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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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Decreto del Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca del 8 novembre 2013
Ammissione ai finanziamenti dei progetti PRIN 2012
 
IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto interministeriale n. 955/Ric. del 27 dicembre 2012 di ripartizione delle disponibilita' del FIRST per l'anno 2012;
Visto il D.M. n. 957/Ric. del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, reg. n. 5, fgl. n. 143 ("bando"), successivamente modificato e integrato con il D.M. n. 75 del 1° febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, reg. n. 5, fgl. n. 146, che ha dettato disposizioni relativamente alla procedura per il cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN);
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 del bando, che ha disposto l'assegnazione dell'importo di euro 38.259.894 per il finanziamento dei progetti di ricerca, e l'assegnazione di euro 1.183.296 alla copertura delle spese di funzionamento del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) e dei Comitati di Selezione (CdS) e delle spese relative ai compensi degli esperti valutatori;
Visto il D.D. di impegno n. 1133 del 18 giugno 2013 con il quale, tra l'altro, sono stati impegnati, per le sopra indicate finalita', i predetti importi di euro 38.259.894 e di euro 1.183.296;
Visto il D.D. n. 1959 del 18 ottobre 2013 che ha disposto l'approvazione delle graduatorie dei progetti PRIN suddivise per settore ERC e per linea di intervento e ha definito l'elenco dei progetti approvati, anch'essi suddivisi per settore ERC e per linea di intervento, ai sensi del bando sopra menzionato;
Viste le rideterminazioni dei costi delle singole unita' di ricerca chiuse telematicamente entro il 4 novembre 2013;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.M. n. 115 del 19 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013 recante: «Modalita' di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante. In detta tabella sono indicati, altresi', per ciascun Ateneo/Ente di ricerca il codice unico di progetto (CUP), l'importo complessivo del contributo MIUR, l'elenco delle unita' di ricerca e, per ciascuna unita' di ricerca, il responsabile di unita', il codice CINECA e il relativo contributo.
2. L'importo di € 38.259.894 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilita' di cui al seguente decreto: D.D. di impegno n. 1133 del 18 giugno 2013 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno registrato al n. 1809, clausola 01 - Esercizio Finanziario 2013 - Esercizio di Provenienza 2012.
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

1. Ciascuna unita' di ricerca dovra' garantire la completa realizzazione delle attivita' di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.
Art. 3

1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra le unita' di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilita' esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 4

1. La decorrenza dei progetti e' convenzionalmente fissata al centoventesimo giorno dalla data del presente decreto.
2. Le attivita' connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di decorrenza di cui al comma 1.
Art. 5

1. La decorrenza per l'ammissibilita' delle spese sostenute e' fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 18 ottobre 2013, data del D.D. n. 1959 di approvazione della graduatoria e dei progetti vincitori.
2. La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all'art. 4, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purche' relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 6

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con cio' intendendo tutte le varianti che prevedano la modifica degli obiettivi indicati nei progetti di ricerca.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informera' il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
4. Le variazioni all'articolazione economica dei progetti non connesse con varianti tecnico-scientifiche sostanziali rientrano invece nella piena autonomia di ogni singola unita' di ricerca e non sono pertanto soggette a preventiva autorizzazione.
Art. 7

1. La partecipazione dei ricercatori a tempo determinato responsabili di unita' ad altri progetti di cui siano risultati vincitori e' consentita anche se contemporanea allo svolgimento del progetto PRIN, purche' tale partecipazione non pregiudichi le attivita' del progetto ed il conseguente raggiungimento dei risultati, e purche', in sede di rendicontazione, il costo relativo al tempo dedicato a tali altri progetti non sia esposto tra i costi a carico del MIUR, con cio' liberando risorse per un piu' incisivo svolgimento del progetto di ricerca.
Art. 8

1. Il coordinatore di progetto dovra' trasmettere, con modalita' telematica, al MIUR entro 90 giorni dalla conclusione del progetto una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del coordinatore o dei responsabili di unita', nonche' degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, con l'indicazione di provenienza del finanziamento.
2. Ogni responsabile di unita' di ricerca dovra' trasmettere al MIUR, al termine delle attivita' di progetto e comunque entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel rispetto del «criterio di cassa» e mediante apposita procedura telematica.
Art. 9

1. Il MIUR disporra' l'erogazione in unica soluzione anticipata del contributo di cui all'art. 1, direttamente alle universita' e agli enti sede delle unita' operative, secondo le effettive disponibilita' di cassa.
Art. 10

1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Ogni unita' di ricerca e' tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
3. Per la necessaria attestazione di conformita' alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione e' assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle universita' e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit interni centrali. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
4. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta l'automatica esclusione dai successivi bandi PRIN (per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento) del responsabile di unita'; l'accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarita' negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola universita' o dal singolo ente di ricerca, comporta l'esclusione dell'universita' o dell'ente di ricerca dai successivi bandi PRIN per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento.
5. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme gia' accreditate
6. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle universita' o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima universita' o ente anche in base ad altro titolo.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2013

Il direttore generale
Fidora

(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2014)


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