TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
(La Regione Calabria)
1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e nell’ambito dell’Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell’Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.
Art. 2
(Principi e finalità)
1. La Regione concorre a dare attuazione ai princìpi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai princìpi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
d bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata
e) l’attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l’esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale;
i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l’associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell’Unione Europea;
o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;
q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale
s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l’identità culturale della Calabria in Italia e all’estero;
t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l’affermazione del principio di una corretta convivenza con l’uomo.
Art. 3
(Rapporti interregionali, con l’Unione Europea e con altri Stati)
1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell’Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell’Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 4
(Partecipazione popolare)
1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.
Art. 5
(Trasparenza)
1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.
Art. 6
(Difensore civico)
1. La Regione istituisce con legge l’ufficio del Difensore civico.
Art. 7
(Consulta dell’ambiente)
1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
Art. 8
(Commissione per le pari opportunità)
1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.
Art. 9
(Informazione)
1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull’attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all’estero.
2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. La Regione riconosce nel diritto all’informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l’impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.
Art. 10
(Modalità di partecipazione)
1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'Art. 39 del presente Statuto.
Art. 11
(Referendum abrogativo)
1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.
2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:
a) dello Statuto;
b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
c) delle leggi di bilancio;
d) delle leggi tributarie;
e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.
6. Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio.
7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.
Art. 12
(Referendum consultivo)
1. E’ indetto referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorquando ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.
2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.
3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull’oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.
Art. 13
(Disciplina referendaria)
1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.
TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 14
(Organi della Regione)
1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.
2. Sono altresì organi della Regione, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l’Ufficio di Presidenza.
CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 15
(Composizione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio è composto da 50 membri, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze.
Art. 16
(Attribuzioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l’indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
d) autorizza l’esercizio provvisorio;
e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell’assetto e utilizzazione del territorio;
h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell’attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
l) delibera con legge l’istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell’esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
q) elegge i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
t) può presentare proposte di legge alle Camere.
3. Le funzioni legislative non sono delegabili.
Art. 17
(Durata della legislatura)
1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall’art. 33 dello Statuto.
Art. 18
(Convalida degli eletti)
1. I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
Art. 19
(Prima seduta del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.
Art. 20
(Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di Presidenza)
1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
3. Per l’elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.
Art. 21
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.
Art. 22
(Ufficio di Presidenza)
1. L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 23
(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale, nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.
2. Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.
3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.
Art. 24
(I Consiglieri regionali)
1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.
Art. 25
(Sedute del Consiglio)
1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.
2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
Art. 26
(Regolamenti del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Nel Regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.
3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
4. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce princìpi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.
Art. 27
(Gruppi consiliari)
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.
2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.
3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio.
4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.
Art. 28
(Commissioni permanenti)
1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l’Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.
2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.
5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
Art. 29
(Competenze delle Commissioni permanenti)
1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 30.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.
Art. 30
(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)
1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.
3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l’esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
Art. 31
(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)
1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:
a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;
c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.
2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all’approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.
3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
Art. 32
(Commissioni d’inchiesta)
1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.
3. Le Commissioni d’inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d’inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.
CAPO II
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE
Art. 33
(Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta entra nell’esercizio delle sue funzioni all’atto della proclamazione.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall’insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e da comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.
5. L’approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell’art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell’art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.
Art. 34
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Art. 35
(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all’attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a otto e non superiore a dieci.
4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a quattro unità.
4 bis. La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
10. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte.
Art. 36
(Attribuzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a) provvede in ordine all’attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all’Art. 43 del presente Statuto;
c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
f) sovrintende, nel rispetto dei princìpi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
g) adotta i provvedimenti relativi all’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l’esercizio della propria attività;
i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Art. 37
Mozione di sfiducia – Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore
1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.
4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.
TITOLO IV
SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA’
Art. 38
(Sistema elettorale)
1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
TITOLO V
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI
Art. 39
(Iniziativa legislativa)
1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all’Art. 48.
2. L’iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.
Art. 40
(Procedimento)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva Art. per Art. e con votazione finale.
2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all’esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.
Art. 41
(Promulgazione e pubblicazione)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Art. 42
(Regione e disciplina comunitaria)
1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall’Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.
2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
Art. 43
(Potestà regolamentare)
1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell’Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.
Art. 44
(Testi unici)
1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l’ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l’abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.
3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l’inserimento della nuova norma all’interno del testo unico.
Art. 45
(Conflitti di competenza)
1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.
TITOLO VI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
Art. 46
(Rapporti fra Regione ed enti locali)
1. La Regione adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:
a) informa la propria attività ai princìpi dell’autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all’attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei princìpi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;
c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
d) valorizza e promuove l’esercizio associato delle funzioni fra enti locali.
e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.
3. In attuazione dell’Art. 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile all’autonomia normativa degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all’attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell’esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l’autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale
Art. 47
(Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)
1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell’attività gestionale, nonché della promozione dell’esercizio associato di funzioni.
2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.
Art. 48
(Consiglio delle Autonomie locali)
1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell’organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.
b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell’uso dei mezzi messi a sua disposizione;
c) assicura l’attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l’istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.
7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall’Art. 127, comma 2, della Costituzione.
9. Con le modalità previste dall’Art. 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l’iniziativa delle leggi regionali.
TITOLO VII
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 49
(Princìpi dell’attività amministrativa regionale)
1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai princìpi del buon andamento e dell’imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.
2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
3. La legge regionale stabilisce i princìpi relativi all’organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell’acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei princìpi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.
Art. 50
(Organizzazione amministrativa regionale)
1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall’Ufficio di Presidenza.
2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l’organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell’azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza.
5. Nell’esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l’attribuzione e la revoca degli incarichi, l’accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali.
7. La legge regionale fissa i princìpi relativi all’organizzazione dei controlli interni, con riferimento all’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai princìpi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell’azione pubblica.
TITOLO VIII
FINANZA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Art. 51
(Autonomia finanziaria della Regione)
1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. In armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell’imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.
3. La Regione inoltre:
a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell’entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;
c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
6. Nel rispetto dei princìpi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Art. 52
(Ordinamento contabile)
1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.
2. La legge stabilisce i termini per l’approvazione del bilancio.
3. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 53
(Rendiconto generale)
1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all’anno cui si riferisce.
2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.
TITOLO IX
ATTIVITA’ ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI
Art. 54
(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)
1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l’intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.
Art. 55
Autonomie funzionali - Cooperazione
1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.
2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all’attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.
Art. 56
(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro)
1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
TITOLO X
STRUMENTI DI GARANZIA
Art. 57
(Consulta statutaria)
1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
TITOLO XI
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 58
(Revisione dello Statuto)
1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
TITOLO XII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 59
(Norme transitorie e finali)
1. La Regione può chiedere, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall’art. 123 della Costituzione.
3. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.
4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell’esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.
5. Eventuali modifiche dell’art. 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all’art. 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell’ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.
«5 bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all’art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell’art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1».
6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Legge regionale 19 gennaio 2010 n 3 'Modifiche allo Statuto della Regione Calabria'
(BUR n. 1 del 16 gennaio 2010, supplemento straordinario n. 1 del 21 gennaio 2010)
Art. 1
(Modifiche ed integrazioni dell'Art. 2)
1. All'Art. 2 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo la lettera d, è inserita la seguente:
«d bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata;»
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale;»
c) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale;»
Art. 2
(Integrazione dell'Art. 15)
1. All'Art. 15 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo le parole «50 membri» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze.».
Art. 3
(Modifica dell'Art. 27)
1. Il comma 2 dell'Art. 27 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, è sostituito dal seguente:
«2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti».
Art. 4
(Modifiche ed integrazioni dell'Art. 35)
1. All'Art. 35 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nel comma n. 4, la frase: «Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità» è sostituita con la seguente: «Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a quattro unità».
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione
di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale».
c) Al termine dell'Art. è aggiunto il seguente comma:
«10. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte.»
Art. 5
(Integrazione dell'Art. 46)
1. All'Art. 46 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale.»
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 7, 56 e 57 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a
chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. |