IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle Finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011 e 8 ottobre 2012;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e delle Finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto l'art. 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2011 di approvazione degli studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 giugno 2012, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2011;
Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012 di approvazione degli studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2013, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2013;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 28 novembre 2013;
Decreta:
Art. 1
Individuazione di indicatori territoriali
1. Sono individuati specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attivita' economica. La metodologia seguita per individuare tali indicatori viene riportata nei seguenti allegati:
1, per la Territorialita' del livello dei canoni di locazione degli immobili;
2, per la Territorialita' del livello delle quotazioni immobiliari;
3, per la Territorialita' del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali;
4, per la Territorialita' del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF;
5, per la Territorialita' del livello delle retribuzioni.
2. Le territorialita' di cui al comma precedente, con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.
Allegato 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA TERRITORIALITA' DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2011
Parte di provvedimento in formato grafico al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A1066500100010110001&dgu=2013-12-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-30&art.codiceRedazionale=13A10665&art.num=1&art.tiposerie=SG
Allegato 2
NOTA TECNICA E METODOLOGICA TERRITORIALITA' DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2011
Parte di provvedimento in formato grafico al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A1066500200010110001&dgu=2013-12-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-30&art.codiceRedazionale=13A10665&art.num=1&art.tiposerie=SG
Allegato 3
NOTA TECNICA E METODOLOGICA TERRITORIALITA' DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2011
Parte di provvedimento in formato grafico al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A1066500300010110001&dgu=2013-12-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-30&art.codiceRedazionale=13A10665&art.num=1&art.tiposerie=SG
Allegato 4
NOTA TECNICA E METODOLOGICA TERRITORIALITA' DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2009 E 2010
Parte di provvedimento in formato grafico al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A1066500400010110001&dgu=2013-12-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-30&art.codiceRedazionale=13A10665&art.num=1&art.tiposerie=SG
Allegato 5
NOTA TECNICA E METODOLOGICA TERRITORIALITA' DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2011
Parte di provvedimento in formato grafico al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A1066500500010110001&dgu=2013-12-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-30&art.codiceRedazionale=13A10665&art.num=1&art.tiposerie=SG
Art. 2
Applicazione degli studi di settore
1. Per gli studi di settore applicabili al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 il maggior ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, diversamente dal maggior volume d'affari ai fini dell'IVA, e' individuato sottraendo da quest'ultimo gli eventuali maggiori costi utilizzati ai fini della stima dei maggiori ricavi da normalità economica derivanti, rispettivamente, dagli indicatori "Durata delle scorte" e "Incidenza del Costo del venduto e del costo della produzione dei servizi sui ricavi", dove previsti, in quanto riconosciuti costi deducibili.
2. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto di quanto previsto al comma precedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2013
Il Ministro
Saccomanni
(G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013)