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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale Emilia Romagna, 25 luglio 2013, n 10
Assestamento del bilancio di previsione della regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
 

Bollettino ufficiale n. 209 del 25 luglio 2013


Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
Stato di previsione delle entrate


1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 636.773.986,41 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di Euro 632.754.139,05 quanto alla previsione di cassa.


Art. 2
Stato di previsione delle spese


1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta diminuito di Euro 636.773.986,41 quanto alla previsione di competenza e diminuito di Euro 650.176.469,95 quanto alla previsione di cassa.


Art. 3
Mutui e prestiti. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2012


1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015), di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, è ridotto di Euro 14.500.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2012 è ridotto di Euro 332.500.000,00.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2012 è aumentato di Euro 59.000.000,00.
4. I commi 8 e 9 dell'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2012 sono sostituiti dai seguenti:
"8. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui Euro 164.947.805,76 a partire dall'esercizio finanziario 2014 e fino all'esercizio finanziario 2043.
9. Tale onere trova la copertura nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, afferenti alla U.P.B. 1.7.4.5.30500 - Quota capitale per l'ammortamento dei mutui e alla U.P.B. 1.7.4.2.30250 - Interessi passivi per l'ammortamento dei mutui, sui bilanci di previsione a partire dal 2014.".


Art. 4
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere


1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 Sito esterno (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133 Sito esterno) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2012 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4379 del 26 aprile 2013 come rettificata dalla n. 4762 del 7 maggio 2013, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4378 del 26 aprile 2013, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2013 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale n. 40 del 2001.


Art. 5
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente


1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2013, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 2.395.195.473,03.


Art. 6
Bilancio pluriennale


1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2013-2015 approvato dall'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2012, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.


Art. 7
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.



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