apposita deliberazione di Giunta regionale di approvazione del Piano regionale delle attività negoziali, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dell'analisi svolta dalla direzione dell'Area politiche per la promozione della salute, sono individuati le categorie di beni e servizi e i lavori che le aziende e gli enti del SSR acquisiscono in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore di cui all'articolo 20, comma 3.
2. Gli enti e le agenzie regionali predispongono annualmente un piano delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, che trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini della programmazione di cui al comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione, sulla base dell'analisi svolta dalla struttura regionale competente e in ragione delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, sono individuati le categorie di beni e servizi e i lavori che la Regione e i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore di cui all'articolo 20, comma 3, nell'anno di riferimento.
4. Nelle more dell'adozione degli atti di programmazione di cui ai commi precedenti, il Soggetto aggregatore continua ad assicurare in favore della Regione, degli enti e delle aziende del SSR lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 20 già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende ed enti del SSR, nonché gli enti e agenzie regionali possono continuare a provvedere autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi. Gli atti indittivi delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi e i conseguenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari devono prevedere espressamente la facoltà delle aziende ed enti del SSR, nonché degli enti e agenzie regionali, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 costituisce motivo di valutazione negativa dell'operato degli organi di nomina regionale all'interno delle aziende, enti e agenzie di cui ai commi 1 e 2 ai fini della sussistenza della giusta causa di revoca dell'incarico da parte della Regione, fermi restando gli ulteriori eventuali profili di responsabilità.
7. Per il funzionamento del Soggetto aggregatore e per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di lavori, beni e servizi a livello regionale di cui alla presente legge, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 08.03.01, il capitolo di spesa n. 3415, denominato ''Spese per la costituzione e il funzionamento del Soggetto aggregatore regionale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. E' altresì istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 03.03.01, il capitolo di entrata n. 3310000, denominato ''Soggetto aggregatore regionale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi. Entrate da convenzione''.
Art. 22
Modalità di organizzazione amministrativa per la aggregazione della spesa della Regione
1. Con atto di alta organizzazione, in applicazione dell'articolo 42, comma 2, lettera h), dello Statuto della Regione Puglia e dell'articolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), la Regione individua la struttura regionale competente di cui all'articolo 21, l'organizzazione e le relative funzioni prevedendo che tale struttura:
a) svolga le attività istruttorie e di analisi propedeutiche all'adozione delle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 20 e ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 21, svolgendo attività di raccordo tra le strutture regionali e collaborando con la direzione dell'Area Politiche per la promozione della salute e con gli enti e le agenzie regionali;
b) sovrintenda e, se del caso, specifichi con determinazioni dirigenziali le modalità di esecuzione di quanto disposto con le deliberazioni regionali di cui alla lettera a) da parte delle strutture amministrative regionali. A tal fine, la struttura coordina le diverse strutture regionali acquisendo gli atti di impegno propedeutici alle procedure di acquisizione;
c) svolga le funzioni di stazione appaltante della Regione nei casi in cui tale funzione non sia affidata al Soggetto aggregatore;
d) monitori i prezzi di aggiudicazione e verifichi l'effettivo rispetto da parte delle strutture regionali e dei soggetti di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 20 di quanto disposto negli atti di programmazione.
2. L'atto di cui al comma 1 deve prevedere altresì che nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 la struttura amministrativa regionale individuata operi in raccordo con il Soggetto aggregatore regionale.
Art. 23
Norme per il funzionamento dei Consorzi di bonifica
1. Al fine di consentire l'attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i consorzi di bonifica) e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai consorzi di bonifica commissariati, fino alla concorrenza di 8 milioni e 500 mila euro per il secondo semestre 2014, le somme occorrenti per fare fronte alle seguenti spese di funzionamento:
a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
b) consumi di acqua ed energia per uso civile e agricolo;
c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2014.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo n. 112091 - U.P.B. 01.04.04, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, come integrate con il presente articolo.
3. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono il commissario ad acta e la struttura di supporto nominati ai sensi del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 45/2013, con le attribuzioni ivi richiamate. I connessi oneri trovano copertura nell'ambito dello stanziamento annuale ivi previsto.
4. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 4/2012, le parole ''cinque'' e ''tre'' sono sostituite dalle parole ''nove'' e ''sette''.
5. Le lettere n) e o) del comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 4/2012 sono soppresse.
6. A partire dall'esercizio finanziario 2015 i consorzi di bonifica redigono i bilanci di previsione e consuntivi per centri di costo definendo le spese dirette e indirette necessarie a erogare i servizi in modo da conseguire il pareggio tra i costi reali sostenuti e i canoni applicati.
Art. 24
Contributi di bonifica
1. Per l'anno 2014, i consorzi di bonifica commissariati sono autorizzati a sospendere la riscossione del tributo 630 relativo agli immobili urbani ricadenti nelle aree comunali delimitate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per la verifica della sostenibilità delle eventuali anomalie.
2. A copertura delle minori entrate per i consorzi di bonifica conseguenti all'attuazione del comma 1 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 01.04.04, il capitolo di spesa n. 112075, denominato ''Trasferimenti compensativi ai consorzi di bonifica per le minori entrate derivanti dall'art. 24 l.r. 37/2014'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 1,5 milioni.
Art. 25
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/1999
1. L'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dimissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), è soppresso.
Art. 26
Finanziamento pubblico regionale per garantire la raccolta delle barbabietole - campagna 2013 - 2014 - mediante aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg. (CE) n. 1408/2013
1. Al fine di garantire la raccolta delle barbabietole della campagna di produzione 2013-2014 da parte dei bieticoltori pugliesi, la Regione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, assegna contributi, secondo la regola degli aiuti ''de minimis'', nei rispetto del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Le modalità di erogazione dell'aiuto saranno determinate con apposito atto della Giunta regionale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 01.03.03, il capitolo dl spesa n. 112005, denominato ''Finanziamento pubblico regionale per la raccolta delle barbabietole - campagna 2013-2014 - mediante aiuti ''de minimis'' nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg. (CE) n. 1408/2013'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.
Art. 27
Misure in favore degli allevatori pugliesi per i danni derivanti dall'affezione epidemica denominata ''Lingua blu'' (Bluetongue)
1. Al fine del parziale ristoro dei danni patiti dagli allevatori pugliesi per la perdita e/o mancata commercializzazione dei capi ''Bufalini'' e dei loro derivati, a seguito dell'affezione epidemica denominata ''Lingua Blu'' (Bluetongue), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 01.01.07, il capitolo di spesa n. 111215, denominato ''Parziale ristoro dei danni patiti dagli allevatori pugliesi per l'affezione epidemica denominata ''Lingua Blu'' (Bluetongue) - art. 27 l.r. 37/2014'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila.
Art. 28
Spese connesse alle attività di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati e minerali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111
1. Al fine di sostenere le spese connesse alle attività di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati a una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati e minerali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 05.07.01, il capitolo di spesa n. 711057, denominato ''Spese per le attività di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati a una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati e minerali ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 111/92 - collegato al capitolo di entrata n. 2055775'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila, al cui finanziamento si provvede con l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 02.01.15, del capitolo di entrata n. 2055775, denominato ''Proventi relativi al riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati a una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati e minerali ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 111/92 - collegato al capitolo di spesa n. 711057'', di corrispondente dotazione finanziaria.
Art. 29
Sostegno alla razza autoctona bovina ''Podolica pugliese''
1. Allo scopo di tutelare la consistenza del patrimonio di capi bovini di razza podolica sul territorio regionale, la Regione sostiene le aziende zootecniche pugliesi con un contributo in regime di ''de minimis'' pari al 50 per cento del costo di acquisto, e comunque per un importo non superiore a mille euro per ogni capo bovino di razza podolica acquistato a seguito di abbattimento per motivi di sanitari.
2. Le procedure relative alla modalità di erogazione, nonché il limite massimo per azienda di contributo concedibile sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, nell'ambito della U.P.B. 01.01.07, apposito capitolo di spesa n. 111225, denominato ''Contributo in regime di ''de minimis'' agli allevatori per il sostegno della razza bovina podolica pugliese'', con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
Art. 30
Attività di prevenzione incendi
1. L'Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) è autorizzata a sottoscrivere con i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti protocolli di intesa per la prevenzione di incendi sulle strade rurali.
2. I comuni che intendono avvalersi dell'ARIF per attività di pulizia e manutenzione delle aree pubbliche, al fine di prevenire gli incendi, provvedono a corrispondere all'Agenzia il 30 per cento del costo dell'intervento stabilito nel protocollo di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal listino prezzi regionale.
Art. 31
Misure in favore del Comune di Palagianello a seguito della alluvione del 2013
1. Al fine di sostenere la infrastrutturazione rurale del Comune di Palagianello danneggiata dagli eventi alluvionali dell'anno 2013, è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 01.01.07, il capitolo di spesa n. 111230, denominato ''Contributo straordinario a favore del Comune di Palagianello per il sostegno alla infrastrutturazione rurale danneggiata dagli eventi alluvionali dell'anno 2013 - art. 31 l.r. 37/2014'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.
Art. 32
Misure per l'attuazione del progetto ''Monti Dauni''
1. Al fine di concorrere alla più efficace ed efficiente attuazione del progetto ''Monti Dauni'' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012 finalizzato alla promozione e valorizzazione del territorio dei Monti Dauni, è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 04.05.02, il capitolo di spesa n. 311055, denominato ''Spese per interventi per l'attuazione del progetto ''Monti Dauni'' - art. 32 l.r. 37/2014, con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.
Art. 33
Norme in materia di acque sotterranee
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 45/2012 già differito al 31 dicembre 2013 con l'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013) è ulteriormente differito al 30 giugno 2015.
Art. 34
Integrazione all'articolo 23 della l.r. 45/2012
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 45/2012, è aggiunto il seguente periodo: ''Una quota del suddetto contributo, nella misura massima del 25 per cento, può essere destinata al rimborso dei danni subìti dalle famiglie alle proprie abitazioni principali e dalle imprese alle proprie strutture produttive.''
Art. 35
Coordinamento delle competenze relative all'approvazione delle tariffe
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 17 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), e, nelle more dell'istituzione dell'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali) e successive modificazioni, i Consigli comunali provvedono all'approvazione della Tassa rifiuti (TARI) entro i termini fissati dalla normativa nazionale, in base al piano economico-finanziario di cui all'articolo 8 del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale.
2. Per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani erogati e gestiti in forma associata dai Comuni, il Piano economico finanziario è approvato dall'organo di governo dell'Ambito di raccolta ottimale (ARO).
3. Nelle more dell'istituzione dell'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 16 della l.r. 24/2012 e s.m.i., gli Organi di governo d'Ambito approvano le tariffe per i servizi di loro competenza ai sensi degli articoli 6 e 15 della l.r. 24/2012 e s.m.i.
Art. 36
Disposizioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica
1. In via eccezionale, i Comuni che nel mese di giugno 2014 non abbiano conseguito, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della l.r. 45/2013, l'incremento di raccolta differenziata del 5 per cento ma che prevedono di conseguire nel mese di novembre 2014 un incremento pari almeno al 6 per cento dell'indice di raccolta differenziata rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013, possono chiedere al Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica, entro e non oltre il 30 settembre 2014, la rideterminazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi secondo i criteri di premialità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia).
2. Per i Comuni che non raggiungono l'obiettivo di cui al comma 1 resta l'obbligo di provvedere al conguaglio entro il 31 dicembre 2014 con le stesse modalità stabilite dall'articolo 29 della l.r. 45/2013.
3. I Comuni accantonano su apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 gli importi eventualmente dovuti nel caso di mancato conseguimento dell'incremento di raccolta differenziata di cui al comma 1. In caso di conseguimento dell'incremento di raccolta differenziata il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani.
Art. 37
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 settembre 2012, n. 27
1. Alla legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 2, come modificato dal comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 45/2012 e poi dal comma 1 dell' articolo 38 della l.r. 45/2013, le parole: ''il 1° ottobre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''1° maggio 2012'';
b) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
''1 bis. Le economie derivanti dall'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'art. 2 possono essere utilizzate per i costi sostenuti dai Comuni per l'autonoma sistemazione, in seguito a riordino e assestamenti delle graduatorie per l'edilizia privata, a intervenute ordinanze di sgombero successivamente al 30 aprile 2012.
1 ter. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di assegnazione ai Comuni delle economie di cui al comma 1 bis.''.
2. Nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 09.01.01, è istituito il capitolo di spesa n. 511034, denominato ''Reimpiego delle economie di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 27/2012. Art. 37 l.r. 37/2014. Collegato al capitolo di entrata n. 4003150. E' altresì istituito, nell'ambito della U.P.B. 04.03.15, il capitolo di entrata 4003150, denominato ''Introito economie rivenienti dagli interventi di cui alla legge regionale 27/2012. Art. 37 l.r. 37/2014. Collegato al capitolo di spesa n. 5 1 1 0 3 4''.
Art. 38
Modifiche all'articolo 45 della l.r. 45/2013
1. Al comma 2 dell' articolo 45 della l.r. 45/2013, la cifra: ''70 mila'' è sostituita dalla seguente: ''200 mila''.
Art. 39
Contributo straordinario alle istituzioni concertistico orchestrali di Taranto e di Bari
1. Al fine di sostenere le attività concertistiche delle istituzioni concertistico orchestrali (ICO) di Taranto e di Bari, è assegnato un contributo straordinario di euro 100 mila per ciascuna. La relativa spesa trova copertura nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo di spesa n. 813086 - U.P.B. 04.01.01, denominato ''Contributo straordinario per le ICO pugliesi - art. 12 legge regionale 3 luglio 2012, n. 18''.
Art. 40
Sostegno ai grandi eventi sportivi
1. Per l'attuazione degli interventi previsti nel Programma Operativo 2014 ''Promozione dello sport e delle attività motorio-sportive'', redatto in attuazione del Programma regionale triennale 2013-2015, finalizzati all'organizzazione di grandi eventi sportivi caratterizzati da elevata qualità sportiva e organizzativa, eccezionalità e non ricorrenza continuativa del loro svolgimento, alto potenziale di visibilità nazionale e internazionale, capacità di assicurare positive ricadute per il territorio pugliese, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 05.04.01, sul capitolo 861010 è stanziata per l'anno 2014, in termini di competenza e di cassa, un'ulteriore dotazione finanziaria di 150 mila euro.
Art. 41
Sostegno dell'eccellenza sportiva
1. Ai fini dello sviluppo del marketing territoriale, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 05.04.01, il capitolo di spesa n. 861020, denominato ''Sostegno dell'eccellenza sportiva pugliese'', con una dotazione finanziaria per l'anno 2014, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila.
2. Le risorse stanziate, così come previsto dall'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), sono destinate a sostenere le competizioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale, produttive di effetti in termini di promozione territoriale e di creazione di un indotto economico.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, prevede i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi.
Art. 42
Disposizioni in materia di Avvocatura regionale
1. All'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia), sono aggiunti i seguenti commi:
''4 bis. Gli avvocati officiati dalla Regione Puglia sono tenuti a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi.
4 ter. Il mandato ai legali esterni viene conferito dalla Giunta regionale sulla base di una convenzione-tipo che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il legale officiato di non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla data di presentazione di una regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento. I compensi professionali vengono predeterminati sulla scorta dei parametri fissati dalla Giunta regionale.
4 quater. Qualora sussistano ragioni di urgenza, il Presidente della Giunta regionale può procedere direttamente alla nomina del difensore e al conferimento del mandato difensivo ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia.
4 quinquies. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale procede alla ratifica del mandato e all'impegno della spesa derivante dal conferimento dell'incarico.
4 sexies. Analoghi provvedimenti di ratifica e di impegno vanno adottati al fine di regolarizzare gli affidamenti di mandati già conferiti a legali esterni e per i quali non si sia ancora provveduto a impegnare e contabilizzare in tutto o in parte la spesa.''.
Art. 43
Adesione della Regione Puglia al Patto dei sindaci
1. Al fine di promuovere l'adesione della Regione Puglia al Patto dei sindaci della Regione, quale strumento necessario per la partecipazione al Programma comunitario ELENA, la Regione Puglia supporta i Governi locali nella redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'U.P.B. 06.04.01, il capitolo di spesa n. 3695, denominato ''Quota di cofinanziamento regionale al Patto dei sindaci finalizzato all'attuazione del Programma comunitario di efficientamento energetico ELENA'', con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
Art. 44
Fondo di rotazione regionale per le progettazioni
1. Al fine di promuovere l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva e per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, è istituito, fino al 31 dicembre 2016, un ''Fondo di rotazione regionale per le progettazioni''.
2. Possono accedere al fondo i Comuni pugliesi, anche in forma associata, che intendono progettare iniziative in ambito infrastrutturale, sociale e culturale finanziabili con i programmi comunitari FESR, FSE, FEASR, FEAMP del periodo 2014-2020.
3. Le anticipazioni concesse sono recuperate a valere sui fondi dei programmi di cui al comma 2 a seguito del finanziamento dell'iniziativa e versati in conto entrata sul Fondo medesimo.
4. Ogni Comune può accedere al Fondo per un solo intervento per ognuno dei programmi comunitari di cui al comma 2. Sono esclusi dal finanziamento gli studi di fattibilità e le progettazioni preliminari.
5. Le anticipazioni concesse e utilizzate per interventi che non sono ammessi a finanziamento vengono restituite, entro il 31 dicembre 2016, mediante versamento in conto entrata sul Fondo medesimo.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione.
7. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 02.09.09, del capitolo del spesa n. 1081001, denominato ''Fondo di rotazione in favore dei comuni pugliesi per la progettazione nell'ambito dei programmi comunitari FESR, FSE, FEASR, FEAMP del periodo 2014-2020. Art. 44 l.r. 37/2014'', con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di 100 mila euro. Al recupero delle anticipazioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 03.04.05, del capitolo di entrata n. 3004050, denominato ''Recuperi fondo di rotazione in favore dei comuni pugliesi per la progettazione nell'ambito dei programmi comunitari FESR, FSE, FEASR, FEAMP del periodo 2014-2020. Art. 44 l.r. 37/2014''.
CAPO III
Società controllate dalla Regione Puglia. Norme in materia di anticipazione temporanea di liquidità
Art. 45
Finalità e ambiti di applicazione
1. Al fine di sostenere piani di intervento per investimenti che rientrano nella corrente strategia d'impresa e che perseguono finalità di pubblico interesse, la Regione Puglia può concedere temporanee anticipazioni di liquidità a favore delle Società controllate Acquedotto Pugliese S.p.A. e Aeroporti di Puglia S.p.A., secondo le disposizioni di cui al presente capo.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono a titolo oneroso, hanno natura temporanea e sono rimborsabili entro un arco temporale definito. Per l'accesso all'anticipazione le Società di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzano richiesta corredata da piani di attività, piani finanziari asseverati da organi di controllo interno e di revisione contabile.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2467 e 2497-quinques del codice civile.
Art. 46
Anticipazione nei confronti di Acquedotto Pugliese S.p.A.
1. L'anticipazione nei confronti della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. è concessa per la realizzazione di apposito piano d'interventi, secondo le modalità di cui al comma 3, fino all'importo massimo di euro 200 milioni.
2. In relazione alla scadenza della concessione del Servizio idrico integrato (SII) prevista al 31 dicembre 2018, l'Autorità idrica pugliese, cui compete, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), l'affidamento della gestione del SII e la definizione del piano tariffario, è tenuta, in via preventiva rispetto alla concessione dell'anticipazione medesima, ad assumere formale atto di impegno relativo:
a) alla quantificazione del valore terminale da corrispondere al gestore della concessione in scadenza, da parte del gestore subentrante, in aderenza alle vigenti disposizioni;
b) a mantenere un profilo tariffario sino al 2018 tale da non alterare le grandezze economico finanziarie di cui al punto precedente, nell'ambito delle disposizioni di settore pro-tempore vigenti;
c) ad assicurare, negli atti che disciplinano l'affidamento della nuova concessione, l'inserimento di apposita disposizione atta a garantire, con escussione a prima richiesta, la restituzione del valore terminale;
d) a mantenere la gestione del SII in capo ad Acquedotto Pugliese S.p.A. sino al perfezionamento dell'affidamento della nuova concessione e comunque fino all'erogazione del valore terminale da parte del gestore subentrante.
3. La Giunta regionale approva il piano d'interventi di cui al comma 1, comprensivo di cronoprogramma, schema di convenzione con il quale sono disciplinate le modalità di erogazione e recupero dell'anticipazione, modalità di vigilanza sulla corretta esecuzione del piano di interventi, saggio d'interesse da applicare secondo i criteri stabili nell'articolo 48.
4. Il termine per il recupero dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato al 31 dicembre 2020.
5. Nel caso di affidamento del SII ad altro gestore, l'anticipazione decade. Le somme già erogate sono restituite da Acquedotto Pugliese S.p.A. in un'unica soluzione, a seguito del versamento del valore terminale di cui al comma 2 da parte del gestore subentrante. La società Acquedotto Pugliese S.p.A. è tenuta a disporre deleghe obbligatorie di pagamento nei confronti della Regione Puglia dei flussi di cassa in entrata derivanti dal rimborso del valore terminale, in misura corrispondente all'anticipazione concessa. E' in ogni caso facoltà della Società di Acquedotto Pugliese S.p.A. procedere al rimborso anticipato dell'anticipazione.
Art. 47
Anticipazione nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A.
1. L'anticipazione nei confronti della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. è concessa per la realizzazione di apposito piano d'interventi, secondo le modalità di cui al successivo comma 3, fino all'importo massimo di euro 50 milioni.
2. La Società Aeroporti di Puglia S.p.A. è tenuta a dimensionare l'assunzione di impegni economici e finanziari, disponendo deleghe obbligatorie di pagamento nei confronti della Regione Puglia dei flussi di cassa in entrata, in misura corrispondente alle rate in scadenza per il rimborso dell'anticipazione concessa.
3. La Giunta regionale approva il piano d'interventi di cui al comma 1, comprensivo di cronoprogramma, schema di convenzione con il quale sono disciplinate le modalità di erogazione e recupero dell'anticipazione, modalità di vigilanza sulla corretta esecuzione del piano di interventi, saggio d'interesse da applicare secondo i criteri stabili nell'articolo 48.
4. Il termine per il recupero dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato al 31 dicembre 2018. E' in ogni caso facoltà della Società di Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere al rimborso anticipato dell'anticipazione.
Art.48
Caratteristiche dell'anticipazione e modalità di monitoraggio
1. Le anticipazioni di cui all'articolo 45 rientrano tra le operazioni di reimpiego temporaneo delle somme giacenti presso la tesoreria della Regione Puglia, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contabilità pubblica e patto di stabilità interno.
2. Sulle anticipazioni di cui agli articoli 46 e 47 sono dovuti interessi, da corrispondersi con periodicità semestrale, calcolati applicando alle somme anticipate un tasso di interesse definito sommando al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria, uno spread equivalente al parametro medio di mercato (EURIRS, EURIBOR) corrispondente alla durata dell'anticipazione.
3. Gli interessi sulle anticipazioni decorrono dalla data di effettiva erogazione delle somme. A ciascuna erogazione si applica il tasso d'interesse nella misura stabilita dall'atto di concessione ai sensi del presente capo. Gli interessi sono corrisposti con periodicità semestrale e il tasso d'interesse praticato, anche per le anticipazioni già erogate, è rivisto in caso di variazione del tasso debitore praticato dall'Istituto Tesoriere.
4. Al fine di monitorare l'efficace utilizzo delle anticipazioni concesse, le società controllate di cui all'articolo 45 sono tenute a fornire, con periodicità trimestrale, dettagliata informativa, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013), e delle relative linee di indirizzo applicative. Nelle operazioni di monitoraggio sono, altresì, impegnati gli organi di controllo interno e di revisione legale delle Società, cui competono le segnalazioni previste dal comma 6 di cui al predetto articolo 25 della l.r. 26/2013.
5. Le anticipazioni di cui al presente capo seguono piani di erogazione e di ammortamento secondo i piani d'interventi approvati con deliberazione di Giunta regionale, come previsto dal comma 3 dell'articolo 46 e dal comma 3 dell'articolo 47.
Art. 49
Norma finanziaria
1. Alla copertura dell'anticipazione di cui all'articolo 46 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della U.P.B. di nuova istituzione 06.03.02, denominata ''Fondi per anticipazioni temporanee a società controllate'', del capitolo di spesa n. 3985, denominato ''Somme per anticipazione temporanea a Acquedotto Pugliese S.p.A. per euro 200 milioni'', con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 200 milioni. In parte entrata del bilancio di previsione autonomo, per effetto della contestuale e corrispondente origine della ragione di credito nei confronti di Acquedotto Pugliese S.p.A., nell'ambito della U.P.B. di nuova istituzione 03.04.04, denominata ''Recuperi da anticipazioni temporanee nei confronti di Società Controllate'', è istituito il capitolo di entrata n. 3004040, denominato ''Recupero da AQP S.p.A. di anticipazione temporanea del Socio Regione Puglia per euro 200 milioni'', con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 200 milioni. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria dei predetti capitoli sarà commisurata al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la Regione in dipendenza delle anticipazioni concesse.
2. Alla copertura dell'anticipazione di cui all'articolo 47 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della U.P.B. di nuova istituzione 06.03.02, denominata ''Fondi per anticipazioni temporanee a società controllate'', del capitolo di spesa n. 3990, denominato ''Somme per anticipazione temporanea a Aeroporti di Puglia S.p.A. per euro 50 milioni'' con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 50 milioni. In parte entrata del bilancio di previsione autonomo, per effetto della contestuale e corrispondente origine della ragione di credito nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A., nell'ambito della U.P.B. di nuova istituzione 03.04.04, denominata ''Recuperi da anticipazioni temporanee nei confronti di Società Controllate'', è istituito il capitolo di entrata n. 3004045 denominato ''Recupero da Aeroporti di Puglia S.p.A. di anticipazione temporanea del Socio Regione Puglia per euro 50 milioni'', con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 50 milioni. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria dei predetti capitoli sarà commisurata al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la Regione in dipendenza delle anticipazioni concesse.
3. Ai fini della contabilizzazione degli interessi attivi relativi all'anticipazione di cui all'articolo 46 è istituito, in parte entrata del bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della U.P.B. di nuova istituzione 03.01.02, denominata ''Interessi Attivi per anticipazioni temporanee di liquidità a Società Controllate'', apposito capitolo n. 3001040, denominato ''Interessi da Acquedotto Pugliese S.p.A. per anticipazione temporanea del Socio Regione Puglia per euro 200 milioni''.
4. Ai fini della contabilizzazione degli interessi attivi relativi all'anticipazione di cui all'articolo 47 è istituito, in parte entrata del bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della U.P.B. di nuova istituzione 03.01.02, denominata ''Interessi Attivi per anticipazioni temporanee di liquidità a Società Controllate'', apposito capitolo n. 3001045, denominato ''Interessi da Aeroporti di Puglia S.p.A. per anticipazione temporanea del Socio Regione Puglia per euro 50 milioni''.
5. Al fine di costituire un fondo di garanzia a copertura del rischio assunto dalla Regione Puglia a fronte della anticipazione temporanea concessa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, nell'interesse di Acquedotto Pugliese S.p.A., valutato nella misura del 20 per cento dell'importo di cui al medesimo comma, è istituito nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della U.P.B. di nuova istituzione 06.02.09, denominata ''Fondi per copertura rischi su anticipazioni temporanee a Società controllate'', il capitolo di spesa n. 1110068, denominato ''Fondo per copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di AQP S.p.A.'', con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 40 milioni.
6. Al fine di costituire un fondo di garanzia a copertura del rischio assunto dalla Regione Puglia a fronte della anticipazione temporanea concessa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, nell'interesse di Aeroporti di Puglia S.p.A. valutato nella misura del 20 per cento del medesimo comma, è istituito nel bilancio di previsione autonomo, nell'ambito della U.P.B. di nuova istituzione 06.02.09, denominata ''Fondi per copertura rischi su anticipazioni temporanee a Società controllate'', il capitolo di spesa n. 1110069, denominato ''Fondo per copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di Aeroporti di Puglia S.p.A.'', con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 10 milioni.
7. Per gli anni successivi, la dotazione finanziaria dei capitoli di cui ai commi 5 e 6 sarà rapportata all'entità del rischio (e alla anticipazione al netto delle quote rimborsate). La Giunta regionale, con proprio provvedimento da comunicarsi al Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione, delibera l'eventuale variazione dell'entità del rischio e adotta la conseguente variazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale.
8. La comunicazione prevista dal comma 7 è disposta ai sensi dell' articolo 42, comma 6 ter, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell' art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 ''Statuto della Regione Puglia'' ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 agosto 2014