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COSTITUZIONE E STATUTI

 

STATUTI REGIONALI - TRENTINO ALTO ADIGE

 

Statuto della Regione Trentino Alto Adige
(testo coordinato con le modifiche a tutto il 2012)

 
Titolo I
Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Il Trentino - Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto (2).
La regione Trentino - Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Art. 2
Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali (3).

Art. 3
La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.
I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.
Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica (4).

Capo II
Funzioni della regione (5)

Art. 4
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie (6):
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (7);
4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale (8);
5) impianto e tenuta dei libri fondiari (9);
6) servizi antincendi (10);
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (11);
8) ordinamento delle camere di commercio (12);
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative (13);
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale (14).

Art. 5
La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) omissis (15)
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (16);
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale (17).

Art. 6
Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.
Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto (18).

Art. 7
Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni (19).
Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino ufficiale" della regione.

Capo III
Funzioni delle province (20)

Art. 8
Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie (21):
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (22);
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano (23);
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive (24);
5) urbanistica e piani regolatori (25);
6) tutela del paesaggio (26);
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini (27);
9) artigianato (28);
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici (29);
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche (30);
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (31);
15) caccia e pesca (32);
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (33);
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (34);
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia (35);
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali (36);
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (37);
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica (38);
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale (39).

Art. 9
Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) (40);
3) commercio (41);
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza (42);
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale (43);
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico (44);
10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (45);
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Art. 10
Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.
I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati.
I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza (46).

Art. 11
La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.
L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.
La provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro (47).

Art. 12
Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
I presidenti delle province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.
Il ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata (48).

Art. 13
Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.
Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.
Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata (49).

Art. 14
È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.
È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.
L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato (50).

Art. 15
Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.
La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.
La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni (51).

Capo IV
Disposizioni comuni alla regione ed alle province

Art. 16
Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.
Restano ferme le attribuzioni delle province, ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.
Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica (52).

Art. 17
Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Art. 18
La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.
Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici (53).

Art. 19
Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.
La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.
L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.
Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.
Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.
Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.
Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.
I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.
I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.
Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino - Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata (54).

Art. 20
I presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.
Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati (55).

Art. 21
I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta (56).

Art. 22
Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i presidenti delle province possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale (57).

Art. 23
La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie (58).

Titolo II
Organi della regione e delle province
Capo I
Organi della regione

Art. 24
Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (59).

Art. 25
Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza (60).

Art. 26
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27
L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.
Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica (61).

Art. 28
I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.
Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo (62).

Art. 29
omissis (63)

Art. 30
Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari.
Il presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.
In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.
I vice presidenti coadiuvano il presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento (64).

Art. 31
Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.
Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 32
Il Presidente ed i vice presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.
A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Ove il Presidente od i vice presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.
Se il Presidente della Regione non convoca il consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo (65).

Art. 33
Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49 bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.
Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49 bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.
I consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali (66).

Art. 34
Il Consiglio regionale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 35
Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo (67).

Art. 36
La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.
Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.
Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti (68).

Art. 37
Il presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo consiglio.
I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale (69).

Art. 38
Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale (70).

Art. 39
Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il consiglio entro quindici giorni (71).

Art. 40
Il Presidente della Regione rappresenta la regione.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione (72).

Art. 41
Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo (73).

Art. 42
Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della regione (74).

Art. 43
Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta (75).

Art. 44
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva (76).

Art. 45
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46
Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II
Organi della provincia

Art. 47
Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.
In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.
Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.
Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale (77).

Art. 48
Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.
La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.
Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica (78).

Art. 48 bis
I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.
I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (79).

Art. 48 ter
Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il presidente, un vice presidente e i segretari.
Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente. Il presidente designa il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano (80).

Art. 49
Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 (81).

Art. 49 bis
Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indìce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.
Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale (82).

Art. 50
La Giunta provinciale di Trento è composta del presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del presidente, di due vice presidenti e degli assessori.
La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale (83).

Art. 51
Si applicano al presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili (84).

Art. 52
Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della provincia.
Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.
Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino ufficiale" della regione.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia (85).

Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta (86).

Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva (87).

Titolo III
Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 55
I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.
Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.
Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono vistate dal commissario del Governo competente (88).

Art. 56
Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.
Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.
Il ricorso non ha effetto sospensivo (89).

Art. 57
Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge (90).
In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.
Copia del "Bollettino ufficiale" è inviata al commissario del Governo.

Art. 58
Nel "Bollettino ufficiale" della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59
Le leggi approvate dai consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Art. 60
Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali (91).

Titolo IV
Enti locali

Art. 61
Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.
Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso (92).

Art. 62
Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (93).

Art. 63
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25 (94).

Art. 64
Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.

Art. 65
L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale (95).

Titolo V
Demanio e patrimonio della regione e delle province

Art. 66
Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67
Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione.
I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione.
Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.
I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione.

Art. 68
Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale (96).

Titolo VI
Finanza della regione e delle province

Art. 69
1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.
2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) omissis (97)

Art. 70
1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata (98).

Art. 71
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 72
1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo (99).

Art. 73
1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.
1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale (100).

Art. 74
1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti (101).

Art. 75
1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
b) omissis
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.
2. omissis (102)

Art. 75 bis
1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.
2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.
3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica (103).

Art. 76 - Art. 77
omissis (104)

Art. 78
omissis (105)

Art. 79
1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 (106).

Art. 80
1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.
1 bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
1 ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio (107).

Art. 81
Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.
Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni (108).

Art. 82
1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali (109).

Art. 83
La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (110).

Art. 84
I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.
La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.
I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.
La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.
Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.
Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.
Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.
Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto (111).
Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata (112).

Art. 85
Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.
In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.

Art. 86
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.
Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

Titolo VII
Rapporti fra Stato, regione e province

Art. 87
Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:
1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;
3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.
Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale (113).

Art. 88
Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.
A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Titolo VIII
Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Art. 89
Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo (114).

Titolo IX
Organi giurisdizionali

Art. 90
Nel Trentino - Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91
I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.
La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.
Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92
Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.
Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale (115).

Art. 93
Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 94
Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.
L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.
Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso presidente.
Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca (116).

Art. 95
La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

Art. 96
Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

Titolo X
Controllo della Corte costituzionale

Art. 97
Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.
La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione (117).

Art. 98
Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina (118).
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta.
Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano (119).

Titolo XI
Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 99
Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100
I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.
Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.
Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.
Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare (120).

Art. 101
Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102
Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca (121).

Titolo XII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 103
Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (122).

Art. 104
Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della Provincia di Bolzano (123).

Art. 105
Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato (124).

Art. 106
Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107
Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano (125).

Art. 108
Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.
Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi (126).

Art. 109
Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto.
Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.
Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative (127).

Art. 110
La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.

Art. 111
In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti (128).

Art. 112
Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 113
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 114
La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige (Trentino - Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della regione.

Art. 115
Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

NOTE
(1) Questo testo unico, che raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, della l. 31 dicembre 1962, n. 1777 (g.u. 12 gennaio 1963, n. 10), della l. cost. 10 novembre 1971, n. 1 e della l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1, è stato modificato dalla l. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (g.u. 14 aprile 1989, n. 87), dalla l. 30 novembre 1989, n. 386, dalla l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226), dalla l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 438. L'art. 116 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), ha richiamato la regione usando la denominazione "Trentino - Alto Adige/Südtirol".
(2) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 17 novembre 2010, n. 328.
(3) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 28 dicembre 1970, n. 192.
(4) Per il gonfalone e lo stemma della Provincia di Trento vedi il d.p.r. 4 gennaio 1988.
(5) L'attribuzione di competenze legislative alla regione dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
(6) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 26 giugno 1956, n. 6, 18 maggio 1960, n. 32, 15 giugno 1960, n. 40, 22 dicembre 1961, n. 68, 14 luglio 1971, n. 172, 1 marzo 1972, n. 37, 18 ottobre 1983, n. 312, 15 maggio 1987, n. 167 e 28 aprile 1989, n. 242.
(7) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 5 maggio 1959, n. 23, 10 giugno 1966, n. 60, 21 maggio 1975, n. 114 e 31 marzo 2006, n. 132.
(8) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 19 dicembre 1966, n. 118. 10 febbraio 1969, n. 13 e 29 aprile 1971, n. 92.
(9) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 16 giugno 1988, n. 646.
(10) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 28 dicembre 1971, n. 208.
(11) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 5 novembre 1984, n. 245, 7 aprile 1987, n. 107, 25 luglio 1995, n. 373 e 23 febbraio 2007, n. 50.
(12) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 1 aprile 1982, n. 65.
(13) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 30 dicembre 1958, n. 80 e 1 luglio 1986, n. 166.
(14) Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226) e dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Relativamente al n. 10 vedi la sentenza della corte costituzionale 6 febbraio 1969, n. 7 e l'art. 3, secondo comma del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473.
(15) Numero abrogato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226). (16) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 26 giugno 1965, n. 51.
(17) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 9 luglio 1956, n. 16, 28 novembre 1990, n. 525, 8 giugno 1994, n. 224 e 20 dicembre 2007, n. 438, nonché l'ordinanza della corte costituzionale 28 novembre 2002, n. 504.
(18) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 dicembre 1970, n. 192 e 11 maggio 1971, n. 95.
(19) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 2 aprile 1964, n. 28.
(20) L'attribuzione di competenze legislative alle province dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
(21) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 giugno 1988, n. 633 e 9 marzo 1989, n. 102.
(22) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 gennaio 1991, n. 32 e 24 ottobre 2001, n. 340.
(23) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 2 aprile 1964, n. 28.
(24) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 11 luglio 1961, n. 46, 14 aprile 1988, n. 450, 12 febbraio 1996, n. 29 e 15 ottobre 2003, n. 312.
(25) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 29 aprile 1971, n. 92 e 27 ottobre 1988, n. 999.
(26) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 22 luglio 2009, n. 226.
(27) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 1 marzo 1972, n. 35.
(28) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 luglio 1988, n. 796 e 19 dicembre 2006, n. 423.
(29) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 13 novembre 1985, n. 287 e 25 febbraio 1988, n. 217.
(30) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 febbraio 1969, n. 13, 28 dicembre 1971, n. 208, 15 ottobre 2003, n. 312 e 1 aprile 2011, n. 109.
(31) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 532 e 7 aprile 2011, n. 112.
(32) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 21 aprile 2011, n. 151.
(33) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 novembre 2007, n. 378, 1 agosto 2008, n. 329, 25 novembre 2008, n. 387 e 21 aprile 2011, n. 151.
(34) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 19 dicembre 1966, n. 118, 19 maggio 1988, n. 555 e 29 dicembre 2004, n. 428.
(35) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 aprile 1988, n. 449 e 13 ottobre 2006, n. 327.
(36) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 28 gennaio 1991, n. 32.
(37) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 3 dicembre 1987, n. 433.
(38) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 18 marzo 2005, n. 106.
(39) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 dicembre 1970, n. 192 e 14 luglio 2009, n. 213.
(40) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 luglio 2009, n. 213 e 17 novembre 2010, n. 328.
(41) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 19 febbraio 1965, n. 8.
(42) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 26 febbraio 2010, n. 72.
(43) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 luglio 1988, n. 796, 22 giugno 2006, n. 237 e 26 febbraio 2010, n. 72.
(44) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 7 marzo 1964, n. 13 e 30 settembre 1987, n. 302.
(45) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 26 giugno 1965, n. 51, 22 dicembre 1977, n. 154, 16 febbraio 2006, n. 59, 13 giugno 2006, n. 222, 28 dicembre 2006, n. 449, 23 febbraio 2007, n. 50, 16 marzo 2007, n. 80, 14 marzo 2008, n. 62, 14 novembre 2008, n. 371 e 1 aprile 2011, n. 109.
(46) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 6 febbraio 1991, n. 48.
(47) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 2 febbraio 1990, n. 45, 28 novembre 1990, n. 525, 8 giugno 1994, n. 224 e 20 dicembre 2007, n. 438.
(48) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 31 marzo 1961, n. 20, 1 aprile 1985, n. 94, 22 maggio 1987, n. 182 e 27 dicembre 1991, n. 482.
(49) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 31 marzo 1961, n. 20, 7 marzo 1964, n. 13, 3 agosto 1976, n. 217, 22 maggio 1987, n. 182, 11 febbraio 1988, n. 157 e 27 dicembre 1991, n. 482.
(50) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 12 maggio 2011, n. 165.
(51) Comma aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 giugno 1988, n. 633 e 10 novembre 1992, n. 427.
(52) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 9 luglio 1956, n. 16, 9 marzo 1957, n. 39, 28 aprile 1989, n. 242 e 19 luglio 2004, n. 236.
(53) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 9 marzo 1957, n. 39 e 15 giugno 1960, n. 40.
(54) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 aprile 1976, n. 101, 23 dicembre 1994, n. 445 e l'ordinanza della corte costituzionale 19 dicembre 2006, n. 430.
(55) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 luglio 1986, n. 191, 25 febbraio 1988, n. 211, 28 gennaio 1991, n. 32 e 1 luglio 2009, n. 196.
(56) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(57) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(58) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 25 novembre 2008, n. 387.
(59) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(60) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 42, 21 ottobre 1998, n. 356 e 16 giugno 2006, n. 232.
(61) Articolo già sostituito dall'art. 5 della l. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (g.u. 14 aprile 1989, n. 87), e così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(62) Comma aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(63) Articolo abrogato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(64) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(65) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(66) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(67) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(68) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(69) Comma aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(70) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(71) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(72) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 29 maggio 1974, n. 151.
(73) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(74) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(75) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(76) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 luglio 1959, n. 50 e 15 giugno 1960, n. 40.
(77) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(78) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(79) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(80) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(81) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(82) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(83) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(84) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(85) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 30 dicembre 1961, n. 72, 19 febbraio 1976, n. 34, 16 marzo 1976, n. 45, 22 luglio 1976, n. 180, 15 luglio 1985, n. 206, 4 maggio 1990, n. 224, 31 luglio 1990, n. 381, 28 gennaio 1991, n. 32, 31 gennaio 1991, n. 37 e 1 luglio 2009, n. 196.
(86) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(87) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 5 maggio 1959, n. 23, 13 luglio 1963, n. 128,15 maggio 1987, n. 167, 17 ottobre 1991, n. 386 e 6 giugno 2012, n. 142.
(88) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 7 aprile 1987, n. 107, 30 dicembre 1987, n. 611, 9 marzo 1989, n. 102, 26 luglio 2002, n. 408 e 20 dicembre 2002, n. 533.
Anche in base alla giurisprudenza costituzionale si ritiene che il controllo preventivo del Governo sulle leggi regionali e provinciali, previsto dall'articolo qui annotato, sia superato in seguito alla sostituzione dell'art. 127 della Costituzione da parte dell'art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già ttribuite".
(89) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 21 ottobre 1998, n. 356.
(90) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 25 maggio 1987, n. 188.
(91) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(92) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 23 maggio 1985, n. 155, 28 luglio 1987, n. 289 e 19 giugno 1995, n. 261.
(93) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 233 e 19 giugno 1995, n. 261.
(94) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 42.
(95) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 25 giugno 1980, n. 100 e 31 marzo 2006, n. 132.
(96) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 20 marzo 1978, n. 22 e 13 novembre 1985, n. 287.
(97) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 30 novembre 1989, n. 386 e modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191. Vedi anche il comma 108 di quest'ultimo articolo.
(98) Articolo così sostituito dall'art. 2 della l. 30 novembre 1989, n. 386. Vedi anche il comma 108 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.
(99) Articolo così sostituito dall'art. 9 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (l'art. 12 della legge in questione detta alcune disposizioni transitorie relative alle modificazioni). In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 2 marzo 1987, n. 62.
(100) Articolo così sostituito dall'art. 10 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (l'art. 12 della stessa legge detta alcune disposizioni transitorie relative alle modificazioni), e modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 6 febbraio 1969, n. 7, 14 luglio 1986, n. 191, 2 marzo 1987, n. 62, 15 dicembre 2010, n. 357, 25 novembre 2011, n. 323 e 12 gennaio 2012, n. 2, nonché l'ordinanza 24 marzo 1988, n. 360.
(101) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 2 marzo 1987, n. 62 e 29 dicembre 2004, n. 425.
(102) Articolo così sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386 e modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'ultimo articolo). In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 23 febbraio 1994, n. 52, 6 luglio 2007, n. 256 e 6 giugno 2012, n. 142.
(103) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191. Vedi anche i commi 110 e 111 di quest'ultimo articolo.
(104) Articoli confluiti nell'art. 75, come sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386.
(105) Articolo già sostituito dall'art. 4 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e abrogato, ora, dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191. Per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi il comma 114 di quest'ultimo articolo. Sul testo previgente vedi le sentenze della corte costituzionale 22 luglio 1976, n. 180, 5 novembre 1984, n. 245, 21 dicembre 1985, n. 356, 21 dicembre 1985, n. 357, 15 luglio 1986, n. 195, 3 dicembre 1987, n. 433, 10 giugno 1988, n. 633, 30 giugno 1988, n. 745, 29 dicembre 1988, n. 1145, 10 novembre 1992, n. 427, 23 febbraio 1994, n. 52 e 27 luglio 1994, n. 355, nonché l'ordinanza della corte costituzionale 11 febbraio 1988, n. 165.
(106) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche i commi 117-125 di quest'ultimo articolo). In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 15 luglio 1986, n. 195.
(107) Articolo così sostituito dall'art. 7 della l. 30 novembre 1989, n. 386 e modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.
(108) Comma così sostituito dall'art. 8 della l. 30 novembre 1989, n. 386 e modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(109) Articolo già sostituito dall'art. 11 della l. 30 novembre 1989, n. 386, e così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.
(110) Articolo così modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.
(111) Si ritiene che la possibilità di rinvio da parte del Governo, prevista da questo comma, sia superata in seguito alla sostituzione dell'art. 127 della Costituzione da parte dell'art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
(112) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 30 dicembre 1987, n. 611.
(113) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. La figura del commissario del Governo dev'essere riletta alla luce dell'abrogazione dell'art. 124 della Costituzione da parte dell'art. 9 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 30 dicembre 1961, n. 74, 18 febbraio 1988, n. 177, 28 aprile 1989, n. 242, 17 ottobre 1991, n. 386, 19 maggio 1994, n. 191, 29 dicembre 2004, n. 428, 26 luglio 2005, n. 321 e 19 luglio 2004, n. 236.
(114) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 luglio 1987, n. 289, 7 luglio 1988, n. 768 e 4 maggio 1990, n. 224.
(115) Comma aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(116) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 11 marzo 1961, n. 1.
(117) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 15 giugno 1960, n. 40.
(118) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 16 aprile 1975, n. 86.
(119) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(120) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 18 maggio 1960, n. 32, 11 marzo 1961, n. 1 e 25 maggio 1987, n. 188.
(121) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 233.
(122) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
(123) Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 22 luglio 1976, n. 180, 2 marzo 1987, n. 62 e 15 aprile 2010, n. 133.
(124) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 1 marzo 1972, n. 35.
(125) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 18 maggio 1960, n. 32, 11 maggio 1971, n. 95, 12 gennaio 1977, n. 7, 14 febbraio 1989, n. 37, 24 marzo 1994, n. 95, 6 aprile 1995, n. 109 e 6 maggio 2009, n. 132.
(126) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 24 maggio 1985, n. 160.
(127) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 24 maggio 1985, n. 160.
(128) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
 


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