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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale Marche, 29 novembre 2013, n 44
Assestamento di bilancio 2013
 
Capo I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013

Art. 1
(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2012)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2012, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 2.683.385.725,71, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.196.956.240,49.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2012, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 1.900.040.612,32, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 2.290.067.427,26.

Art. 2
(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012)

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012, già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 39.804.678,61, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2012, nell'importo di euro 102.366.434,86 presso il Tesoriere della Regione.

Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012)

1. L'ammontare del saldo finanziario al termine dell'esercizio 2012, già iscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 823.149.792,00, è rideterminato in un saldo finanziario di euro 1.009.255.248,09 per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2012.

Art. 4
(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2012)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all'articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
a) relativamente all'anno 2012 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 35.278.842,62 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera i), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 37.111.797,36;
b) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 39.797.871,17 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera h), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 39.643.354,99;
c) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 51.023.173,94 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera g), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.913.802,99;
d) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 53.420.656,40 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.418.076,88;
e) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 62.655.965,76 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 61.750.876,06;
f) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 47.554.704,85 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.476.169,93.

Capo II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 5
(Modifica alla l.r. 35/2001)

1. ............................................................................
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Nota relativa all'articolo 5:
Il comma 1 modifica la lett. b) del comma 5 bis dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 45/2012)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
6. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 6:
Il comma 1 abroga la lett. f) del comma 2 dell'art. 2, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 2, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.
Il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'art. 3, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.
Il comma 5 sostituisce il comma 3 dell'art. 4, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.
Il comma 6 sostituisce il comma 2 dell'art. 9, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 31/2001)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
6. ............................................................................
7. ............................................................................
8. ............................................................................
9. ............................................................................
10. ............................................................................
11. ............................................................................
12. ............................................................................
13. ............................................................................
14. ............................................................................
15. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 7:
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 11, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 21, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 29, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 4 sostituisce il comma 2 dell'art. 42, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 5 aggiunge il comma 2 bis all'art. 42, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'art. 42, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 7 modifica il comma 4 dell'art. 42, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 8 abroga il comma 5 dell'art. 42, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 9 modifica il comma 4 dell'art. 43, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 10 modifica il comma 5 dell'art. 58, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 11 aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 59, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 12 abroga la lett. b bis) del comma 1 dell'art. 63, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 13 aggiunge il comma 1 bis all'art. 63, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 14 aggiunge il comma 1 bis all'art. 71, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 15 modifica il comma 4 all'art. 71, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Nota relativa all'articolo 8:
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 27, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 27, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.
Il comma 3 aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all'art. 27, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.
Il comma 4 abroga il comma 3 dell'art. 28, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.

Art. 9
(Sospensione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è sospesa l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013).
2. Non si fa luogo al rimborso di somme precedentemente versate a titolo di imposta nel periodo di applicazione del tributo.
2 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), non si applicano le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni per omesso e ritardato pagamento dell'imposta, commesse nel periodo di applicazione dell'imposta.
3. Ai minori introiti conseguenti all'applicazione del comma 1 si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.

Nota relativa all'articolo 9:
Così modificato dall'art. 17, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 10:
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 3 modifica il comma 6 quater dell'art. 2 bis, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.

Art. 11
(Modifica alla l.r. 18/2009)

1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 11:
Il comma 1 abroga l'art. 32, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.

Art. 12
(Utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto)

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lettera i), e dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), alla chiusura del bilancio d'esercizio 2012 degli Enti del SSR, e per gli anni successivi, le eventuali quote del Fondo Sanitario Indistinto non assegnate agli Enti stessi, o ad altri soggetti, per la parte del Fondo gestita direttamente dalla Regione, sono iscritte a carico della UPB 52821, e sono vincolate nel Bilancio fino al loro completo utilizzo.

Art. 13
(Modifica alla l.r. 13/2006)

1. ............................................................................


Nota relativa all'articolo 13:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 16, l.r. 2 agosto 2006, n. 13.

Art. 14
(Modifica alla l.r. 20/2013)

1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 14:
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 3, l.r. 29 luglio 2013, n. 20.

Art. 15
(Modifica alla l.r. 36/1998)

1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 15:
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 5, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.

Art. 16
(Validità graduatorie concorsuali)

1. Il termine del 31 dicembre 2014 previsto all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 26 (Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale) è prorogato al 31 dicembre 2016 in attuazione di quanto previsto al comma 4 dell' articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Art. 17
(Modifiche alla l.r. 11/2003)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 17:
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 27, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 2 aggiunge la lett. t bis) al comma 1 dell'art. 29, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 3 modifica il comma 3 del'art. 29, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.

Art. 18
(Modifiche alla l.r. 5/2013)

1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 18:
Il comma 1 sostituisce la lett. h) del comma 1 dell'art. 10, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.
Il comma 2 modifica il quinto punto dell'allegato A, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.

Art. 19
(Oneri istruttori per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. E' possibile, su richiesta, dilazionare l'importo tariffario dovuto all'autorità competente per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), come di seguito precisato:
a) per importi superiori ad € 5.000,00:
1) I acconto: 40 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire con l'invio dell'istanza. Nella causale deve essere precisato: "I acconto per rilascio/rinnovo/ rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
2) II acconto: 40 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire al momento della convocazione della conferenza di servizi decisoria. Nella causale deve essere precisato: "II acconto per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
3) saldo: 20 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire prima dell'emanazione del decreto, a seguito di avvenuta comunicazione da parte dell'autorità competente del completamento dell'iter istruttorio e di eventuale rettifica dell'importo tariffario dovuto. Nella causale deve essere precisato: "saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA";
b) per importi inferiori ad € 5.000,00:
1) acconto: 70 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire con l'invio dell'istanza. Nella causale deve essere precisato: "acconto per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
2) saldo: 30 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire prima dell'emanazione del decreto, a seguito di avvenuta comunicazione da parte dell'autorità competente, del completamento dell'iter istruttorio e di eventuale rettifica dell'importo tariffario dovuto. Nella causale deve essere precisato: "saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA".

Art. 20
(Modifica alla l.r. 45/1998)

1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 20:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 23, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.

Art. 21
(Modifiche alla l.r. 22/2011)

1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 21:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 11, l.r. 23 novembre 2011, n. 22.
Il comma 2 modifica la lett. b) del comma 1 dell'art. 11, l.r. 23 novembre 2011, n. 22.

Art. 22
(Modifiche alla l.r. 48/1996)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
6. I Collegi dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i Consorzi di sviluppo industriale, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.

Nota relativa all'articolo 22:
Il comma 1 sostituisce la lett. d) del comma 1 dell'art. 8, l.r. 19 novembre 1996, n. 48.
Il comma 2 modifica la lett. a) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 19 novembre 1996, n. 48.
Il comma 3 sostituisce la lett. e) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 19 novembre 1996, n. 48.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 12, l.r. 19 novembre 1996, n. 48.
Il comma 5 modifica il comma 2 dell'art. 12, l.r. 19 novembre 1996, n. 48.

Art. 23
(Modifica alla l.r. 37/2008)

1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 23:
Il comma 1 sostituisce l'art. 33, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.

Art. 24
(Bonifica del sito del Basso Bacino del fiume Chienti)

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), la bonifica delle aree individuate all'interno dell'ex sito di interesse nazionale denominato ''Basso Bacino del fiume Chienti'' spetta ai Comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree.
2. La bonifica unitaria della falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interessati, già firmatari dell'accordo di programma stipulato con il Ministero competente in data 2 luglio 2008 e non più operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un nuovo accordo di programma che deve tener conto delle relative disponibilità finanziarie e dell'eventuale riperimetrazione dell'area, da indagare sulla base dei risultati delle analisi delle acque di falda ottenuti nel tempo dai monitoraggi eseguiti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

Art. 25
(Modifica alla l.r. 13/2013)

1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 25:
Il comma 1 sostituisce l'art. 3, l.r. 17 giugno 2013, n.13.

Art. 26
(Recepimento accordo Stato-Regioni su offerta diagnostica e di laboratorio)

1. I provvedimenti di recepimento ed attuazione dell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), il 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante ''Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica e di laboratorio'' sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione assembleare.

Art. 27
(Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 27:
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 6 bis, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 20 septiesdecies, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 3 aggiunge il comma 5 bis dell'art. 24, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 4 modifica il comma 1 bis dell'art. 35, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 28
(Modifiche alla l.r. 41/2012)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. Ai fini della prima applicazione dei commi 2 e 3, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale determina le modalità attuative e adegua la relativa modulistica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Sono fatte salve le procedure attuative dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge dalla Regione in via amministrativa nei confronti dei propri componenti titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio dei poteri di indirizzo politico.

Nota relativa all'articolo 28:
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis dell'art. 1, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.
Il comma 2 modifica la lett. d) del comma 1 dell'art. 1, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.
Il comma 3 modifica il comma 5 dell'art. 2, l.r. 17 dicembre 2012, n. 41.

Art. 29
(Modifiche alla l.r. 40/2012)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 29:
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 8, l.r. 3 dicembre 2012, n. 40.
Il comma 2 aggiunge il comma 5 bis all'art. 8, l.r. 3 dicembre 2012, n. 40.
Il comma 3 aggiunge la lett. f bis) al comma 1 dell'art. 11, l.r. 3 dicembre 2012, n. 40.

Art. 30
(Modifica alla l.r. 23/1995)

1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 30:
Il comma 1 aggiunge il Capo II bis, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Art. 31
(Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)

1. La somma di 719.500,00 euro, già destinata, con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità della normativa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è rimodulata nel modo seguente:
a) quanto a 90.000,00 euro, per destinarli a contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche;
b) quanto a 120.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 15 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;
c) quanto a 500.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo articolo 24, comma 2, lettera c), della l.r. 20/2003 per l'attività relativa all'abbattimento dei tassi di interesse nelle operazioni di finanziamento delle imprese artigiane svolte ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione) e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste);
d) quanto a 2.500,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 25 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;
e) quanto a 7.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 34 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832.

Art. 32
(Istituzioni culturali di rilievo regionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla rideterminazione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) al fine di razionalizzare la spesa e semplificare le procedure.
2. L'atto indicato al comma 1 è adottato sentita la competente commissione assembleare.
3. Per l'anno 2014 le domande di iscrizione nell'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale e le domande di contributo sono presentate successivamente all'approvazione della deliberazione di giunta regionale di cui al comma 1 e nei termini previsti dalla stessa deliberazione.

Art. 33
(Modifica alla l.r. 21/2011)

1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 33:
Il comma 1 aggiunge il comma 3 ter all'art. 48, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.

Art. 34
(Modifiche alla l.r. 9/2003)

1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 34:
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 18, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.
Il comma 2 aggiunge il comma 4 bis all'art. 18, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.

Art. 35
(Modifiche alla l.r. 6/2013)

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 35:
Il comma 1 abroga la lett. d) del comma 2 dell'art. 2, l.r. 22 aprile 2013, n. 6.
Il comma 2 aggiunge la lett. a bis) al comma 1 dell'art. 4, l.r. 22 aprile 2013, n. 6.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 22 aprile 2013, n. 6.

Art. 36
(Modifica alla l.r. 14/2007)

1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 36:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 17, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.

Art. 37
(Utilizzo delle risorse assegnate con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013)

1. Le risorse assegnate alla Regione Marche con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013, iscritte con DGR 1329/2013, a carico dell'UPB 20109 ''Trasferimenti per Servizi sociali'' di entrata e dell'UPB 53007 ''Tutela sociale e diritti di cittadinanza - corrente'' di spesa, per complessivi euro 7.950.000,00 implementano il finanziamento degli interventi per la promozione e il coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità di cui alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).
2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 vengono rimodulate le risorse integrative iscritte in sede di bilancio di previsione a carico della medesima UPB, autorizzate nella Tabella A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013).

Art. 38
(Ulteriori disposizioni sulla trasparenza)

1. I trasferimenti di fondi a qualsiasi titolo dalla Regione Marche agli enti locali, alle aziende di servizi e alle fondazioni potranno avvenire solo successivamente alla pubblicazione, chiara e inequivocabile, sui propri siti, dei costi sostenuti per tutti gli emolumenti dei propri dirigenti e dei dirigenti delle aziende da essi partecipate.

Capo III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 39
(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2013)

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
tabella 1 ''Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2013''.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2013 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
tabella 2 ''Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2013'';
tabella 3 ''Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013''.

Art. 40
(Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2013)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l'anno 2013, già stabilita nell'importo di euro 20.754.267,79 per effetto dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), si stabilisce nel nuovo importo di euro 15.174.158,96.
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 22 della l.r. 46/2012.

Art. 41
(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 45/2012)

1. Gli allegati alla l.r. 45/2012 sono modificati come segue:
a) la tabella A ''Finanziamento per l'anno 2013 delle leggi regionali continuative e ricorrenti'' è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B ''Rifinanziamento leggi regionali'' è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C ''Autorizzazioni di spesa per l'anno 2013" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D ''Cofinanziamenti regionali di programmi statali'' è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E ''Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari'' è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

Art. 42
(Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 46/2012)

1. Gli allegati alla l.r. 46/2012 sono così modificati e integrati:
a) il prospetto 1 ''Spese finanziate con il ricorso al credito'' è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 ''Assegnazioni Finalizzate'' è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l'elenco 1 ''Spese obbligatorie'' è sostituito dall'elenco 1 allegato alla presente legge;
d) l'allegato 1 "Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015" di cui all'articolo 29 della l.r. 46/2012 è modificato secondo le risultanze dell'allegato 1 annesso alla presente legge;
e) l'allegato 2 ''Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2013 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti'' è integrato alla presente legge.

Allegati


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