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COSTITUZIONE E STATUTI

 

STATUTI REGIONALI - LAZIO

 

Statuto della Regione Lazio
(testo coordinato con le modifiche a tutto il 2012)

 

Titolo I
COSTITUZIONE E AUTONOMIA DELLA REGIONE

Art. 1
Il Lazio è Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, con propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.
La Regione rappresenta unitariamente le istanze politico-sociale della popolazione e promuove la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico del Lazio.

Art. 2
La Regione ha per capoluogo la città di Roma e comprende i territori delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.
La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che vengono approvati con legge del Consiglio regionale

Titolo II
POTESTA' DELLA REGIONE

Art. 3
La Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e semprechè le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.
La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

Art. 4
La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandatele dallo Stato.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.
Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle materie di cui agli art. 117 e 118 della Costituzione, spettano alla Regione, salve le attribuzioni di competenza degli enti locali.

Titolo III
ORGANI DELLA REGIONE

Art. 5
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Capo I
Il Consiglio Regionale

Art. 6
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione, legge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza, il Presidente e i membri della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo, adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Spetta al Consiglio:
1) determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, adottando i relativi provvedimenti di sua competenza;
2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonché i pareri di cui agli art. 132 e 133 della Costituzione;
3) designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, 3 delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica;
4) deliberare sulla richiesta di referendum legislativo e costituzionale, a norma degli art. e 138 della Costituzione;
5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;
6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
8) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti la esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonché i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;
10) approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
11) istituire, nel proprio territorio, sentite le popolazioni interessate, nuovi comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere forme associative tra gli enti locali della Regione e di decentramento comunale;
12) deliberare le deleghe da conferire alle province, ai comuni ed agli enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;
13) istituire, disciplinare e sopprimere enti ed aziende dipendenti dalla Regione e deliberare sulla partecipazione ad aziende consortili e a società finanziarie;
14) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
15) nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze;
16) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma dell'art. 125 della Costituzione;
17) ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta regionale ed adottare i provvedimenti conseguenti;
18) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca l'approvazione del Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni d'urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 7
Il sistema di elezioni, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, sono stabiliti con legge della Repubblica.
Alla convalida delle elezioni dei consiglieri regionali provvede, a norma del proprio regolamento interno, il Consiglio regionale, su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.

Art. 8
Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta entro il 30^ e non prima del 20^ giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno 5 giorni.
Nella stessa seduta, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del consigliere con più alta cifra elettorale e di quello più giovane di età, il Consiglio procede alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di tre Segretari che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
Alla elezione, si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
La elezione dell'Ufficio di Presidenza ha luogo a scrutinio segreto.
I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.
L'Ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 9
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di un presidente e di quattro membri. Esso ha il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio, sul conto consuntivo.
Il Consiglio elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Successivamente, il Consiglio elegge, con unica votazione, a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro membri del Collegio dei Revisori dei conti. Ciascun consigliere vota un solo nome.
La funzione di membro del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con quella di membro della Giunta.

Art. 10
Il Consiglio si riunisce dal 1^ gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre su convocazione del suo Presidente.
Il Consiglio inoltre si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno su convocazione del suo Presidente o su iniziativa del Presidente della Giunta o di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
Si riunisce, altresì, su richiesta del Consiglio dei Ministri, ove da questi riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa, che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Il Consiglio è convocato dal suo Presidente non oltre 15 giorni dalla richiesta di convocazione con preavviso di almeno 5 giorni al domicilio dei consiglieri e con la specificazione dell'ordine del giorno indicato dai richiedenti. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può aver luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.

Art. 11
Il Consiglio ha piena autonomia funzionale interna e propria contabilità che, in armonia con la Costituzione ed il presente Statuto, esercita sulla base del proprio regolamento, che viene approvato e modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Nell'ambito di tale autonomia funzionale e contabile, l'Ufficio di Presidenza provvede per la destinazione dei locali e del personale necessari per l'espletamento dell'attività consiliare.

Art. 12
Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 13
Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri delle commissioni.
Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle commissioni permanenti.
I componenti della Giunta possono far parte delle commissioni permanenti e speciali in qualità di consiglieri.
Alle commissioni permanenti sono sottoposte per l'esame preliminare le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonché, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette contemporaneamente le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio ai presidenti delle competenti commissioni consiliari ed al Presidente della Giunta che può partecipare ai lavori della commissione o delegare un assessore.
Le commissioni deliberano a maggioranza purché sia presente almeno la metà dei loro componenti.
Prima dell'esame delle proposte d'iniziativa popolare o di enti locali, la commissione dovrà ascoltare i rappresentanti dei firmatari o degli enti locali medesimi.
Le commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune, o che dal Consiglio medesimo fossero richieste, procurandosi, a tal fine, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dal Presidente della Giunta o dagli assessori competenti, informazioni, notizie e documenti.
Hanno inoltre facoltà di richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli assessori per domandare chiarimenti su questioni in rapporto alla materia di loro competenza, nonché previa intesa con il Presidente del Consiglio e con la Giunta, l'intervento di funzionari dell'amministrazione regionale o di enti interamente dipendenti dalla Regione, che non saranno tenuti al segreto d'ufficio nel riferire alla commissione in seduta non pubblica. Possono, altresì chiedere al Presidente ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e deliberazioni e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dal Consiglio o accettati dalla Giunta.
Le commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con la Giunta, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche commissioni speciali.
Commissioni speciali possono essere, altresì, costituite con legge regionale per svolgere inchieste sull'operato della Giunta.
Il regolamento del Consiglio determinerà le modalità delle consultazioni di rappresentanze di enti locali, di categoria, di gruppi di associazioni di singoli cittadini.
L'assessore competente per materia deve comunque essere presente a tutte le sedute della commissione.

Art. 14
Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.
Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto disposto dall'art. 23 del presente Statuto.
Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei consiglieri e che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti, eccezione fatta per i casi per i quali lo Statuto e il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 15
Ciascun consigliere rappresenta l'intera Regione. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 16
Ciascun consigliere ha, in seno al Consiglio, diritto di interrogazione, interpellanza e mozione.
Il regolamento del Consiglio prevede termini tassativi entro i quali la Giunta è tenuta a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze.

Art. 17
I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più membri.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, assicura ai gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presente le esigenze di base, comuni ad ogni gruppo, e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

Art. 18
Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al 46° giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

Capo II
La Giunta regionale ed il suo Presidente

Art. 19
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Art. 20
La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene l'unità di indirizzo, e da un numero di assessori non superiore a 12 preposti ai servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali. I singoli assessori responsabili di settori omogenei si organizzano in comparti per la programmazione e l'attuazione di piani di lavoro intersettoriale. Il Presidente della Giunta provvede alla designazione dell'assessore Vice Presidente che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.Congiuntamente alla presentazione del programma, il Presidente sottopone al Consiglio regionale l'articolazione operativa della Giunta.

Art. 21
Il Presidente della Giunta regionale:
1) rappresenta la Regione;
2) esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;
3) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
4) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione riferendone alla Giunta ed al Consiglio;
5) convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attività, sovrintende agli uffici dell'amministrazione regionale;
6) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

Art. 22
La Giunta regionale:
1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
2) provvede, ove occorra, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
3) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
5) nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale, amministra il patrimonio della Regione e delibera sui contratti della stessa;
6) delibera in materia di liti attivi e passivi salvo quanto disposto dal punto 2 dell'art. 21 del presente Statuto e, su conforme parere della Commissione competente, in materia di rinunce e transazioni fino al valore di 100 milioni;
7) delibera, sentita la competente commissione consiliare, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale;
8) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici semprechè essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
9) sovrintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale, a norma degli art. 53 e 54 del presente Statuto;
10) delibera nei casi di urgenza - tali da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio - provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio stesso, al quale li trasmette per ratifica nella prima successiva adunanza. La mancata ratifica entro il termine di 60 giorni dalla deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa l'annullamento della stessa salva al Consiglio l'adozione, dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici, sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
11) adotta i provvedimenti previsti dall'art. 4, comma quarto, con le modalità di cui al n. 10 del presente articolo ove la materia sia di competenza del Consiglio regionale;
12) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione e dal presente Statuto e, in generale, ogni altra attività amministrativa ordinaria della Regione.

Art. 23
La elezione del Presidente e dei membri della Giunta è preceduta:
- da un dibattito politico;
- dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, accompagnate dalla indicazione dei candidati alla Presidenza e alla Giunta, con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati;
- dalla votazione, a scrutinio palese, dei documenti proposti con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti.
Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede alla elezione, a scrutinio palese, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio palese, alla elezione dei singoli membri della Giunta.
Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, la votazione viene rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede - sempre a scrutinio palese - alle votazioni di cui sopra, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, nei confronti di coloro che non abbiano raggiunto tale maggioranza si procede a votazione di ballottaggio. Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.
La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorché ciò sia richiesto e approvato, per alzata e seduta, dalla maggioranza dei consiglieri presenti. La richiesta va approvata prima dell'inizio delle votazioni.
In caso di vacanza per dimissioni, revoca, o altra causa dell'Ufficio di presidenza della Giunta, o di dimissioni, revoca, o altra causa della maggioranza dei membri dalla Giunta medesima, questa si considera integralmente dimissionaria.
Il Consiglio è convocato entro venti giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 24
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.La Giunta può darsi un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 25
La Giunta ed il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio.
La Giunta ed il suo Presidente possono essere revocati, anche individualmente, su proposta motivata di un quarto dei consiglieri in carica, approvata a maggioranza dei consiglieri eletti, o su proposta di tre gruppi consiliari.
Sulla proposta di revoca di tutta la Giunta il Consiglio vota per appello nominale; sulle proposta di revoca individuale la votazione si effettua a scrutinio segreto. Le proposte di revoca individuali che si effettuano a scrutinio segreto dovranno essere avanzate da un terzo dei consiglieri assegnati.
Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di 10 e non oltre 20 giorni dalla presentazione.

Art. 26
In caso di scioglimento, per rinnovazione, del Consiglio di dimissioni o di revoca della Giunta, quest'ultima resta in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione della nuova.

Art. 27
La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ai consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

Titolo IV
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 28
L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, compete:
- alla Giunta regionale;
- a ciascun consigliere regionale;
- ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- ai singoli consigli provinciali;
- agli elettori della Regione in numero non inferiore a 5.000.
Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.
La presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare è regolata in conformità all'art. 35 del presente Statuto.
La verifica della regolarità delle proposte di legge è di competenza del Consiglio regionale.

Art. 29
Le proposte di legge devono essere esaminate da una commissione consiliare ed approvate dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.
Il regolamento prevede i modi e i limiti per l'adozione del procedimento redigente, assicurando, in ogni caso, in qualsiasi momento fino all'esame consultivo da parte della commissione, alla Giunta ed a ciascun consigliere la facoltà di richiamare, in tutto o in parte, la proposta di legge alla normale procedura di esame e di approvazione prevista dal comma precedente.

Art. 30
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni legge che importi nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 31
Il Presidente del Consiglio regionale invia, entro cinque giorni, al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio.
Se entro trenta giorni dalla data di ricezione il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.
Entro dieci giorni dall'apposizione del visto e dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sonno promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge".
Al testo segue la formula: " La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio".
Le leggi regionali sono riprodotte sulla Gazzetta Ufficiale.
Le leggi regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo i casi d' urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.

Art. 32
Nel caso in cui il Governo della Repubblica rinvii una legge al Consiglio regionale per le ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 127 della Costituzione e, ove il Consiglio la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata se il Governo della Repubblica, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 33
L'iniziativa dei regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'art. 38 del presente Statuto.
Per la promulgazione e la pubblicazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per le leggi regionali.
L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere regionale nonché, quando si tratti di provvedimenti amministrativi, di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell'art. 28 del presente Statuto.

Titolo V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 34
La Regione considera il concorso degli enti locali e l'apporto autonomo dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre formazioni ed organizzazioni sociali, come fondamentali momenti della partecipazione democratica alla determinazione della politica regionale.
A tal fine:
- consulta i consigli comunali e provinciali sulle principali questioni;
- attua forme d'intesa e di concerto con gli enti locali nei casi e con le modalità stabilite da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente o indirettamente, si connettano a materie di loro competenza;
- consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori autonomi sui problemi di carattere economico e sociale;
- consulta le organizzazioni regionali della cooperazione;
- consulta altresì le altre organizzazioni e formazioni sociali;
- promuove indagini conoscitive e incontri su determinati problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, sulla condizione femminile, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere;
- si rivolge ai comuni e ai loro organi di decentramento, ove esistano, per promuovere, con l'autonomo concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre formazioni sociali, la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.

Art. 35
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale della Regione a norma degli art. 28 e 33 del presente Statuto.
La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme.
Il regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.

Art. 36
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. I consigli comunali e provinciali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal regolamento.

Art. 37
I comuni della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessano. Le interrogazioni dei comuni sono depositate alla Presidenza del Consiglio regionale, che le trasmette alla Giunta.
Ove il comune interrogante chieda alla Giunta risposta scritta, questa gli è direttamente trasmessa dalla Giunta, ove chieda risposta orale, questa è data dalla Giunta di fronte alla commissione consiliare competente.

Art. 38
La legge regionale prevede l'istituzione del "Difensore Civico" con il compito di chiedere notizie sull'Amministrazione regionale. La legge regionale disciplina le modalità della nomina ed i poteri del "Difensore Civico".

Art. 39
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno:
- 50.000 elettori della Regione;
- due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio;
- dieci consigli comunali che abbiano iscritti, nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di 50.000 elettori, con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Non è ammesso il referendum nelle materie tributarie e per l'approvazione del bilancio.
La legge regionale (2) determina le ulteriori modalità di attuazione del referendum disciplinando, anche, il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.
Un referendum non può essere indetto prima che sia decorso un anno dell'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo.

Art. 40
I regolamenti e i provvedimenti amministrativi d'interesse generale della Regione sono sottoposti a referendum popolare, quando lo richiedano i soggetti di cui al precedente articolo.

Titolo VI
LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 41
In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico e amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'art. 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, un rapporto partecipativo e collaborativo con le province, i comuni e gli altri enti locali.
La Regione promuove e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale, economico e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.
La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento allo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo degli enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più rispondente alle esigenze delle collettività interessate.

Art. 42
La delega di funzioni amministrative alle province, ai comuni o ad altri enti locali - nonché la sua eventuale revoca - sono disposte con legge regionale e sono dirette - di norma - a tutti gli enti di eguale livello istituzionale. Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.
La delega è, di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate.
Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano la durata eventuale e stabiliscono i limiti dei poteri d'indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio.
Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.
La Regione per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

Art. 43
(3) Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'art. 130 della Costituzione.
Tale organo che ha sede nel capoluogo della Regione, esercita il controllo sugli atti delle province e coordina l'attività delle sezioni decentrate per gli atti dei comuni e degli altri enti locali.
La legge regionale fissa il numero e l'ubicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.
Sino all'entrata in vigore della legge regionale, l'organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli enti locali della Regione.
I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.
La legge, per gli atti fondamentali dei comuni e delle province, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.
I controlli sostitutivi sugli enti locali, sinché e in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dalla Regione.

Titolo VII
LA REGIONE E LA PROGRAMMAZIONE

Art. 44
La Regione, soggetto autonomo del processo di programmazione, concorre, con proprie autonome iniziative ed indicazioni, alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale e formula programmi di sviluppo economico globali relativi al suo territorio.
La Regione esercita la funzione di coordinamento sugli enti locali e sugli enti economici pubblici a dimensione regionale.
Partecipa con gli organi nazionali alla formulazione dei programmi degli enti a partecipazione statale nell'ambito della programmazione nazionale. Partecipa, altresì, con detti organi nazionali alla scelta tipologica degli insediamenti a partecipazione statale da effettuarsi nella Regione.
Adotta ed attua programmi nelle materie di sua competenza, nonché in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 e del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione.

Art. 45
La Regione assume la politica di piano come impegno e metodo democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli enti locali, nella attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla ai suoi obiettivi e ai fini sociali secondo i principi sanciti dalla Costituzione.
La Regione, in relazione a tali fini e con l'obiettivo prioritario di conseguire la piena occupazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne e l'elevamento del tenore di vieta della popolazione:
- promuove lo sviluppo dell'agricoltura, anche attraverso l'associazionismo e la cooperazione riconoscendo il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali e turistiche e della cooperazione;
- promuove, altresì, il diritto all'istruzione, in ogni sua forma e grado, alla sicurezza ed assistenza sociale e alla salute, nonché lo sviluppo dei servizi sociali con particolare riguardo alla casa, ai trasporti, alle attrezzature ed agli impianti per l'infanzia, il tempo libero e le attività sportive;
- determina l'assetto del territorio, promuovendone, nel rispetto delle sue caratteristiche naturali, la piena valorizzazione, eliminando situazioni di squilibrio sociale, territoriale e settoriale;
- difende l'ambiente naturale, ispirando la propria legislazione a principi di politica ecologica ed a iniziative volte a preservare ed a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 46
legge regionale determina l'assetto del territorio, gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a principi e metodi che assicurino, anche su basi comprensoriali, il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e delle altre formazioni sociali.

Art. 47
La Regione può avvalersi di un Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione.
Le strutture, l'organizzazione ed i compiti dell'Istituto sonno regolati con legge regionale (4) in modo da assicurare alla Regione, e con essa agli enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori autonomi, alle organizzazioni giuridicamente riconosciute della cooperazione e alle altre formazioni sociali, l'informazione, i dati e gli apporti specializzati necessari per l'elaborazione e per la verifica dei piani di sviluppo globali e settoriali.

Titolo VIII
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48
L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi autonomistici e democratici, al più ampio snellimento delle procedure ed al principio della pubblicità.
La struttura degli uffici è articolata in funzione delle esigenze suddette, nonché dei compiti prevalentemente promozionali, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione ed in funzione del più ampio decentramento agli enti locali.
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

Art. 49
La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.
L'ordinamento del personale regionale è regolato dai seguenti principi:
a) dall'accesso all'amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge dello Stato;
b) da qualifiche funzionali alle quali, nei casi stabiliti dalla legge regionale, si accede mediante pubblico concorso;
c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;
d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianità di servizio ed al merito, valutato con criteri obiettivi per qualità ed efficienza;
e) dalla precisa determinazione, nel quadro dell'utilità organizzativa, delle competenze e delle responsabilità proprie di ciascuna qualifica.
La Regione, previa delibera del Consiglio, può avvalersi mediante contratto, di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche. La durata del contrattato non può superare il termine della legislatura in corso.
La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Titolo IX
PATRIMONIO E FINANZE

Art. 50
La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformità alle norme costituzionali.

Art. 51
Le entrate della Regione sono costituite:
a) dai redditi del suo patrimonio;
b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'art. 119 della Costituzione;
f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

Art. 52
L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1^ gennaio al 31 dicembre.
Due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario la Giunta presenta al Consiglio il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo. Il Consiglio approva, con legge, il bilancio preventivo entro il 15 dicembre.
L'indebitamente della Regione non può superare annualmente i limiti stabiliti, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.
L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio con legge, per un periodo non superiore a tre mesi.
Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio, prima di quello preventivo, approva, con legge, il bilancio consuntivo.
Qualora il bilancio consuntivo risultasse in disavanzo, l'ammontare del disavanzo è iscritto nello stato di previsione dell'esercizio successivo. La stessa procedura è adottata in caso di avanzo.
Prima della presentazione al Consiglio, la Giunta provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il bilancio di previsione.

Titolo X
ENTI, AZIENDE E SOCIETA' REGIONALI

Art. 53
Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione può con legge:
a) istituire enti od aziende regionali;
b) promuovere la istituzione di enti od aziende a caraterete consorziale tra enti locali e anche tra regioni;
c) partecipare o promuovere società finanziarie regionali cui partecipino altri enti pubblici.
In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a questa ultima deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni.
La legge regionale, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati.

Art. 54
Spetta al Consiglio regionale:
a) la nomina degli amministratori degli enti od aziende interamente dipendenti dalla Regione, di cui al punto a) dell'art. 53, nonché dei rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali di cui al punto b) dell'art. 53, sia nelle società a partecipazione regionale;
b) l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
Spetta alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni.
La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

NORME FINALI E TRANSITORIE
I - Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 123 della Costituzione, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e dell'ultima modifica. Non si può procedere ad abrogazione totale dello Statuto se non congiuntamente alla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio non può essere rinnovata, se non decorso, un anno dalla reiezione.
II - In via transitoria, sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal n. 5 dell'art. 22 del presente Statuto il Consiglio regionale delibera:
a) sull'acquisto di immobili, azioni o obbligazioni industriali, nonché sulle locazioni e sulle conduzioni ultraquinquennali o che abbiano un valore complessivo superiore a 100 milioni di lire;
b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o obbligazioni industriali, nonché sulla costituzione di servitù passive o di enfiteusi;
c) su altre spese di amministrazione che superino ciascuna annualmente l'importo di 50 milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di 100 milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino, per lo stesso oggetto i 300 milioni.
III - La Regione provvede alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale tratto dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di comando.
Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti dei quali richiedere il comando.
I comandi possono riguardare docenti, magistrati, sia dell'ordine giudiziario che amministrativo, e pubblici impiegati e sono disposti dalle amministrazioni di appartenenza previa intesa con la Giunta Regionale.
IV - Sino all'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 43, terzo comma, del presente Statuto (5) che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi, sono istituite sezioni decentrate con sedi a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo per il controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali nell'ambito di ciascuna provincia e sono, altresì, istituite, con sede in Roma, due sezioni decentrate, l'una, per il controllo sugli atti del Comune di Roma, e l'altra, per il controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali della provincia di Roma.
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(1) Approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346 e pubblicato sul BUR 15 giugno 1971, n. 7
(S.O.).
(2) Vedi la legge regionale 20 giugno 1980, n. 78.
(3)Vedi la legge regionale 13 marzo 1992, n. 26.
(4) Vedi la legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15 e la legge regionale 17 marzo 1986, n. 13.
(5) Vedi la legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74 e la legge regionale 13 marzo 1992, n. 26.

 


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