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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge Regionale Marche 12 maggio 2022, n. 11
Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca Marche Agricoltura Pesca
 
(B.U. 19 maggio 2022, n. 41)

Art. 1
(Trasformazione dell'ASSAM in Marche Agricoltura Pesca)

1. L'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)) è trasformata in ente pubblico non economico e viene denominata Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", di seguito Agenzia.
2. L'Agenzia è ente strumentale della Regione Marche, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.
3. Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale. La Regione subentra all'ASSAM nei rapporti diversi di cui al comma 3.
4. All'Agenzia si applicano, per quanto non previsto da questa legge, le disposizioni di controllo e di vigilanza di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) e la normativa statale in materia di enti pubblici strumentali delle Regioni.

Art. 2
(Funzioni)

1. L'Agenzia svolge attività di servizio per i settori agricolo, compreso l'allevamento, agroalimentare, forestale, e della pesca in conformità alla programmazione regionale e secondo gli indirizzi programmatici della Giunta regionale.
2. L'Agenzia esercita le funzioni di seguito elencate anche in relazione ai compiti attribuiti dalle leggi regionali di settore: legge regionale 16 gennaio 1995, n. 11 (Istituzione del servizio fitosanitario regionale), legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano) e legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno):
a) Servizi per le imprese:
1) i servizi specialistici per la diffusione, il trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto, nonché organizzative, nel settore agroalimentare, della silvicoltura e della pesca;
2) la ricerca applicata e la sperimentazione finalizzate alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese, in particolare a basso impatto, e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale, della tartuficoltura e della pesca;
3) il raccordo fra le strutture di ricerca, le attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori del settore primario;
4) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l'attivazione di reti tematiche e di partenariato al fine di accedere ai programmi comunitari di settore e ai relativi fondi;
5) il potenziamento del ruolo dell'Agenzia quale Innovation Broker "facilitatore" e "progettista dell'innovazione", anche attraverso l'attivazione di reti tematiche e di partenariato con il coinvolgimento delle organizzazioni dei settori agricoltura e pesca;
6) le attività per la qualificazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e della pesca per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione delle razze animali e delle varietà vegetali locali, e quanto di interesse agrario, forestale, naturalistico e ittico, compresa la gestione dei vivai regionali anche attraverso la valorizzazione dei marchi territoriali;
7) la caratterizzazione e la valorizzazione quali quantitativa dei prodotti agroalimentari e della pesca anche attraverso attività di analisi fisico, chimico, microbiologico e sensoriale e la realizzazione di ricerche di mercato e di nuovi prodotti;
8) le attività di formazione e di informazione per lo sviluppo rurale e la crescita professionale dei tecnici e delle imprese anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni agricole e della pesca;
9) la promozione e la comunicazione dei propri servizi e delle proprie funzioni al mondo delle imprese agricole e agroalimentari, anche attraverso la consultazione dei portatori di interesse e la coprogettazione degli interventi;
10) le azioni di controllo e verifica delle misure regionali della Politica Agricola Comunitaria in relazione alle esigenze dei servizi regionali evitando sovrapposizioni;
b) Servizio fitosanitario e agrometeorologico:
1) gestione del Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/1995 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625) per le seguenti attività:
1.1) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione;
1.2) il controllo e la certificazione fitosanitaria dei vegetali, la certificazione dei vegetali e dei prodotti vegetali in esportazione verso paesi terzi;
1.3) il rilascio delle autorizzazioni, iscrizioni e accreditamenti di produttori commercianti ed esportatori di vegetali e dei prodotti dei vegetali, la tenuta del registro unico degli operatori professionali RUOP;
1.4) la sorveglianza fitosanitaria del territorio regionale, l'adozione di misure fitosanitarie, la gestione delle emergenze fitosanitarie e dei piani di azione per la eradicazione degli organismi nocivi ai sensi delle vigenti leggi;
1.5) la diagnostica fitopatologica di laboratorio, l'attività di ricerca e sperimentazione per la messa a punto di strategia di difesa delle colture, l'attuazione dei compiti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
2) la gestione del servizio agrometeo regionale attraverso la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni a supporto dello sviluppo sostenibile delle imprese agricole anche in attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
3. E' istituito l'Osservatorio regionale per la pesca marittima e l'economia ittica composto dal direttore dell'Agenzia e dalle associazioni regionali riconosciute e maggiormente rappresentative della pesca, con i seguenti compiti:
a) realizzazione di studi sullo stato degli stock ittici e delle condizioni bio-marine dei compartimenti marittimi della Regione;
b) effettuazione di analisi sullo stato della flotta marchigiana;
c) elaborazione di progetti per l'innovazione, l'ammodernamento e l'efficientamento energetico delle imbarcazioni dedite alla pesca professionale, nonché per la valorizzazione del prodotto ittico della Regione Marche con il coinvolgimento dei mercati ittici alla produzione e del sistema scolastico regionale.
4. La Giunta regionale può inoltre affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca. L'Agenzia può svolgere nelle materie di propria competenza attività a favore di enti pubblici o privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni.
5. L'Agenzia, nello svolgimento della sua attività e nella programmazione, si coordina con le strutture organizzative regionali competenti, con le società e gli enti della Regione competenti per materia e assicura la consultazione delle organizzazioni agricole e della pesca.

Art. 3
(Operatività dell'Agenzia)

1. L'Agenzia opera sulla base di un programma operativo annuale con proiezione triennale che individua gli obiettivi, i settori e le aree prioritarie di intervento, le risorse umane, strumentali e finanziarie, le metodologie progettuali, le attività da svolgere, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.
2. Il programma operativo annuale con la pianificazione finanziaria è predisposto dal direttore dell'Agenzia, approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmesso alle strutture organizzative regionali competenti nelle materie in cui opera l'Agenzia, nonché alla relativa Commissione assembleare competente.
3. L'Agenzia redige annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio che vengono approvati dal Consiglio di amministrazione e trasmessi rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente al periodo a cui si riferisce, ed entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo a cui si riferisce. Unitamente al bilancio di esercizio viene trasmessa la relazione sul raggiungimento degli obiettivi, sull'attività svolta e sull'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia dell'anno in questione.
4. L'Agenzia si dota di un controllo di gestione per il monitoraggio dell'attività amministrativa e per il miglioramento continuo della performance organizzativa.

Art. 4
(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:
a) nomina il Consiglio di amministrazione dell'ente con le modalità definite dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione);
b) determina specifici indirizzi in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia ed impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;
c) esercita attività di vigilanza e controllo con le modalità di cui alla l.r. 13/2004 verificando i programmi e la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 5
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore unico.
2. Per quanto non previsto, alle nomine degli organi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della l.r. 34/1996 e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6
(Nomina e durata del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia è costituito da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale e fino alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, al Vicepresidente ed ai consiglieri è attribuita un'indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale nella misura massima prevista dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa). Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate così come previsto dalla l.r. 11/2010.

Art. 7
(Funzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta, svolge le seguenti funzioni:
a) approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia;
b) approva il programma operativo annuale con proiezione triennale, il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale;
c) approva il regolamento di contabilità e contratti;
d) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell'Agenzia e definisce il numero e la tipologia delle strutture amministrative e tecniche.
2. Salva diversa disposizione regolamentare, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore o un dirigente dell'Agenzia con funzioni di segretario.

Art. 8
(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
b) previa autorizzazione espressa del Consiglio di amministrazione, stipula gli accordi e le convenzioni non rientranti nella competenza della dirigenza.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo secondo quanto stabilito dal regolamento.

Art. 9
(Revisore dei conti)

1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il Revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell'Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.
3. Al Revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al quindici per cento del compenso spettante al direttore o ai dirigenti dell'Agenzia.

Art. 10
(Direttore)

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Consiglio di amministrazione, su designazione della Giunta regionale secondo le norme della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale) e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tra persone in possesso di specifica laurea inerente il settore e comprovata esperienza e competenza, che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private.
2. Al direttore sono attribuiti i poteri di gestione tecnica amministrativa e contabile.
3. Il direttore presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, il consuntivo ed il programma operativo annuale, collabora con il Presidente e il Consiglio di amministrazione negli adempimenti previsti dalle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 7.
4. Entro il 31 marzo il direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
5. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque anni.
6. All'incarico di direttore si applicano le disposizioni relative alle inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
7. L'incarico di direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.
8. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto delle dimensioni organizzative, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Agenzia ed è equiparato a quello previsto per i dirigenti titolari di una struttura della Giunta regionale di pari complessità, comprese le indennità di risultato.

Art. 11
(Personale)

1. L'Agenzia dispone di una dotazione organica propria, determinata sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare. I posti della dotazione organica sono coperti da personale proprio nonché dal personale assegnato dalla Giunta. Il personale del ruolo unico regionale può essere assegnato all'Agenzia con atti dei dirigenti competenti della Giunta nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste dalla stessa Agenzia.
2. L'assunzione di personale da parte dell'Agenzia avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive, ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001.
3. Il rapporto di lavoro del personale proprio dell'Agenzia è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali e per il personale assunto ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Il relativo costo è a carico dell'Agenzia.
4. La gestione del personale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipula di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l'Agenzia non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.

Art. 12
(Organizzazione dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è articolata in una direzione ed in strutture organizzative equiparate a quelle della Giunta regionale ai sensi della legge sull'organizzazione e di ordinamento del personale.
2. Il numero delle strutture, la loro articolazione e i compiti alle stesse attribuiti, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con il regolamento di organizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, che definisce anche le modalità per il funzionamento dell'Agenzia, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale, su proposta del direttore.
3. Gli incarichi di dirigente di struttura sono conferiti dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore, mentre gli incarichi di responsabile delle posizioni organizzative sono conferiti dal direttore su proposta dei dirigenti di struttura, secondo la vigente normativa.

Art. 13
(Patrimonio)

1. L'Agenzia dispone di un proprio patrimonio e, altresì, di beni conferiti in uso dalla Giunta regionale.

Art. 14
(Dotazione finanziaria dell'Agenzia)

1. Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato mediante:
a) i contributi annuali della Regione alle spese di funzionamento, comprendenti le spese di gestione per l'attuazione del programma di attività e le spese di personale a valere sulle risorse regionali e, in quanto compatibili, sulle risorse comunitarie e statali;
b) trasferimenti della Regione a valere sulle risorse regionali, statali ed europee e di soggetti terzi destinate alla realizzazione delle attività previste nel programma di attività di cui all'articolo 3;
c) le entrate derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari, nazionali, e ulteriori eventuali entrate;
d) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private.
2. Il finanziamento dell'Agenzia può anche essere costituito dai proventi dei servizi e delle attività svolti nei confronti di soggetti privati.

Art. 15
(Vigilanza e controllo)

1. La Regione esercita sulla attività dell'Agenzia un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da comportare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici.
2. Per quanto non previsto da questa legge, la vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla l.r. 13/2004 e successive modificazioni.

Art. 16
(Disposizione finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea in quanto compatibili.
2. Per l'attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 è autorizzata, con questa legge, la spesa massima complessiva di euro 3.328.214,24 per l'anno 2022 e di euro 5.558.417,08 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
3. La copertura delle spese autorizzate al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 9/1997 già autorizzata nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022/2024).
4. Per gli anni successivi all'onere relativo al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, quantificato nell'importo massimo di euro 5.558.417,08, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.
5. All'attuazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 si provvede, per l'importo massimo complessivo di euro 138.000,00, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con le risorse regionali già iscritte per le medesime finalità a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 108.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente; per l'anno 2024 si provvede per l'importo massimo complessivo di euro 108.000,00 con le risorse già iscritte per le medesime finalità a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente.
6. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio nel rispetto delle disposizioni vigenti, comprese le leggi di settore vigenti.
7. All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, in quanto compatibili e con ulteriori risorse regionali che si rendono disponibili anche in corso d'anno, da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
8. Per effetto del comma 5 le autorizzazioni di spesa per gli anni 2022 e 2023 nella Missione 16, Programma 1, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. Legge di stabilità 2022), relative alla voce "L.R. 12/14 - COSTITUZIONE E MANTENIMENTO BANCA DATI VIVAI", sono azzerate.
9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 17
(Norme transitorie e finali)

1. Il personale in servizio nella attuale Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego, è inquadrato nella categoria del contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali e relativo profilo professionale corrispondente a quello occupato.
2. I contratti in essere con gli operai agricoli restano validi fino alla loro naturale scadenza.
3. Il Consiglio di amministrazione, in sede di prima attuazione, viene nominato, come previsto dall'articolo 4, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
4. Il Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, definisce l'assetto strutturale e propone la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale.
5. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.
6. Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla completa costituzione delle nuove strutture.
7. Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
8. I riferimenti contenuti in leggi o regolamenti regionali relativi all'Agenzia per i Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), si intendono riferiti, per effetto di questa legge, all'Agenzia per l'innovazione nel settore Agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

Art. 18
(Abrogazioni)

1. ..................................................................................

Nota relativa all'articolo 18
Il comma 1 abroga, rispettivamente alle lettere a) e b), la l.r. 14 gennaio 1997, n. 9, con eccezione dell'articolo 20 (Procedura di liquidazione), e la l.r. 16 settembre 2013, n. 28.


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