Bollettino ufficiale n. 382 del 20 dicembre 2013
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione dei principi di miglioramento della qualità della legislazione contenuti nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Annessi:
- Allegato n. 1 - legge del 2013 n. 27