NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia
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9Legge regionale 25 agosto 2006, n. 18
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Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Finalita’ e ambito di intervento)
1. La Regione riconosce nella citta’ di Aquileia un patrimonio culturale fondamentale per l’identita’ del Friuli Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo economico del piu’ vasto ambito territoriale di cui essa e’ parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un’intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l’iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche di livello statale, regionale e locale per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione assume l’iniziativa della costituzione di una fondazione avente a oggetto la gestione degli interventi per la valorizzazione di Aquileia, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti e delle istituzioni private che attivamente concorrano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
ARTICOLO 2 (Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia)
1. La Regione costituisce una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata «Fondazione Aquileja», in cui possono partecipare ed essere adeguatamente rappresentati negli organi di gestione, in qualita’ di soggetti fondatori, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine.
ARTICOLO 3 (Elementi statutari)
1. Lo statuto della Fondazione dovra’ richiamare espressamente le finalita’ della presente legge e prevedere tra i suoi compiti: a) la predisposizione di piani a carattere pluriennale delle attivita’ di ricerca nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), avuto riguardo, con priorita’, per aree di proprieta’ pubblica e per le aree rese disponibili volontariamente dai proprietari; b) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell’assetto territoriale, anche con eventuale riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell’Umanita’ UNESCO e a supporto delle attivita’ di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attivita’ produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali; c) lo sviluppo del turismo culturale dell’area; d) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alle lettere a) e b) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 42/2004, nonche’ alla predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi. 2. La Fondazione puo’ costituire societa’ a prevalente partecipazione pubblica, nonche’ acquistare e gestire partecipazioni a societa’ che abbiano per oggetto la valorizzazione del patrimonio archeologico dell’area aquileiese.
ARTICOLO 4 (Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali)
1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attivita’ della Fondazione in conformita’ ai rispettivi ordinamenti mediante: a) conferimenti finanziari per la dotazione patrimoniale, nonche’ finanziamenti annui a titolo di concorso alle spese di funzionamento per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali; b) conferimento di diritti d’uso su beni immobili di proprieta’; c) dotazione di personale e di risorse tecniche, organizzative e strumentali definiti sulla base di apposite convenzioni.
ARTICOLO 5 (Accordi di programma e procedure accelerate)
1. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all’articolo 3 che richiedono l’intervento coordinato di piu’ enti che non partecipano alla gestione della Fondazione, il Presidente della Fondazione promuove la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita’, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2. Alla realizzazione delle opere, finanziate o progettate ai sensi dell’articolo 3, si applicano le disposizioni speciali di cui al Capo V bis della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), come inserito dall’articolo 26, comma 1, della legge regionale 3/2001.
ARTICOLO 6 (Contributi regionali)
1. La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, creando un circuito specificatamente turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali. 2. Per le finalita’ previste dal comma 1, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come sostituito dall’articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005. 3. Nell’ambito delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, nel perseguire l’obiettivo di integrazione degli aspetti dello sviluppo turistico dei siti archeologici di cui al comma 1 e di favorire la valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui, l’Amministrazione regionale, sentita la Fondazione, e’ autorizzata a concedere ai Comuni dell’area interessata contributi pluriennali per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi. 4. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le procedure e le modalita’ di concessione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 3. 5. L’Amministrazione regionale, sentita la Fondazione, puo’ concedere contributi pluriennali per la realizzazione, l’ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). 6. Al fine di assicurare l’effettivo incremento dei servizi offerti all’utenza, la Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le condizioni per l’ammissione ai contributi di cui al comma 5. 7. La Giunta regionale puo’ modificare i regolamenti che disciplinano le modalita’ di concessione degli incentivi di settore al fine di stabilire criteri di priorita’ a favore degli interventi diretti alla valorizzazione turistica, culturale e infrastrutturale delle aree comprese nei piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
ARTICOLO 7 (Approvazione preliminare)
1. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono preliminarmente approvati dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 8 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 10 agosto 1970, n. 33 (Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d’ integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche); b) legge regionale 12 maggio 1977, n. 25 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il Comune di Aquileia); c) legge regionale 13 giugno 1988, n. 47 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia).
ARTICOLO 9 (Norme finanziarie)
1. Per le finalita’ previste dall’articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileja e’ autorizzata la spesa complessiva di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro per l’anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.2.300.2.281 con riferimento al capitolo 5148 (2.1.242.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con la denominazione «Conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia» e con lo stanziamento complessivo di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro per l’anno 2006 e 500.000 euro per cuno degli anni dal 2007 al 2008. 2. Per le finalita’ previste dall’articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente al finanziamento per il sostegno dell’attivita’ istituzionale della Fondazione Aquileja e’autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5149 (2.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con denominazione «Finanziamenti a sostegno dell’attivita’ istituzionale della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia» e con lo stanziamento complessivo di 160.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008. 3. Per le finalita’ previste dall’articolo 6, comma 1, e’ autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l’anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9221 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione «Finanziamenti all’Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) per la creazione di un circuito turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali» e con lo stanziamento complessivo di 250.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per l’anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008. 4. Per le finalita’ previste dall’articolo 6, comma 3, e’ autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l’anno 2006 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9223 (2.1.232.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione «Finanziamenti ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici, e per il rinnovo della segnaletica turistica siti stessi» e con lo stanziamento complessivo di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l’anno 2006 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008. 5. Per le finalita’ previste dall’articolo 6, comma 5, e’autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unita’ revisionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9227 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione «Contributi per la realizzazione, l’ammodernamento, la ristrutturazione ed il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche» e con lo stanziamento complessivo di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008. 6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelevamento di complessivi 2.700.000 euro suddivisi in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall’apposito fondo globale iscritto sull’unita’ revisionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento e’ conseguentemente ridotto di pari importo. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Formula Finale: La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 25 agosto 2006.
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