Principi fondamentali
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti
sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge. Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con
le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati
politici. (*)
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha
disposto che l’ultimo comma dell’art. 10 e l’ultimo
comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
PARTE
PRIMA
TITOLO I
- RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono
eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non
nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le
garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di
sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in
luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale. Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o
di culto d'una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi
sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo di ogni effetto. La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati
a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi. La difesa è
diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge. Nessuno può essere punito se
non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto
a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici.(*)
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha
disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo
comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio.
Art. 27
La responsabilità penale è personale. L'imputato non
è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non
nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
TITOLO
II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti
per la ricerca della paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e
la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di
Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi. La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la
libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro
italiano all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e
a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro
dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a
parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza
privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati
non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo
le norme di legge. È condizione per la registrazione che
gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica. I sindacati registrati hanno
personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l'attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento
e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale
e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata
può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del
suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e
la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà. La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del
lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi
del Paese.
TITOLO
IV - RAPPORTI POLITICI
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e
ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla
quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
(*) Comma introdotto dalla legge costituzionale 17
gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001,
n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto
segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48
della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le
modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere
conseguenti alla variazione del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al
comma 1, si applica la disciplina costituzionale
anteriore".
Art. 49
Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
Art. 50
Tutti i
cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Art. 51
Tutti i
cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici
uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52
La difesa
della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei
diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si
informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario
è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE
SECONDA
TITOLO I
- IL PARLAMENTO
Sezione
I - Le Camere
Art. 55
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
(*)
La Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero
dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.
(*)
L’art. 56 è stato sostituito dapprima dall’art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo
originario dell’articolo.
Art. 57 (*)
Il Senato
della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero
dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(*)
L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della
legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi
modificato una prima volta dall'art. 2 della legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una
seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1.
Il testo
dell'articolo nella versione originaria.
Art. 58
I senatori
sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di
età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59
È senatore
di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica. Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60 (*)
La Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata
di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
(*)
L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo
originario dell'articolo era il seguente:
La
Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato
della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra.»
Art. 61
Le elezioni
delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non
siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Art. 62
Le Camere
si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l'altra.
Art. 63
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche;
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate
a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale. I membri del
Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Art. 65
La legge
determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro
del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68(*)
I membri
del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale,
o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di
una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
(*)
L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo
originario dell'articolo era il seguente:
«I
membri del Parlamento non possono essere perseguiti per
le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
procedimento penale; né può essere arrestato, o
altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto
a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale
autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o
mantenere in detenzione un membro del Parlamento in
esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»
Art. 69
I membri
del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla
legge. Sezione II - La formazione delle leggi.
Art. 70
La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a
ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo
esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Art. 72
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per
articolo e con votazione finale. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi,
fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o
un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni. La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi
sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine
da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo
la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere
una nuova deliberazione. Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75
é indetto
referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. (*)
Non è
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge
determina le modalità di attuazione del referendum. (**)
(*) Con
la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, è stata
disposta l'indizione di un referendum di indirizzo sul
conferimento di un mandato costituente al Parlamento
europeo da svolgersi in occasione delle elezioni del
1989 per il rinnovo del Parlamento europeo.
(**) Con
la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte
costituzionale", è stato attribuito alla Corte
costituzionale il giudizio sull'ammissibilità dei
quesiti referendari.
Art. 76
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principî e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Art. 77
Il Governo
non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78
Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari.
Art. 79 (*)
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge
che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
In ogni
caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla presentazione del
disegno di legge.
(*)
L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 6 marzo 1992, n. 1. Il testo originario
dell'articolo era il seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente
della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla proposta di delegazione».
Art. 80
Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
Art. 81
Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge
che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti
una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano
tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere
eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti
civili e politici. L'ufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
Art. 85
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte,
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni
del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o
di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione. Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio
superiore della magistratura. Può concedere grazia e
commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
Art. 88
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura (*).
(*) Il
secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art.
1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo
originario del comma era il seguente:
«Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato.»
Art. 89
Nessun atto
del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono
la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo
e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli
atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione (*).
In tali
casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune , a maggioranza assoluta dei suoi membri.
(*) La
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, “Norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte
costituzionale”, ha attribuito alla Corte costituzionale
il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna
del Presidente della Repubblica a seguito della messa in
stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta comune.
Art. 91
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e
di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento
in seduta comune.
TITOLO
III - IL GOVERNO
Sezione
I - Il Consiglio dei Ministri
Art. 92
Il Governo
della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, i ministri.
Art. 93
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo
deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla
sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o
d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri. I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei
loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della
Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96 (*)
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
(*)
L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo
originario era il seguente:
«Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono
posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune
per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»
Sezione
II - La Pubblica Amministrazione
Art. 97
I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98
I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità. Si possono con legge
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari
Art. 99
Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e
di rappresentanti delle categorie produttive, in misura
che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del
Governo per le materie e secondo le funzioni che gli
sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa
e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito. La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
TITOLO IV - LA MAGISTRATURA
Sezione
I - Ordinamento giurisdizionale
Art. 101
La
giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario. Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura. La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art. 103
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti
ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge. I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
Art. 104
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo
presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due
terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice
presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine
dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge
sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione
del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre
sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra
loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico
ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza
dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109
L'autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110
Ferme le
competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e
il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
Art. 111 (*)
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua
difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione
e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse
condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo.
Il processo
penale é regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si é
sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge
regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o
per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
(*) I
primi cinque commi dell’art. 111 sono stati introdotti
dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
Si
riporta di seguito l’art. 2 della legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2:
«1. La
legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in
corso alla data della sua entrata in vigore.»
Art. 112
Il pubblico
ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113
Contro gli
atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti. La
legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 114 (*)
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento. (*)
L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo
originario.
Art. 115 (*)
(Abrogato)
(*)
L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma,
della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo originario.
Art. 116
(*)
Il Friuli
Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale. (**)
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti
le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le
materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo
alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad
altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata.
(*)
L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo
originario.
(**)L'art. 10, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 117 (*)
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica
estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c) rapporti
tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e
Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme
generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario
e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato. (**)
Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.
Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari
e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
(*)
L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo
originario.
(**)L'art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 118 (*)
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
(*)
L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo
originario.
Art. 119 (*) (**)
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo
i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio
La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi
generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. é esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.
(*)
L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo
originario.
(**)
L'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 120 (*)
La Regione
non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare
l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
Il Governo
può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte
a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione.
(*)
L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo
originario.
Art. 121
(*)
Sono organi
della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta
regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige
la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga
le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.
(*)
L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo
originario.
Art. 122
(*)
Il sistema
di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
princìpi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi. (**)
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento,
ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e
un ufficio di presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e
revoca i componenti della Giunta.
(*)
L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo
originario.
(**)
L'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Art. 123 (*)
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto
è approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l’apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto
è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni
Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra la
Regione e gli enti locali.
(*)
L’art. 123 è stato sostituito dapprima dall’art. 3 della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo
originario.
Art. 124 (*)
(Abrogato)
(*)
L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il
testo originario.
Art. 125 (*)
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
(*) Il
primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9,
secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Il testo originario.
Art. 126 (*)
Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti
lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto
è adottato sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei
modi stabiliti con legge della Repubblica. (**)
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
(*)
L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo
originario.
(**)
L'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 127 (*)
Il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua
sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di legge. (**)
(*)
L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo
originario.
(**) Le
norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono
state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1
Art. 128 (*)
(Abrogato)
(*)
L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il
testo originario.
Art. 129 (*)
(Abrogato)
(*)
L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il
testo originario.
Art. 130 (*)
(Abrogato)
(*)
L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il
testo originario.
Art. 131 (*)
Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle
d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzo;
Molise; (*)
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
(*)
L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale
27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione
del Molise come regione a se stante.
Art. 132 (*)
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse
Si può, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o
dei Comuni interessati espressa mediante referendum e
con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione e
aggregati ad un'altra.
(*)
L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, primo
comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario.
Art. 133
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative
dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione
I - La Corte Costituzionale
Art. 134
La Corte
costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni; (*) sui conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni;
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione. (**)
(*) Le
norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono
state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1.
(**)
L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il
testo originario.
Art. 135 (*)
La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici
della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria
ed amministrative, i professori ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di
esercizio.
I Giudici
della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall' ufficio di giudice.
L'ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con
l'esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge. (**)
Nei giudizi
d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con
le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
(*)
L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma,
inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo
dell'articolo nella versione originaria.
(**) La
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha
disciplinato i casi di incompatibilità relativi ai
giudici costituzionali ed ai giudici aggregati, nonché
le forme di immunità a garanzia dell'attività della
Corte.
Art. 136
Quando la
Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di un atto avente forza di legge, la
norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137
Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i
termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici
della Corte. (*)
Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per
la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione
(*) In
attuazione di tale disposto è stata approvata la legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, "Norme sui giudizi
di legittimità costituzionale e sulle garanzie di
indipendenza della Corte costituzionale".
Sezione II - Revisione della Costituzione.
Leggi
costituzionali
Art. 138
Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
(*)
Le leggi
stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa
luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza
di due terzi dei suoi componenti.
(*) Con
la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, che ha
istituito la Commissione parlamentare per le riforme
istituzionali, è stato previsto, unicamente per i
progetti di legge della XI legislatura un diverso
procedimento di revisione costituzionale che comporta,
fra l'altro, la obbligatoria sottoposizione a referendum
dei progetti approvati dalla Commissione.
Art. 139
La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con
l'entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla
data della elezione del Presidente della Repubblica non
sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la
prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che
posseggono i requisiti di legge per essere senatori e
che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o
di Assemblee legislative; hanno fatto parte del
disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati
dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena
della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito
a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa
dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione
della candidatura alle elezioni politiche implica
rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la
prima elezione del Senato il Molise è considerato come
Regione a sé stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua popolazione.
V
La
disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla
data di convocazione delle Camere.
VI
Entro
cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla
stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all'articolo
111.
VII
Fino a
quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento
vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti
delle norme preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione.
VIII
Le elezioni
dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della
Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle
Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il
passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia
reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione
dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessità, trarre il proprio personale da quello dello
Stato e degli enti locali.
IX
La
Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle
autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
X
Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116,
si applicano provvisoriamente le norme generali del
Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela
delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.
XI
Fino a
cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre
Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art.
131, anche senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo
tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII
È vietata
la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48,
sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i
capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e
i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non
possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti
nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di
diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo
il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli
nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli
esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte
del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con
l'entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un
anno dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state
finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la
elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al
giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla
sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma,
e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16
marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse
trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti. I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente articolo, è convocata dal suo
Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
XVIII
La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il
1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è
depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione
dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e
dagli organi dello Stato.
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