(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 11 07 2014 n. 28)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge
Articolo 1
Anagrafe regionale degli studenti
1. La Regione istituisce l'Anagrafe regionale degli studenti in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
2. L'Anagrafe consente, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione nonché la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, al fine:
a) del monitoraggio dell'evasione dell'obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza ed ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione/riduzione della dispersione scolastica attraverso l'innovazione e l'efficacia dell' offerta didattica;
b) della organizzazione della rete scolastica;
c) della programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;
d) del miglioramento della qualità dell'istruzione e dei livelli di apprendimento attraverso la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
e) della verifica del fabbisogno di edilizia scolastica e dei conseguenti necessari interventi;
f) di provvedere alla realizzazione di iniziative di orientamento secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 76/2005;
g) della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sistema dell'istruzione e formazione;
garantire la formazione degli adulti nell'arco della vita (life long learning):
i) della programmazione di interventi finalizzati all'integrazione e formazione degli alunni diversamente abili;
j) della definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali.
3. La Regione garantisce l'interoperabilità dell'Anagrafe regionale con l'Anagrafe nazionale degli studenti, favorendo la circolazione e lo scambio di dati tra le stesse.
Articolo 2
Programmazione degli interventi di edilizia scolastica
1. Al fine di supportare le attività programmatorie finalizzate al miglioramento ed alla razionalizzazione dell'edilizia scolastica, ed al fine della individuazione delle tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, la Regione, in raccordo con gli Enti locali, si avvale dell'Anagrafe regionale degli studenti di cui alla presente legge.
Articolo 3
Comunicazioni all'Anagrafe regionale degli studenti
1. Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti locali, gli enti di formazione e l'Ufficio scolastico regionale, comunicano all'Anagrafe regionale degli studenti per il conseguimento degli obiettivi assegnati, i dati personali di cui ai successivi commi 2 e 3, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni.
2. L'Anagrafe contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale, a partire dal primo anno della scuola primaria, nonché i dati individuati attraverso le seguenti informazioni:
a) dati anagrafici dello studente;
b) istituzione scolastica o ente di formazione e classe frequentata;
c) dati anagrafici del tutore o dei tutori;
d) indirizzo di studi prescelto;
e) codice fiscale dello studente.
3. L'Anagrafe, previo raccordo con gli istituti, per la consultazione delle schede individuali degli studenti, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema di istruzione, dati sensibili e giudiziari degli studenti nonché dati relativi alla valutazione degli stessi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo ed agli esami di qualifica, al fine della rilevazione delle competenze acquisite dagli stessi.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo vengono veicolate su apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione, che provvederà a regolarizzare con i fornitori dei dati la responsabilità del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 4
Organizzazione e protezione dei dati personali
1. L'organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell'Anagrafe regionale degli studenti, avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.
Articolo 5
Raccordo Interistituzionale
1. La Regione garantisce il raccordo tra l'Anagrafe regionale degli studenti e le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, assicurando altresì la vigilanza sulla applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. La Regione, per le finalità del presente articolo e nel rispetto del principio di leale collaborazione, stipula accordi ed intese con gli Enti Locali, le Istituzioni scolastiche, gli Enti di formazione, le Università, l'Ufficio Scolastico Regionale, per l'organizzazione e la gestione dei dati di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione ed insuccesso formativo.
3. Gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche e gli enti di formazione hanno pieno accesso alle funzionalità dell'Anagrafe regionale degli studenti, anche di livello analitico, per quanto di propria competenza per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
4. La Regione mette a disposizione la funzionalità dell'Anagrafe degli studenti alle scuole per le attività di iscrizione degli studenti, nonché per il monitoraggio dei propri iscritti.
Articolo 6
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
1. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo regionale, conformemente a quanto previsto dal comma l dell'articolo 4 del decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle Regioni stesse, iniziative di orientamento ed azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.
Articolo 7
Clausola d'invarianza
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 8
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.