Trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa
PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI
BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ
LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA
MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE
DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL
PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA
REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e
umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i
valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili
della persona, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;
CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze
dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà, del
progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi
abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole
restare un continente aperto alla cultura, al sapere e
al progresso sociale; che desidera approfondire il
carattere democratico e trasparente della vita pubblica
e operare a favore della pace, della giustizia e della
solidarietà nel mondo;
PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della
loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi
a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre
più stretto, a forgiare il loro comune destino;
CERTI che, "Unita nella diversità", l'Europa offre ai
suoi popoli le migliori possibilità di proseguire, nel
rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza
delle loro responsabilità nei confronti delle
generazioni future e della Terra, la grande avventura
che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza
umana;
RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei
trattati che istituiscono le Comunità europee e del
trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità
dell'acquis comunitario;
RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver
elaborato il progetto della presente Costituzione a nome
dei cittadini e degli Stati d'Europa, HANNO DESIGNATO
COME PLENIPOTENZIARI: SUA MAESTÁ IL RE DEI BELGI IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA SUA MAESTÁ LA REGINA DI
DANIMARCA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA SUA MAESTÁ IL RE DI
SPAGNA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE LA
PRESIDENTE DELL'IRLANDA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO LA
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUA ALTEZZA REALE IL
GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DI UNGHERIA IL PRESIDENTE DI MALTA SUA MAESTÁ LA REGINA
DEI PAESI BASSI
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI SLOVENIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SLOVACCA LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA IL
GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SUA MAESTÁ LA REGINA DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD I QUALI,
dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti
in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni
che seguono:
PARTE I
TITOLO I
DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
Articolo 1
Istituzione dell'Unione
1. Ispirata dalla volontà
dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un
futuro comune, la presente Costituzione istituisce
l'Unione europea, alla quale gli Stati membri
attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi
comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati
membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed
esercita sulla base del modello comunitario le
competenze che essi le attribuiscono.
2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che
rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli
congiuntamente.
Articolo 2
Valori dell'Unione
L'Unione si fonda sui
valori del rispetto della dignità umana, della libertà,
della democrazia,dell'uguaglianza, dello Stato di
diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i
diritti delle persone appartenenti a una minoranza.
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una
società caratterizzata dal pluralismo, dalla non
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia,
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Articolo 3
Obiettivi dell'Unione
1. L'Unione si prefigge
di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei
suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e
un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e
non è falsata.
3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile
dell'Europa, basato su una crescita economica
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia
sociale di mercato fortemente competitiva,che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento della
qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso
scientifico e tecnologico. L'Unione combatte
l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la
giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e
uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela
dei diritti del minore. Essa promuove la coesione
economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra
gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua
diversità culturale e linguistica e vigila sulla
salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale
europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione
afferma e promuove i suoi valori e interessi.
Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo
sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto
reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo,
all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti
umani, in particolare dei diritti del minore, e alla
rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto
internazionale, in particolare al rispetto dei principi
della Carta delle Nazioni Unite.
5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi
appropriati, in ragione delle competenze che le sono
attribuite nella Costituzione.
Articolo
4
Libertà fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione
delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e
la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed
al suo interno in conformità della Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte
salve le disposizioni particolari da essa previste, è
vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità.
Articolo 5
Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri
1. L'Unione rispetta
l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla
Costituzione e la loro identità nazionale insita nella
loro struttura fondamentale, politica e costituzionale,
compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.
Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in
particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità
territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di
tutela della sicurezza nazionale.
2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione
e gli Stati membri si rispettano e si assistono
reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti
dalla Costituzione. Gli Stati membri adottano ogni
misura di carattere generale o particolare atta ad
assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla
Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni
dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione
l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da
qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
Articolo 6
Diritto dell'Unione
La Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione
nell'esercizio delle competenze a questa attribuite
prevalgono sul diritto degli Stati membri.
Articolo 7
Personalità giuridica
L'Unione ha personalità
giuridica.
Articolo 8
I simboli dell'Unione
La bandiera dell'Unione
rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo
blu.
L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della
Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".
La moneta dell'Unione è l'euro.
La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta
l'Unione.
TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 9
Diritti fondamentali
1. L'Unione riconosce i
diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei
diritti fondamentali che costituisce la parte II.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze
dell'Unione definite nella Costituzione.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri,fanno parte del
diritto dell'Unione in quanto principi generali.
Articolo 10
Cittadinanza dell'Unione
1. È cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla
cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono
soggetti ai doveri previsti nella Costituzione.
Essi hanno:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello
Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese
terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle
autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto
Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento
europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di
rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi
dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di
ricevere una risposta nella stessa lingua. Tali diritti
sono esercitati secondo le condizioni e i limiti
definiti dalla Costituzione e dalle misure adottate in
sua applicazione.
TITOLO III
COMPETENZE DELL'UNIONE
Articolo 11
Principi fondamentali
1. La delimitazione delle
competenze dell'Unione si fonda sul principio di
attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione
si fonda sui principi di sussidiarietà e
proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione
agisce nei limiti delle competenze che le sono
attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per
realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi
competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione
appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori
che non sono di sua competenza esclusiva,l'Unione
interviene soltanto se e nella misura in cui gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere
sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a
livello centrale né a livello regionale e locale, ma
possono, a motivo della portata o degli effetti
dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a
livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano
il principio di sussidiarietà conformemente al
protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti
nazionali vigilano sul rispetto di tale principio
secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il
contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno
al di là di quanto necessario per il raggiungimento
degli obiettivi della Costituzione. Le istituzioni
dell'Unione applicano il principio di proporzionalità
conformemente al protocollo sull'applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo 12
Categorie di competenze
1. Quando la Costituzione
attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un
determinato settore, solo l'Unione può legiferare e
adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati
membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati
dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.
2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una
competenza concorrente con quella degli Stati membri in
un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri
possono legiferare e adottare atti giuridicamente
vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano
la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha
esercitato la propria o ha deciso di cessare di
esercitarla.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche
economiche e occupazionali secondo le modalità previste
nella parte III, la definizione delle quali è di
competenza dell'Unione.
4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una
politica estera e di sicurezza comune,compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa
comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla
Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni
intese a sostenere, coordinare o completare l'azione
degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro
competenza in tali settori. Gli atti giuridicamente
vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni
della parte III relative a tali settori non possono
comportare un'armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze
dell'Unione sono determinate dalle disposizioni della
parte III relative a ciascun settore.
Articolo 13
Settori di competenza esclusiva
1. L'Unione ha competenza
esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al
funzionamento del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta
è l'euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel
quadro della politica comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la
conclusione di accordi internazionali allorché tale
conclusione è prevista in un atto legislativo
dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare
le sue competenze a livello interno o nella misura in
cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata.
Articolo 14
Settori di competenza concorrente
1. L'Unione ha competenza
concorrente con quella degli Stati membri quando la
Costituzione le attribuisce una competenza che non
rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella
degli Stati membri nei principali seguenti settori:
a) mercato interno,
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti
definiti nella parte III,
c) coesione economica, sociale e territoriale,
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle
risorse biologiche del mare,
e) ambiente,
f) protezione dei consumatori,
g) trasporti,
h) reti transeuropee,
i) energia,
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità
pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella
parte III.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico
e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre
azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di
programmi, senza che l'esercizio di tale competenza
possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di
esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e
dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per
condurre azioni e una politica comune, senza che
l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto
di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
Articolo 15
Coordinamento delle
politiche economiche e occupazionali1. Gli Stati membri
coordinano le loro politiche economiche nell'ambito
dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta
delle misure, in particolare gli indirizzi di massima
per dette politiche. Agli Stati membri la cui moneta è
l'euro si applicano disposizioni specifiche.
2. L'Unione prende misure per assicurare il
coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati
membri, in particolare definendo gli orientamenti per
dette politiche.
3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il
coordinamento delle politiche sociali degli Stati
membri.
Articolo 16
Politica estera e di sicurezza comune
1. La competenza
dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza
comune riguarda tutti i settori della politica estera e
tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione,
compresa la definizione progressiva di una politica di
difesa comune che può condurre a una difesa comune.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza
riserve la politica estera e di sicurezza comune
dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà
reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo
settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli
interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua
efficacia.
Articolo 17
Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di
complemento
L'Unione ha competenza
per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di
complemento. I settori di tali azioni, nella loro
finalità europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, gioventù, sport e formazione
professionale,
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.
Articolo 18
Clausola di flessibilità
1. Se un'azione
dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle
politiche definite nella parte III, per realizzare uno
degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che
quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti
a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione europea e
previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le
misure appropriate.
2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di
controllo del principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei
parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente
articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono
comportare un'armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi
in cui la Costituzione la esclude.
TITOLO IV
ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE
CAPO I
QUADRO ISTITUZIONALE
Articolo 19
Le istituzioni dell'Unione
1. L'Unione dispone di un
quadro istituzionale che mira a:
- promuoverne i valori,
- perseguirne gli obiettivi,
- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e
quelli degli Stati membri,- garantire la coerenza,
l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle
sue azioni.
Tale quadro istituzionale comprende:
- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle
attribuzioni che le sono conferite dalla
Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa
previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale
cooperazione.
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al
Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di
bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e
consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione.
Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti
dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere
superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei
cittadini è garantita in modo degressivamente
proporzionale, con una soglia minima di sei membri per
Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più
di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa
del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo,
una decisione europea che stabilisce la composizione del
Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al
primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a
suffragio universale diretto, libero e segreto,per un
mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il
presidente e l'ufficio di presidenza.
Articolo
21
Il Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo
dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti e le priorità politiche
generali. Non esercita funzioni legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o
di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal
presidente della Commissione. Il ministro degli affari
esteri dell'Unione partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su
convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo
richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può
decidere di farsi assistere da un ministro e il
presidente della Commissione da un membro della
Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente
convoca una riunione straordinaria del Consiglio
europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo
nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.
Articolo 22
Il presidente del Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo
elegge il presidente a maggioranza qualificata per un
periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è
rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa
grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato
secondo la medesima procedura.
2. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori
del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente
della Commissione e in base ai lavori del Consiglio
"Affari generali";
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso
in seno al Consiglio europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo
ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo
livello e in tale veste, la rappresentanza esterna
dell'Unione per le materie relative alla politica estera
e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del
ministro degli affari esteri dell'Unione.
3. Il presidente del Consiglio europeo non può
esercitare un mandato nazionale.
Articolo 23
Il Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio esercita,
congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni
di definizione delle politiche e di coordinamento alle
condizioni stabilite nella Costituzione.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di
ciascuno Stato membro a livello ministeriale,abilitato a
impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta
e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata,
salvo nei casi in cui la Costituzione disponga
diversamente.
Articolo 24
Le formazioni del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio si
riunisce in varie formazioni.
2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza
dei lavori delle varie formazioni del Consiglio.
Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne
assicura il seguito in collegamento con il presidente
del Consiglio europeo e la Commissione.
3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna
dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal
Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione
dell'Unione.
4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata
una decisione europea che stabilisce l'elenco delle
altre formazioni del Consiglio.
5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi
degli Stati membri è responsabile della preparazione dei
lavori del Consiglio.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando
delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A
tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in
due parti dedicate,rispettivamente, alle deliberazioni
su atti legislativi dell'Unione e alle attività non
legislative.
7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad
eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata
dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio
secondo un sistema di rotazione paritaria, conformemente
alle condizioni previste da una decisione europea del
Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 25
Definizione della
maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e
di Consiglio
1. Per maggioranza
qualificata si intende almeno il 55% dei membri del
Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti
Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro
membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.
2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non
delibera su proposta della Commissione o del ministro
degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza
qualificata si intende almeno il 72% dei membri del
Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino
almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo
allorché delibera a maggioranza qualificata.
4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente
della Commissione non partecipano al voto.
Articolo 26
La Commissione europea
1. La Commissione
promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le
iniziative appropriate a tal fine. Vigila
sull'applicazione della Costituzione e delle misure
adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione.
Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto
il controllo della Corte di giustizia dell'Unione
europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i
programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di
esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite
dalla Costituzione. Assicura la rappresentanza esterna
dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di
sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla
Costituzione. Avvia il processo di programmazione
annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad
accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato
solo su proposta della Commissione, salvo che la
Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti
sono adottati su proposta della Commissione se la
Costituzione lo prevede.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4. I membri della Commissione sono scelti in base alla
loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra
personalità che offrono tutte le garanzie di
indipendenza.
5. La prima Commissione nominata in applicazione della
Costituzione è composta da un cittadino di ciascuno
Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli
affari esteri dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.
6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione
di cui al paragrafo 5, la Commissione è composta da un
numero di membri, compreso il presidente e il ministro
degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai due
terzi del numero degli Stati membri, a meno che il
Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida
di modificare tale numero.
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini
degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione
paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito
da una decisione europea adottata all'unanimità dal
Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di
assoluta parità per quanto concerne la determinazione
dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro
cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto
tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini
di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni
successive è costituita in modo da riflettere in maniera
soddisfacente la molteplicità demografica e geografica
degli Stati membri.
7. La Commissione esercita le sue responsabilità in
piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo
2, i membri della Commissione non sollecitano né
accettano istruzioni da alcun governo, istituzione,
organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto
incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione
dei loro compiti.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi
al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare
una mozione di censura della Commissione secondo le
modalità di cui all’articolo 340. Se tale mozione è
adottata, i membri della Commissione si dimettono
collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli
affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che
esercita in seno alla Commissione.
Articolo 27
Il presidente della Commissione europea
1. Tenuto conto delle
elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato
le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo,
deliberando a maggioranza qualificata, propone al
Parlamento europeo un candidato alla carica di
presidente della Commissione. Tale candidato è eletto
dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo
compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza,
il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato,
che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa
procedura.
2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente
eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che
propone di nominare membri della Commissione. Queste
sono selezionate in base alle proposte presentate dagli
Stati membri, conformemente ai criteri di cui
all’articolo 26, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo
comma.
Il presidente, il ministro degli affari esteri
dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono
soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione
del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione
la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che
delibera a maggioranza qualificata.
3. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la
Commissione esercita i suoi compiti;
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per
assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità
della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il
ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i membri
della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il
presidente glielo chiede. Il ministro degli affari
esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente
alla procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 1, se
il presidente glielo chiede.
Articolo 28
Il ministro degli affari esteri dell'Unione
1. Il Consiglio europeo,
deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del
presidente della Commissione, nomina il ministro degli
affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può
porre fine al suo mandato mediante la medesima
procedura.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la
politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.
Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di
detta politica e la attua in qualità di mandatario del
Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto
riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede
il Consiglio "Affari esteri".
4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei
vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza
dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla
Commissione, è incaricato delle responsabilità che
incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni
esterne e del coordinamento degli altri aspetti
dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di
queste responsabilità in seno alla Commissione e
limitatamente alle stesse, il ministro degli affari
esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che
regolano il funzionamento della Commissione, per quanto
compatibile con i paragrafi 2 e 3.
Articolo 29
La Corte di giustizia dell'Unione europea
1. La Corte di giustizia
dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il
Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il
rispetto del diritto nell'interpretazione e
nell'applicazione della Costituzione.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali
necessari per assicurare una tutela giurisdizionale
effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per
Stato membro. È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato
membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di
giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra
personalità che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste
agli articoli 355 e 356. Sono nominati di comune accordo
dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e
gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente
nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si
pronuncia conformemente alla parte III:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da
un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle
giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del
diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati
dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.
CAPO II
LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
Articolo 30
La Banca centrale europea
1. La Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali costituiscono il
Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali degli Stati
membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Euro
sistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli
organi decisionali della Banca centrale europea.
L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche
centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi.
Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche
economiche generali nell'Unione per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge
ogni altra funzione di banca centrale conformemente alla
parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea.
3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha
personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di
autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente
nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle
sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi
dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano
tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie
all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli
articoli da III-185 a III-191 e dell’articolo 196 e alle
condizioni stabilite dallo statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea. In
conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri
la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche
centrali conservano le loro competenze nel settore
monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la
Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di
atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a
livello nazionale, e può formulare pareri.
6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea,
la loro composizione e le loro modalità di funzionamento
sono definiti agli artticoli-382 e III-383 e nello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea.
Articolo 31
La Corte dei conti
1. La Corte dei conti è
un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti
dell'Unione.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese
dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato
membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in
piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
Articolo 32
Gli organi consultivi dell'Unione
1. Il Parlamento europeo,
il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un
Comitato delle regioni e da un Comitato economico e
sociale, che esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato delle regioni è composto da
rappresentanti delle collettività regionali e locali che
sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di
una collettività regionale o locale, o politicamente
responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3. Il Comitato economico e sociale è composto da
rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro,
di lavoratori dipendenti e di altri attori
rappresentativi della società civile, in particolare nei
settori socioeconomico, civico, professionale e
culturale.
4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale non sono vincolati da alcun mandato
imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena
indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole relative alla composizione di tali
comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro
attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli
articoli da 386 a 392.
Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura
della loro composizione sono riesaminate a intervalli
regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione
economica, sociale e demografica nell'Unione. Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle
decisioni europee a tal fine.
TITOLO V
ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 33
Atti giuridici dell'Unione
1. Le istituzioni, per
esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come
strumenti giuridici,conformemente alla parte III, la
legge europea, la legge quadro europea, il regolamento
europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i
pareri.
La legge europea è un atto legislativo di portata
generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La legge quadro europea è un atto legislativo che
vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla scelta
della forma e dei mezzi.
Il regolamento europeo è un atto non legislativo di
portata generale volto all'attuazione degli atti
legislativi e di talune disposizioni specifiche della
Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro
destinatario per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.
La decisione europea è un atto non legislativo
obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa de i
destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti
di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto
vincolante.
2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il
Parlamento europeo e il Consiglio si astengono
dall'adottare atti non previsti dalla procedura
legislativa applicabile al settore interessato.
Articolo 34
Atti legislativi
1. Le leggi e leggi
quadro europee sono adottate congiuntamente dal
Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della
Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria
prevista all’articolo 396. Se le due istituzioni non
raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.
2. Nei casi specifici
previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro
europee sono adottate dal Parlamento europeo con la
partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la
partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure
legislative speciali.
3. Nei casi specifici
previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro
europee possono essere adottate su iniziativa di un
gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su
raccomandazione della Banca centrale europea o su
richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea
per gli investimenti.
Articolo 35
Atti non legislativi
1. Il Consiglio europeo
adotta decisioni europee nei casi previsti dalla
Costituzione.
2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei
casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la Banca
centrale europea nei casi specifici previsti dalla
Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.
3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su
proposta della Commissione in tutti i casi in cui la
Costituzione prevede che adotti atti su proposta della
Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei
quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto
dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea
nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano
raccomandazioni.
Articolo 36
Regolamenti europei delegati
1. Le leggi e leggi
quadro europee possono delegare alla Commissione il
potere di adottare regolamenti europei delegati che
completano o modificano determinati elementi non
essenziali della legge o legge quadro.
Le leggi e leggi quadro europee delimitano
esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e
la durata della delega di potere. Gli elementi
essenziali di un settore sono riservati alla legge o
legge quadro europea e non possono pertanto essere
oggetto di delega di potere.
2. Le leggi e leggi quadro europee fissano
esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega,
che possono essere le seguenti:a) il Parlamento europeo
o il Consiglio può decidere di revocare la delega;
b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore
soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o
legge quadro europea, il Parlamento europeo o il
Consiglio non solleva obiezioni.
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo
delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e
il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 37
Atti esecutivi
1. Gli Stati membri
adottano tutte le misure di diritto interno necessarie
per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti
dell'Unione.
2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di
esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti
dell'Unione, questi conferiscono competenze di
esecuzione alla Commissione o, in casi specifici
debitamente motivati e nelle circostanze previste
all’articolo 40, al Consiglio.
3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce
preventivamente le regole e i principi generali relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite
alla Commissione.
4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di
regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee
d'esecuzione.
Articolo 38
Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione
1. Qualora la
Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le
istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto
delle procedure applicabili e del principio di
proporzionalità di cui all’articolo 11.
2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento
alle proposte, iniziative, raccomandazioni,richieste o
pareri previsti dalla Costituzione.
Articolo 39
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Le leggi e leggi
quadro europee adottate secondo la procedura legislativa
ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento
europeo e dal presidente del Consiglio.
Negli altri casi sono firmate dal presidente
dell'istituzione che le ha adottate.
Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in
vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza
di data, il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione.
2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i
destinatari sono firmati dal presidente dell'istituzione
che li ha adottati.
I regolamenti e decisioni europei che non indicano i
destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da
essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione.
3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel
paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno
efficacia in virtù di tale notificazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 40
Disposizioni particolari relative alla politica estera e
di sicurezza comune
1. L'Unione europea
persegue una politica estera e di sicurezza comune
fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà
politica degli Stati membri, sull'individuazione delle
questioni di interesse generale e sulla realizzazione di
un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni
degli Stati membri.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi
strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua
politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio
elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche
definite dal Consiglio europeo e conformemente alla
parte III.
3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le
decisioni europee necessarie.
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata
dal ministro degli affari esteri dell'Unione ed agli
Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli
dell'Unione.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio
europeo e di Consiglio su qualsiasi questione di
politica estera e di sicurezza di interesse generale per
definire un approccio comune.
Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena
internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa
ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro
consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di
Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la
convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa
affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena
internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
6. In materia di politica estera e di sicurezza comune,
il Consiglio europeo e il Consiglio adottano decisioni
europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella
parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato
membro, su proposta del ministro degli affari esteri
dell'Unione o su proposta di quest'ultimo con l'appoggio
della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono
escluse.
7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una
decisione europea che preveda che il Consiglio deliberi
a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli
previsti nella parte III.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui
principali aspetti e sulle scelte fondamentali della
politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto
informato della sua evoluzione.
Articolo 41
Disposizioni particolari relative alla politica di
sicurezza e di difesa comune
1. La politica di
sicurezza e di difesa comune costituisce parte
integrante della politica estera e di sicurezza comune.
Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità
operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione
può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno
per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione
dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza
internazionale, conformemente ai principi della Carta
delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si
basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende
la graduale definizione di una politica di difesa comune
dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando
il Consiglio europeo,deliberando all'unanimità, avrà
così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo
raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione
in tal senso conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo
non pregiudica il carattere specifico della politica di
sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta
gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico
per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa
comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato
del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica
comune di sicurezza e di difesa adottata in tale
contesto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione,
per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa
comune, capacità civili e militari per contribuire al
conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.
Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze
multinazionali possono mettere anche tali forze a
disposizione della politica di sicurezza e di difesa
comune. Gli Stati membri s'impegnano a migliorare
progressivamente le loro capacità militari. È istituita
un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di
difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli
armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata di
individuare le esigenze operative,promuovere misure per
rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del
caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a
rafforzare la base industriale e tecnologica del settore
della difesa,partecipare alla definizione di una
politica europea delle capacità e degli armamenti, e
assistere il Consiglio nella valutazione del
miglioramento delle capacità militari.
4. Le decisioni europee relative alla politica di
sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti
all'avvio di una missione di cui al presente articolo,
sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità
su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione
o su iniziativa di uno Stato membro. Il ministro degli
affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai
mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del
caso congiuntamente alla Commissione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una
missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati
membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e
di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta
missione è disciplinato dall’articolo 310.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati
in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto
impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni
più impegnative instaurano una cooperazione strutturata
permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è
disciplinata dall’articolo 312. Essa lascia
impregiudicato l’articolo 309.
7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione
armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono
tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi
in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della
Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il
carattere specifico della politica di sicurezza e di
difesa di taluni Stati membri.
Gli impegni e la cooperazione in questo settore
rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito
dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che
resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento
della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione
della stessa.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui
principali aspetti e sulle scelte fondamentali della
politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto
informato della sua evoluzione.
Articolo 42
Disposizioni particolari relative allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia
1. L'Unione costituisce
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee
intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri nei
settori di cui alla parte III;
b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità
competenti degli Stati membri, in particolare sulla base
del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie
ed extragiudiziali;
c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità
competenti degli Stati membri, compresi i servizi di
polizia, i servizi delle dogane e altri servizi
specializzati nel settore della prevenzione e
dell'individuazione dei reati.
2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, possono partecipare ai
meccanismi di valutazione previsti all’articolo 260.
Essi sono associati al controllo politico di Europol e
alla valutazione delle attività di Eurojust,
conformemente agli articoli 276 e 273.
3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa
nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale, conformemente all’articolo 264.
Articolo 43
Clausola di solidarietà
1. L'Unione e gli Stati
membri agiscono congiuntamente in uno spirito di
solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un
attacco terroristico o sia vittima di una calamità
naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti
gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari
messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio
degli Stati membri;
- proteggere le istituzioni democratiche e la
popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo
territorio, su richiesta delle sue autorità politiche,
in caso di attacco terroristico;
b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo
territorio, su richiesta delle sue autorità politiche,
in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.
2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono
previste all’articolo 329.
CAPO III
COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo 44
Cooperazioni rafforzate
1. Gli Stati membri che
intendono instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive
dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed
esercitare tali competenze applicando le pertinenti
disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le
modalità previsti nel presente articolo e negli articoli
da 416 a 423.
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere
i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di
integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti
gli Stati membri ai sensi dell’articolo 418.
2. La decisione europea che autorizza una cooperazione
rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza,
qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da
detta cooperazione non possono essere conseguiti entro
un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a
condizione che vi partecipi almeno un terzo degli Stati
membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di
cui all’articolo 419.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle
sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una
cooperazione rafforzata prendono parte al voto.
L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei
rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei
membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della
popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre
il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro;
in caso contrario la maggioranza qualificata si
considera raggiunta.
In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio
non delibera su proposta della Commissione o del
ministro degli affari esteri dell'Unione, per
maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il
72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati
membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della
popolazione di tali Stati.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione
rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti.
Non sono considerati un acquis che deve essere accettato
dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.
TITOLO VI
LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
Articolo 45
Principio dell'uguaglianza democratica
L'Unione rispetta, in
tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei
cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte
delle sue istituzioni, organi e organismi.
Articolo 46
Principio della democrazia rappresentativa
1. Il funzionamento
dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a
livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio
europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel
Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta
democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti
nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita
democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella
maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a
formare una coscienza politica europea e ad esprimere la
volontà dei cittadini dell'Unione.
Articolo 47
Principio della democrazia partecipativa
1. Le istituzioni danno
ai cittadini e alle associazioni rappresentative,
attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far
conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni
in tutti i settori di azione dell'Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto,
trasparente e regolare con le associazioni
rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza
delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad
ampie consultazioni delle parti interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un
milione, che abbiano la cittadinanza di un numero
significativo di Stati membri, possono prendere
l'iniziativa d'invitare la Commissione,nell'ambito delle
sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata
su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono
necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini
dell'attuazione della Costituzione. La legge europea
determina le disposizioni relative alle procedure e alle
condizioni necessarie per la presentazione di una
iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di
Stati membri da cui devono provenire.
Articolo 48
Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo
L'Unione riconosce e
promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello,
tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali.
Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto
della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per
la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo
sociale.
Articolo 49
Il mediatore europeo
Un mediatore europeo,
eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione
delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle
condizioni previste dalla Costituzione. Egli istituisce
tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore
europeo esercitale sue funzioni in piena indipendenza.
Articolo 50
Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione
1. Al fine di promuovere
il buon governo e garantire la partecipazione della
società civile, le istituzioni, organi e organismi
dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica,
così come il Consiglio allorché delibera e vota in
relazione ad un progetto di atto legislativo.
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni
previste nella parte III, ai documenti delle
istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a
prescindere dal loro supporto.
La legge europea stabilisce i principi generali e le
limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati
applicabili al diritto di accesso a tali documenti.
4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce
nel suo regolamento interno disposizioni specifiche
riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente
alla legge europea di cui al paragrafo 3.
Articolo 51
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme
relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale
da parte delle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione, e da parte degli Stati membri
nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di
applicazione del diritto dell'Unione, e le norme
relative alla libera circolazione di tali dati. Il
rispetto di tali norme è soggetto al controllo di
autorità indipendenti.
Articolo 52
Status delle chiese e delle organizzazioni non
confessionali
1. L'Unione rispetta e
non pregiudica lo status di cui godono negli Stati
membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le
associazioni o comunità religiose.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono,
in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni
filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico,
l'Unione mantiene un dialogo aperto,trasparente e
regolare con tali chiese e organizzazioni.
TITOLO VII
FINANZE DELL'UNIONE
Articolo 53
Principi finanziari e di bilancio
1. Tutte le entrate e le
spese dell'Unione devono costituire oggetto di
previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere
iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla
parte III.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in
pareggio.
3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per
la durata dell'esercizio finanziario annuale in
conformità della legge europea di cui all’articolo 412.
4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede
l'adozione preliminare di un atto giuridicamente
vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla
sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente
in conformità della legge europea di cui all’articolo
412, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.
5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione,
prima di adottare atti che possono avere incidenze
rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese
derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i
limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto
del quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo
55.
6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di
sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione
cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio
siano utilizzati secondo tale principio.
7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente
all’articolo 415, combattono la frode e le altre
attività illegali che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione.
Articolo 54
Risorse proprie dell'Unione
1. L'Unione si dota dei
mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per
portare a compimento le sue politiche.
2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente
tramite risorse proprie, fatte salve le altre entrate.
3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le
disposizioni relative al sistema delle risorse proprie
dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire
nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una
categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge
entra in vigore solo previa approvazione da parte degli
Stati membri, conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure
di esecuzione del sistema delle risorse proprie
dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella
legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il
Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento
europeo.
Articolo 55
Quadro finanziario pluriennale
1. Il quadro finanziario
pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento
delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse
proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei
massimali annui degli stanziamenti per impegni,
conformemente all’articolo 402.
2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro
finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che
lo compongono.
3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel
rispetto del quadro finanziario pluriennale.
4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una
decisione europea che consente al Consiglio di
deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la
legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.
Articolo 56
Bilancio dell'Unione
La legge europea
stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente
all’articolo 404.
TITOLO VIII
L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
Articolo 57
L'Unione e l'ambiente circostante
1. L'Unione sviluppa con
i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di
creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato
sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni
strette e pacifiche basate sulla cooperazione
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere
accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi
possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la
possibilità di condurre azioni in comune. La loro
attuazione è oggetto di una concertazione periodica.
TITOLO IX
APPARTENENZA ALL'UNIONE
Articolo 58
Criteri di ammissibilità e procedura di adesione
all'Unione
1. L'Unione è aperta a
tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui
all’articolo 2 e si impegnano a promuoverli
congiuntamente.
2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro
dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio. Il
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono
informati di tale domanda. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione della Commissione e
previa approvazione del Parlamento europeo, che si
pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le
condizioni e le modalità dell'ammissione formano
l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato
candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti
gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
Articolo 59
Sospensione di taluni diritti derivanti
dall'appartenenza all'Unione
1. Il Consiglio, su
iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri, su
iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta
della Commissione, può adottare una decisione europea in
cui constata che esiste un evidente rischio di
violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori
di cui all’articolo 2. Il Consiglio delibera alla
maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa
approvazione del Parlamento europeo.
Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio
ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli
delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa
procedura.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno
condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli
Stati membri o su proposta della Commissione, può
adottare una decisione europea in cui constata
l'esistenza di una violazione grave e persistente da
parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo
2, dopo aver invitato tale Stato a presentare le sue
osservazioni. Il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui
al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può adottare una decisione europea che
sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro
in questione dall'applicazione della Costituzione,
compresi i diritti di voto del membro del Consiglio che
rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle
possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui
diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato
dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
può adottare una decisione europea che modifica o revoca
le misure adottate a norma del paragrafo 3, per
rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha
portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il membro del
Consiglio europeo o del Consiglio che rappresentalo
Stato membro in questione non partecipa al voto e nel
calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati
membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto
dello Stato membro in questione.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta
all'adozione delle decisioni europee di cui al paragrafo
2.
Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai
paragrafi 3 e 4, per maggioranza qualificata s'intende
almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti
gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il
65% della popolazione di tali Stati.
Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei
diritti di voto adottata a norma del paragrafo 3, il
Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base
di una delle disposizioni della Costituzione, per
maggioranza qualificata s'intende quella definita al
secondo comma o, qualora il Consiglio agisca su proposta
della Commissione o del ministro degli affari esteri
dell'Unione,almeno il 55% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che
totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali
Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35%della
popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro; in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.
6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo
delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti
espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che
lo compongono.
Articolo 60
Recesso dall'Unione
1. Ogni Stato membro può
decidere, conformemente alle proprie norme
costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale
intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli
orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione
negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a
definire le modalità del recesso, tenendo conto del
quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è
negoziato conformemente all’articolo 325, paragrafo 3.
Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata previa approvazione
del Parlamento europeo.
3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo
Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale
accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo
2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato
membro interessato, decida all'unanimità di prorogare
tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio
europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro
che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle
decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio
che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei
membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti che totalizzino almeno il 65% della
popolazione di tali Stati.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di
aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della
procedura di cui all’articolo 58.
PARTE II
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
I popoli d'Europa, nel
creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno
deciso di condividere un futuro di pace fondato su
valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale,
l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali
della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e
della solidarietà; essa si basa sul principio della
democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone
la persona al centro della sua azione istituendo la
cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo
di questi valori comuni nel rispetto della diversità
delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa,
nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e
dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello
nazionale, regionale e locale; essa si sforza di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e
assicura la libera circolazione delle persone, dei
servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà
di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti
fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società,
del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e
tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una
Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle
competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di
sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle
tradizioni costituzionali e dagli obblighi
internazionali comuni agli Stati membri, dalla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte
sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa,
nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei
diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà
interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati
membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate
sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha
redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità
del praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità
e doveri nei confronti degli altri come pure della
comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i
principi enunciati in appresso.
TITOLO I
DIGNITÀ
Articolo 61
Dignità umana
La dignità umana è
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 62
Diritto alla vita
1. Ogni persona ha
diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né
giustiziato.
Articolo 63
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha
diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono
essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona
interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare
di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti
in quanto tali una fonte di lucro,
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri
umani.
Articolo 64
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti
Nessuno può essere
sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Articolo 65
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere
tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro
forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II
LIBERTÀ
Articolo 66
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto
alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 67
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto
al rispetto della propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
Articolo 68
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio
di lealtà, per finalità determinate e in base al
consenso della persona interessata o a un altro
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona
ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la
riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di
un'autorità indipendente.
Articolo 69
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e
il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo 70
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare
religione o convinzione, così come la libertà di
manifestare la propria religione o la propria
convinzione individualmente o collettivamente, in
pubblico o in privato,mediante il culto, l'insegnamento,
le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo 71
Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha
diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere
o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa
essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono
rispettati.
Articolo 72
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha
diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo
politico, sindacale e civico, il che implica il diritto
di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e
di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione
contribuiscono a esprimere la volontà politica dei
cittadini dell’Unione.
Articolo 73
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca
scientifica sono libere. La libertà accademica è
rispettata.
Articolo 74
Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha
diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere
gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel
rispetto dei principi democratici, così come il diritto
dei genitori di provvedere all'educazione e
all'istruzione dei loro figli secondo le loro
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono
rispettati secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l'esercizio.
Articolo 75
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il
diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare
un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o d prestare
servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a
lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto
a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui
godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 76
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà
d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 77
Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il
diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di
lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata
della proprietà se non per causa di pubblico interesse,
nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il
pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la
perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato
dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 78
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è
garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal
protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati, e a norma della Costituzione.
Articolo 79
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
1. Le espulsioni
collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato
verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere
sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre
pene o trattamenti inumani o degradanti.
TITOLO III
UGUAGLIANZA
Articolo 80
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono
uguali davanti alla legge.
Articolo 81
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi
forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la
lingua, la religione o le convinzioni personali, le
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte
salve disposizioni specifiche in essa contenute, è
vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità.
Articolo 82
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la
diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 83
Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e
uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso
in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o
all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici
a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 84
Diritti del minore
1. I minori hanno diritto
alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria
opinione; questa viene presa in considerazione sulle
questioni che li riguardano in funzione della loro età e
della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi
compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l'interesse superiore del minore deve essere considerato
preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente
relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse.
Articolo 85
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e
rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita
sociale e culturale.
Articolo 86
Inserimento delle persone con disabilità
L'Unione riconosce e
rispetta il diritto delle persone con disabilità di
beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità.
TITOLO IV
SOLIDARIETÀ
Articolo 87
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla
consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro
rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo
utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto
dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 88
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori
di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni
e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di
concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati,
e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad
azioni collettive perla difesa dei loro interessi,
compreso lo sciopero.
Articolo 89
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni persona ha il
diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
Articolo 90
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il
diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e
alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 91
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha
diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della
durata massima del lavoro, a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 92
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul
luogo di lavoro
1. Il lavoro minorile è
vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può
essere inferiore all'età in cui termina la scuola
dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai
giovani ed eccettuate deroghe limitate.
2. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di
condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni
lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa
mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 93
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la
protezione della famiglia sul piano giuridico, economico
e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita
professionale, ogni persona ha il diritto di essere
tutelata contro il licenziamento per un motivo legato
alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o
l'adozione di un figlio.
Articolo 94
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e
rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano
protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli
infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia,
oltre che in caso di perdita del posto di lavoro,
secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e
le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente
all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al
diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la
povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto
all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte
a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che
non dispongano di risorse sufficienti, secondo le
modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 95
Protezione della salute
Ogni persona ha il
diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle
legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell'attuazione di tutte le politiche ed attività
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
della salute umana.
Articolo 96
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la
coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa
riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse
economico generale quale previsto dalle legislazioni e
prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
Articolo 97
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di
tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati nelle politiche
dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile.
Articolo 98
Protezione dei consumatori
Nelle politiche
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
dei consumatori.
TITOLO V
CITTADINANZA
Articolo 99
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo
1. Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in
cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a
suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo 100
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 101
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha
diritto a che le questioni che la riguardano siano
trattate in modo imparziale,ed equo ed entro un termine
ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima
che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento
individuale che le rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo
che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi
della riservatezza e del segreto professionale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le
proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte
dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o
dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni
conformemente ai principi generali comuni agli
ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni
dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e
deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 102
Diritto d'accesso ai documenti
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti
delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a
prescindere dal loro supporto.
Articolo 103
Mediatore europeo
Ogni cittadino
dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di
cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni,
organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di
giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue
funzioni giurisdizionali.
Articolo 104
Diritto di petizione
Ogni cittadino
dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di presentare una petizione al Parlamento
europeo.
Articolo 105
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere
accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini
dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio
di uno Stato membro.
Articolo 106
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino
dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è
rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche
e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
TITOLO VI
GIUSTIZIA
Articolo 107
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui
diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle
condizioni previste nel presente Articolo. Ogni persona
ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un
giudice indipendente e imparziale, precostituito per
legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare,
difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono
di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese
dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare
un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 108
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è
considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad
ogni imputato.
Articolo 109
Principi della legalità e della proporzionalità dei
reati e delle pene
1. Nessuno può essere
condannato per un'azione o un'omissione che, al momento
in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il
diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti,
non può essere inflitta una pena più grave di quella
applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Se, successivamente alla commissione del reato, la legge
prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre
applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla
condanna di una persona colpevole di un'azione o di
un'omissione che, al momento in cui è stata commessa,
costituiva un crimine secondo i principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate
rispetto al reato.
Articolo
110
Diritto di non essere
giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere
perseguito o condannato per un reato per il quale è già
stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una
sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE
E L’APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo 111
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della
presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione nel rispetto del principio di
sussidiarietà, come pure agli Stati membri
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti,
osservano i principi e ne promuovono l'applicazione
secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei
limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre
parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di
applicazione del diritto dell'Unione al di là delle
competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o
compiti nuovi per l'Unione, né modificale competenze e i
compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Articolo 112
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. Eventuali limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste dalla legge
e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e
libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità,
possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di
interesse generale riconosciute dall'Unione o
all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i
quali altre parti della Costituzione prevedono
disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti
ivi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti
corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, il significato e la portata degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta
convenzione. La presente disposizione non preclude che
il diritto dell'Unione conceda una protezione più
estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti
fondamentali quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti
sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono
dei principi possono essere attuate da atti legislativi
e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi
dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi
danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio
delle loro rispettive competenze.
Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo
ai fini dell'interpretazione e del controllo della
legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi
nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono
nel debito conto le spiegazioni elaborate alfine di
fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta
dei diritti fondamentali.
Articolo 113
Livello di protezione
Nessuna disposizione
della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito
di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto
internazionale, dalle convenzioni internazionali delle
quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in
particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri.
Articolo 114
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione
della presente Carta deve essere interpretata nel senso
di comportare il diritto di esercitare un'attività o
compiere un atto che miri a distruggere diritti o
libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a
tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle
previste dalla presente Carta.
PARTE III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 115
L'Unione assicura la
coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla
presente parte, tenendo conto dell'insieme dei suoi
obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione
delle competenze.
Articolo 116
Nelle azioni di cui alla
presente parte l'Unione mira ad eliminare le
ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e
uomini.
Articolo 117
Nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze
connesse con la promozione di un livello di occupazione
elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la
lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato
di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
Articolo 118
Nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla
presente parte, l'Unione mira a combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Articolo 119
Le esigenze connesse con
la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni
di cui alla presente parte, in particolare nella
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Articolo 120
Nella definizione e
nell'attuazione delle altre politiche e azioni
dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze
inerenti alla protezione dei consumatori.
Articolo 121
Nella formulazione e
nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del
mercato interno, della ricerca e dello sviluppo
tecnologico e dello spazio,l'Unione e gli Stati membri
tengono pienamente conto delle esigenze in materia di
benessere degli animali in quanto esseri senzienti,
rispettando nel contempo le disposizioni legislative o
amministrative e le consuetudini degli Stati membri per
quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le
tradizioni culturali e i patrimoni regionali.
Articolo 122
Fatti salvi gli articoli
5, 166, 167 e 238 e in considerazione dell'importanza
dei servizi di interesse economico generale in quanto
servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un
valore e del loro ruolo nella promozione della coesione
sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati
membri,secondo le rispettive competenze e nell'ambito
del campo di applicazione della Costituzione,provvedono
affinché tali servizi funzionino in base a principi e
condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che
consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge
europea stabilisce tali principi e fissa tali
condizioni, fatta salva la competenza degli Stati
membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire,
fare eseguire e finanziare tali servizi.
TITOLO II
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
Articolo 123
La legge o legge quadro
europea può disciplinare il divieto delle
discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto
all’articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 124
1. Fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle
competenze da essa attribuite all'Unione, una legge o
legge quadro europea del Consiglio può stabilire le
misure necessarie per combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, la disabilità,
l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo.
2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro
europea può stabilire i principi di base delle misure di
incentivazione dell'Unione e definire tali misure per
sostenere le azioni degli Stati membri volte a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al
paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle loro disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo 125
1. Se un'azione
dell'Unione risulta necessaria per facilitare
l'esercizio del diritto, di cui all’articolo10,
paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di
libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo
che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione
al riguardo, la legge o legge quadro europea può
stabilire misure a tal fine.
2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che
la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a
tale scopo, una legge o legge quadro europea del
Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti,
alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro
documento assimilato e misure relative alla sicurezza
sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
Articolo 126
Una legge o legge quadro
europea del Consiglio stabilisce le modalità di
esercizio del diritto, di cui all’articolo 10, paragrafo
2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni
cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede
senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare
disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno
Stato membro lo giustifichino.
Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo si esercita fatti salvi l'articolo
330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua
applicazione.
Articolo 127
Gli Stati membri adottano
le disposizioni necessarie per garantire la tutela
diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei
paesi terzi prevista all’articolo 10, paragrafo 2,
lettera c).
Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali
necessari per assicurare tale tutela.
Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure
necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 128
Le lingue in cui ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle
istituzioni o organi in virtù dell’articolo 10,
paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono
quelle elencate all’articolo 448, paragrafo 1. Le
istituzioni e organi di cui all’articolo 10, paragrafo
2, lettera d) sono quelli elencati all’articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma e agli articoli 30, 31 e 32 e
il mediatore europeo.
Articolo 129
La Commissione presenta
ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo‚ al
Consiglio e al Comitato economico e sociale‚ in merito
all'applicazione dell’articolo 10 e del presente titolo.
Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.
Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione, i diritti previsti
all’articolo 10 possono essere completati da una legge o
legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro
entra in vigore solo previa approvazione da parte degli
Stati membri conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
TITOLO III
POLITICHE E AZIONI INTERNE
CAPO I
MERCATO INTERNO
SEZIONE 1
INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO
Articolo 130
1. L'Unione adotta le
misure destinate all'instaurazione o al funzionamento
del mercato interno,conformemente alle disposizioni
pertinenti della Costituzione.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza
frontiere interne‚ nel quale è assicurata la libera
circolazione delle persone‚ dei servizi, delle merci e
dei capitali conformemente alla Costituzione.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i
regolamenti o decisioni europei che definiscono gli
orientamenti e le condizioni necessari per garantire un
progresso equilibrato nell'insieme dei settori
considerati.
4. Nella formulazione delle proprie proposte per
realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2,la
Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che
dovrà essere sopportato‚ per l'instaurazione del mercato
interno‚ da talune economie che presentano differenze di
sviluppo e può proporre le misure appropriate.
Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse
debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante
meno perturbazioni possibile al funzionamento del
mercato interno.
Articolo 131
Gli Stati membri si
consultano al fine di prendere di comune accordo le
disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento
del mercato interno abbia a risentire delle misure che
uno Stato membro può essere indotto a prendere
nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino
l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione
internazionale che costituisca una minaccia di guerra
ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai
fini del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
Articolo 132
Quando delle misure
adottate nei casi di cui agli articoli 131 e 436 abbiano
per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel
mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato
membro interessato le condizioni alle quali tali misure
possono essere rese conformi alle norme sancite dalla
Costituzione. In deroga alla procedura di cui agli
articoli 360 e 361, la Commissione o qualsiasi Stato
membro può ricorrere direttamente alla Corte di
giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia
un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 131
e 436.
La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.
SEZIONE 2
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Sottosezione 1
Lavoratori
Articolo 133
1. I lavoratori hanno il
diritto di circolare liberamente all'interno
dell'Unione.
2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri‚per
quanto riguarda l'impiego‚ la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro.
3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le
limitazioni giustificate da motivi di ordine
pubblico‚pubblica sicurezza e sanità pubblica:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive‚
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio
degli Stati membri‚
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine
di svolgervi un'attività di lavoro‚conformemente alle
disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative
che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali‚
d) di rimanere‚ a condizioni che sono oggetto di
regolamenti europei adottati dalla Commissione‚ sul
territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un
impiego.
4. Il presente articolo non si applica agli impieghi
nella pubblica amministrazione.
Articolo 134
La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie per realizzare
la libera circolazione dei lavoratori‚ quale è definita
dall’articolo 133. È adottata previa consultazione del
Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea mira in particolare a:
a) assicurare una stretta collaborazione tra le
amministrazioni nazionali del lavoro;
b) eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come
anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili‚
contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi
conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ il cui
mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione
dei movimenti dei lavoratori;
c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni,
previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi
conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ che
impongano ai lavoratori degli altri Stati membri‚ in
ordine alla libera scelta di un lavoro‚ condizioni
diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;
d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le
offerte e le domande di lavoro e a facilitarne
l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere
gravemente il tenore di vita e il livello
dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.
Articolo 135
Gli Stati membri
favoriscono‚ nel quadro di un programma comune‚ gli
scambi di giovani lavoratori.
Articolo 136
1. In materia di
sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea
stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera
circolazione dei lavoratori‚ attuando in particolare un
sistema che consenta di assicurare ai lavoratori
migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione
dalle varie legislazioni nazionali‚ sia per il sorgere e
la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il
calcolo di queste‚
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti
nei territori degli Stati membri.
2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un
progetto di legge o legge quadro europea di cui al
paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di
sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il
campo di applicazione, i costi o la struttura
finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario,
può chiedere che il Consiglio europeo sia investito
della questione. In tal caso, la procedura di cui
all’articolo 396 viene sospesa. Previa discussione ed
entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio
europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine
alla sospensione della procedura di cui all’articolo
396, oppure
b) chiede alla Commissione di presentare una nuova
proposta; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si
considera non adottato.
Sottosezione 2
Libertà di stabilimento
Articolo 137
Nel quadro della presente
sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di
stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel
territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale
divieto si estende altresì alle restrizioni relative
all'apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte
dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel
territorio di uno Stato membro.
I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di
accedere, nel territorio di un altro Stato membro,alle
attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire
e gestire imprese, in particolare società ai sensi
dell’articolo 142‚ secondo comma‚ alle condizioni
definite dalla legislazione dello Stato membro di
stabilimento nei confronti dei propri cittadini‚ fatta
salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.
Articolo 138
1. La legge quadro
europea stabilisce le misure per realizzare la libertà
di stabilimento in una determinata attività. È adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del
paragrafo 1‚ in particolare:
a) trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività
per le quali la libertà di stabilimento costituisce un
contributo particolarmente utile all'incremento della
produzione e degli scambi‚
b) assicurando una stretta collaborazione tra le
amministrazioni nazionali competenti al fine di
conoscere le situazioni particolari all'interno
dell'Unione delle diverse attività interessate‚
c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative,
contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi
precedentemente conclusi tra gli Stati membri‚ il cui
mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di
stabilimento‚
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli
Stati membri‚ occupati nel territorio di un altro Stato
membro‚ possano rimanervi per intraprendere un'attività
autonoma‚ quando soddisfino alle condizioni che
sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato
nel momento in cui desiderano accedere all'attività di
cui trattasi‚
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di
proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato
membro da parte di un cittadino di un altro Stato
membro‚ sempre che non siano lesi i principi stabiliti
dall’articolo 227‚ paragrafo 2‚
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni
relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di
attività considerato‚ da una parte, alle condizioni per
l'apertura di agenzie‚succursali o filiali sul
territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle
condizioni di ammissione del personale della sede
principale negli organi di gestione o di controllo di
queste ultime‚
g) coordinando‚ nella necessaria misura e al fine di
renderle equivalenti‚ le garanzie che sono richieste‚
negli Stati membri‚ alle società ai sensi dell’articolo
142‚ secondo comma per proteggere gli interessi sia dei
soci sia dei terzi‚
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non
vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati
membri.
La presente sottosezione non si applica‚ per quanto
riguarda lo Stato membro interessato‚ alle attività che
in tale Stato partecipino‚ sia pure occasionalmente‚
all'esercizio dei pubblici poteri.
La legge o legge quadro europea può escludere talune
attività dall'applicazione delle disposizioni della
presente sottosezione.
Articolo 140
1. La presente
sottosezione e le misure adottate in virtù della
medesima lasciano impregiudicata l'applicabilità delle
disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative
degli Stati membri che prevedano un regime particolare
per i cittadini stranieri e che siano giustificate da
motivi di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza e di
sanità pubblica.
2. La legge quadro europea coordina le disposizioni
nazionali di cui al paragrafo 1.
Articolo 141
1. La legge quadro
europea facilita l'accesso alle attività autonome e
l'esercizio di queste. È intesa:
a) al reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati
ed altri titoli, b) al coordinamento delle disposizioni
legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative all'accesso alle attività autonome e
all'esercizio di queste.
2. Per quanto riguarda le professioni mediche‚
paramediche e farmaceutiche‚ la graduale soppressione
delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle
condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari
Stati membri.
Articolo 142
Le società costituite
conformemente alla legislazione di uno Stato membro e
aventi la sede sociale‚l'amministrazione centrale o il
centro di attività principale all'interno dell'Unione
sono equiparate‚ ai fini dell'applicazione della
presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la
cittadinanza degli Stati membri.
Per "società" si intendono le società di diritto civile
o di diritto commerciale‚ comprese le società
cooperative‚ e le altre persone giuridiche contemplate
dal diritto pubblico o privato‚ ad eccezione delle
società che non si prefiggono scopi di lucro.
Articolo 143
Fatta salva
l'applicazione delle altre disposizioni della
Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina
nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria
dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle
società ai sensi dell’articolo 142, secondo comma.
Sottosezione 3
Libera prestazione di servizi
Articolo 144
Nel quadro della presente
sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei
servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei
confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in
uno Stato membro che non sia quello del destinatario
della prestazione.
La legge o legge quadro europea può estendere il
beneficio della presente sottosezione ai prestatori di
servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti
all'interno dell'Unione.
Articolo 145
Ai fini della
Costituzione‚ sono considerate servizi le prestazioni
fornite di norma dietro retribuzione‚ in quanto non
siano regolate dalle disposizioni relative alla libera
circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale‚
b) attività di carattere commerciale‚
c) attività artigiane‚
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla
libertà di stabilimento‚ il prestatore può‚ per
l'esecuzione della prestazione‚ esercitare‚ a titolo
temporaneo‚ la sua attività nello Stato membro ove la
prestazione è fornita‚ alle stesse condizioni imposte da
tale Stato ai propri cittadini.
Articolo 146
1. La libera circolazione
dei servizi‚ in materia di trasporti‚ è regolata dal
capo III, sezione 7 relativa ai trasporti
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle
assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale
deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione
della circolazione dei capitali.
Articolo 147
1. La legge quadro
europea stabilisce le misure per realizzare la
liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono
in generale considerati con priorità i servizi che
intervengono in modo diretto nei costi di produzione‚
ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare
gli scambi di merci.
Articolo 148
Gli Stati membri si
sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi
in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della
legge quadro europea adottata in applicazione
dell’articolo 147, paragrafo 1, quando ciò sia loro
consentito dalla situazione economica generale e dalla
situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli
Stati membri interessati.
Articolo 149
Fino a quando non saranno
soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei
servizi‚ gli Stati membri le applicano senza distinzione
di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di
servizi contemplati dall’articolo 144‚ primo comma.
Articolo 150
Gli articoli da 139 a 142
sono applicabili alla materia regolata dalla presente
sottosezione.
SEZIONE 3
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Sottosezione 1
Unione doganale
Articolo 151
1. L'Unione comprende
un'unione doganale che si estende al complesso degli
scambi di merci e comporta il divieto‚ fra gli Stati
membri‚ dei dazi doganali all'importazione e
all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto
equivalente‚ come pure l'adozione di una tariffa
doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i
paesi terzi.
2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al
divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai
prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti
provenienti da paesi terzi che si trovano in libera
pratica negli Stati membri.
3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato
membro i prodotti provenienti da paesi terzi peri quali
siano state adempiute in tale Stato le formalità di
importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di
effetto equivalente esigibili e che non abbiano
beneficiato di un ristorno totale o parziale ditali dazi
e tasse.
4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o
le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli
Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi
doganali di carattere fiscale.
5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i
regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi della
tariffa doganale comune.
6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai
sensi del presente articolo, la Commissione s'ispira:
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali
fra gli Stati membri e i paesi terzi‚
b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza
all'interno dell'Unione‚ nella misura in cui tale
evoluzione avrà per effetto di accrescere la
competitività delle imprese‚
c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in
materie prime e semiprodotti‚ pur vigilando a che non
vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di
concorrenza per i prodotti finiti;
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita
economica degli Stati membri e di assicurare uno
sviluppo razionale della produzione e un'espansione del
consumo nell'Unione.
Sottosezione 2
Cooperazione doganale
Articolo 152
Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione,
la legge o legge quadro europea stabilisce misure per
rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri
e tra questi ultimi e la Commissione.
Sottosezione 3
Divieto delle restrizioni quantitative
ARTICOLO153
Sono vietate fra gli
Stati membri le restrizioni quantitative sia
all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura
di effetto equivalente.
Articolo 154
L'articolo 153 lascia
impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione‚
all'esportazione e al transito giustificati da motivi di
moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica
sicurezza‚ di tutela della salute e della vita delle
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚
di protezione del patrimonio artistico‚ storico o
archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà
industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o
restrizioni non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria‚ né una restrizione
dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo 155
1. Gli Stati membri
procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che
presentano carattere commerciale‚ in modo che venga
esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli
Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative
all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo
per mezzo del quale uno Stato membro‚ de jure o de
facto‚ controlla‚ dirige o influenza sensibilmente‚
direttamente o indirettamente‚ le importazioni o le
esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai
monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova
misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o
tale da limitare la portata degli articoli relativi al
divieto dei dazi doganali e delle restrizioni
quantitative fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che
comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo
smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli‚ è
opportuno assicurare‚nell'applicazione del presente
articolo‚ garanzie equivalenti per l'occupazione e il
tenore di vita dei produttori interessati.
SEZIONE 4
CAPITALI E PAGAMENTI
Articolo 156
Nell'ambito della
presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai
movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri‚
e tra Stati membri e paesi terzi.
Articolo 157
1. L'articolo 156 lascia
impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di
qualunque restrizione in vigore alla data del 31
dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o
del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti
di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi
che implichino investimenti diretti‚ inclusi gli
investimenti in proprietà immobiliari‚ lo stabilimento‚
la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di
valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto
riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa
nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è
il 31 dicembre 1999.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure
concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi
terzi o provenienti da essi che implichino investimenti
diretti, inclusi gli investimenti in proprietà
immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi
finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei
mercati finanziari.
Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di
conseguire‚ nella maggior misura possibile e senza
pregiudicare altre disposizioni della Costituzione‚
l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra
Stati membri e paesi terzi.
3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge
quadro europea del Consiglio può stabilire misure che
comportino un regresso del diritto dell'Unione per
quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di
capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione
del Parlamento europeo.
Articolo 158
1. L'articolo156 non
pregiudica il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni delle
rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una
distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella
medesima situazione per quanto riguarda il luogo di
residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di adottare le misure indispensabili per impedire le
violazioni delle loro disposizioni legislative e
regolamentari ‚ in particolare nel settore fiscale e in
quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni
finanziarie‚ o di stabilire procedure per la
dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di
informazione amministrativa o statistica‚ o di adottare
misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di
restrizioni in materia di diritto di stabilimento
compatibili con la Costituzione.
3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non
devono costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria‚ né una restrizione dissimulata alla libera
circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui
all’articolo 156.
4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai
sensi dell’articolo 157, paragrafo 3, la Commissione o,
in mancanza di una decisione europea della Commissione
entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato
membro interessato, il Consiglio può adottare una
decisione europea che conferma che le misure fiscali
restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno
o più paesi terzi devono essere considerate compatibili
con la Costituzione nella misura in cui sono
giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e
compatibili con il buon funzionamento del mercato
interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su
richiesta di uno Stato membro.
Articolo 159
Qualora‚ in circostanze
eccezionali‚ i movimenti di capitali provenienti da
paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di
causare difficoltà gravi per il funzionamento
dell'unione economica e monetaria‚ il Consiglio, su
proposta della Commissione, può adottare regolamenti o
decisioni europei che istituiscono misure di
salvaguardia nei confronti di paesi terzi‚ per un
periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono
strettamente necessarie. Esso delibera previa
consultazione della Banca centrale europea.
Articolo 160
Qualora sia necessario
per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 257,
per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il
terrorismo e le attività connesse, la legge europea
definisce un insieme di misure amministrative
concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali
il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei
proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da
persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non
statali.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
regolamenti o decisioni europei per attuare la legge
europea di cui al primo comma.
Gli atti di cui al presente articolo contengono le
necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
SEZIONE 5
REGOLE DI CONCORRENZA
Sottosezione 1
Regole applicabili alle imprese
Articolo 161
1. Sono incompatibili con
il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra
imprese‚ tutte le decisioni di associazioni di imprese e
tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il
commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire‚ restringere o falsare il gioco
della concorrenza nel mercato interno ed in particolare
quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione,
b) limitare o controllare la produzione‚ gli sbocchi‚ lo
sviluppo tecnico o gli investimenti‚c) ripartire i
mercati o le fonti di approvvigionamento‚
d) applicare‚ nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti‚ condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti‚ così da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza‚
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo
gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con
l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente
articolo sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia‚ il paragrafo 1 può essere dichiarato
inapplicabile:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese‚
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
associazioni di imprese‚ e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche
concordat
che contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso
tecnico o economico‚ pur riservando agli utilizzatori
una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando
di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non
siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi‚
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di
cui trattasi.
Articolo 162
È incompatibile con il
mercato interno e vietato‚ nella misura in cui possa
essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri‚ lo
sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di
una posizione dominante sul mercato interno o su una
parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi
d'acquisto‚ di vendita ovvero altre condizioni di
transazione non eque;
b) nel limitare la produzione‚ gli sbocchi o lo sviluppo
tecnico‚ a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti‚ determinando così per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo
gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con
l'oggetto dei contratti stessi.
Articolo 163
Il Consiglio, su proposta
della Commissione, adotta i regolamenti europei per
l'applicazione dei principi fissati dagli articoli 161 e
162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
europeo. Tali regolamenti hanno‚ in particolare‚ lo
scopo di:
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui
all’articolo 161‚ paragrafo 1 e all’articolo 162
comminando ammende e penalità di mora‚
b) determinare le modalità di applicazione dell’articolo
161‚ paragrafo 3‚ avendo riguardo alla necessità di
esercitare una sorveglianza efficace e‚ nel contempo‚
semplificare‚ per quanto possibile‚ il controllo
amministrativo‚
c) precisare‚ eventualmente‚ per i vari settori
economici‚ il campo di applicazione degli articoli 161 e
162,
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e
della Corte di giustizia dell'Unione europea
nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal
presente comma‚
e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati
membri, da una parte, e la presente sottosezione e i
regolamenti europei adottati in applicazione del
presente articolo‚ dall'altra.
Articolo 164
Fino all'entrata in
vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione
dell’articolo 163‚ le autorità degli Stati membri
decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo
sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel
mercato interno, in conformità del loro diritto
nazionale e dell’articolo 161‚ in particolare il
paragrafo 3‚ e dell’articolo 162.
Articolo 165
1. Fatto salvo l'articolo
164‚ la Commissione vigila perché siano applicati i
principi fissati dagli articoli 161 e 162. Istruisce‚ a
richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in
collegamento con le autorità competenti degli Stati
membri che le prestano assistenza‚ i casi di presunta
infrazione ai principi suddetti. Qualora constati
l'esistenza di un'infrazione‚ propone i mezzi atti a
porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui
al paragrafo 1‚ la Commissione adotta una decisione
europea motivata in cui constata l'infrazione ai
principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare
gli Stati membri ad adottare le necessarie misure‚ di
cui definisce le condizioni e modalità‚ per rimediare
alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti europei
concernenti le categorie di accordi per le quali il
Consiglio ha adottato un regolamento europeo
conformemente all’articolo 163, secondo comma, lettera
b).
Articolo 166
1. Gli Stati membri non
emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese
pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti
speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alla
Costituzione‚ in particolare all’articolo 4, paragrafo 2
e agli articoli da 161 a 169.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni
della Costituzione‚ in particolare alle regole di
concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali
disposizioni non osti all'adempimento‚ in linea di
diritto o di fatto‚ della specifica missione loro
affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi
dell'Unione.
3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente
articolo e adotta‚ ove occorra‚ gli opportuni
regolamenti o decisioni europei.
Sottosezione 2
Aiuti concessi dagli Stati membri
Articolo 167
1. Salvo deroghe previste
dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato
interno‚ nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚
ovvero mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi forma
che‚ favorendo talune imprese o talune
produzioni‚falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori‚ a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti‚
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle
calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali‚
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della divisione della Germania‚ nella misura
in cui sono necessari a compensare gli svantaggi
economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo
l'entrata in vigore del trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta
della Commissione,può adottare una decisione europea che
abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni dove il tenore di vita sia normalmente
basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui
all’articolo 424, tenuto conto della loro situazione
strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attività o di talune regioni economiche‚quando
non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria all'interesse comune;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio‚ quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o
decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta
della Commissione.
Articolo 168
1. La Commissione procede
con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di
aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione‚ dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni‚ constati
che un aiuto concesso da uno Stato membro‚ ovvero
mediante risorse statali‚non è compatibile con il
mercato interno a norma dell’articolo 167‚ oppure che
tale aiuto è attuato in modo abusivo‚ adotta una
decisione europea affinché lo Stato membro interessato
lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale
decisione europea entro il termine stabilito‚ la
Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato
può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione
europea‚ in deroga agli articoli 360 e 361.
A richiesta di uno Stato membro‚ il Consiglio può
adottare all'unanimità una decisione europea in base
alla quale un aiuto‚ istituito o da istituirsi da parte
di questo Stato‚ deve considerarsi compatibile con il
mercato interno‚ in deroga all’articolo 167 o ai
regolamenti europei di cui all’articolo 169‚ quando
circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato‚ nei riguardi di
tale aiuto‚ la procedura prevista dal presente
paragrafo‚primo comma‚ la richiesta dello Stato membro
interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non
si è pronunciato al riguardo.
Tuttavia‚ se il Consiglio non si è pronunciato entro tre
mesi dalla data della richiesta‚ la Commissione
delibera.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione‚ in
tempo utile perché presenti le sue osservazioni‚ i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se
ritiene che un progetto non sia compatibile con il
mercato interno a norma dell’articolo 167‚ la
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista
al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro
interessato non può dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti europei
concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali
il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo
169, che possono essere dispensate dalla procedura di
cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 169
Il Consiglio‚ su proposta
della Commissione, può adottare regolamenti europei per
l'applicazione degli articoli 167 e 168 e per fissare in
particolare le condizioni per l'applicazione
dell’articolo 168‚ paragrafo 3 e le categorie di aiuti
che sono dispensate dalla procedura prevista in tale
paragrafo. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.
SEZIONE 6
DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 170
1. Nessuno Stato membro
applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli
altri Stati membri imposizioni interne‚ di qualsivoglia
natura‚ superiori a quelle applicate direttamente o
indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre‚
nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri
Stati membri imposizioni interne intese a proteggere
indirettamente altre produzioni.
2. I prodotti esportati da uno Stato membro nel
territorio di un altro Stato membro non possono
beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che
sia superiore alle imposizioni ad essi applicate
direttamente o indirettamente.
3. Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle
imposte sulla cifra d'affari‚ dalle imposte di consumo e
dalle altre imposte indirette‚ si possono operare
esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati
membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili
alle importazioni provenienti dagli Stati membri‚
soltanto qualora le disposizioni progettate siano state
preventivamente approvate per un periodo limitato
mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su
proposta della Commissione.
Articolo 171
Una legge o legge quadro
europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti
l'armonizzazione delle legislazioni relative alle
imposte sulla cifra d'affari‚ alle imposte di consumo ed
altre imposte indirette‚ sempre che detta armonizzazione
sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il
funzionamento del mercato interno ed evitare le
distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo e del Comitato economico e sociale.
SEZIONE 7
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 172
1. Salvo che la
Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il
presente articolo per la realizzazione degli obiettivi
dell’articolo 130. La legge o legge quadro europea
stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle
disposizioni legislative‚ regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto
l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno.
È adottata previa consultazione del Comitato economico e
sociale.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni
fiscali‚ a quelle relative alla libera circolazione
delle persone e a quelle relative ai diritti ed
interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi
del paragrafo 1 in materia di sanità,sicurezza,
protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori,
si basa su un livello di protezione elevato, tenuto
conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi
fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento
europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di
armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea
o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno
Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni
nazionali giustificate da esigenze importanti di cui
all’articolo 154 o relative alla protezione
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali
disposizioni alla Commissione precisando i motivi del
mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo
l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una
legge o legge quadro europea o tramite un regolamento
europeo della Commissione,uno Stato membro ritenga
necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su
nuove prove scientifiche inerenti alla protezione
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da
un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo
l'adozione della misura di armonizzazione,esso notifica
le disposizioni previste alla Commissione precisandone
la motivazione.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui
ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui
approva o respinge le disposizioni nazionali in
questione dopo aver verificato se esse costituiscano o
no uno strumento di discriminazione arbitraria o una
restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati
membri e se rappresentino o no un ostacolo al
funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto
periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4
e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in
assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione
può notificare allo Stato membro interessato che il
periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un
ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del
paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni
nazionali che derogano a una misura di armonizzazione,
la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di
proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico
di sanità pubblica in un settore che è stato
precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo
sottopone alla Commissione che esamina immediatamente
l'opportunità di proporre misure appropriate.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 360 e
361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire
direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea
ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso
abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui al presente
articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare,
per uno o più dei motivi di carattere non economico di
cui all’articolo 154, misure provvisorie soggette ad una
procedura di controllo dell'Unione.
Articolo 173
Fatto salvo l'articolo
172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce
le misure per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati
membri che abbiano un'incidenza diretta
sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato
interno. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale.
Articolo 174
Qualora la Commissione
constati che una disparità tra le disposizioni
legislative‚ regolamentari o amministrative degli Stati
membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato
interno e provoca una distorsione che deve essere
eliminata‚ consulta gli Stati membri interessati.
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un
accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure
necessarie per eliminare la distorsione in questione.
Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione
può essere adottata.
Articolo 175
1. Quando vi sia motivo
di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni
legislative‚regolamentari o amministrative di uno Stato
membro provochi una distorsione ai sensi dell’articolo
174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la
Commissione. La Commissione‚ dopo aver consultato gli
Stati membri‚ rivolge agli Stati membri interessati una
raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la
distorsione in questione.
2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare
disposizioni nazionali non si conforma alla
raccomandazione rivoltagli dalla Commissione‚ non si
potrà richiedere agli altri Stati membri‚in applicazione
dell’articolo 174‚ di modificare le loro disposizioni
nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato
membro che ha trascurato la raccomandazione della
Commissione provoca una distorsione unicamente a suo
detrimento‚ non è applicabile l'articolo 174.
Articolo 176
Nell'ambito
dell'instaurazione o del funzionamento del mercato
interno, la legge o legge quadro europea stabilisce le
misure per la creazione di titoli europei al fine di
garantire una protezione uniforme dei diritti di
proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione
di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di
controllo centralizzati a livello di Unione.
Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi
linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
CAPO II
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Articolo 177
Ai fini dell'articolo
I-3‚ l'azione degli Stati membri e dell'Unione
comprende‚ alle condizioni previste dalla Costituzione,
l'adozione di una politica economica che è fondata sullo
stretto coordinamento delle politiche economiche degli
Stati membri‚ sul mercato interno e sulla definizione di
obiettivi comuni‚ condotta conformemente al principio di
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Parallelamente‚ alle condizioni e secondo le procedure
previste dalla Costituzione, questa azione comprende una
moneta unica‚ l'euro, e la definizione e conduzione di
una politica monetaria e di una politica del cambio
uniche‚ che abbiano l'obiettivo principale di mantenere
la stabilità dei prezzi e‚ fatto salvo questo obiettivo‚
di sostenere le politiche economiche generali
nell'Unione,conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica
il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi
stabili‚ finanze pubbliche e condizioni monetarie sane,
bilancia dei pagamenti sostenibile.
SEZIONE 1
POLITICA ECONOMICA
Articolo 178
Gli Stati membri attuano
le rispettive politiche economiche per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti
all’articolo 3 e nel contesto degli indirizzi di massima
di cui all’articolo 179‚ paragrafo 2. Gli Stati membri e
l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚
favorendo un'efficace allocazione delle risorse‚
conformemente ai principi di cui all’articolo 177.
Articolo 179
1. Gli Stati membri
considerano le rispettive politiche economiche una
questione di interesse comune e le coordinano
nell'ambito del Consiglio‚ conformemente all’articolo
178.
2. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚
elabora un progetto di indirizzi di massima per le
politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e
ne riferisce al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo‚ sulla base della relazione del
Consiglio‚ dibatte delle conclusioni in merito agli
indirizzi di massima per le politiche economiche degli
Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette
conclusioni‚ il Consiglio adotta una raccomandazione che
definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne
informa il Parlamento europeo.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento
delle politiche economiche e una convergenza duratura
dei risultati economici degli Stati membri‚ il
Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla
Commissione‚ sorveglia l'evoluzione economica in
ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la
coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di
massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a
una valutazione globale.
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale‚ gli Stati
membri trasmettono alla Commissione le informazioni
concernenti le misure di rilievo da essi adottate
nell'ambito delle rispettive politiche economiche e
tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.
4. Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al
paragrafo 3‚ che le politiche economiche di uno Stato
membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di
cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon
funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la
Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato
membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione
della Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in
questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio‚
su proposta della Commissione‚ può decidere di rendere
pubbliche le proprie raccomandazioni. Nel contesto del
presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener
conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta
lo Stato membro in questione. Per maggioranza
qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri
del Consiglio rappresentanti Stati membri che
totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati
membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione
riferiscono al Parlamento europeo i risultati della
sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso
pubbliche le proprie raccomandazioni‚ il presidente del
Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla
commissione competente del Parlamento europeo.
6. La legge europea può stabilire le modalità della
procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai
paragrafi 3 e 4.
Articolo 180
1. Fatta salva ogni altra
procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su
proposta della Commissione, può adottare una decisione
europea che stabilisca misure adeguate alla situazione
economica, in particolare qualora sorgano gravi
difficoltà nell'approvvigionamento di determinati
prodotti.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia
seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di
calamità naturali o di circostanze eccezionali che
sfuggono al suo controllo‚ il Consiglio‚su proposta
della Commissione‚ può adottare una decisione europea
che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza
finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato.
Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento
europeo.
Articolo 181
1. È vietata la
concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma
di facilitazione creditizia‚da parte della Banca
centrale europea o da parte delle banche centrali degli
Stati membri (in appresso denominate "banche centrali
nazionali")‚ a istituzioni, organi o organismi
dell'Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli enti
regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri
organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche
degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto
presso i medesimi di titoli di debito da parte della
Banca centrale europea o delle banche centrali
nazionali.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di
proprietà pubblica che‚ nel contesto dell'offerta di
liquidità da parte delle banche centrali‚ ricevono dalle
banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea
lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 182
Sono vietate le misure e
le disposizioni‚ non basate su considerazioni
prudenziali‚ che offrano alle istituzioni, organi o
organismi dell'Unione‚ alle amministrazioni statali‚
agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad
altri organismi di diritto pubblico o a imprese
pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato
alle istituzioni finanziarie.
Articolo 183
1. L'Unione non risponde
né si fa carico degli impegni assunti dalle
amministrazioni statali‚dagli enti regionali‚ locali o
altri enti pubblici‚ da altri organismi di diritto
pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato
membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche
per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
Gli Stati membri non rispondono né si fanno carico degli
impegni dell'amministrazione statale‚ degli enti
regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ di altri
organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di
un altro Stato membro‚ fatte salve le garanzie
finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di
un progetto specifico.
2. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può
adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano
le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti
previsti dagli articoli 181 e 182 e dal presente
articolo. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.
Articolo 184
1. Gli Stati membri
devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della
situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico
negli Stati membri‚ al fine di individuare errori
rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla
disciplina di bilancio sulla base dei due criteri
seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico‚ previsto o
effettivo‚ e il prodotto interno lordo superi un valore
di riferimento‚ a meno che:
i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e
continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al
valore di riferimento, o
ii) il superamento del valore di riferimento sia solo
eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al
valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno
lordo superi un valore di riferimento‚ ameno che detto
rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e
non si avvicini al valore di riferimento con ritmo
adeguato. I valori di riferimento sono specificati nel
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti
da uno o entrambi i criteri menzionati‚ la Commissione
prepara una relazione. La relazione della Commissione
tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il
disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli
investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori
significativi‚ compresa la posizione economica e di
bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se
ritiene che in un determinato Stato membro‚malgrado i
criteri siano rispettati‚ sussista il rischio di un
disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario istituito
conformemente all’articolo 192 formula un parere in
merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro
esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo
eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro
interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione e
considerate le osservazioni che lo Stato membro
interessato ritenga di formulare‚ decide‚ dopo una
valutazione globale‚ se esiste un disavanzo eccessivo.
In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su
raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni
allo Stato membro in questione al fine di far cessare
tale situazione entro un determinato periodo. Fatto
salvo il paragrafo 8‚ dette raccomandazioni non sono
rese pubbliche. Nel contesto del presente paragrafo, il
Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro
del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in
questione. Per maggioranza qualificata s'intende almeno
il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti
Stati membri che totalizzino almeno il 65% della
popolazione degli Stati membri partecipanti. La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione,
adotta le decisioni europee e le raccomandazioni di cui
ai paragrafi da 8 a 11.
Esso delibera senza tener conto del voto del membro del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55%
degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
8. Il Consiglio‚ qualora adotti una decisione europea
con la quale constata che nel periodo prestabilito non è
stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni‚
può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le
raccomandazioni del Consiglio‚ quest'ultimo può adottare
una decisione europea che intimi allo Stato membro di
intraprendere‚entro un termine stabilito‚ misure volte
alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene
necessaria per correggere la situazione. In tal caso, il
Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di
presentare relazioni secondo un calendario preciso‚ al
fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato
membro per rimediare alla situazione.
10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una
decisione europea adottata in conformità del paragrafo
9‚ il Consiglio può decidere di applicare o‚ a seconda
dei casi‚ di rafforzare una o più delle seguenti misure:
a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi
informazioni supplementari‚ che saranno specificate dal
Consiglio‚ prima dell'emissione di obbligazioni o altri
titoli;
b) invitare la Banca europea per gli investimenti a
riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato
membro in questione;
c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca
un deposito infruttifero di importo adeguato presso
l'Unione fino a quando‚ a parere del Consiglio‚ il
disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
d) infliggere ammende di entità adeguata.
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento
europeo delle misure adottate.
11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di
cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui
ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in
questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva
reso pubbliche le sue raccomandazioni‚ il Consiglio
dichiara pubblicamente‚ non appena sia stata abrogata la
decisione europea di cui al paragrafo 8‚ che non esiste
più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in
questione.
12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli
360 e 361 non possono essere esercitati nel quadro dei
paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.
13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione
della procedura prevista nel presente articolo sono
precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune
misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Fatte
salve le altre disposizioni del presente paragrafo‚ il
Consiglio‚ su proposta della Commissione,adotta i
regolamenti o decisioni europei che precisano le
modalità e le definizioni per l'applicazione di detto
protocollo. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.
SEZIONE 2
POLITICA MONETARIA
Articolo 185
1. L'obiettivo principale
del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento
della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo
obiettivo‚ il Sistema europeo di banche centrali
sostiene le politiche economiche generali nell'Unione
per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
quest'ultima,definiti nell'articolo 3. Il Sistema
europeo di banche centrali agisce in conformità del
principio di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle
risorse e rispettando i principi di cui all’articolo
177.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il
Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:
a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con
l'articolo 326;
c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta
estera degli Stati membri;
d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di
pagamento.
3. Il paragrafo 2‚ lettera c) non pregiudica la
detenzione e la gestione da parte dei governi degli
Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La Banca centrale europea è consultata:
a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione
che rientri nelle sue attribuzioni;
b) dalle autorità nazionali‚ sui progetti di
disposizioni legislative che rientrino nelle sue
attribuzioni‚ ma entro i limiti e alle condizioni
stabiliti dal Consiglio‚ secondo la procedura di cui
all’articolo 187, paragrafo
4.La Banca centrale europea può formulare pareri, da
sottoporre alle istituzioni, organi o organismi
dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che
rientrano nelle sue attribuzioni.
5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a
una buona conduzione delle politiche perseguite dalle
competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza
prudenziale degli enti creditizie la stabilità del
sistema finanziario.
6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle
politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli
enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie,
escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Articolo 186
1. La Banca centrale
europea ha il diritto esclusivo di autorizzare
l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca
centrale europea e le banche centrali nazionali possono
emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca
centrale europea e dalle banche centrali nazionali
costituiscono le uniche banconote aventi corso legale
nell'Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in
euro con l'approvazione della Banca centrale europea per
quanto riguarda il volume del conio.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure
per armonizzare le denominazioni e le specificazioni
tecniche delle monete metalliche destinate alla
circolazione‚ nella misura necessaria per agevolarne la
circolazione nell'Unione. Il Consiglio delibera previa
consultazione del Parlamento europeo e della Banca
centrale europea.
Articolo 187
1. Il Sistema europeo di
banche centrali è retto dagli organi decisionali della
Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo
e il comitato esecutivo.
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è
definito nel protocollo sullo statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea.
3. L'Articolo 5, paragrafi 1‚ 2 e 3, gli articoli 17 e
18‚ l'Articolo 19, paragrafo 1‚ gli articoli 22‚ 23‚ 24
e 26‚ l'articolo 32, paragrafi 2‚ 3, 4 e 6, l'articolo
33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea possono essere emendati con legge
europea:
a) o su proposta della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e
previa consultazione della Commissione.
4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei
che stabiliscono le misure di cui all’articolo 4,
all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo
2, all’articolo 20, all’articolo 28,paragrafo 1,
all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo
4 e all’articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo:
a) o su proposta della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e
previa consultazione della Commissione.
Articolo 188
Nell'esercizio dei poteri
e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro
attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea né la Banca centrale europea, né una
banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi
organi decisionali possono sollecitare o accettare
istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi
dell'Unione‚ dai governi degli Stati membri o da
qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o
organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati
membri, si impegnano a rispettare questo principio e a
non cercare di influenzare i membri degli organi
decisionali della Banca centrale europea o delle banche
centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 189
Ciascuno Stato membro
assicura che la propria legislazione nazionale‚ incluso
lo statuto della banca centrale nazionale‚ sia
compatibile con la Costituzione e con lo statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea.
Articolo 190
1. Per l'assolvimento dei
compiti attribuiti al Sistema europeo di banche
centrali, la Banca centrale europea, in conformità della
Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea, adotta:
a) regolamenti europei nella misura necessaria per
assolvere i compiti definiti nell'articolo 3,paragrafo
1‚ lettera a)‚ nell'articolo 19, paragrafo 1‚
nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea e nei casi previsti nei
regolamenti e decisioni europei di cui all’articolo 187‚
paragrafo 4;
b) le decisioni europee necessarie per assolvere i
compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali
in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea;
c) raccomandazioni e pareri.
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare
decisioni europee‚ raccomandazioni e pareri da essa
adottati.
3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui
all’articolo 187, paragrafo 4‚ i regolamenti europei che
fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca
centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese
ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli
obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da
essa adottati.
Articolo 191
Fatte salve le
attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o
legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata
previa consultazione della Banca centrale europea.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo
192
1. Per promuovere il
coordinamento delle politiche degli Stati membri in
tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato
interno‚ è istituito un comitato economico e
finanziario.
2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) formulare pareri‚ sia a richiesta del Consiglio o
della Commissione‚ sia di propria iniziativa‚destinati a
tali istituzioni;
b) seguire la situazione economica e finanziaria degli
Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in
merito al Consiglio e alla Commissione‚ in particolare
sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le
istituzioni internazionali;
c) fatto salvo l'Articolo 344‚ contribuire alla
preparazione dei lavori del Consiglio di cui
all’articolo 159, all’articolo 179, paragrafi 2, 3, 4 e
6, agli articoli 180, 183 e184, all’articolo 185,
paragrafo 6, all’articolo 186, paragrafo 2, all’articolo
187,paragrafi 3 e 4, agli articoli 191 e 196,
all’articolo 198, paragrafi 2 e 3, all’articolo 201,
all’articolo 202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 322 e
326, e svolgere gli altri compiti consultivi e
preparatori ad esso affidati dal Consiglio;
d) esaminare‚ almeno una volta all'anno‚ la situazione
riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei
pagamenti‚ quali risultano dall'applicazione della
Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne
tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i
pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al
Consiglio in merito al risultato di tale esame.
Gli Stati membri‚ la Commissione e la Banca centrale
europea nominano ciascuno non più di due membri del
comitato.
3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta
una decisione europea che fissa le modalità relative
alla composizione del comitato economico e finanziario.
Esso delibera previa consultazione della Banca centrale
europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio
informa il Parlamento europeo in merito a tale
decisione.
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2‚ se e
fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai sensi
dell’articolo 197‚ il comitato tiene sotto controllo la
situazione monetaria e finanziaria ed il sistema
generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce
periodicamente in merito al Consiglio e alla
Commissione.
Articolo 193
Per questioni che
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 179‚
paragrafo 4‚ dell’articolo 184‚ eccettuato il paragrafo
13‚ degli articoli 191 e 196, dell’articolo 198,
paragrafo 3 e dell’articolo 326‚ il Consiglio o uno
Stato membro possono chiedere alla Commissione di
presentare‚ secondo i casi‚ una raccomandazione o una
proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta
senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA
È L'EURO
Articolo 194
1. Per contribuire al
buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e
in conformità delle pertinenti disposizioni della
Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura
pertinente tra quelle di cui agli articoli 179 e 184,
con l'eccezione della procedura di cui all’articolo 184,
paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui
moneta è l'euro, al fine di:
a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della
disciplina di bilancio;
b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti
di politica economica vigilando affinché siano
compatibili con quelli adottati per l'insieme
dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli
Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al
voto sulle misure di cui al paragrafo 1.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di
tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri
che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli
Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Articolo 195
Le modalità per le
riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta
è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Euro gruppo.
Articolo 196
1. Per garantire la
posizione dell'euro nel sistema monetario
internazionale, il Consiglio, su proposta della
Commissione, adotta una decisione europea che definisce
le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un
interesse particolare per l'unione economica e monetaria
nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze
finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa
consultazione della Banca centrale europea.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare le misure opportune per garantire una
rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e
conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio
delibera previa consultazione della Banca centrale
europea.
3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli
Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al
voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di
tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri
che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli
Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
SEZIONE 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 197
1. Gli Stati membri
riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che
soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione
dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con
deroga".
2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si
applicano agli Stati membri con deroga:
a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per
le politiche economiche che riguardano la zona euro in
generale (articolo 179, paragrafo 2),
b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi
(articolo 184, paragrafi 9 e 10),
c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche
centrali (articolo185, paragrafi 1, 2, 3e 5),
d) emissione dell'euro (articolo 186),
e) atti della Banca centrale europea (articolo 190),
f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo
191),
g) accordi monetari e altre misure relative alla
politica del cambio (articolo 326),
h) designazione dei membri del comitato esecutivo della
Banca centrale europea (articolo 382, paragrafo 2),
i) decisioni europee che definiscono le posizioni comuni
sulle questioni che rivestono un interesse particolare
per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle
competenti istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali (articolo 196, paragrafo 1),
j) misure per garantire una rappresentanza unificata
nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali (articolo 196, paragrafo 2).
Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j),
per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui
moneta è l'euro.
3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali
nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi
previsti nel quadro del Sistema europeo di banche
centrali conformemente al capo IX dello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea.
4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi
al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle
misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2,
come pure nei casi seguenti:
a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui
moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza
multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di
stabilità e gli avvertimenti (articolo 179, paragrafo
4);
b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti
gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo184,
paragrafi 6, 7, 8 e 11).
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55%
degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di tali altri membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati
membri partecipanti, più un altro membro; in caso
contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.
Articolo 198
1. Almeno una volta ogni
due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga‚
la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono
al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri
con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla
realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette
relazioni comprendono un esame della compatibilità tra
la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati
membri‚ incluso lo statuto della banca centrale
nazionale‚ da un lato‚ e gli articoli 188 e 189 e lo
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni
esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di
convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei
seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati
membri:
a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei
prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione prossimo
a quello dei tre Stati membri‚ al massimo‚ che hanno
conseguito i migliori risultati in termini di stabilità
dei prezzi;
b) sostenibilità della situazione della finanza
pubblica; questa risulta dal conseguimento di una
situazione di bilancio non caratterizzata da un
disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui
all’articolo 184‚ paragrafo 6;
c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti
dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo
per almeno due anni‚ senza svalutazioni nei confronti
dell'euro;
d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che
riflettano la stabilità della convergenza raggiunta
dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione
al meccanismo di cambio.
I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i
periodi pertinenti durante i quali devono essere
rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo
sui criteri di convergenza. Le relazioni della
Commissione e della Banca centrale europea tengono
inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei
mercati‚ della situazione e dell'evoluzione delle
partite correnti delle bilance dei pagamenti‚ di un
esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di
altri indici di prezzo
2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo
dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio‚ su
proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea
che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano
alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui
al paragrafo 1‚e abolisce le deroghe degli Stati membri
in questione.
Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione
presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che,
all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati
membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano
entro sei mesi dal ricevimento della proposta della
Commissione da parte del Consiglio.
Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma
s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il
65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
3. Se si decide‚ conformemente alla procedura di cui al
paragrafo 2‚ di abolire una deroga‚ il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta regolamenti o
decisioni europei che fissano irrevocabilmente il tasso
al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro
in questione e stabiliscono le altre misure necessarie
per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto
Stato membro. Il Consiglio delibera all'unanimità dei
membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta
è l'euro e lo Stato membro in questione, previa
consultazione della Banca centrale europea.
Articolo 199
1. Se e fintantoché vi
sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo
187‚ paragrafo 1, il consiglio generale della Banca
centrale europea di cui all’articolo 45 dello statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea è costituito in quanto terzo organo
decisionale della Banca centrale europea.
2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la
Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati
membri:
a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali
nazionali;
b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie
degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità
dei prezzi;
c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;
d) procede a consultazioni su questioni che rientrano
nelle competenze delle banche centrali nazionali e
incidono sulla stabilità degli istituti e mercati
finanziari
e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo
di cooperazione monetaria, precedentemente assunti
dall'Istituto monetario europeo.
Articolo 200
Ogni Stato membro con
deroga considera la propria politica del cambio un
problema di interesse comune. A tal fine, tiene conto
delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione
nell'ambito del meccanismo di cambio.
Articolo 201
1. In caso di difficoltà
o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei
pagamenti di uno Stato membro con deroga‚ provocate sia
da uno squilibrio globale della sua bilancia dei
pagamenti‚ sia dal tipo di valuta di cui esso dispone‚ e
capaci in particolare di compromettere il funzionamento
del mercato interno o l'attuazione della politica
commerciale comune‚ la Commissione procede senza indugio
a un esame della situazione dello Stato in questione e
dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere
conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti
i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le
misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato
membro interessato.
Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e
le misure consigliate dalla Commissione non appaiono
sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di
difficoltà incontrate‚ la Commissione raccomanda al
Consiglio‚ previa consultazione del comitato economico e
finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio
della situazione e della sua evoluzione
2. Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei
che accordano il concorso reciproco e ne fissano le
condizioni e modalità. Il concorso reciproco può
assumere in particolare la forma di:
a) un'azione concordata presso altre organizzazioni
internazionali‚ alle quali gli Stati membri con deroga
possono ricorrere;
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico
quando lo Stato membro con deroga che si trova in
difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni
quantitative nei confronti dei paesi terzi;
c) concessione di crediti limitati da parte di altri
Stati membri‚ con riserva del consenso di questi.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla
Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure
il concorso reciproco accordato e le misure adottate
risultino insufficienti‚ la Commissione autorizza lo
Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad
adottare delle misure di salvaguardia di cui essa
definisce le condizioni e le modalità.
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni
e modalità modificate dal Consiglio.
Articolo 202
1. In caso di improvvisa
crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non
intervenga immediatamente una decisione europea di cui
all’articolo 201‚ paragrafo 2, uno Stato membro con
deroga può adottare‚ a titolo conservativo‚ le misure di
salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il
minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato
interno e non andare oltre la portata strettamente
indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise
manifestatesi.
2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere
informati delle misure di salvaguardia di cui al
paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in
vigore. La Commissione può raccomandare al Consiglio il
concorso reciproco conformemente all’articolo 201.
3. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e
previa consultazione del comitato economico e
finanziario‚ può adottare una decisione europea che
stabilisca che lo Stato membro interessato deve
modificare‚ sospendere o abolire le misure di
salvaguardia di cui al paragrafo 1.
CAPO III
POLITICHE IN ALTRI SETTORI
SEZIONE 1
OCCUPAZIONE
Articolo 203
L'Unione e gli Stati
membri, in base alla presente sezione, si adoperano per
sviluppare una strategia coordinata a favore
dell'occupazione, e in particolare a favore della
promozione di una forza lavoro competente, qualificata,
adattabile e di mercati del lavoro in grado di
rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare
gli obiettivi di cui all’articolo 3.
Articolo 204
1. Gli Stati membri,
attraverso le politiche in materia di occupazione,
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 203 in modo coerente con gli indirizzi di
massima per le politiche economiche degli Stati membri e
dell'Unione adottati a norma dell’articolo 179,
paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali
in materia di responsabilità delle parti sociali,
considerano la promozione dell'occupazione una questione
di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le
azioni al riguardo, in base all’articolo 206.
Articolo 205
1. L'Unione contribuisce
a un elevato livello di occupazione promuovendo la
cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se
necessario, completandone l'azione. Sono in questo
contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e
azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un
livello di occupazione elevato.
Articolo 206
1. In base a una
relazione annuale comune del Consiglio e della
Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la
situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le
conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo,
il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto
gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia
di occupazione. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del
Comitato economico e sociale e del comitato per
l'occupazione.
Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di
massima adottati a norma dell’articolo 179, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla
Commissione una relazione annuale sulle principali
disposizioni adottate per l'attuazione della propria
politica in materia di occupazione, alla luce degli
orientamenti in materia di occupazione di cui al
paragrafo 2.
europeo una relazione annuale comune in merito alla
situazione dell'occupazione nell'Unione e4. Il
Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al
paragrafo 3 e dei pareri del comitato per
l'occupazione, procede annualmente ad un esame
dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in
materia di occupazione alla luce degli orientamenti in
materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione
della Commissione, può adottare raccomandazioni che
rivolge agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio
e la Commissione trasmettono al Consiglio all'attuazione
degli orientamenti in materia di occupazione.
Articolo 207
La legge o legge quadro
europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a
promuovere la cooperazione tra Stati membri e a
sostenere i loro interventi nel settore
dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare
gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a
fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere
approcci innovativi e a valutare le esperienze
realizzate, in particolare mediante il ricorso a
progetti pilota. È adottata previa consultazione del
Comitato e del Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea non comporta
l'armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
Articolo 208
Il Consiglio adotta a
maggioranza semplice una decisione europea che
istituisce un comitato per l'occupazione a carattere
consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra
gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in
materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Il comitato è incaricato di:
a) seguire l'evoluzione della situazione
dell'occupazione e delle politiche in materia di
occupazione nell'Unione e negli Stati membri;
b) fatto salvo l'articolo 344, formulare pareri su
richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria
iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori
del Consiglio di cui all’articolo 206.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta
le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri
del comitato.
SEZIONE 2
POLITICA SOCIALE
Articolo 209
L'Unione e gli Stati
membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali,
quali quelli definiti nella Carta sociale europea
firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione
dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel
progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo
sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a
consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e
la lotta contro l'emarginazione.
A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo
conto della diversità delle prassi nazionali, in
particolare nelle relazioni contrattuali, e della
necessità di mantenere la competitività dell'economia
dell'Unione.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal
funzionamento del mercato interno, che favorirà
l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure
previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri.
Articolo 210
1. Per conseguire gli
obiettivi previsti all’articolo 209, l'Unione sostiene e
completa l'azione degli Stati membri nei seguenti
settori:
a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di
lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei
lavoratori,
b) condizioni di lavoro,
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei
lavoratori,
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del
contratto di lavoro,
e) informazione e consultazione dei lavoratori,
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi
dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la
cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi
che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del
lavoro, fatto salvo l'articolo 283,
i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le
opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul
lavoro,
j) lotta contro l'esclusione sociale,
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale,
fatta salva la lettera c).
2. Ai fini del paragrafo 1
a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure
destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati
membri attraverso iniziative volte a migliorare la
conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di
migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a
valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri;
b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a
i), la legge quadro europea può stabilire le
prescrizioni minime applicabili progressivamente,
tenendo conto delle condizioni e delle normative
tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita
di imporre vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo
sviluppo di piccole e medie imprese.
In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è
adottata previa consultazione del Comitato delle regioni
e del Comitato economico e sociale.
3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al
paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge
quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera
all'unanimità, previa consultazione del Parlamento
europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.
Il Consiglio può adottare, su proposta della
Commissione, una decisione europea per rendere
applicabile la procedura legislativa ordinaria al
paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a
loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto
le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2
e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei
adottati conformemente all’articolo 212.
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data
in cui la legge quadro europea deve essere recepita e
alla data in cui il regolamento europeo o la decisione
europea deve essere messo in atto, le parti sociali
abbiano stabilito mediante accordo le necessarie
disposizioni, fermo restando che lo Stato membro
interessato deve adottare le disposizioni necessarie che
gli permettano di garantire in qualsiasi momento i
risultati imposti da detta legge quadro, detto
regolamento o detta decisione.
5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del
presente articolo:
a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati
membri di definire i principi fondamentali del sistema
di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente
l'equilibrio finanziario dello stesso,
b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o
stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che
prevedano una maggiore protezione.
6. Il presente articolo non si applica alle
retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di
sciopero, né al diritto di serrata.
Articolo 211
1. La Commissione
promuove la consultazione delle parti sociali a livello
di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il
dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle
parti.
2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di
presentare proposte nel settore della politica sociale,
consulta le parti sociali sul possibile orientamento di
un'azione dell'Unione.
3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2,
ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione
consulta le parti sociali sul contenuto della proposta
prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione
un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi
2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione
di voler avviare il processo previsto all’articolo 212,
paragrafo 1. La durata di questo processo non supera
nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti
sociali interessate e dalla Commissione.
Articolo 212
1. Il dialogo fra le
parti sociali a livello di Unione può condurre, se
queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi
accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello di Unione
sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie
delle sezione, in particolare per le materie
riguardanti:
a) l'occupazione; parti sociali e degli Stati membri
oppure, nell'ambito dei settori contemplati
dall’articolo 210, a richiesta congiunta delle parti
firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei
adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il
Parlamento europeo è informato.
Allorché l'accordo in questione contiene una o più
disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è
richiesta l'unanimità ai sensi dell’articolo 210,
paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo 213
Per conseguire gli
obiettivi di cui all’articolo 209 e fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione, la Commissione
incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e
facilita il coordinamento della loro azione in tutti i
settori della politica sociale contemplati dalla
presente
b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
c) la formazione e il perfezionamento professionale;
d) la sicurezza sociale;
e) la protezione contro gli infortuni e le malattie
professionali;
f) l'igiene del lavoro;
g) il diritto di associazione e la contrattazione
collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con
gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando
consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul
piano nazionale, che per quelli che interessano le
organizzazioni internazionali, in particolare mediante
iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti
e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori
pratiche e alla preparazione di elementi necessari per
il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento
europeo è pienamente informato.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente
articolo, la Commissione consulta il Comitato economico
e sociale.
Articolo 214
1. Ciascuno Stato membro
assicura l'applicazione del principio della parità di
retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o
per un lavoro di pari valore.
2. Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si
intende il salario o trattamento normale di base o
minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o
indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata
sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro
pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità
di misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato
a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure
che assicurino l'applicazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento tra donne e
uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il
principio della parità di retribuzione per uno stesso
lavoro o da parte del sesso sottorappresentato ovvero a
evitare o compensare svantaggi nelle carriere
professionali.
Articolo 215
Gli Stati membri si
adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi
di congedo retribuito.
Articolo 216
La Commissione elabora
una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione
degli obiettivi di cui all’articolo 209, compresa la
situazione demografica nell'Unione. Trasmette la
relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale.
Articolo 217
Il Consiglio adotta, a
maggioranza semplice, una decisione europea che
istituisce un comitato per la protezione sociale a
carattere consultivo, al fine di promuovere la
cooperazione in materia di protezione sociale tra gli
Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera
previa per un lavoro di pari valore. È adottata previa
consultazione del Comitato economico e sociale.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa
parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il
principio della parità di trattamento non osta a che uno
Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano
vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di
un'attività professionale consultazione del Parlamento
europeo.
Il comitato è incaricato:
a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle
politiche di protezione sociale negli Stati membri e
nell'Unione;
b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e
buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
c) fatto salvo l'Articolo344, di elaborare relazioni,
formulare pareri o intraprendere altre attività nei
settori delle sue attribuzioni, su richiesta del
Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato
stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri
del comitato.
Articolo 218
La Commissione dedica‚
nella relazione annuale al Parlamento europeo‚ un
capitolo speciale all'evoluzione della situazione
sociale nell'Unione.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a
elaborare delle relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.
Articolo 219
1. Per migliorare le
possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito
del mercato interno e contribuire così al miglioramento
del tenore di vita‚ è istituito un Fondo sociale europeo
che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione
le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e
professionale dei lavoratori e di facilitare
l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai
cambiamenti dei sistemi di produzione‚ in particolare
attraverso la formazione e la riconversione
professionale.
2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è
assistita da un comitato‚ presieduto da un membro della
Commissione e composto da rappresentanti degli Stati
membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro.
3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione
relative al Fondo. È adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.
SEZIONE 3
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
Articolo 220
Per promuovere uno
sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione‚ questa
sviluppa e prosegue la propria azione intesa a
realizzare il rafforzamento della coesione economica,
sociale e territoriale.
In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i
livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo
delle regioni meno favorite.
Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è
rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da
transizione industriale e a quelle che presentano gravi
e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le
regioni più settentrionali con bassissima densità
demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di
montagna.
Articolo 221
Gli Stati membri
conducono la loro politica economica e la coordinano
anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui
all’articolo 220. L'elaborazione e l'attuazione delle
politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del
mercato interno tengono conto di tali obiettivi e
concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene
questa realizzazione anche con l'azione che svolge
attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione
"orientamento"‚ Fondo sociale europeo‚ Fondo europeo di
sviluppo regionale)‚ la Banca europea per gli
investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento
europeo‚ al Consiglio‚ al Comitato delle regioni e al
Comitato economico e sociale una relazione sui progressi
compiuti nella realizzazione della coesione economica,
sociale e territoriale e sul modo in cui i vari
strumenti previsti dal presente articolo vi hanno
contribuito. Tale relazione è corredata‚ se del caso‚ di
appropriate proposte.
La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque
misura specifica al di fuori dei fondi‚ fatte salve le
misure adottate nell'ambito delle altre politiche
dell'Unione. È adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.
Articolo 222
Il Fondo europeo di
sviluppo regionale è destinato a contribuire alla
correzione dei principali squilibri regionali esistenti
nell'Unione‚ partecipando allo sviluppo e
all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di
sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali
in declino.
Articolo 223
1. Fatto salvo
l'articolo224‚ la legge europea definisce i compiti‚ gli
obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a
finalità strutturale, il che può comportare il
raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili
ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire
l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con
gli altri strumenti finanziari esistenti.
Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per
l'erogazione di contributi finanziari a progetti in
materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore
delle infrastrutture dei trasporti.
In tutti i casi la legge europea è adottata previa
consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.
2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità
strutturale e al Fondo di coesione da adottare
successivamente a quelle in vigore alla data della firma
del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo.
Articolo 224
La legge europea
stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo
europeo di sviluppo regionale.
È adottata previa consultazione del Comitato delle
regioni e del Comitato economico e sociale.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚ ed
il Fondo sociale europeo sono applicabili
rispettivamente l'articolo 231 e l'articolo 219,
paragrafo 3.
SEZIONE 4
AGRICOLTURA E PESCA
Articolo 225
L'Unione definisce e
attua una politica comune dell'agricoltura e della
pesca.
Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti del
suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i
prodotti di prima trasformazione direttamente connessi
specifiche di questo settore.
Articolo 226
I riferimenti alla
politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del
termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla
pesca, tenendo conto delle caratteristiche
1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il
commercio dei prodotti agricoli.
2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 227 a
232‚ le norme relative all'instaurazione o al
funzionamento del mercato interno sono applicabili ai
prodotti agricoli.
3. Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli
articoli da 227 a 232.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da
una politica agricola comune.
Articolo 227
1. Le finalità della
politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttività dell'agricoltura‚
sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo
sviluppo razionale della produzione agricola come pure
un impiego migliore dei fattori di produzione‚ in
particolare della manodopera‚
b) assicurare così un tenore di vita equo alla
popolazione agricola‚ grazie in particolare al
miglioramento del reddito individuale di coloro che
lavorano nell'agricoltura‚
c) stabilizzare i mercati‚
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti‚
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai
consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e
dei metodi speciali che questa può implicare‚ si
considera:
a) il carattere particolare dell'attività agricola che
deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle
disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni
agricole‚
b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni
adattamenti‚
c) il fatto che‚ negli Stati membri‚ l'agricoltura
costituisce un settore intimamente connesso all'insieme
dell'economia.
Articolo 228
1. Per raggiungere gli
obiettivi previsti all’articolo 227 è creata
un'organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti‚ tale organizzazione assume
na delle forme qui sotto specificate:
a) regole comuni in materia di concorrenza‚
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse
organizzazioni nazionali del mercato‚
c) un'organizzazione europea del mercato.
2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate
al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure
necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti
all’articolo 227‚ e in particolare regolamentazioni dei
prezzi‚ sovvenzioni sia alla produzione che alla
distribuzione dei diversi prodotti‚ sistemi per la
costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi
comuni di stabilizzazione all'importazione o
all'esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti
all’articolo 227 e deve escludere qualsiasi
discriminazione fra produttori o consumatori
dell'Unione.
Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere
basata su criteri comuni e su metodi di calcolo
uniformi.
3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al
paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi‚ potranno
essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e
di garanzia.
Articolo 229
Per consentire il
raggiungimento degli obiettivi previsti all’articolo
227‚ può essere in particolare previsto nell'ambito
della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei
settori della formazione professionale‚ della ricerca e
della divulgazione dell'agronomia‚ che possono
comportare progetti o istituzioni finanziati in comune,
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di
determinati prodotti.
Articolo 230
1. La sezione relativa
alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione
e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella
misura determinata dalla legge o legge quadro europea
conformemente all’articolo 231, paragrafo 2‚ tenuto
conto degli obiettivi previsti all’articolo 227.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare un regolamento europeo o una decisione europea
che autorizzano la concessione di aiuti:
a) per la protezione delle aziende sfavorite da
condizioni strutturali o naturali‚
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Articolo 231
1. La Commissione
presenta delle proposte in merito all'elaborazione e
all'attuazione della politica agricola comune‚ compresa
la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una
delle forme di organizzazione comune previste
all’articolo 228‚ paragrafo 1‚ come pure l'attuazione
delle misure di cui alla presente sezione.
Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle
questioni agricole di cui alla presente sezione.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce
l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista
all’ 228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie
al perseguimento degli obiettivi della politica comune
dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa
consultazione del Comitato economico e sociale.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i
regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione
dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle
limitazioni quantitative e alla fissazione e
ripartizione delle possibilità di pesca.
4. L'organizzazione comune prevista all’articolo 228‚
paragrafo 1 può essere sostituita alle organizzazioni
nazionali del mercato‚ alle condizioni previste al
paragrafo 2:
a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati
membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi
stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione
di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione
ed il tenore di vita dei produttori interessati‚ avuto
riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle
specializzazioni necessarie‚ e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi
all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle
esistenti in un mercato nazionale.
5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per
talune materie prime senza che ancora esista
un'organizzazione comune per i prodotti di
trasformazione corrispondenti‚ le materie prime di cui
trattasi‚ utilizzate per i prodotti di trasformazione
destinati all'esportazione verso i paesi terzi‚possono
essere importate dall'esterno dell'Unione.
Articolo 232
Quando in uno Stato
membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione
nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione
interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole
alla posizione concorrenziale di una produzione similare
in un altro Stato membro‚ gli Stati membri applicano al
prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro
ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione
suddetta una tassa di compensazione all'entrata‚ salvo
che tale Stato non applichi una tassa di compensazione
all'esportazione.
La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei
che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura
necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può
ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui
determina le condizioni e modalità.
SEZIONE 5
AMBIENTE
Articolo 233
1. La politica
dell'Unione in materia ambientale contribuisce a
perseguire i seguenti obiettivi:
a) salvaguardia‚ tutela e miglioramento della qualità
dell'ambiente;
b) protezione della salute umana;
c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali;
d) promozione, sul piano internazionale, di misure
destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello
regionale o mondiale.
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a
un elevato livello di tutela‚ tenendo conto della
diversità delle situazioni nelle varie regioni
dell'Unione. Essa è fondata sui principi della
precauzione e dell'azione preventiva‚ sul principio
della correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei
danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina
paga".
In tale contesto‚ le misure di armonizzazione
rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente
comportano‚ nei casi opportuni‚ una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere‚
per motivi ambientali di natura non economica‚
disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di
controllo dell'Unione.
3. Nel predisporre la politica in materia ambientale
l'Unione tiene conto:
a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni
dell'Unione;
c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare
dall'azione o dall'assenza di azione;
d) dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo
insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole
regioni.
4. Nel quadro delle rispettive competenze‚ l'Unione e
gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti. Le modalità
della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto
di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati
membri a negoziare nelle sedi internazionali e a
concludere accordi internazionali.
Articolo 234
1. La legge o legge
quadro europea stabilisce le azioni che devono essere
intraprese per realizzare gli obiettivi dell’articolo
233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del Comitato economico e sociale.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo
172‚ il Consiglio adotta all'unanimità leggio leggi
quadro europee che prevedono:
a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b) misure aventi incidenza:
i) sull'assetto territoriale;
ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o
aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità
delle stesse;
iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della
gestione dei residui;
c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di
uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla
struttura generale dell'approvvigionamento energetico
del medesimo.
Il Consiglio su proposta della Commissione, può adottare
all'unanimità una decisione europea per rendere
applicabile la procedura legislativa ordinaria alle
materie di cui al primo comma.
In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione
del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del
Comitato economico e sociale.
3. La legge europea stabilisce programmi generali
d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da
raggiungere. È adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.
Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi
sono adottate conformemente alle condizioni previste al
paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.
4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione‚ gli
Stati membri provvedono al finanziamento e
all'esecuzione della politica in materia ambientale.
5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga"‚ qualora
una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi
ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno
Stato membro‚ tale misura prevede in forma appropriata:
a) deroghe temporanee e/
b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione.
6. Le misure di protezione adottate in virtù del
presente articolo non impediscono ai singoli Stati
membri di mantenere e di prendere misure per una
protezione ancora maggiore. Tali misure devono essere
compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate
alla Commissione.
SEZIONE 6
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Articolo 235
1. Al fine di promuovere
gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello
elevato di protezione dei consumatori, l'Unione
contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli
interessi economici e a promuovere il loro diritto
all'informazione, all'educazione e all'organizzazione
per la salvaguardia dei propri interessi.
2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli
obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell’articolo 172 nel quadro
dell'instaurazione o del funzionamento del mercato
interno,
b) misure di sostegno, di complemento e di controllo
della politica svolta dagli Stati membri.
3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure
di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata previa
consultazione del Comitato economico e sociale.
4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere odi
introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali
disposizioni devono essere compatibili con la
Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.
SEZIONE 7
TRASPORTI
Articolo 236
1. Gli obiettivi della
Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la
materia disciplinata dalla presente sezione‚ nel quadro
di una politica comune dei trasporti.
2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo
1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. È
adottata previa consultazione del Comitato delle regioni
e del Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea stabilisce:
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali
in partenza dal territorio di uno Stato membro o a
destinazione di questo o in transito sul territorio di
uno o più Stati membri;
b) le condizioni per l'ammissione di vettori non
residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei
trasporti;
d) ogni altra misura utile.
3. All’atto dell’adozione della legge o legge quadro
europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi
in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare
gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune
regioni‚ come pure l'uso delle attrezzature relative ai
trasporti.
Articolo 237
Fino a che non sia
adottata la legge o legge quadro europea di cui
all’articolo 236, paragrafo 2 e salvo che il Consiglio
adotti all'unanimità una decisione europea che conceda
una deroga‚ nessuno Stato membro può rendere meno
favorevoli‚ negli effetti diretti o indiretti nei
confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto
ai vettori nazionali‚ le varie disposizioni che
disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli
Stati aderenti, alla data dell'adesione.
Articolo 238
Sono compatibili con la
Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del
coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al
rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di
pubblico servizio.
Articolo 239
Qualsiasi misura in
materia di prezzi e condizioni di trasporto‚ adottata
nell'ambito della Costituzione,deve tener conto della
situazione economica dei vettori.
Articolo 240
1. Nel traffico interno
dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti
nell'applicazione‚ da parte di un vettore‚ di prezzi e
condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e
per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo
Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti
trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi
quadro europee possano essere adottate in applicazione
dell’articolo 236, paragrafo 2.
3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta
regolamenti o decisioni europei intesi a garantire
l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale.
Esso può adottare in particolare i regolamenti e
decisioni europei necessari a permettere alle
istituzioni di controllare l'osservanza della norma di
cui al paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio
agli utenti.
4. La Commissione‚ di propria iniziativa o a richiesta
di uno Stato membro‚ esamina i casi di discriminazioni
contemplati dal paragrafo 1 e‚ dopo aver consultato ogni
Stato membro interessato‚adotta‚ nel quadro dei
regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3,
le necessarie decisioni europee.
Articolo 241
1. È fatto divieto a uno
Stato membro di imporre ai trasporti effettuati
all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e
condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno
o di protezione nell'interesse di una o più imprese o
industrie particolari‚ salvo quando tale applicazione
sia autorizzata da una decisione europea della
Commissione.
2. La Commissione‚ di sua iniziativa o a richiesta di
uno Stato membro‚ esamina i prezzi e le condizioni di
cui al paragrafo 1‚ avendo particolare riguardo‚ da una
parte‚ alle esigenze di una politica economica regionale
adeguata‚ alle necessità delle regioni sottosviluppate e
ai problemi delle regioni che abbiano gravemente
risentito di circostanze politiche e, d'altra parte,
all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla
concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati‚
la Commissione adotta le necessarie decisioni europee.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle
tariffe concorrenziali.
Articolo 242
Le tasse o canoni che‚ a
prescindere dai prezzi di trasporto‚ sono percepiti da
un vettore al passaggio delle frontiere non debbono
superare un livello ragionevole‚ avuto riguardo alle
spese reali effettivamente determinate dal passaggio
stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in
questione.
La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati
membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Articolo 243
Le disposizioni della
presente sezione non ostano alle misure adottate nella
Repubblica federale di Germania‚ sempre che tali misure
siano necessarie a compensare gli svantaggi economici
cagionati dalla divisione della Germania all'economia di
talune regioni della Repubblica federale che risentono
di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore
del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,
il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare una decisione europea che abroga il presente
articolo.
Articolo 244
Presso la Commissione è
istituito un comitato a carattere consultivo‚ composto
di esperti designati dai governi degli Stati membri. La
Commissione lo consulta in materia di trasporti‚
ogniqualvolta lo ritenga utile.
Articolo 245
1. La presente sezione si
applica ai trasporti ferroviari‚ su strada e per vie
navigabili.
2. La legge o legge quadro europea può stabilire le
opportune misure per la navigazione marittima e aerea. È
adottata previa consultazione del Comitato delle regioni
e del Comitato economico e sociale.
SEZIONE 8
RETI TRANSEUROPEE
Articolo 246
1. Per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 130
e 220 e consentire ai cittadini dell'Unione‚ agli
operatori economici e alle collettività regionali e
locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti
dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere
interne‚ l'Unione concorre alla costituzione e allo
sviluppo di reti transeuropee nei settori delle
infrastrutture dei trasporti‚ delle telecomunicazioni e
dell'energia.
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e
concorrenziali‚ l'azione dell'Unione mira a favorire
l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti
nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene conto in
particolare della necessità di collegare alle regioni
centrali dell'Unione le regioni insulari‚ intercluse e
periferiche.
Articolo 247
1. Per conseguire gli
obiettivi di cui all’articolo 246‚ l'Unione:
a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino
gli obiettivi‚ le priorità e le grandi linee delle
azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in
detti orientamenti sono individuati progetti di
interesse comune;
b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per
garantire l'interoperabilità delle reti‚ in particolare
nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;
c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti
dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli
orientamenti di cui alla lettera a)‚ in particolare
mediante studi di fattibilità‚garanzie di prestito o
abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire
al finanziamento negli Stati membri‚ mediante il Fondo
di coesione, di progetti specifici nel settore delle
infrastrutture dei trasporti.
L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale
validità economica dei progetti.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce gli
orientamenti e le altre misure di cui al paragrafo 1.
Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle
regioni e del Comitato economico e sociale.
Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che
riguardano il territorio di uno Stato membro esigono
l'accordo dello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri coordinano tra loro‚ in collegamento
con la Commissione‚ le politiche svolte a livello
nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla
realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 246.
La Commissione può prendere‚ in stretta collaborazione
con gli Stati membri‚qualsiasi iniziativa utile per
favorire detto coordinamento.
4. L'Unione può cooperare con i paesi terzi per
promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità
delle reti.
SEZIONE 9
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO
Articolo 248
1. L’azione dell’Unione
mira a rafforzare le sue basi scientifiche e
tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo
della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze
scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a
favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa
quella della sua industria, e a promuovere le azioni di
ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della
Costituzione.
2. Ai fini di cui al paragrafo 2, essa incoraggia
nell'insieme dell'Unione le imprese‚ comprese le piccole
e medie imprese‚ i centri di ricerca e le università nei
loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta
qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione‚
mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di
cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese
di sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie‚
in particolare‚ all'apertura degli appalti pubblici
nazionali‚ alla definizione di norme comuni ed
all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a
detta cooperazione.
3. Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca
e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni
dimostrative‚ sono decise e realizzate conformemente
alla presente sezione.
Articolo 249
Nel perseguire gli
obiettivi di cui all’articolo 248‚ l'Unione svolge le
azioni seguenti‚ che completano quelle intraprese dagli
Stati membri:
a) attuazione di programmi di ricerca‚ sviluppo
tecnologico e dimostrazione‚ promuovendo la cooperazione
con e tra le imprese‚ i centri di ricerca e le
università,
b) promozione della cooperazione in materia di ricerca‚
sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle
attività in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e
dimostrazione dell'Unione,
d) impulso alla formazione e alla mobilità dei
ricercatori dell'Unione.
Articolo 250
1. L'Unione e gli Stati
membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e
sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca
delle politiche nazionali e della politica dell'Unione.
2. La Commissione‚ in stretta collaborazione con gli
Stati membri‚ può prendere ogni iniziativa utile a
promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in
particolare iniziative finalizzate alla definizione di
orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi
di migliori pratiche e alla preparazione di elementi
necessari per il controllo e la valutazione periodici.
Il Parlamento europeo è pienamente informato.
Articolo 251
1. La legge europea
stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende
l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. È
adottata previa consultazione del Comitato economico e
sociale.
Il programma quadro:
a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da
realizzare mediante le azioni di cui all’articolo 249 e
le relative priorità;
b) indica le grandi linee di dette azioni;
c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità
della partecipazione finanziaria dell'Unione al
programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle
azioni previste.
2. Il programma quadro pluriennale viene adattato o
completato in funzione dell'evoluzione della situazione.
3. Una legge europea del Consiglio stabilisce i
programmi specifici che mettono in atto il programma
quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni
programma specifico precisa le modalità di realizzazione
del medesimo‚ ne fissa la durata e prevede i mezzi
ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti
necessari‚ fissati dai programmi specifici‚ non può
superare l'importo globale massimo fissato per il
programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è
adottata previa consultazione del Parlamento europeo e
del Comitato economico e sociale.
4. A integrazione delle azioni previste dal programma
quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le
misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo
della ricerca. Essa è adottata previa consultazione del
Comitato economico e sociale.
Articolo 252
1. Per l'attuazione del
programma quadro pluriennale‚ la legge o legge quadro
europea stabilisce:
a) le norme per la partecipazione delle imprese‚ dei
centri di ricerca e delle università;
b) le norme applicabili alla divulgazione dei risultati
della ricerca.
La legge o legge quadro europea è adottata previa
consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la
legge europea può stabilire programmi complementari cui
partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne
assicurano il finanziamento‚ fatta salva un'eventuale
partecipazione dell'Unione.
La legge europea stabilisce le norme applicabili ai
programmi complementari‚ in particolare in materia di
divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri
Stati membri. È adottata previa consultazione del
Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati
membri interessati.
3. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la
legge europea può prevedere‚ d'intesa con gli Stati
membri interessati‚ la partecipazione a programmi di
ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri‚ compresa
la partecipazione alle strutture instaurate per
l'esecuzione di detti programmi.
La legge europea è adottata previa consultazione del
Comitato economico e sociale.
4. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale,
l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di
ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione
dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
Le modalità di questa cooperazione possono formare
oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati.
Articolo 253
Il Consiglio, su proposta
della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni
europei diretti a creare imprese comuni o qualsiasi
altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei
programmi di ricerca‚ sviluppo tecnologico e
dimostrazione dell'Unione. Essa delibera previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale.
Articolo 254
1. Per favorire il
progresso tecnico e scientifico, la competitività
industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione
elabora una politica spaziale europea. A tal fine può
promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo
sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari
per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.
2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi
del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea
stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la
forma di un programma spaziale europeo.
3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con
l'Agenzia spaziale europea.
Articolo 255
All'inizio di ogni anno
la Commissione presenta una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio.
Detta relazione verte in particolare sulle attività
svolte in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e
di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente
e sul programma di lavoro dell'anno in corso.
SEZIONE 10
ENERGIA
Articolo 256
1. Nel quadro
dell'instaurazione o del funzionamento del mercato
interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e
migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel
settore dell'energia è intesa a:
a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico nell'Unione e
c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza
energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.
2. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione,
la legge o legge quadro europea stabilisce le misure
necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al
paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.
La legge o legge quadro europea non incide sul diritto
di uno Stato membro di determinare le condizioni di
utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra
varie fonti energetiche e la struttura generale del suo
approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo
234, paragrafo 2,lettera c).
3. In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro
europea del Consiglio stabilisce le misure ivi
contemplate se sono principalmente di natura fiscale. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione
del Parlamento europeo.
CAPO IV
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 257
1. L'Unione realizza uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto
dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti
e tradizioni giuridici degli Stati membri .
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle
persone alle frontiere interne e sviluppa una politica
comune in materia di asilo, immigrazione e controllo
delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra
Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei
paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono
equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato
di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di
contrasto della criminalità, del razzismo e della
xenofobia, attraverso misure di coordinamento e
cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie
e altre autorità competenti,nonché attraverso il
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie
penali e, se necessario, il ravvicinamento delle
legislazioni penali.
4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in
particolare attraverso il principio di riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali
in materia civile.
Articolo 258
Il Consiglio europeo
definisce gli orientamenti strategici della
programmazione legislativa e operativa nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
Articolo 259
Per quanto riguarda le
proposte e le iniziative legislative presentate nel
quadro delle sezioni 4 e 5, i parlamenti nazionali
vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà
conformemente al protocollo sull'applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo 260
Fatti salvi gli articoli
da 360 a 362, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare regolamenti o decisioni
europei che definiscono le modalità secondo le quali gli
Stati membri, in collaborazione con la Commissione,
procedono a una valutazione oggettiva e imparziale
dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati
membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente
capo, in particolare al fine di favorire la piena
applicazione del principio di riconoscimento reciproco.
Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono
informati dei contenuti e dei risultati di tale
valutazione.
Articolo 261
È istituito in seno al
Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare
all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento
della cooperazione operativa in materia di sicurezza
interna. Fatto salvo l'articolo 344, esso favorisce il
coordinamento dell'azione delle autorità competenti
degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e
organismi interessati dell'Unione possono essere
associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo
e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei
lavori.
Articolo 262
Il presente capo non osta
all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati
membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la
salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo 263
Il Consiglio adotta
regolamenti europei al fine di assicurare la
cooperazione amministrativa tra i servizi competenti
degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e
fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su
proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 264,
e previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 264
Gli atti di cui alle
sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui
all’articolo 263 che assicurano la cooperazione
amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono
adottati:
a) su proposta della Commissione, oppure
b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
SEZIONE 2
POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE,
ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE
Articolo 265
1. L'Unione sviluppa una
politica volta a:
a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a
prescindere dalla cittadinanza, all'atto
dell'attraversamento delle frontiere interne;
b) garantire il controllo delle persone e la
sorveglianza efficace dell'attraversamento delle
frontiere esterne;
c) instaurare progressivamente un sistema integrato di
gestione delle frontiere esterne.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro
europea stabilisce le misure riguardanti:
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di
soggiorno di breve durata;
b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che
attraversano le frontiere esterne;
c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi
possono circolare liberamente nell'Unione per un breve
periodo;
d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione
progressiva di un sistema integrato di gestione delle
frontiere esterne;
e) l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere
dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle
frontiere interne.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la
competenza degli Stati membri riguardo alla
delimitazione geografica delle rispettive frontiere,
conformemente al diritto internazionale.
Articolo 266
1. L'Unione sviluppa una
politica comune in materia di asilo, di protezione
sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire
uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese
terzo che necessita di protezione internazionale e a
garantire il rispetto del principio di non
respingimento. Detta politica deve essere conforme alla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al
protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei
rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro
europea stabilisce le misure relative a un sistema
europeo comune di asilo che includa:
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di
cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
b) uno status uniforme in materia di protezione
sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur
senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di
protezione internazionale;
c) un sistema comune volto alla protezione temporanea
degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello
status uniforme in materia di asilo o di protezione
sussidiaria;
e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o
di protezione sussidiaria;
f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per
gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione
sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una
situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso
improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su
proposta della Commissione,può adottare regolamenti o
decisioni europei che comportano misure temporanee a
beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 267
1. L'Unione sviluppa una
politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare,
in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori,
l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che
soggiornano legalmente negli Stati membri e la
prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione
clandestina e della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro
europea stabilisce le misure nei seguenti settori:
a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul
rilascio da parte degli Stati membri di visti e di
titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli
rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi
che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese
le condizioni che disciplinano la libertà di
circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi
l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in
soggiorno irregolare;
d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in
particolare donne e minori.
3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai
fini della riammissione, nei paesi di origine o di
provenienza, di cittadini di paesi terzi che non
soddisfano o non soddisfano più le condizioni per
l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di
uno degli Stati membri.
4. La legge o legge quadro europea può stabilire misure
volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati
membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini
di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro
territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri.
5. Il presente articolo non incide sul diritto degli
Stati membri di determinare il volume di ingresso nel
loro territorio dei cittadini di paesi terzi,
provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un
lavoro subordinato o autonomo.
Articolo 268
Le politiche dell'Unione
di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono
governate dal principio di solidarietà e di equa
ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri,
anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario,
gli atti dell'Unione adottati in virtù della presente
sezione contengono misure appropriate ai fini
dell'applicazione di tale principio.
SEZIONE 3
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
Articolo 269
1. L'Unione sviluppa una
cooperazione giudiziaria nelle materie civili con
implicazioni transnazionali, fondata sul principio di
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e
extragiudiziali. Tale cooperazione può includere
l'adozione di misure intese a ravvicinare le
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro
europea stabilisce, in particolare se necessario
a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri
delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro
esecuzione;
b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari
ed extragiudiziali;
c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati
membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
e) un accesso effettivo alla giustizia;
f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento
dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la
compatibilità delle norme di procedura civile
applicabili negli Stati membri;
g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione
delle controversie;
h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli
operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al
diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali
sono stabilite da una legge o legge quadro europea del
Consiglio. Questo delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare una decisione europea che determina gli aspetti
del diritto di famiglia aventi implicazioni
transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti
adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.
Esso delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.
SEZIONE 4
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Articolo 270
1. La cooperazione
giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul
principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e
delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento
delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e
all’articolo 271.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure
intese a:
a) definire norme e procedure per assicurare il
riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di
sentenza e di decisione giudiziaria;
b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione
tra gli Stati membri;
c) sostenere la formazione dei magistrati e degli
operatori giudiziari;
d) facilitare la cooperazione tra le autorità
giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in
relazione all'azione penale e all'esecuzione delle
decisioni.
2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento
reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e
la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie
penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro
europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto
delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti
giuridici degli Stati membri.
Esse riguardano:
a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati
membri;
b) i diritti della persona nella procedura penale;
c) i diritti delle vittime della criminalità;
d) altri elementi specifici della procedura penale,
individuati dal Consiglio in via preliminare mediante
una decisione europea; per adottare tale decisione il
Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo.
L'adozione delle norme minime di cui al presente
paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o
introdurre un livello più elevato di tutela delle
persone.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un
progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 2
incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento
giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio
europeo sia investito della questione. In tal caso, la
procedura di cui all’articolo 396 è sospesa. Previa
discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione il
Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine
alla sospensione della procedura di cui all’articolo 396
oppure
b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri
all'origine del progetto di presentare un nuovo
progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si
considera non adottato.
4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il
Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi
dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del
paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è
stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri
desidera istituire una
cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge
quadro in questione, essi ne informano il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione.
In tal caso l'autorizzazione a procedere alla
cooperazione rafforzata di cui all’articolo 44,
paragrafo 2 e all’articolo 419, paragrafo 1 si considera
concessa e si applicano le disposizioni sulla
cooperazione rafforzata.
Articolo 271
1. La legge quadro
europea può stabilire norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di
criminalità particolarmente grave che presentano una
dimensione transnazionale derivante dal carattere o
dalle implicazioni di tali reati o da una particolare
necessità di combatterli su basi comuni.
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo,
tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle
donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti,
traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali,
corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento,
criminalità informatica e criminalità organizzata.
In funzione dell'evoluzione della criminalità, il
Consiglio può adottare una decisione europea che
individua altre sfere di criminalità che rispondono ai
criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo.
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri in
materia penale si rivela indispensabile per garantire
l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un
settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione,
la legge quadro europea può stabilire norme minime
relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel
settore in questione. Essa è adottata secondo la stessa
procedura utilizzata per l'adozione delle misure di
armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 264.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un
progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 1 o
2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento
giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio
europeo sia investito della questione. In tal caso,
quando applicabile, la procedura di cui all’articolo 396
è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da
tale sospensione, il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine
alla sospensione della procedura di cui all’articolo
396, qualora applicabile, oppure
b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri
all'origine del progetto di presentare un nuovo
progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si
considera non adottato.
4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il
Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi
dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del
paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è
stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri
desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla
base del progetto di legge quadro in questione, essi ne
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione.
In tal caso l'autorizzazione a procedere alla
cooperazione rafforzata di cui all’articolo 44,
paragrafo 2 e all’articolo 419, paragrafo 1 si considera
concessa e si applicano le disposizioni sulla
cooperazione rafforzata.
Articolo 272
La legge o legge quadro
europea può stabilire misure per incentivare e sostenere
l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione
della criminalità, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
Articolo 273
1. Eurojust ha il compito
di sostenere e potenziare il coordinamento e la
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
delle indagini e dell'azione penale contro la
criminalità grave che interessa due o più Stati membri o
che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla
scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni
fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
In questo contesto la legge europea determina la
struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i
compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:
a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di
avvio di azioni penali esercitate dalle autorità
nazionali competenti, in particolare quelle relative a
reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui
alla lettera a);
c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria,
anche attraverso la composizione dei conflitti di
competenza e tramite una stretta cooperazione con la
Rete giudiziaria europea.
La legge europea fissa inoltre le modalità per associare
il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla
valutazione delle attività di Eurojust.
2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo
1, e fatto salvo l'articolo 274, gli atti ufficiali di
procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari
nazionali competenti.
Articolo 274
1. Per combattere i reati
che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una
legge europea del Consiglio può istituire una Procura
europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera
all'unanimità, previa approvazione del Parlamento
europeo.
2. La Procura europea è competente per individuare,
perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in
collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono
gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti
dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro
complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati
dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli
Stati membri.
3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo
statuto della Procura europea, le condizioni di
esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali
applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle
prove e le regole applicabili al controllo
giurisdizionale degli atti procedurali che adotta
nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente
o successivamente, una decisione europea che modifica il
paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni
della Procura europea alla lotta contro la criminalità
grave che presenta una dimensione transnazionale, e che
modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto
riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in
più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo
delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo e previa consultazione della
Commissione.
SEZIONE 5
COOPERAZIONE DI POLIZIA
Articolo 275
1. L'Unione sviluppa una
cooperazione di polizia che associa tutte le autorità
competenti degli Stati membri, compresi i servizi di
polizia, i servizi delle dogane e altri servizi
incaricati dell'applicazione della legge specializzati
nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei
reati e delle relative indagini.
2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro
europea può stabilire misure riguardanti:
a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento,
l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
b) un sostegno alla formazione del personale e la
cooperazione relativa allo scambio di personale, alle
attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
c) le tecniche investigative comuni ai fini
dell'individuazione di forme gravi di criminalità
organizzata.
3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio può
stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa
tra le autorità di cui al presente articolo. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione
del Parlamento europeo.
Articolo 276
1. Europol ha il compito
di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di
polizia e degli altri servizi incaricati
dell'applicazione della legge degli Stati membri e la
reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto
della criminalità grave che interessa due o più Stati
membri, del terrorismo e delle forme di criminalità che
ledono un interesse comune oggetto di una politica
dell'Unione.
2. La legge europea determina la struttura, il
funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol.
Tali compiti possono comprendere:
a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento,
l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse,in
particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi
o organismi terzi;
b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento
di indagini e di azioni operative, condotte
congiuntamente con le autorità competenti degli Stati
membri o nel quadro di squadre investigative comuni,
eventualmente in collegamento con Eurojust.
La legge europea fissa inoltre le modalità di controllo
delle attività di Europol da parte del Parlamento
europeo, controllo cui sono associati i parlamenti
nazionali.
3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere
condotta in collegamento e d'intesa con le autorità
dello o degli Stati membri di cui interessa il
territorio. L'applicazione di misure coercitive è di
competenza esclusiva delle pertinenti autorità
nazionali.
Articolo 277
Una legge o legge quadro
europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i
limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati
membri di cui agli artticoli-270 e III-275 possono
operare nel territorio di un altro Stato membro in
collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione
del Parlamento europeo.
CAPO V
SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE
UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO
SEZIONE 1
SANITÀ PUBBLICA
Articolo 278
1. Nella definizione e
nell'attuazione di tutte le politiche e azioni
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
della salute umana.
L'azione dell'Unione, che completa le politiche
nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità
pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni
umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la
salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:
a) la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la
ricerca su cause, propagazione e prevenzione -
l'informazione e l'educazione in materia sanitaria;
b) la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
L'Unione completa l'azione degli Stati membri, comprese
l'informazione e la prevenzione, volta a ridurre gli
effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di
stupefacenti.
2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati
membri nei settori di cui al presente articolo e, se
necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in
particolare la cooperazione tra gli Stati membri per
migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari
nelle regioni di frontiera.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento
con la Commissione, le rispettive politiche e i
rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1.
La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli
Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto
coordinamento, in particolare iniziative finalizzate
alla definizione di orientamenti e indicatori,
all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari per il controllo e la
valutazione periodici.
Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la
cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni
internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. In deroga all’articolo12, paragrafo 5 e all’ 17,
lettera a) e in conformità dell’articolo 14, paragrafo
2, lettera k), la legge o legge quadro europea
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti
dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per
affrontar
i problemi comuni di sicurezza:
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e
sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del
sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che
gli Stati membri mantengano o introducano misure
protettive più rigorose;
b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui
obiettivo diretto sia la protezione della sanità
pubblica;
c) misure che fissino parametri elevati di qualità e
sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego
medico;
d) misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la
lotta contro gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero.
La legge o legge quadro europea è adottata previa
consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.
5. La legge o legge quadro europea può anche stabilire
misure di incentivazione per proteggere e migliorare la
salute umana, in particolare per lottare contro i grandi
flagelli che si propagano oltre frontiera, e misure il
cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità
pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri. Essa è adottata previa consultazione del
Comitato delle regione del Comitato economico e
sociale.
6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su
proposta della Commissione, può altresì adottare
raccomandazioni.
7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli
Stati membri per la definizione della loro politica
sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di
servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilità
degli Stati membri includono la gestione dei servizi
sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle
risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4,
lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali
sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.
SEZIONE 2
Articolo 279
1. L'Unione e gli Stati
membri provvedono affinché siano assicurate le
condizioni necessarie alla competitività dell'industria
dell'Unione.
A tal fine‚ nell'ambito di un sistema di mercati aperti
e concorrenziali‚ la loro azione è intesa:
a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle
trasformazioni strutturali;
b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e
allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione‚ in
particolare delle piccole e medie imprese;
c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione
tra imprese;
d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale
industriale delle politiche d'innovazione‚ di ricerca e
di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in
collegamento con la Commissione e‚ per quanto è
necessario‚ coordinano le loro azioni. La Commissione
può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto
coordinamento, in particolare iniziative finalizzate
alla definizione di orientamenti e indicatori,
all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari per il controllo e la
valutazione periodici. Il Parlamento europeo è
pienamente informato.
3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli
obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e
azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni
della Costituzione. La legge o legge quadro europea può
stabilire misure specifiche destinate a sostenere le
azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare
gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
La presente sezione non costituisce una base per
l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia
misura che possa generare distorsioni di concorrenza o
che comporti disposizioni fiscali o disposizioni
relative ai diritti e interessi dei lavoratori
dipendenti.
SEZIONE 3
CULTURA
Articolo 280
1. L'Unione contribuisce
al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel
rispetto delle diversità nazionali e regionali‚
evidenziando nel contempo il patrimonio culturale
comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la
cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚a
sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei
seguenti settori:
a) miglioramento della conoscenza e della diffusione
della cultura e della storia dei popoli europei;
b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale
di importanza europea;
c) scambi culturali non commerciali;
d) creazione artistica e letteraria‚ compreso il settore
audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di cultura‚ in
particolare con il Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali
nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni
della Costituzione, in particolare al fine di rispettare
e promuovere la diversità delle culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi
previsti al presente articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di
incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa
consultazione del Comitato delle regioni;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta
raccomandazioni.
SEZIONE 4
TURISMO
Articolo 281
1. L'Unione completa
l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in
particolare promuovendo la competitività delle imprese
dell'Unione in tale settore.
A tal fine l'azione dell'Unione intende:
a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio
allo sviluppo delle imprese in detto settore;
b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in
particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure
specifiche destinate a completare le azioni svolte negli
Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui
al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
SEZIONE 5
ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 282
1. L'Unione contribuisce
allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando
la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚
sostenendone e completandone l'azione. Rispetta
pienamente la responsabilità degli Stati membri per
quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e
l'organizzazione del sistema di istruzione‚ come pure le
diversità culturali e linguistiche.
L'Unione contribuisce alla promozione dei profili
europei dello sport, tenendo conto delle sue
specificità, delle sue strutture fondate sul
volontariato e della sua funzione sociale e educativa.
L'azione dell'Unione è intesa:
a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚
in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione
delle lingue degli Stati membri;
b) a favorire la mobilità degli studenti e degli
insegnanti‚ promuovendo tra l'altro il riconoscimento
accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di
insegnamento;
d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di
esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione
degli Stati membri;
e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di
animatori di attività socio educative e a incoraggiare
la partecipazione dei giovani alla vita democratica
dell'Europa;
f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a
distanza;
g) a sviluppare la dimensione europea dello sport,
promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle
competizioni sportive e la cooperazione tra gli
organismi responsabili dello sport e proteggendo
l'integrità fisica e morale degli sportivi, in
particolare dei giovani sportivi.
2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di istruzione e di
sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.
3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi
previsti al presente articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di
incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. È adottata previa
consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta
raccomandazioni.
Articolo 283
1. L'Unione attua una
politica di formazione professionale che sostiene e
completa le azioni degli Stati membri‚ nel pieno
rispetto della responsabilità di questi ultimi per
quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della
formazione professionale.
L'azione dell'Unione è intesa:
a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni
industriali‚ in particolare attraverso la formazione e
la riconversione professionale;
b) a migliorare la formazione professionale iniziale e
la formazione permanente‚ per agevolare l'inserimento e
il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale
e a favorire la mobilità degli istruttori e delle
persone in formazione‚ in particolare dei giovani;
d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione
tra istituti di insegnamento o di formazione
professionale e imprese;
e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di
esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione
degli Stati membri.
2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di formazione
professionale.
3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi
previsti al presente articolo
a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure
necessarie‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri. È adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
raccomandazioni.
SEZIONE 6
PROTEZIONE CIVILE
Articolo 284
1. L'Unione incoraggia la
cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare
l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione
dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.
L'azione dell'Unione è intesa a:
a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a
livello nazionale, regionale e locale concernente la
prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori
della protezione civile negli Stati membri e
l'intervento in caso di calamità naturali o provocate
dall'uomo all'interno dell'Unione;
b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed
efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di
protezione civile nazionali;
c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a
livello internazionale in materia di protezione civile.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure
necessarie per contribuire alla realizzazione degli
obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri.
SEZIONE 7
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 285
1. L'attuazione effettiva
del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri,
essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è
considerata una questione di interesse comune.
2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri
volti a migliorare la loro capacità amministrativa di
attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può
consistere in particolare nel facilitare lo scambio di
informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere
programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto
ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea
stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli
Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le
prerogative e i doveri della Commissione. Esso non
pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che
prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati
membri e fra questi ultimi e l'Unione.
TITOLO IV
ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Articolo 286
1. I paesi e territori
non europei che mantengono con la Danimarca‚ la Francia‚
i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni
particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e
territori‚ qui di seguito chiamati "paesi e territori"‚
sono enumerati nell'allegato II.
Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte
salve le disposizioni specifiche del protocollo
concernente il regime particolare applicabile alla
Groenlandia.
2. Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo
economico e sociale dei paesi e territori e instaurare
strette relazioni economiche tra essi e l'Unione.
L'associazione deve in via prioritaria permettere di
favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e
territori e la loro prosperità‚ in modo da condurli allo
sviluppo economico‚ sociale e culturale che attendono.
Articolo 287
L'associazione persegue
gli obiettivi seguenti:
a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali
con i paesi e territori il regime che si accordano tra
di loro in virtù della Costituzione;
b) ciascun paese o territorio applica agli scambi
commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e
territori il regime che applica allo Stato europeo con
il quale mantiene relazioni particolari;
c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti
richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e
territori;
d) per gli investimenti finanziati dall'Unione‚ la
partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è
aperta‚ a parità di condizioni‚ a tutte le persone
fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai
paesi e territori;
e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e
territori‚ il diritto di stabilimento dei cittadini e
delle società è regolato conformemente alle disposizioni
del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2
relativa alla libertà di stabilimento e in applicazione
delle procedure previste in tale sottosezione, nonché su
una base non discriminatoria‚ fatti salvi gli atti
adottati in virtù dell’articolo 291.
Articolo 288
1. Le importazioni
originarie dei paesi e territori beneficiano‚
all'entrata negli Stati membri‚ del divieto dei dazi
doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi
doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri
e dagli altri paesi e territori sono vietati
conformemente all’articolo 151, paragrafo 4.
3. Tuttavia‚ i paesi e
territori possono riscuotere dei dazi doganali che
rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni
della loro industrializzazione o dazi di carattere
fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro
bilancio.
I dazi di cui al primo
comma non possono eccedere quelli gravanti sulle
importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato
membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene
relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2 non è
applicabile ai paesi e territori i quali‚ a causa degli
obblighi internazionali particolari cui sono soggetti‚
applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L'introduzione o la
modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate
nei paesi e territori non deve provocare‚ in linea di
diritto o di fatto‚ una discriminazione diretta o
indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi
Stati membri.
Articolo 289
Se il livello dei dazi
applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo
all'entrata in un paese o territorio‚ avuto riguardo
all’articolo 288, paragrafo 1‚ è tale da provocare
deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati
membri‚ questo può domandare alla Commissione di
proporre agli altri Stati membri di prendere le misure
necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Articolo 290
Fatte salve le
disposizioni che regolano la sanità pubblica, la
pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di
circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli
Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei
paesi e territori è regolata da atti adottati
conformemente all’articolo 291.
Articolo 291
Il Consiglio, su proposta
della Commissione, adotta all'unanimità, muovendo dalle
realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione
tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi
quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle
modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi
e territori e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono
adottate previa consultazione del Parlamento europeo.
TITOLO V
AZIONE ESTERNA
DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI DI
APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 292
1. L'azione dell'Unione
sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne
hanno informato la creazione, lo sviluppo e
l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel
resto del mondo:
democrazia, Stato di
diritto, universalità e indivisibilità dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della
dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà
e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite
e del diritto internazionale.
L'Unione si adopera per
sviluppare relazioni e istituire partenariati con i
paesi terzi e con le organizzazioni internazionali,
regionali o mondiali, che condividono i principi di cui
al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai
problemi comuni, in particolare nell'ambito delle
Nazioni Unite.
2. L'Unione definisce e
attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare
un elevato livello di cooperazione in tutti i settori
delle relazioni internazionali al fine di:
a) salvaguardare i suoi
valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza,
la sua indipendenza e la sua integrità;
b) consolidare e
sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti
dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
c) preservare la pace,
prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza
internazionale, conformemente agli obiettivi e ai
principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai
principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi
della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle
frontiere esterne;
d) favorire lo sviluppo
sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano
economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo
di eliminare la povertà;
e) incoraggiare
l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale,
anche attraverso la progressiva abolizione delle
restrizioni agli scambi internazionali;
f) contribuire alla messa
a punto di misure internazionali volte a preservare e
migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione
sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di
assicurare lo sviluppo sostenibile;
g) aiutare le
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità
naturali o provocate dall'uomo;
h) promuovere un sistema
internazionale basato su una cooperazione multilaterale
rafforzata e il buon governo mondiale.
3. Nell'elaborazione e
attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi
nel presente titolo e delle altre politiche nei loro
aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue
gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.
L'Unione assicura la
coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra
questi e le altre politiche. Il Consiglio e la
Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri
dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a
questo fine.
Articolo 293
1. Il Consiglio europeo
individua gli interessi e obiettivi strategici
dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi
enunciati all’articolo 292.
Le decisioni europee del
Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi
strategici dell'Unione riguardano la politica estera e
di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna
dell'Unione.
Possono riferirsi alle
relazioni dell'Unione con un paese o una regione o
essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano
la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati
membri devono mettere a disposizione.
Il Consiglio europeo
delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio
adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste
per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio
europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla
Costituzione.
2. Il ministro degli
affari esteri dell'Unione, per il settore della politica
estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli
altri settori dell'azione esterna, possono presentare
proposte congiunte al Consiglio.
CAPO II
POLITICA ESTERA E DI
SICUREZZA COMUNE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 294
1. Nel quadro dei
principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione
stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza
comune estesa a tutti i settori della politica estera e
di sicurezza.
2. Gli Stati membri
sostengono attivamente e senza riserve la politica
estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e
di solidarietà reciproca.
Gli Stati membri operano
congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca
solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione
contraria agli interessi dell'Unione o tale da
comprometterne l'efficacia come elemento di coesione
nelle relazioni internazionali.
Il Consiglio e il
ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono
affinché detti principi siano rispettati.
3. L'Unione conduce la
politica estera e di sicurezza comune:
a) definendo gli
orientamenti generali,
b) adottando decisioni
europee che definiscono:
i) le azioni che l'Unione
deve intraprendere,
ii) le posizioni che
l'Unione deve adottare,
iii) le modalità di
attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e
ii),
c) rafforzando la
cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la
conduzione della loro politica.
Articolo 295
1. Il Consiglio europeo
definisce gli orientamenti generali della politica
estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che
hanno implicazioni in materia di difesa.
Qualora lo esigano
sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio
europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso
per definire le linee strategiche della politica
dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.
2. Il Consiglio adotta le
decisioni europee necessarie per la definizione e
l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
in base agli orientamenti generali e alle linee
strategiche definiti dal Consiglio europeo.
Articolo 296
1. Il ministro degli
affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio
"Affari esteri", contribuisce con proposte
all'elaborazione della politica estera e di sicurezza
comune e assicura l'attuazione delle decisioni europee
adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
2. Il ministro degli
affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che
rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.
Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i
terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle
organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze
internazionali.
3. Nell'esecuzione delle
sue funzioni, il ministro degli affari esteri
dell'Unione si avvale di un servizio europeo per
l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione
con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è
composto da funzionari dei servizi competenti del
segretariato generale del Consiglio e della Commissione
e da personale distaccato dai servizi diplomatici
nazionali.
L'organizzazione e il
funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna
sono fissati da una decisione europea del Consiglio. Il
Consiglio delibera su proposta del ministro degli affari
esteri dell'Unione, previa consultazione del Parlamento
europeo e previa approvazione della Commissione.
Articolo 297
1. Quando una situazione
internazionale richiede un intervento operativo
dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee
necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la
portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le
condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario,
la durata.
Se si produce un
cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su
una questione oggetto di tale decisione europea, il
Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta
decisione e adotta le decisioni europee necessarie.
2. Le decisioni europee
di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle
loro prese di posizione e nella conduzione della loro
azione.
3. Qualsiasi presa di
posizione o azione nazionale prevista in applicazione di
una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma
oggetto di informazione da parte dello Stato membro
interessato entro termini che permettano, se necessario,
una concertazione preliminare in sede di Consiglio.
L'obbligo
dell'informazione preliminare non è applicabile per le
misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano
nazionale.
4. In caso di assoluta
necessità connessa con l'evoluzione della situazione e
in mancanza di una revisione della decisione europea di
cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere
d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli
obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro
che prende tali misure ne informa immediatamente il
Consiglio.
5. In caso di difficoltà
rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di
cui al presente articolo, uno Stato membro investe della
questione il Consiglio, che delibera al riguardo e
ricerca le soluzioni appropriate. Queste non possono
essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua
efficacia.
Articolo 298
Il Consiglio adotta
decisioni europee che definiscono la posizione
dell'Unione su una questione particolare di natura
geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono
affinché le politiche nazionali siano conformi alle
posizioni dell'Unione.
Articolo 299
1. Ogni Stato membro, il
ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo
con l'appoggio della Commissione può sottoporre al
Consiglio questioni relative alla politica estera e di
sicurezza comune e presentargli rispettivamente
iniziative o proposte.
2. Nei casi che
richiedono una decisione rapida, il ministro degli
affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a
richiesta di uno Stato membro, una sessione
straordinaria del Consiglio, entro un termine di
quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un
termine più breve.
Articolo 300
1. Le decisioni europee
di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che
delibera all'unanimità.
In caso di astensione dal
voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la
propria astensione con una dichiarazione formale. In tal
caso non è obbligato ad applicare la decisione europea,
ma accetta che questa impegni l'Unione. In uno spirito
di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si
astiene da azioni che possano contrastare o impedire
l'azione dell'Unione basata su tale decisione e gli
altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora
i membri del Consiglio che motivano in tal modo
l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati
membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione
dell'Unione, la decisione non è adottata.
2. In deroga al paragrafo
1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
a) quando adotta una
decisione europea che definisce un'azione o una
posizione dell'Unione, sulla base di una decisione
europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e
obiettivi strategici dell'Unione di cui all’articolo
293, paragrafo 1;
b) quando adotta una
decisione europea che definisce un'azione o una
posizione dell'Unione in base a una proposta del
ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in
seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo
dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa
del ministro;
c) quando adotta una
decisione europea che attua una decisione europea che
definisce un'azione o una posizione dell'Unione;
d) quando adotta una
decisione europea relativa alla nomina di un
rappresentante speciale ai sensi dell’articolo 302.
Se un membro del
Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi
di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di
una decisione europea che richiede la maggioranza
qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro
degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta
consultazione con lo Stato membro interessato, una
soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di
un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può chiedere che della questione sia
investito il Consiglio europeo, in vista di una
decisione europea all'unanimità.
3. Conformemente
all’articolo 40, paragrafo 7, il Consiglio europeo può
adottare all'unanimità una decisione europea che preveda
che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in
casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del
presente articolo.
4. I paragrafi 2 e 3 non
si applicano alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano nel settore della difesa.
Articolo 301
1. Quando il Consiglio
europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune
dell'Unione ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, il
ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri
degli affari esteri degli Stati membri coordinano le
attività nell'ambito del Consiglio.
2. Le missioni
diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni
dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni
internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono
alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune
di cui al paragrafo 1.
Articolo 302
Il Consiglio può
nominare, su proposta del ministro degli affari esteri
dell'Unione, un rappresentante speciale al quale
conferisce un mandato per questioni politiche
specifiche. Il rappresentante speciale esercita il
mandato sotto l'autorità del ministro.
Articolo 303
L'Unione può concludere
accordi con uno o più Stati o organizzazioni
internazionali nei settori di pertinenza del presente
capo.
Articolo 304
1. Il ministro degli
affari esteri dell'Unione consulta e informa il
Parlamento europeo conformemente all’articolo 40,
paragrafo 8 e all’articolo 41, paragrafo 8. Egli
provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo
siano debitamente prese in considerazione. I
rappresentanti speciali possono essere associati
all'informazione del Parlamento europeo.
2. Il Parlamento europeo
può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni
al Consiglio e al ministro degli affari esteri
dell'Unione. Esso procede due volte all'anno a un
dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della
politica estera e di sicurezza comune, compresa la
politica di sicurezza e di difesa comune.
Articolo 305
1. Gli Stati membri
coordinano la propria azione nelle organizzazioni
internazionali e in occasione di conferenze
internazionali. In queste sedi essi difendono le
posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri
dell'Unione assicura l'organizzazione di tale
coordinamento.
Nelle organizzazioni
internazionali e in occasione di conferenze
internazionali alle quali non tutti gli Stati membri
partecipano, quelli che vi partecipano difendono le
posizioni dell'Unione.
2. Conformemente
all’articolo 16, paragrafo 2, gli Stati membri
rappresentati nelle organizzazioni internazionali o
nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli
Stati membri partecipano tengono informati questi ultimi
e il ministro degli affari esteri dell'Unione in merito
a ogni questione di interesse comune
Gli Stati membri che sono
anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite si concertano e tengono pienamente informati gli
altri Stati membri e il ministro degli affari esteri
dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del
Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio
delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi
dell'Unione, fatte salve le responsabilità che incombono
loro in forza della Carta delle Nazioni Unite.
Allorché l'Unione ha
definito una posizione su un tema all'ordine del giorno
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli
Stati membri che vi partecipano chiedono che il ministro
degliaffari esteri dell'Unione sia invitato a presentare
la posizione dell'Unione.
Articolo 306
Le missioni diplomatiche
e consolari degli Stati membri e le delegazioni
dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze
internazionali e le loro rappresentanze presso le
organizzazioni internazionali cooperano al fine di
garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni
europee che definiscono posizioni e azioni dell'Unione
adottate in virtù del presente capo. Esse intensificano
la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a
valutazioni comuni.
Esse contribuiscono
all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini
europei nel territorio dei paesi terzi di cui
all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure
adottate in applicazione dell’articolo 127.
Articolo 307
1. Fatto salvo l'articolo
344, un comitato politico e di sicurezza vigila sulla
situazione internazionale nei settori che rientrano
nella politica estera e di sicurezza comune e
contribuisce a definire le politiche formulando pareri
per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro
degli affari esteri dell'Unione o di propria iniziativa.
Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche
concordate, fatte salve le competenze del ministro degli
affari esteri dell'Unione.
2. Nel quadro del
presente capo, il comitato politico e di sicurezza
esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e del
ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo
politico e la direzione strategica delle operazioni di
gestione delle crisi previste all’articolo 309.
Ai fini di un'operazione
di gestione delle crisi e per la durata della stessa,
quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può
autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate
in merito al controllo politico e alla direzione
strategica dell'operazione.
Articolo 308
L'attuazione della
politica estera e di sicurezza comune lascia
impregiudicata l'applicazione delle procedure e la
rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni
previste dalla Costituzione per l'esercizio delle
competenze dell'Unione di cui agli articoli da I-13 a
I-15 e all’articolo 17.
L'attuazione delle
politiche previste in tali articoli lascia parimenti
impregiudicata l'applicazione delle procedure e la
rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni
previste dalla Costituzione per l'esercizio delle
competenze dell'Unione a titolo del presente capo.
SEZIONE 2
POLITICA DI SICUREZZA E
DI DIFESA COMUNE
Articolo 309
1. Le missioni di cui
all’articolo 41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può
ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le
azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni
umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e
assistenza in materia militare, le missioni di
prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e
le missioni di unità di combattimento per la gestione
delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento
della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine
dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire
alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il
sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul
loro territorio.
2. Il Consiglio adotta
decisioni europee relative alle missioni di cui al
paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le
modalità generali di realizzazione. Il ministro degli
affari esteri dell'Unione, sotto l'autorità del
Consiglio e in stretto e costante contatto con il
comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare
gli aspetti civili e militari di tali missioni.
Articolo 310
1. Nel quadro delle
decisioni europee adottate in conformità dell’articolo
309, il Consiglio può affidare la realizzazione di una
missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e
dispongono delle capacità necessarie per tale missione.
Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli
affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione
della missione.
2. Gli Stati membri che
partecipano alla realizzazione della missione informano
periodicamente il Consiglio dell'andamento della
missione, di propria iniziativa o a richiesta di un
altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti
investono immediatamente il Consiglio della questione se
la realizzazione di tale missione genera conseguenze di
ampia portata o se impone una modifica
dell'obiettivo, della
portata o delle modalità della missione stabiliti nelle
decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il
Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.
Articolo 311
1. L'Agenzia nel settore
dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca,
dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per
la difesa) istituita dall’articolo 41, paragrafo 3 e
posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:
a) contribuire a
individuare gli obiettivi di capacità militari degli
Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in
materia di capacità assunti dagli Stati membri;
b) promuovere
l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione
di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
c) proporre progetti
multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in
termini di capacità militari e assicurare il
coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e
la gestione di programmi di cooperazione specifici;
d) sostenere la ricerca
nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e
pianificare attività di ricerca congiunte e studi per
delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle
esigenze operative future;
e) contribuire a
individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura
utile per potenziare la base industriale e tecnologica
del settore della difesa e per migliorare l'efficacia
delle spese militari.
2. L'Agenzia europea per
la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che
desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, adotta una decisione europea
che fissa lo statuto, la sede e le modalità di
funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto
del grado di partecipazione effettiva alle attività
dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti
gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri
impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue
missioni in collegamento con la Commissione, se
necessario.
Articolo 312
1. Gli Stati membri che
desiderano partecipare alla cooperazione strutturata
permanente di cui all’articolo 41, paragrafo 6 e che
rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in
materia di capacità militari specificati nel protocollo
sulla cooperazione strutturata permanente notificano la
loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari
esteri dell'Unione.
2. Entro tre mesi dalla
notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una
decisione europea che istituisce la cooperazione
strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati
membri partecipanti.
Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata previa consultazione del
ministro degli affari esteri dell'Unione.
3. Ogni Stato membro che,
in una fase successiva, desideri partecipare alla
cooperazione strutturata permanente notifica la sua
intenzione al Consiglio e al ministro degli affari
esteri dell'Unione.
Il Consiglio adotta una
decisione europea che conferma la partecipazione dello
Stato membro interessato che risponde ai criteri e
sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa
consultazione del ministro degli affari esteri
dell'Unione. Solo i membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono
parte al voto.
Per maggioranza
qualificata si intende almeno il 55% dei membri del
Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti,
che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali
Stati.
La minoranza di blocco
deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35% della
popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro;
in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
4. Se uno Stato membro
partecipante non soddisfa più i criteri o non può più
assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il
Consiglio può adottare una decisione europea che
sospende la partecipazione di questo Stato.
Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad
eccezione dello Stato membro in questione, prendono
parte al voto.
Per maggioranza
qualificata si intende almeno il 55% dei membri del
Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti,
che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali
Stati.
La minoranza di blocco
deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35% della
popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro;in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.
5. Se uno Stato membro
partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione
strutturata permanente notifica la sua decisione al
Consiglio, che prende atto del fatto che la
partecipazione dello Stato membro in questione termina.
6. Le decisioni europee e
le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della
cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle
previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate
all'unanimità.
Ai fini del presente
paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli
rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 313
1. Le spese
amministrative che le istituzioni sostengono per
l'attuazione del presente capo sono a carico del
bilancio dell'Unione.
2. Le spese operative cui
dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a
carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese
derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel
settore militare o della difesa, e a meno che il
Consiglio decida altrimenti.
Se non sono a carico del
bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati
membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul
prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio decida
altrimenti.
Per quanto riguarda le
spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel
settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui
rappresentanti al Consiglio hanno fatto una
dichiarazione formale a norma dell’articolo 300,
paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a contribuire
al loro finanziamento.
3. Il Consiglio adotta
una decisione europea che stabilisce le procedure
specifiche per garantire il rapido accesso agli
stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al
finanziamento urgente di iniziative nel quadro della
politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai
preparativi di una missione di cui all’articolo 41,
paragrafo 1 e all’articolo 309. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo.
I preparativi delle
missioni di cui all’articolo 41, paragrafo 1 e
all’articolo 309 che non sono a carico del bilancio
dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale
costituito da contributi degli Stati membri.
Il Consiglio adotta a
maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli
affari esteri dell'Unione, le decisioni europee che
fissano:
a) le modalità di
costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in
particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;
b) le modalità di
gestione del fondo iniziale;
c) le modalità di
controllo finanziario.
Quando la missione
prevista conformemente , paragrafo 1 e all’articolo 309
non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il
Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri
dell'Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli
affari esteri dell'Unione riferisce al Consiglio
sull'esecuzione di tale mandato.
CAPO III
POLITICA COMMERCIALE
COMUNE
Articolo 314
L'Unione, tramite
l'istituzione di un'unione doganale in conformità
dell’articolo 151, contribuisce nell'interesse comune
allo sviluppo armonioso del commercio mondiale‚ alla
graduale soppressione delle restrizioni agli scambi
internazionali e agli investimenti esteri diretti, e
alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.
Articolo 315
1. La politica
commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in
particolare per quanto concerne le modificazioni
tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e
commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e
gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚
gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle
misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione
e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da
adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La
politica commerciale comune è condotta nel quadro dei
principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
2. La legge europea
stabilisce le misure che definiscono il quadro di
attuazione della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano
negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi
o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo
325, fatte salve le di posizioni particolari del
presente articolo.
La Commissione presenta
raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare
i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla
Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati
siano compatibili con le politiche e norme interne
dell'Unione.
Tali negoziati sono
condotti dalla Commissione, in consultazione con un
comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla
in questo compito e nel quadro delle direttive che il
Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce
periodicamente al comitato speciale e al Parlamento
europeo sui progressi dei negoziati.
4. Per la negoziazione e
la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Per la negoziazione e la
conclusione di accordi nei settori degli scambi di
servizi, degli aspetti commerciali della proprietà
intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il
Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi
contengano disposizioni per le quali è richiesta
l'unanimità per l'adozione di norme interne
Il Consiglio delibera
all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione
di accordi:
a) nel settore degli
scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali
accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità
culturale e linguistica dell'Unione;
b) nel settore degli
scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e
della sanità, qualora tali accordi rischino di
perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali
servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità
degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.
5. La negoziazione e la
conclusione di accordi internazionali nel settore dei
trasporti sono soggette al titolo III, capo III, sezione
7 e all’articolo 325.
6. L'esercizio delle
competenze attribuite dal presente articolo nel settore
della politica commerciale comune non pregiudica la
ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati
membri e non comporta un'armonizzazione delle
disposizioni legislative o regolamentari degli Stati
membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione.
CAPO IV
COOPERAZIONE CON I PAESI
TERZI E AIUTO UMANITARIO
SEZIONE 1
COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
Articolo 316
1. La politica
dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo
è condotta nel quadro dei principi e obiettivi
dell'azione esterna dell'Unione. La politica di
cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli
Stati membri si completano e si rafforzano
reciprocamente.
L'obiettivo principale
della politica dell'Unione in questo settore è la
riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà.
L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione
allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che
possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.
2. L'Unione e gli Stati
membri rispettano gli impegni e tengono conto degli
obiettivi da essi concordati nel quadro delle Nazioni
Unite e delle altre organizzazioni internazionali
competenti.
Articolo 317
1. La legge o legge
quadro europea stabilisce le misure necessarie per
l'attuazione della politica di cooperazione allo
sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali
di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi
tematici.
2. L'Unione può
concludere con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla
realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli-292 e
316.
Il primo comma non
pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare
nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
3. La Banca europea per
gli investimenti contribuisce‚ alle condizioni previste
dal suo statuto‚ all'attuazione delle misure di cui al
paragrafo 1.
Articolo 318
1. Per favorire la
complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e
gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in
materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano
sui rispettivi programmi di aiuto‚ anche nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di
conferenze internazionali. Essi possono intraprendere
azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono‚ se
necessario‚ all'attuazione dei programmi di aiuto
dell'Unione.
2. La Commissione può
prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il
coordinamento di cui al paragrafo 1.
3. Nell'ambito delle
rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri
cooperano con i paesi terzi e con le competenti
organizzazioni internazionali.
SEZIONE 2
COOPERAZIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
Articolo 319
1. Fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione, in particolare gli
articoli da 316 a 318, l'Unione conduce azioni di
cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese
azioni di assistenza specialmente in campo finanziario,
con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.
Tali azioni sono coerenti
con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte
nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna.
Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano
e si rafforzano reciprocamente.
2. La legge o legge
quadro europea stabilisce le misure necessarie per
l'attuazione del paragrafo 1.
3. Nell'ambito delle
rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri
cooperano con i paesi terzi e con le competenti
organizzazioni internazionali. Le modalità della
cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di
accordi tra questa e i terzi interessati.
Il primo comma non
pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare
nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
Articolo 320
Allorché la situazione in
un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente
da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della
Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.
SEZIONE 3
AIUTO UMANITARIO
Articolo 321
1. Le azioni dell'Unione
nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel
quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna
dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale,
assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei
paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate
dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie
risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni
dell'Unione e degli Stati membri si completano e si
rafforzano reciprocamente.
2. Le azioni di aiuto
umanitario sono condotte conformemente ai principi del
diritto internazionale e ai principi di imparzialità,
neutralità e non discriminazione.
3. La legge o legge
quadro europea stabilisce le misure che definiscono il
quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario
dell'Unione.
4. L'Unione può
concludere con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla
realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e
all’articolo 292.
Il primo comma non
pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare
nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
5. È istituito un corpo
volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare
contributi comuni dei giovani europei alle azioni di
aiuto umanitario dell'Unione. La legge europea ne fissa
lo statuto e le modalità di funzionamento.
6. La Commissione può
prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il
coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli
Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la
complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei
dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
7. L'Unione provvede
affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano
coordinate e coerenti con quelle svolte da
organizzazioni e organismi internazionali, specie
nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
CAPO V
MISURE RESTRITTIVE
Articolo 322
1. Quando una decisione
europea adottata conformemente al capo II prevede
l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle
relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi
terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta congiunta del ministro degli
affari esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i
regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne
informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione
europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il
Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al
paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone
fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.
3. Gli atti di cui al
presente articolo contengono le necessarie disposizioni
sulle garanzie giuridiche.
CAPO VI
ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo 323
1. L'Unione può
concludere un accordo con uno o più paesi terzi o
organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo
preveda o qualora la conclusione di un accordo sia
necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche
dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla
Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico
vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme
comuni o alterarne la portata.
2. Gli accordi conclusi
dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli
Stati membri.
Articolo 324
L'Unione può concludere
con uno o più paesi terzi o organizzazioni
internazionali un accordo di associazione, volto ad
istituire un'associazione caratterizzata da diritti e
obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure
particolari.
Articolo 325
1. Fatte salve le
disposizioni particolari dell’articolo 315, gli accordi
tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni
internazionali sono negoziati e conclusi secondo la
procedura seguente.
2. Il Consiglio autorizza
l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di
negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.
3. La Commissione, o il
ministro degli affari esteri dell'Unione quando
l'accordo previsto riguarda esclusivamente o
principalmente la politica estera e di sicurezza comune,
presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta
una decisione europea che autorizza l'avvio dei
negoziati e designa, in funzione della materia
dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della
squadra di negoziato dell'Unione.
4. Il Consiglio può
impartire direttive al negoziatore e designare un
comitato speciale che deve essere consultato nella
conduzione dei negoziati.
5. Il Consiglio, su
proposta del negoziatore, adotta una decisione europea
che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la
sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in
vigore.
6. Il Consiglio, su
proposta del negoziatore, adotta una decisione europea
relativa alla conclusione dell'accordo.
Tranne quando l'accordo
riguarda esclusivamente la politica estera e di
sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione
europea di conclusione dell'accordo:
a) previa approvazione
del Parlamento europeo nei casi seguenti:
i) accordi di
associazione;
ii) adesione dell'Unione
alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;
iii) accordi che creano
un quadro istituzionale specifico organizzando procedure
di cooperazione;
iv) accordi che hanno
ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;
v) accordi che riguardano
settori ai quali si applica la procedura legislativa
ordinaria oppure la procedura legislativa speciale
qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento
europeo.
In caso d'urgenza‚ il
Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un
termine per l'approvazione;
b) previa consultazione
del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento
europeo formula il parere nel termine che il Consiglio
può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di
parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.
7. All'atto della
conclusione di un accordo‚ il Consiglio‚ in deroga ai
paragrafi 5, 6 e 9‚ può abilitare il negoziatore ad
approvare a nome dell'Unione gli adattamenti
dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con
una procedura semplificata o da parte di un organo
istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda
eventualmente questa abilitazione di condizioni
specifiche.
8. Nel corso dell'intera
procedura, il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
Tuttavia esso delibera
all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per
il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un
atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli
accordi di cui all’articolo 319 con gli Stati candidati
all'adesione.
9. Il Consiglio, su
proposta della Commissione o del ministro degli affari
esteri dell'Unione, adotta una decisione europea sulla
sospensione dell'applicazione di un accordo e che
stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione
in un organo istituito da un accordo, se tale organo
deve adottare atti che hanno
effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che
integrano o modificano il quadro istituzionale
dell'accordo.
10. Il Parlamento europeo
è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi
della procedura.
11. Uno Stato membro, il
Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione
possono domandare il parere della Corte di giustizia
circa la compatibilità di un accordo previsto con la
Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di
giustizia, l'accordo previsto non può entrare in vigore,
salvo modifiche dello stesso o revisione della
Costituzione.
Articolo 326
1. In deroga all’articolo
325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca
centrale europea o su raccomandazione della Commissione
e previa consultazione della Banca centrale europea,
nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con
l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere
accordi formali su un sistema di tassi di cambio
dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione
del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al
paragrafo 3.
Il Consiglio, su
raccomandazione della Banca centrale europea o su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione
della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire
ad un consenso compatibile con l'obiettivo della
stabilità dei prezzi‚ può adottare‚ adeguare o
abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del
sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio
informa il Parlamento europeo dell'adozione‚
dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali
dell'euro.
2. In mancanza di un
sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute
di Stati terzi come indicato al paragrafo 1‚ il
Consiglio‚ su raccomandazione della Banca centrale
europea o su raccomandazione della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea‚ può
formulare gli orientamenti generali di politica dei
cambi nei confronti di dette valute. Questi orientamenti
generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del
Sistema europeo di banche centrali di mantenere la
stabilità dei prezzi.
3. In deroga all’articolo
325, qualora accordi in materia di regime monetario o
valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o
più Stati terzi o organizzazioni internazionali‚ il
Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea‚ decide le
modalità per la negoziazione e la conclusione di detti
accordi. Tali modalità devono assicurare che l'Unione
esprima una posizione unica. La Commissione è associata
a pieno titolo ai negoziati.
4. Fatti salvi le
competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'unione
economica e monetaria‚ gli Stati membri possono condurre
negoziati nelle istanze internazionali e concludere
accordi.
CAPO VII
RELAZIONI DELL'UNIONE CON
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E
DELEGAZIONI DELL'UNIONE
Articolo 327
1. L'Unione attua ogni
utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni
Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni
Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economici. L'Unione assicura inoltre
i collegamenti che ritiene opportuni con altre
organizzazioni internazionali.
2. Il ministro degli
affari esteri dell'Unione e la Commissione sono
incaricati dell'attuazione del presente articolo.
Articolo 328
1. Le delegazioni
dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni
internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.
2. Le delegazioni
dell'Unione sono poste sotto l'autorità del ministro
degli affari esteri dell'Unione. Esse agiscono in
stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e
consolari degli Stati membri.
CAPO VIII
ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA
DI SOLIDARIETÀ
Articolo 329
1. Se uno Stato membro
subisce un attacco terroristico o è vittima di una
calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati
membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli
prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si
coordinano in sede di Consiglio.
2. Le modalità di
attuazione della clausola di solidarietà di cui
all’articolo 43 da parte dell'Unione sono definite da
una decisione europea adottata dal Consiglio, su
proposta congiunta della Commissione e del ministro
degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione
ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio
delibera conformemente all’articolo 300, paragrafo 1. Il
Parlamento europeo è informato.
Ai fini del presente
paragrafo e fatto salvo l'articolo 344, il Consiglio è
assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il
sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della
politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato
di cui all’articolo 261, i quali gli presentano, se del
caso, pareri congiunti.
3. Per consentire
all'Unione e agli Stati membri di agire in modo
efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le
minacce cui è confrontata l'Unione.
TITOLO VI
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI
SEZIONE 1
LE ISTITUZIONI
Sottosezione 1
Il Parlamento europeo
Articolo 330
1. Una legge o legge
quadro europea del Consiglio stabilisce le misure
necessarie per permettere l'elezione dei membri del
Parlamento europeo a suffragio universale diretto‚
secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri
o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il Consiglio delibera
all'unanimità su iniziativa del Parlamento europeo‚
previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia
alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale
legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione
da parte degli Stati membri conformemente alle
rispettive norme costituzionali.
2. Una legge europea del
Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni
generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri.
Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo
parere della Commissione e previa approvazione del
Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità per le
norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri
o ex membri.
Articolo 331
La legge europea fissa lo
statuto dei partiti politici a livello europeo di cui
all’articolo 46, paragrafo 4, in particolare le norme
relative al loro finanziamento.
Articolo 332
A maggioranza dei membri
che lo compongono‚ il Parlamento europeo può chiedere
alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle
questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione
di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della
Costituzione. Se la Commissione non presenta una
proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento
europeo.
Articolo 333
Nell'ambito delle sue
funzioni‚ il Parlamento europeo‚ su richiesta di un
quarto dei membri che lo compongono‚ può costituire una
commissione temporanea d'inchiesta incaricata di
esaminare‚ fatte salve le attribuzioni conferite dalla
Costituzione ad altre istituzioni o organi‚ le denunce
di infrazione o di cattiva amministrazione
nell'applicazione del diritto dell'Unione‚ salvo quando
i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una
giurisdizione e fino all'espletamento della procedura
giudiziaria.
La commissione temporanea
d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua
relazione.
Una legge europea del
Parlamento europeo fissa le modalità per l'esercizio del
diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di
propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e
della Commissione.
Articolo 334
In conformità
dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi
cittadino dell'Unione‚ nonché ogni persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro‚ ha il diritto di presentare‚
individualmente o in associazione con altre persone‚ una
petizione al Parlamento europeo su una materia che
rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo
concerne direttamente.
Articolo 335
1. Il Parlamento europeo
elegge il mediatore europeo. In conformità dell’articolo
10, paragrafo 2, lettera d) e dell’articolo 49, questi è
abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino
dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione
delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ ad
esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea
nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
Conformemente alla sua
missione‚ il mediatore‚ di sua iniziativa o in base alle
denunce che gli sono state presentate direttamente o
tramite un membro del Parlamento europeo‚ procede alle
indagini che ritiene giustificate‚ tranne quando i fatti
in questione formino o abbiano formato oggetto di una
procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un
caso di cattiva amministrazione‚ investe della questione
l'istituzione, organo o organismo interessato‚ che
dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il
mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento
europeo e all'istituzione, organo o organismo
interessato. La persona che ha sporto denuncia viene
informatadel risultato dell'indagine. Ogni anno il
mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo
sui risultati delle indagini.
2. Il mediatore è eletto
dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata
della legislatura.
Il mandato è rinnovabile.
Il mediatore può essere
dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia‚ su
richiesta del Parlamento europeo‚ qualora non risponda
più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue
funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il mediatore esercita
le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento
dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da
alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la
durata del mandato‚ il mediatore non può esercitare
alcuna altra attività professionale‚ remunerata o non 4.
Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo
statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle
funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo delibera
di sua iniziativa, previo parere della Commissione e
approvazione del Consiglio.
Articolo 336
Il Parlamento europeo
tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il
secondo martedì del mese di marzo.
Il Parlamento europeo può
riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della
maggioranza dei membri che lo compongono‚ del Consiglio
o della Commissione.
Articolo 337
1. Il Consiglio europeo e
il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚
secondo le modalità previste dal regolamento interno del
Consiglio europeo e da quello del Consiglio.
2. La Commissione può
assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e
essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde
oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono
presentate dal Parlamento europeo o dai membri di
questo.
3. Il Parlamento europeo,
in seduta pubblica, procede all'esame della relazione
generale annuale, che gli è sottoposta dalla
Commissione.
Articolo 338
Salvo disposizioni
contrarie della Costituzione‚ il Parlamento europeo
delibera a maggioranza dei voti espressi. Il suo
regolamento interno fissa il numero legale.
Articolo 339
Il Parlamento europeo
adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei
membri che lo compongono.
Gli atti del Parlamento
europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni
previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.
Articolo 340
Il Parlamento europeo‚
cui sia presentata una mozione di censura sull'operato
della Commissione‚ non può pronunciarsi su tale mozione
prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo
deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura
è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi
e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento
europeo, i membri della Commissione si dimettono
collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli
affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che
esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in
carica e continuano a curare gli affari di ordinaria
amministrazione fino alla loro sostituzione
conformemente agli articoli 26 e 27. In questo caso‚ il
mandato dei membri della Commissione nominati per
sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il
mandato dei membri della Commissione costretti a
dimettersi
collettivamente dalle
loro funzioni.
Sottosezione 2
Il Consiglio europeo
Articolo 341
1. In caso di votazione‚
ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega
da uno solo degli altri membri.
L'astensione di membri
presenti o rappresentati non osta all'adozione delle
deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è
richiesta l'unanimità.
2. Il presidente del
Parlamento europeo può essere invitato per essere
ascoltato dal Consiglio europeo.
3. Il Consiglio europeo
delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni
procedurali e per l'adozione del suo regolamento
interno.
4. Il Consiglio europeo è
assistito dal segretariato generale del Consiglio.
Sottosezione 3
Il Consiglio dei ministri
Articolo 342
Il Consiglio si riunisce
su convocazione del presidente, per iniziativa di
questo, di uno dei membri o della Commissione.
Articolo 343
1. In caso di votazione‚
ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno
solo degli altri membri.
2. Per le deliberazioni
che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio
delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono
3. L'astensione di membri
presenti o rappresentati non osta all'adozione delle
deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta
l'unanimità.
Articolo 344
1. Un comitato costituito
dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati
membri è responsabile della preparazione dei lavori del
Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo
gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di
procedura nei casi previsti dal regolamento interno del
Consiglio.
2. Il Consiglio è
assistito dal segretariato generale, sotto la
responsabilità di un segretario generale nominato dal
Consiglio.
Il Consiglio decide a
maggioranza semplice in merito all'organizzazione del
segretariato generale.
3. Il Consiglio delibera
a maggioranza semplice in merito alle questioni
procedurali e per l'adozione del suo regolamento
interno.
Articolo 345
Il Consiglio, a
maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di
procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai
fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di
sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la
Commissione non presenta una proposta, ne comunica le
motivazioni al Consiglio.
Articolo 346
Il Consiglio adotta
decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati
previsti dalla Costituzione. Delibera a maggioranza
semplice, previa consultazione della Commissione.
Sottosezione 4
La Commissione europea
Articolo 347
I membri della
Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con
le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro
indipendenza e non cercano di influenzarli
nell'esecuzione dei loro compiti.
I membri della
Commissione non possono‚ per la durata delle loro
funzioni‚ esercitare alcun'altra attività professionale‚
rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono
l'impegno solenne di rispettare‚ per la durata delle
loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli
obblighi derivanti dalla loro carica‚ e in particolare i
doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda
l'accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate
funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli
obblighi stessi‚ la Corte di giustizia‚ su istanza del
Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della
Commissione‚ può‚ a seconda dei casi‚ pronunciare le
dimissioni d'ufficio alle condizioni previste
all’articolo 349 ovvero la decadenza dal diritto a
pensione dell'interessato o da altri vantaggi
sostitutivi.
Articolo 348
1. A parte i rinnovi
regolari e i decessi, le funzioni dei membri della
Commissione cessano individualmente per dimissioni
volontarie o d'ufficio.
2. Un posto divenuto
vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o
di decesso è coperto, per la restante durata del mandato
del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità,
nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente
della Commissione, previa consultazione del Parlamento
europeo e in conformità dei criteri di cui all’articolo
26, paragrafo 4.
Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta del presidente della
Commissione, può decidere che tale posto divenuto
vacante non deve essere coperto, in particolare se la
restante durata del mandato è breve
3. In caso di dimissioni
volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è
sostituito per la restante durata del mandato, in
conformità dell’articolo 27, paragrafo 1.
4. In caso di dimissioni
volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli
affari esteri dell'Unione è sostituito per la restante
durata del suo mandato, in conformità dell’articolo 28,
paragrafo 1.
5. In caso di dimissioni
volontarie di tutti i membri della Commissione, questi
rimangono in carica e continuano a curare gli affari di
ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione,
per la restante durata del mandato, in conformità degli
articoli 26 e 27.
Articolo 349
Qualsiasi membro della
Commissione che non risponda più alle condizioni
necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia
commesso una colpa grave può essere dichiarato
dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del
Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della
Commissione.
Articolo 350
Fatto salvo l'articolo
28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla
Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri
dal presidente, in conformità dell’articolo 27,
paragrafo 3. Il presidente può modificare la
ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I
membri della Commissione esercitano le funzioni loro
attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.
Articolo 351
La Commissione delibera a
maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno
fissa il numero legale.
Articolo 352
1. La Commissione adotta
il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il
proprio funzionamento e quello dei suoi servizi.
Provvede alla pubblicazione del regolamento.
2. La Commissione
pubblica ogni anno‚ almeno un mese prima dell'apertura
della sessione del Parlamento europeo‚ una relazione
generale sull'attività dell'Unione.
Sottosezione 5
La Corte di giustizia
dell'Unione europea
Articolo353
La Corte di giustizia si
riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta
plenaria, conformemente allo statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea.
Articolo 354
La Corte di giustizia è
assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia
richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio,
deliberando all'unanimità, può adottare una decisione
europea per aumentare il numero degli avvocati generali.
L'avvocato generale ha
l'ufficio di presentare pubblicamente‚ con assoluta
imparzialità e in piena indipendenza‚ conclusioni
motivate sulle cause che, conformemente allo statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono
il suo intervento.
Articolo 355
I giudici e gli avvocati
generali della Corte di giustizia, scelti tra
personalità che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste
per l'esercizio‚ nei rispettivi paesi‚ delle più alte
funzioni giurisdizionali‚ ovvero che siano giureconsulti
di notoria competenza, sono nominati di comune accordo
dai governi degli Stati membri, previa consultazione del
comitato di cui all’articolo 357.
Ogni tre anni si procede
a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati
generali, alle condizioni previste dallo statuto della
Corte di giustizia dell'Unione europea.
I giudici designano tra
loro‚ per tre anni‚ il presidente della Corte di
giustizia. Il mandato è rinnovabile.
La Corte di giustizia
adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento
è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Articolo 356
Il numero dei giudici del
Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere
che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale
sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di
alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune
accordo dai governi degli Stati membri, previa
consultazione del comitato di cui all’articolo 357.
Ogni tre anni si procede
a un rinnovo parziale del Tribunale.
I giudici designano tra
loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il
mandato è rinnovabile.
Il Tribunale adotta il
suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di
giustizia. Tale regolamento è sottoposto
all'approvazione del Consiglio.
Salvo quanto diversamente
disposto dallo statuto, le disposizioni della
Costituzione relative alla Corte di giustizia si
applicano al Tribunale.
Articolo 357
È istituito un comitato
con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei
candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di
avvocato generale della Corte di giustizia e del
Tribunale, prima che i governi degli Stati membri
procedano alle nomine in conformità degli articoli-355 e
356.
Il comitato è composto da
sette personalità scelte tra ex membri della Corte di
giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi
giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria
competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento
europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che
stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato
e una decisione europea che ne designa i membri. Esso
delibera su iniziativa del presidente della Corte di
giustizia.
Articolo 358
1. Il Tribunale è
competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui
agli articoli 365, 367, 370, 372 e 374, ad eccezione di
quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito
in applicazione dell’articolo 359 e di quelli che lo
statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può
prevedere che il Tribunale sia competente per altre
categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal
Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere
oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia
per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro
i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale è
competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le
decisioni dei tribunali specializzati.
Le decisioni emesse dal
Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono
eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della
Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti
previsti dallo statuto della Corte di giustizia
dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che
l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano
compromesse.
3. Il Tribunale è
competente a conoscere delle questioni pregiudiziali,
sottoposte ai sensi dell’articolo 369, in materie
specifiche determinate dallo statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea.
Il Tribunale, ove ritenga
che la causa richieda una decisione di principio che
potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto
dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di
giustizia affinché si pronunci.
Le decisioni emesse dal
Tribunale su questioni pregiudiziali possono
eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della
Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti
previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che
l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano
compromesse.
Articolo 359
1. La legge europea può
istituire tribunali specializzati affiancati al
Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di
talune categorie di ricorsi proposti in materie
specifiche. È adottata su proposta della Commissione e
previa consultazione della Corte di giustizia o su
richiesta della Corte di giustizia e previa
consultazione della Commissione.
2. La legge europea
sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le
regole relative alla composizione di tale tribunale e
precisa la portata delle competenze ad esso conferite.
3. Le decisioni dei
tribunali specializzati possono essere oggetto di
impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di
diritto o, qualora la legge europea sull'istituzione del
tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di
fatto.
4. I membri dei tribunali
specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte
le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per
l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati
dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
5. I tribunali
specializzati adottano il loro regolamento di procedura
di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento
è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
6. Salvo ove diversamente
disposto dalla legge europea sull'istituzione di un
tribunale specializzato, le disposizioni della
Costituzione relative alla Corte di giustizia
dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea si
applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello
statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in
ogni caso ai tribunali specializzati.
Articolo 360
La Commissione‚ quando
reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli
obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione‚
emette un parere motivato al riguardo‚ dopo aver posto
lo Stato in condizioni di presentare osservazioni.
Qualora lo Stato in causa
non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla
Commissione‚ questa può adire la Corte di giustizia
dell'Unione europea.
Articolo 361
Ciascuno degli Stati
membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione
europea quando reputi che un altro Stato membro abbia
mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù
della Costituzione.
Uno Stato membro, prima
di proporre contro un altro Stato membro un ricorso
fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a
quest'ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve
rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un
parere motivato dopo che gli Stati interessati siano
stati posti in condizione di presentare in
contraddittorio osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione
non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi
dalla domanda, la manca
Articolo 362
1. Quando la Corte di
giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato
membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso
incombenti in virtù della Costituzione‚ tale Stato è
tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della
sentenza della Corte comporta.
2. Se ritiene che lo
Stato membro in questione non abbia preso le misure che
l'esecuzione della sentenza di cui al paragrafo 1
comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in
condizione di presentare osservazioni, può adire la
Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa precisa
l'importo della somma forfettaria o della penalità da
versare da parte dello Stato membro in questione, che
essa consideri adeguato alle circostanze.
La Corte‚ qualora
riconosca che lo Stato membro in questione non si è
conformato alla sentenza da essa pronunciata‚ può
comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di
una penalità.
Questa procedura lascia
impregiudicato l'articolo 361.
3. La Commissione, quando
propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
dell'Unione europea in virtù dell’articolo 360 reputando
che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto
all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di
una legge quadro europea, può, se lo ritiene opportuno,
indicare l'importo della somma forfettaria o della
penalità da versare da parte di tale Stato che essa
consideri adeguato alle circostanze.
Se la Corte constata
l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in
questione il pagamento di una somma forfettaria o di una
penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla
Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata
dalla Corte nella sentenza.
Articolo 363
Le leggi o regolamenti
europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di
giustizia dell'Unione europea una competenza
giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che
prevedono.
Articolo 364
Fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione, la legge europea può
attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea,
nella misura da essa stabilita, la competenza a
pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione
degli atti adottati in base alla Costituzione che creano
titoli europei di proprietà intellettuale.
Articolo 365
1. La Corte di giustizia
dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità
sulle leggi e leggi quadro europee, sugli atti del
Consiglio, della Commissione e della Banca centrale
europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché
sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio
europeo destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di
legittimità sugli atti degli organi o organismi
dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi.
2. Ai fini del paragrafo
1, la Corte di giustizia dell'Unione europea è
competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza,
violazione delle forme sostanziali, violazione della
Costituzione o di qualsiasi regola di diritto
concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di
potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento
europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
3. La Corte di giustizia
dell'Unione europea è competente, alle condizioni di cui
ai paragrafi 1 e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la
Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato
delle regioni propongono per salvaguardare le proprie
prerogative.
4. Qualsiasi persona
fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni di cui
ai paragrafi 1 e 2‚ un ricorso contro gli atti adottati
nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e
individualmente, e contro gli atti regolamentari che la
riguardano direttamente e che non comportano alcuna
misura d'esecuzione.
5. Gli atti che
istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono
prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai
ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro
atti di detti organi o organismi destinati a produrre
effetti giuridici nei loro confronti.
6. I ricorsi previsti dal
presente articolo devono essere proposti nel termine di
due mesi a decorrere‚ secondo i casi‚ dalla
pubblicazione dell'atto‚ dalla notificazione al
ricorrente ovvero‚ in mancanza‚ dal giorno in cui il
ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Articolo 366
Se il ricorso è fondato,
la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo
e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia essa, ove lo
reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto
annullato che devono essere considerati definitivi.
Articolo 367
Qualora, in violazione
della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio
europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca
centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli
Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono
adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far
constatare tale violazione. Il presente articolo si
applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi
dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.
Il ricorso è ricevibile
soltanto quando l'istituzione, organo o organismo in
causa sia stato preventivamente invitato ad agire. Se,
allo scadere di un termine di due mesi da tale invito,
l'istituzione, organo o organismo non ha preso
posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo
termine di due mesi.
Ogni persona fisica o
giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite
al primo e secondo comma per contestare ad una
istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere
omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia
una raccomandazione o un parere.
Articolo 368
L'istituzione, organo o
organismo da cui emana l'atto annullato o la cui
astensione sia stata dichiarata contraria alla
Costituzione è tenuto a prendere le misure che
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea comporta.
Tale obbligo non
pregiudica quello eventualmente risultante
dall'applicazione dell’articolo 431, secondo comma.
Articolo 369
La Corte di giustizia
dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via
pregiudiziale:
a) sull'interpretazione
della Costituzione,
b) sulla validità e
l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione.
Quando una questione del
genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno
degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora
reputi necessaria per emanare la sua sentenza una
decisione su questo punto, domandare alla Corte di
pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del
genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non
possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto
interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla
Corte.
Quando una questione del
genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale e riguardante una persona in
stato di detenzione, la Corte statuisce il più
rapidamente possibile.
Articolo 370
La Corte di giustizia
dell'Unione europea è competente a conoscere delle
controversie relative al risarcimento dei danni di cui
all’articolo 431, secondo e terzo comma.
Articolo 371
La Corte di giustizia è
competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto
adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma
dell’articolo 59 unicamente su domanda dello Stato
membro oggetto di una constatazione del Consiglio
europeo o del Consiglio e per quanto concerne il
rispetto delle sole prescrizioni di carattere
procedurale previste dal suddetto articolo.
La domanda deve essere
formulata entro il termine di un mese a decorrere da
detta constatazione.
La Corte statuisce entro
il termine di un mese a decorrere dalla data della
domanda.
Articolo 372
La Corte di giustizia
dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su
qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di
questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo
statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime
applicabile agli altri agenti dell'Unione.
Articolo 373
La Corte di giustizia
dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto
specificati, a conoscere delle controversie in materia
di:
a) esecuzione degli
obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto
della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio
di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo
dei poteri riconosciuti alla Commissione dall’articolo
360;
b) deliberazioni del
consiglio dei governatori della Banca europea per gli
investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il
consiglio di amministrazione della Banca possono
proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste
all’articolo 365;
c) deliberazioni del
consiglio di amministrazione della Banca europea per gli
investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni
possono essere proposti, alle condizioni fissate
all’articolo 365, soltanto dagli Stati membri o dalla
Commissione e unicamente per violazione delle forme di
cui all’articolo 19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto
della Banca;
d) esecuzione, da parte
delle banche centrali nazionali, degli obblighi
derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale
europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche
centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla
Commissione dall’articolo 360 nei confronti degli Stati
membri. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea
riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad
uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della
Costituzione, tale banca è tenuta a prendere le
disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte
comporta.
Articolo 374
La Corte di giustizia
dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di
una clausola compromissoria contenuta in un contratto di
diritto pubblico o di diritto privato stipulato
dall'Unione o per conto di questa.
Articolo 375
1. Fatte salve le
competenze attribuite alla Corte di giustizia
dell'Unione europea dalla Costituzione, le controversie
nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale
motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni
nazionali.
2. Gli Stati membri
s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa
all'interpretazione o all'applicazione della
Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli
previsti dalla Costituzione stessa.
3. La Corte di giustizia
è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra
Stati membri in connessione con l'oggetto della
Costituzione, quando tale controversia le venga
sottoposta in virtù di un compromesso.
Articolo 376
La Corte di giustizia
dell'Unione europea non è competente riguardo agli
articoli 40 e 41, alle disposizioni del titolo V, capo
II relative alla politica estera e di sicurezza comune e
all’articolo 293 per quanto riguarda la politica estera
e di sicurezza comune.
Tuttavia, la Corte è
competente a controllare il rispetto dell’articolo 308 e
a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le
condizioni di cui all’articolo 365, paragrafo 4,
riguardanti il controllo della legittimità delle
decisioni europee che prevedono misure restrittive nei
confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal
Consiglio in base al titolo V, capo II.
Articolo 377
Nell'esercizio delle
attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4
e 5 e del titolo III, capo IV concernenti lo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia
dell'Unione europea non è competente a esaminare la
validità o la proporzionalità di operazioni effettuate
dalla polizia o da altri servizi incaricati
dell'applicazione della legge di uno Stato membro o
l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati
membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la
salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo 378
Nell'eventualità di una
controversia che mette in causa un atto di portata
generale adottato da un'istituzione, organo o organismo
dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare
del termine previsto all’articolo 365, paragrafo 6,
valersi dei motivi previsti all’articolo 365, paragrafo
2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia
dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.
Articolo 379
1. I ricorsi proposti
alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno
effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando
reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la
sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
2. La Corte di giustizia
dell’Unione europea, nelle cause che le sono proposte,
può ordinare le misure provvisorie necessarie.
Articolo 380
Le sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva
alle condizioni fissate all’articolo 401.
Articolo 381
Lo statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea è stabilito con un
protocollo.
La legge europea può
modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione
del titolo I e dell’articolo 64. Essa è adottata su
richiesta della Corte di giustizia e previa
consultazione della Commissione o su proposta della
Commissione e previa consultazione della Corte di
giustizia.
Sottosezione 6
La Banca centrale europea
Articolo 382
1. Il consiglio direttivo
della Banca centrale europea è composto dai membri del
comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai
governatori delle banche centrali nazionali degli Stati
membri senza deroga ai sensi dell’articolo 197.
2. Il comitato esecutivo
è composto dal presidente‚ dal vicepresidente e da altri
quattro membri.
Il presidente‚ il
vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo
sono nominati‚ tra persone di riconosciuta levatura ed
esperienza professionale nel settore monetario o
bancario‚ dal Consiglio europeo che delibera a
maggioranza qualificata, su raccomandazione del
Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo
e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il loro mandato ha una
durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto cittadini degli
Stati membri possono essere membri del comitato
esecutivo.
Articolo 383
1. Il presidente del
Consiglio e un membro della Commissione possono
partecipare‚ senza diritto di voto‚ alle riunioni del
consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il presidente del
Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del
consiglio direttivo della Banca centrale europea.
2. Il presidente della
Banca centrale europea è invitato a partecipare alle
riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su
argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del
Sistema europeo di banche centrali.
3. La Banca centrale
europea trasmette al Parlamento europeo‚ al Consiglio
europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione
annuale sull'attività del Sistema europeo di banche
centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente
e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale
europea presenta tale relazione al Parlamento europeo‚
che può procedere su questa base a un dibattito
generale, e al Consiglio.
Il presidente della Banca
centrale europea e gli altri membri del comitato
esecutivo possono‚ a richiesta del Parlamento europeo o
di propria iniziativa‚ essere ascoltati dagli organi
competenti del Parlamento europeo.
Sottosezione 7
La Corte dei conti
Articolo 384
1. La Corte dei conti
esamina i conti di tutte le entrate e le spese
dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le
entrate e le spese di ogni organo o organismo creato
dall'Unione, nella misura in cui l'atto che istituisce
l'organo o organismo in questione non escluda tale
esame.
La Corte dei conti
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
dichiarazione, in cui attesta l'affidabilità dei conti e
la legittimità e la regolarità delle relative
operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere
completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei
principali settori di attività dell'Unione.
2. La Corte dei conti
controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e
delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.
Nell'esercitare tale controllo, riferisce in particolare
su ogni caso di irregolarità.
Il controllo delle
entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai
versamenti delle entrate all'Unione.
Il controllo delle spese
si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono
essere effettuati prima della chiusura dei conti
dell'esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo
tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul
posto presso le altre istituzioni, nei locali di
qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o
le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri,
compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che
ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo
negli Stati membri si effettua in collaborazione con le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non
hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali
competenti. La Corte dei conti e le istituzioni
nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in
uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro
indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla
Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
Le altre istituzioni,
organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese
per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche
che ricevono contributi a carico del bilancio e le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non
hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali
competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua
richiesta, i documenti e le informazioni necessari
all'espletamento delle sue funzioni.
Per quanto riguarda
l'attività della Banca europea per gli investimenti in
merito alla gestione delle entrate e delle spese
dell'Unione, il diritto della Corte dei conti di
accedere alle informazioni in possesso della Banca è
disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la
Banca e la Commissione.
In mancanza di un
accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle
informazioni necessarie al controllo delle entrate e
delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei
conti stende una relazione annuale. Questa è trasmessa
alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle
risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte
dei conti
La Corte dei conti può
inoltre presentare in ogni momento osservazioni su
problemi specifici sotto forma, in particolare, di
relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una
delle altre istituzioni.
Essa adotta le relazioni
annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza
dei membri che la compongono. Essa ha tuttavia la
possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni
per adottare talune categorie di relazioni o di pareri,
alle condizioni previste nel regolamento interno. Essa
assiste il Parlamento europeo e il Consiglio
nell'esercizio della funzione di controllo
dell'esecuzione del bilancio.
Essa adotta il suo
regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto
all'approvazione del Consiglio.
Articolo 385
1. I membri della Corte
dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno
fatto parte‚ nei rispettivi Stati‚ delle istituzioni di
controllo esterno o che posseggono una qualifica
specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte
le garanzie d'indipendenza.
2. I membri della Corte
dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il
loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta una
decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri,
redatto conformemente alle proposte presentate da
ciascuno Stato membro. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo.
I membri della Corte dei
conti designano tra loro, per tre anni, il presidente.
Il suo mandato è rinnovabile.
3. Nell'adempimento dei
loro doveri‚ i membri della Corte dei conti non
sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né
da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto
incompatibile con le loro funzioni.
4. I membri della Corte
dei conti non possono‚ per la durata delle loro
funzioni‚ esercitare alcun'altra attività professionale‚
retribuita o no. Fin dall'insediamento‚ assumono
l'impegno solenne di rispettare‚ per la durata delle
loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli
obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i
doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda
l'accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate
funzioni o vantaggi.
5. A parte i rinnovi
regolari e i decessi‚ le funzioni di membro della Corte
dei conti cessano individualmente per dimissioni
volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla
Corte di giustizia conformemente al paragrafo 6.
L'interessato è
sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso di
dimissioni d'ufficio‚ i membri della Corte dei conti
restano in carica fino a quando non si sia provveduto
alla loro sostituzione.
6. I membri della Corte
dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni
oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla
pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la
Corte di giustizia constata‚ su richiesta della Corte
dei conti‚ che non sono più in possesso dei requisiti
necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti
dalla loro carica.
SEZIONE 2
GLI ORGANI CONSULTIVI
DELL'UNIONE
Sottosezione 1
Il Comitato delle regioni
Articolo 386
Il numero dei membri del
Comitato delle regioni non è superiore a
trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una
decisione europea che determina la composizione del
Comitato.
I membri del Comitato e
un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque
anni. Il loro mandato è rinnovabile. Essi non possono
essere nel contempo membri del Parlamento europeo.
Il Consiglio adotta la
decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e
dei supplenti, redatto conformemente alle proposte
presentate da ciascuno Stato membro.
Alla scadenza del mandato
di cui all’articolo 32, paragrafo 2 in virtù del quale
sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato
termina automaticamente e essi sono sostituiti per la
restante durata di detto mandato secondo la medesima
procedura.
Articolo 387
Il Comitato delle regioni
designa tra i membri il presidente e l'ufficio di
presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso è convocato dal
presidente su richiesta del Parlamento europeo, del
Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi
di sua iniziativa.
Esso adotta il suo
regolamento interno.
Articolo 388
Il Parlamento europeo, il
Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle
regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti
gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga
opportuno, in particolare nei casi concernenti la
cooperazione transfrontaliera.
Qualora lo reputino
necessario‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la
Commissione fissano al Comitato‚ per la presentazione
del suo parere‚ un termine che non può essere inferiore
a un mese a decorrere dalla data della comunicazione
inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del
termine fissato si può non tener conto dell'assenza di
parere.
Quando il Comitato
economico e sociale è consultato‚ il Parlamento europeo,
il Consiglio o la Commissione informano il Comitato
delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato
delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi
regionali specifici, può formulare un parere in materia.
Esso può inoltre formulare un parere di sua iniziativa.
Il parere del Comitato è
trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione‚ unitamente a un resoconto delle sue
deliberazioni.
Sottosezione 2
Il Comitato economico e
sociale
Articolo 389
Il numero dei membri del
Comitato economico e sociale non è superiore a
trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una
decisione europea che determina la composizione del
Comitato.
Articolo 390
I membri del Comitato
economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il
loro mandato è rinnovabile.
Il Consiglio adotta la
decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri,
redatto conformemente alle proposte presentate da
ciascuno Stato membro.
Il Consiglio delibera
previa consultazione della Commissione. Esso può
chiedere il parere delle organizzazioni europee
rappresentative dei diversi settori economici e sociali
e della società civile interessati dall'attività
dell'Unione.
Articolo 391
Il Comitato economico e
sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio
di presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso è convocato dal
presidente su richiesta del Parlamento europeo, del
Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi
di sua iniziativa. Esso adotta il suo regolamento
interno.
Articolo 392
Il Parlamento europeo, il
Consiglio o la Commissione consultano il Comitato
economico e sociale nei casi previsti dalla
Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto
Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.
Il Comitato può anche formulare un parere di sua
iniziativa.
Qualora lo reputino
necessario‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la
Commissione fissano al Comitato‚ per la presentazione
del suo parere‚ un termine che non può essere inferiore
ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione
inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del
termine fissato si può non tener conto dell'assenza di
parere.
Il parere del Comitato è
trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione‚ unitamente a un resoconto delle sue
deliberazioni.
SEZIONE 3
LA BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI
Articolo 393
La Banca europea per gli
investimenti ha personalità giuridica.
I suoi membri sono gli
Stati membri.
Lo statuto della Banca
europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un
protocollo.
Una legge europea del
Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea
per gli investimenti.
Il Consiglio delibera
all'unanimità, su richiesta della Banca europea per gli
investimenti e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Commissione o su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Banca europea per gli investimenti.
Articolo 394
La Banca europea per gli
investimenti ha il compito di contribuire‚ facendo
appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse‚
allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno
nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita‚ in
particolare mediante la concessione di prestiti e
garanzie‚ senza perseguire scopi di lucro‚ il
finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori
dell'economia:
a) progetti contemplanti
la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
b) progetti volti
all'ammodernamento o alla riconversione di imprese
oppure alla creazione di nuove attività indotte
dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato
interno che‚ per ampiezza o natura‚ non possono essere
interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento
esistenti nei singoli Stati membri;
c) progetti di interesse
comune per più Stati membri che‚ per ampiezza o natura‚
non possono essere completamente assicurati dai vari
mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati
membri.
Nello svolgimento dei
suoi compiti la Banca europea per gli investimenti
facilita il finanziamento di programmi di investimento
congiuntamente con gli interventi dei fondi a finalità
strutturale e degli altri strumenti finanziari
dell'Unione.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE
ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE
Articolo 395
1. Quando‚ in virtù della
Costituzione‚ delibera su proposta della Commissione‚ il
Consiglio può emendare tale proposta solo deliberando
all'unanimità‚ salvo nei casi di cui agli articoli 55 e
56, all’articolo 396‚ paragrafi 10 e 13, all’articolo
404 e 405, paragrafo 2.
2. Fintantoché il
Consiglio non ha deliberato‚ la Commissione può
modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure
che portano all'adozione di un atto dell'Unione.
Articolo 396
1. Quando, in virtù della
Costituzione, le leggi o leggi quadro europee sono
adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si
applicano le disposizioni che seguono.
2. La Commissione
presenta una proposta al Parlamento europeo e al
Consiglio.
Prima lettura
3. Il Parlamento europeo
adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette
al Consiglio.
4. Se il Consiglio
approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in
questione è adottato nella formulazione che corrisponde
alla posizione del Parlamento europeo.
5. Se il Consiglio non
approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta
la sua posizione in prima lettura e la trasmette al
Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa
esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che
l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima
lettura. La Commissione informa esaurientemente il
Parlamento europeo della sua posizione.
Seconda lettura
7. Se, entro un termine
di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento
europeo:
a) approva la posizione
del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato,
l'atto in questione si considera adottato nella
formulazione che corrisponde alla posizione del
Consiglio;
b) respinge la posizione
del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri
che lo compongono, l'atto proposto si considera non
adottato;
c) propone emendamenti
alla posizione del Consiglio in prima lettura a
maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così
emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione
che formula un parere su tali emendamenti.
8. Se, entro un termine
di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del
Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata:
a) approva tutti gli
emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
b) non approva tutti gli
emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con
il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei
settimane il comitato di conciliazione.
9. Il Consiglio delibera
all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha
dato parere negativo.
Conciliazione
10. Il comitato di
conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i
loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti
il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un
accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata
dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a
maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento
europeo entro un termine di sei settimane dalla
convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento
europeo e del Consiglio in seconda lettura.
11. La Commissione
partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e
prende ogni iniziativa necessaria per favorire un
ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e
quella del Consiglio.
12. Se, entro un termine
di sei settimane dalla convocazione, il comitato di
conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in
questione si considera non adottato.
Terza lettura
13. Se, entro tale
termine, il comitato di conciliazione approva un
progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio
dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a
decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in
questione in base al progetto comune; il Parlamento
europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il
Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una
decisione, l'atto in questione si considera non
adottato.
14. I termini di tre mesi
e di sei settimane di cui al presente articolo sono
prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane,
al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.
Disposizioni particolari
15. Quando, nei casi
previsti dalla Costituzione, una legge o legge quadro
europea è soggetta alla procedura legislativa ordinaria
su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su
raccomandazione della Banca centrale europea o su
richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il
paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non sono
applicabili.
In tali casi, il
Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla
Commissione il progetto di atto insieme alle loro
posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento
europeo o il Consiglio può chiedere il parere della
Commissione durante tutta la procedura, parere che la
Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se
lo reputa necessario, essa può anche partecipare al
comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.
Articolo 397
Il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione procedono a reciproche
consultazioni e definiscono di comune accordo le
modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto
della Costituzione, possono concludere accordi
interistituzionali che possono assumere carattere
vincolante.
Articolo 398
1. Nell'assolvere i loro
compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione
si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace
ed indipendente.
2. La legge europea fissa
disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e
del regime adottati sulla base dell’articolo 427.
Articolo 399
1. Le istituzioni, organi
e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei
loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti
interni, in applicazione dell’articolo 50, le
disposizioni particolari relative all'accesso del
pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia
dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la
Banca europea per gli investimenti sono soggette
all’articolo 50, paragrafo 3 e al presente articolo
soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.
2. Il Parlamento europeo
e il Consiglio provvedono alla pubblicità dei documenti
relativi alle procedure legislative nel rispetto delle
condizioni previste dalla legge europea di cui
all’articolo 50, paragrafo 3.
Articolo 400
1. Il Consiglio adotta
regolamenti e decisioni europei che fissano:
a) gli stipendi,
indennità e pensioni del presidente del Consiglio
europeo, del presidente della Commissione, del ministro
degli affari esteri dell'Unione, dei membri della
Commissione, dei presidenti, dei membri e dei
cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione
europea, nonché del segretario generale del Consiglio;
b) le condizioni di
impiego, in particolare gli stipendi, indennità e
pensioni del presidente e dei membri della Corte dei
conti;
c) tutte le indennità
sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle
lettere a) e b).
2. Il Consiglio adotta
regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità
dei membri del Comitato economico e sociale.
Articolo 401
Gli atti del Consiglio,
della Commissione o della Banca centrale europea che
comportano, a carico di persone che non siano gli Stati
membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo
esecutivo.
L'esecuzione forzata è
regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello
Stato membro sul cui territorio viene effettuata. La
formula esecutiva è apposta‚ con la sola verificazione
dell'autenticità del titolo‚ dall'autorità nazionale che
il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal
fine‚ informandone la Commissione e la Corte di
giustizia dell'Unione europea.
Assolte tali formalità a
richiesta dell'interessato‚ quest'ultimo può ottenere
l'esecuzione forzata richiedendola direttamente
all'autorità competente, secondo la legislazione
nazionale.
L'esecuzione forzata può
essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della
Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia‚ il
controllo della regolarità delle disposizioni esecutive
è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
SEZIONE 1
QUADRO FINANZIARIO
PLURIENNALE
Articolo 402
1. Il quadro finanziario
pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque
anni conformemente all’articolo 55.
2. Il quadro finanziario
fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti
per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo
degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa,
in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di
attività dell'Unione.
3. Il quadro finanziario
prevede ogni altra disposizione utile per il corretto
svolgimento della procedura annuale di bilancio.
4. Qualora la legge
europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro
finanziario non sia stata adottata alla scadenza del
quadro finanziario precedente, i massimali e le altre
disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono
prorogati fino all'adozione di detta legge.
5. Nel corso della
procedura di adozione del quadro finanziario, il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito
favorevole della procedura stessa.
SEZIONE 2
BILANCIO ANNUALE
DELL'UNIONE
Articolo 403
L'esercizio finanziario
ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Articolo 404
La legge europea
stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformità
delle disposizioni in appresso.
1. Ciascuna istituzione
elabora‚ anteriormente al 1° luglio‚ uno stato di
previsione delle spese per l'esercizio finanziario
successivo. La Commissione raggruppa tali stati di
previsione in un progetto di bilancio‚ che può
comportare previsioni divergenti.
Tale progetto comprende
una previsione delle entrate e una previsione delle
spese.
2. La Commissione
sottopone una proposta contenente il progetto di
bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre
il 1º settembre dell'anno che precede quello
dell'esecuzione del bilancio.
La Commissione può
modificare il progetto di bilancio nel corso della
procedura, fino alla convocazione del comitato di
conciliazione di cui al paragrafo 5.
3. Il Consiglio adotta la
sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al
Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che
precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso
informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi
che l'hanno indotto a adottare tale posizione.
4. Se‚ entro un termine
di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento
europeo:
a) approva la posizione
del Consiglio, la legge europea che stabilisce il
bilancio è adottata;
b) non ha deliberato, la
legge europea che stabilisce il bilancio si considera
adottata;
c) adotta, alla
maggioranza dei membri che lo compongono, degli
emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al
Consiglio e alla Commissione. Il presidente del
Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del
Consiglio, convoca senza indugio il comitato di
conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione
non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da
detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento
europeo che approva tutti gli emendamenti.
5. Il comitato di
conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i
loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del
Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi
sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio,
a un accordo su un progetto comune, a maggioranza
qualificata dei membri del Consiglio o dei loro
rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del
Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni
dalla convocazione.
La Commissione partecipa
ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni
iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra
la posizione del Parlamento europeo e quella del
Consiglio.
6. Se, entro il termine
di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di
conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune,
il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno
di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla
data di tale accordo per approvare il progetto comune.
7. Se, entro il termine
di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:
a) sia il Parlamento
europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o
non riescono a deliberare, o se una delle due
istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra
non riesce a deliberare, la legge europea che stabilisce
il bilancio si considera definitivamente adottata in
conformità del progetto comune, o b) sia il Parlamento
europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo
compongono, sia il Consiglio respingono il progetto
comune, o se una delle due istituzioni respinge il
progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare,
la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio,
o
c) il Parlamento europeo,
deliberando alla maggioranza dei membri che lo
compongono, respinge il progetto comune mentre il
Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo
progetto di bilancio, o
d) il Parlamento europeo
approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo
respinge, il Parlamento europeo può, entro un termine di
quattordici giorni a decorrere dalla data del
respingimento da parte del Consiglio e deliberando alla
maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre
quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti
gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o
parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo
non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in
seno al comitato di conciliazione sulla linea di
bilancio oggetto di tale emendamento. La legge europea
che stabilisce il bilancio si considera definitivamente
adottata su questa base.
8. Se, entro il termine
di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di
conciliazione non giunge a un accordo su un progetto
comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di
bilancio.
9. Quando la procedura di
cui al presente articolo è espletata, il presidente del
Parlamento europeo constata che la legge europea che
stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.
10. Ciascuna istituzione
esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente
articolo nel rispetto della Costituzione e degli atti
adottati a sua norma, in particolare in materia di
risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle
entrate e delle spese.
Articolo 405
1. Se all'inizio
dell'esercizio finanziario la legge europea che
stabilisce il bilancio non è stata definitivamente
adottata‚ le spese possono essere effettuate mensilmente
per capitolo conformemente alla legge europea di cui
all’articolo 412‚ nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti iscritti nel capitolo in questione del
bilancio dell'esercizio precedente‚ senza poter superare
il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso
capitolo del progetto di bilancio.
2. Il Consiglio, su
proposta della Commissione e nel rispetto delle
condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una
decisione europea che autorizza spese superiori al
limite del dodicesimo in conformità della legge europea
di cui all’articolo 412. Esso la trasmette
immediatamente al Parlamento europeo.
Tale decisione europea
prevede le misure necessarie in materia di risorse ai
fini dell'applicazione del presente articolo,
conformemente alle leggi europee di cui all’articolo 54,
paragrafi 3 e 4.
Essa entra in vigore
trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il
Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri
che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.
Articolo 406
Alle condizioni
determinate dalla legge europea di cui all’articolo 412‚
gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese
di personale e rimasti inutilizzati alla fine
dell'esercizio finanziario possono essere riportati
all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
Gli stanziamenti sono
specificamente registrati in capitoli, che raggruppano
le spese a seconda della natura o della destinazione e
sono ripartiti in conformità della legge europea di cui
all’articolo 412.
Le spese
- del Parlamento europeo‚
- del Consiglio europeo e
del Consiglio ‚
- della Commissione,
- della Corte di
giustizia dell'Unione europea
sono iscritte in sezioni
distinte del bilancio‚ senza pregiudizio di un regime
speciale per determinate spese comuni.
SEZIONE 3
ESECUZIONE DEL BILANCIO E
SCARICO
Articolo 407
La Commissione dà
esecuzione al bilancio‚ in cooperazione con gli Stati
membri, in base alla legge europea di cui all’articolo
412, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli
stanziamenti assegnati, in conformità del principio di
sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano
con la Commissione per garantire che gli stanziamenti
siano utilizzati in conformità di detto principio.
La legge europea di cui
all’articolo412 stabilisce gli obblighi di controllo e
di revisione contabile degli Stati membri
nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne
derivano. Essa fissa le responsabilità e le modalità
particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa
all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno del bilancio,
la Commissione può procedere‚ nei limiti e alle
condizioni fissati dalla legge europea di cui
all’articolo 412‚ a storni di stanziamenti da capitolo a
capitolo o da suddivisione a suddivisione.
Articolo 408
Ogni anno la Commissione
sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti
dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di
bilancio. Inoltre‚ comunica loro un bilancio finanziario
che riporta l'attivo e il passivo dell'Unione.
La Commissione presenta
inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione di valutazione delle finanze dell'Unione
basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto
alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal
Consiglio a norma dell’articolo 409.
Articolo 409
1. Il Parlamento europeo‚
su raccomandazione del Consiglio‚ dà atto alla
Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo
esamina‚ successivamente al Consiglio‚ i conti, il
bilancio finanziario e la relazione di valutazione di
cui all’articolo408‚ la relazione annuale della Corte
dei conti‚ corredata delle risposte fornite dalle
istituzioni controllate alle osservazioni della Corte
stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui
all’articolo 384, paragrafo 1, secondo comma e le
pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.
2. Prima di dare atto
alla Commissione‚ o per qualsiasi altro fine nel quadro
dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia
di esecuzione del bilancio‚ il Parlamento europeo può
chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione
delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo
finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento
europeo‚ su richiesta di quest'ultimo, tutte le
informazioni necessarie.
3. La Commissione prende
tutte le misure necessarie per dar seguito alle
osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed
alle altre osservazioni del Parlamento europeo
concernenti l'esecuzione delle spese‚ nonché ai commenti
allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal
Consiglio.
4. La Commissione‚ su
richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio‚
presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla
scorta di tali osservazioni e commenti e, in
particolare, alle istruzioni impartite ai servizi
incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni
sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 410
Il quadro finanziario
pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in
euro.
Articolo 411
La Commissione può‚ con
debita informazione alle autorità competenti degli Stati
membri interessati‚ trasferire nella moneta di uno degli
Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di
un altro Stato membro‚ nella misura necessaria alla loro
utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione.
La Commissione evita‚ per
quanto possibile‚ di procedere a tali trasferimenti
quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle
monete di cui ha bisogno.
La Commissione comunica
con i singoli Stati membri interessati per il tramite
dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle
operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione
dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto
finanziario da questo autorizzato.
Articolo 412
1. La legge europea
stabilisce:
a) le regole finanziarie
che stabiliscono in particolare le modalità relative
alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al
rendiconto e alla verifica dei conti;
b) le regole che
organizzano il controllo della responsabilità degli
agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei
contabili.
La legge europea è
adottata previa consultazione della Corte dei conti.
2. Il Consiglio adotta,
su proposta della Commissione, un regolamento europeo
che fissa le modalità e la procedura secondo le quali le
entrate di bilancio previste dal regime delle risorse
proprie dell'Unione sono messe a disposizione della
Commissione e stabilisce le misure da applicare per far
fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo e
della Corte dei conti.
3. Il Consiglio delibera
all'unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi
contemplati dal presente articolo.
Articolo 413
Il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità
dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione
di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei
terzi.
Articolo 414
Sono convocati
regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri
tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione nell'ambito delle procedure di
bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono
tutte le misure necessarie per favorire la concertazione
e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni
che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del
presente capo.
SEZIONE 5
LOTTA CONTRO LA FRODE
Articolo 415
1. L'Unione e gli Stati
membri combattono la frode e le altre attività illegali
che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante
misure prese a norma del presente articolo. Tali misure
sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli
Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione.
2. Per combattere la
frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, gli
Stati membri prendono le stesse misure che prendono per
combattere la frode che lede i loro interessi
finanziari.
3. Fatte salve altre
disposizioni della Costituzione, gli Stati membri
coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi
finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine
organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare
cooperazione tra le autorità competenti.
4. La legge o legge
quadro europea stabilisce le misure necessarie nei
settori della prevenzione e lotta contro la frode che
lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di
offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti
gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione. È adottata previa consultazione della Corte
dei conti.
5. La Commissione, in
cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle
misure prese ai fini dell'attuazione del presente
articolo.
CAPO III
COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo 416
Le cooperazioni
rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto
dell'Unione. Esse non possono recare pregiudizio né al
mercato interno né alla coesione economica, sociale e
territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una
discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né
possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi
ultimi.
Articolo 417
Le cooperazioni
rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli
obblighi degli Stati membri che non vi partecipano.
Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli
Stati membri che vi partecipano.
Articolo 418
1. Al momento
dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono
aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto
delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite
dalla decisione europea di autorizzazione. La
partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta
inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto
salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni
summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.
La Commissione e gli
Stati membri che partecipano a una cooperazione
rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione
del maggior numero possibile di Stati membri.
2. La Commissione e,
all'occorrenza, il ministro degli affari esteri
dell'Unione, informano periodicamente il Parlamento
europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle
cooperazioni rafforzate.
Articolo 419
1. Gli Stati membri che
desiderano instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione,
eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica
estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta
alla Commissione precisando il campo d'applicazione e
gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata
prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una
proposta al riguardo. Qualora la Commissione non
presenti una proposta, informa gli Stati membri
interessati delle ragioni di tale decisione.
L'autorizzazione a
procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con
una decisione europea del Consiglio che delibera su
proposta della Commissione e previa approvazione del
Parlamento europeo.
2. La richiesta degli
Stati membri che desiderano instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera
e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è
trasmessa al ministro degli affari esteri dell'Unione,
che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione
rafforzata prevista con la politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che
esprime un parere in particolare sulla coerenza della
cooperazione rafforzata prevista con le altre
politiche dell'Unione.
Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento
europeo.
L'autorizzazione a
procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con
una decisione europea del Consiglio, che delibera
all'unanimità.
Articolo 420
1. Ogni Stato membro che
desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in
corso in uno dei settori di cui all’articolo 419,
paragrafo 1, notifica tale intenzione al Consiglio e
alla Commissione.
La Commissione, entro un
termine di quattro mesi dalla data di ricezione della
notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro
in questione. Essa constata, se del caso, che le
condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta
le misure transitorie necessarie per l'applicazione
degli atti già adottati nel quadro della cooperazione
rafforzata.
Tuttavia, se la
Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione
non siano soddisfatte, indica le disposizioni da
adottare per soddisfarle e fissa un termine per il
riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine,
essa riesamina la richiesta in conformità della
procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione
ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a
non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può
sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia
sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente
all’articolo 44, paragrafo 3. Può inoltre adottare, su
proposta della Commissione, le misure transitorie di cui
al secondo comma.
2. Ogni Stato membro che
desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in
corso nel quadro della politica estera e di sicurezza
comune notifica tale intenzione al Consiglio, al
ministro degli affari esteri dell'Unione e alla
Commissione.
Il Consiglio conferma la
partecipazione dello Stato membro in causa previa
consultazione del ministro degli affari esteri
dell'Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le
condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il
Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri
dell'Unione, può inoltre adottare le misure transitorie
necessarie per l'applicazione degli atti già adottati
nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se
il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione
non siano soddisfatte, indica le disposizioni da
adottare per soddisfarle e fissa un termine per il
riesame della richiesta di partecipazione.
Ai fini del presente
paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e
conformemente all’articolo 44, paragrafo 3.
Articolo 421
Le spese derivanti
dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse
dalle spese amministrative che devono sostenere le
istituzioni, sono a carico degli Stati membri
partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando
all'unanimità dei membri previa consultazione del
Parlamento europeo, non disponga altrimenti.
Articolo 422
1. Qualora una
disposizione della Costituzione che può essere applicata
nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il
Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio,
deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di
cui all’articolo 44, paragrafo 3, può adottare una
decisione europea che prevede che delibererà a
maggioranza qualificata.
2. Qualora una
disposizione della Costituzione che può essere applicata
nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il
Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee
conformemente a una procedura legislativa speciale, il
Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle
modalità di cui all’articolo 44, paragrafo 3, può
adottare una decisione europea che prevede che
delibererà a norma della procedura legislativa
ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione
del Parlamento europeo.
3. I paragrafi 1 e 2 non
si applicano alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano nel settore della difesa.
Articolo 423
Il Consiglio e la
Commissione assicurano la coerenza delle azioni
intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e
la coerenza di dette azioni con le politiche
dell'Unione, e cooperano a tale scopo.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 424
Tenuto conto della
situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa,
della Guayana francese, della Martinica, della Riunione,
delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie,
aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla
superficie ridotta, dalla topografia e dal clima
difficili, dalla dipendenza economica da alcuni
prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo
recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro,
regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a
stabilire le condizioni di applicazione della
Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche
comuni. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.
Gli atti di cui al primo
comma riguardano in particolare le politiche doganali e
commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le
politiche in materia di agricoltura e di pesca, le
condizioni di rifornimento di materie prime e di beni di
consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di
accesso ai fondi a finalità strutturale e ai programmi
orizzontali dell'Unione.
Il Consiglio adotta gli
atti di cui al primo comma tenendo conto delle
caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni
ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la
coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione,
compresi il mercato interno e le politiche comuni.
Articolo 425
La Costituzione lascia
del tutto impregiudicato il regime di proprietà
esistente negli Stati membri.
Articolo 426
In ciascuno degli Stati
membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica
riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni
nazionali. Può in particolare acquistare o alienare beni
immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine è
rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è
rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base
alla loro autonomia amministrativa, per le questioni
connesse al funzionamento dell'istituzione stessa.
Articolo 427
La legge europea
stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione e il
regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Essa è
adottata previa consultazione delle istituzioni
interessate.
Articolo 428
Per l'esecuzione dei
compiti affidatile‚ la Commissione può raccogliere tutte
le informazioni e procedere a tutte le necessarie
verifiche‚ nei limiti e alle condizioni fissati da un
regolamento o una decisione europei adottati dal
Consiglio a maggioranza semplice.
Articolo 429
1. Fatto salvo l'articolo
5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea, la legge
o legge quadro europea fissa le misure per
l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo
svolgimento delle attività dell'Unione.
2. L'elaborazione delle
statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità,
dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza
scientifica, dell'efficienza economica e della
riservatezza statistica. Essa non comporta oneri
eccessivi per gli operatori economici.
Articolo 430
I membri delle
istituzioni dell'Unione‚ i membri dei comitati e i
funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti‚ anche dopo
la cessazione delle loro funzioni‚ a non divulgare le
informazioni che per loro natura siano protette dal
segreto professionale, in particolare quelle relative
alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero
gli elementi dei costi.
Articolo 431
La responsabilità
contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto
applicabile al contratto in causa.
In materia di
responsabilità extracontrattuale‚ l'Unione deve
risarcire‚ conformemente ai principi generali comuni al
diritto degli Stati membri‚ i danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro
funzioni.
In deroga al secondo
comma, la Banca centrale europea deve risarcire,
conformemente ai principi generali comuni al diritto
degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o
dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità
personale degli agenti nei confronti dell'Unione è
regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro
statuto o il regime loro applicabile.
Articolo 432
La sede delle istituzioni
dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli
Stati membri.
Articolo 433
Il Consiglio adotta
all'unanimità un regolamento europeo che fissa il regime
linguistico delle istituzioni dell'Unione, fatto salvo
lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 434
L'Unione gode, sul
territorio degli Stati membri‚ dei privilegi e delle
immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti‚
alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e
sulle immunità dell'Unione europea.
Articolo 435
La Costituzione non
pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da
convenzioni concluse‚ anteriormente al 1° gennaio 1958
o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data
dell'adesione, tra uno o più Stati membri, da una parte,
e uno o più Stati terzi, dall'altra.
Nella misura in cui tali
convenzioni sono incompatibili con la Costituzione‚ lo
Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i
mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.
Ove occorra‚ gli Stati membri si forniscono reciproca
assistenza per raggiungere tale scopo‚ assumendo
eventualmente una comune linea di condotta.
Nell'applicazione delle
convenzioni di cui al primo comma‚ gli Stati membri
tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella
Costituzione da ciascuno degli Stati membri
costituiscono parte integrante dell'Unione e sono‚ per
ciò stesso‚ indissolubilmente connessi alla creazione di
istituzioni dotate di attribuzioni dalla Costituzione e
alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti
gli altri Stati membri.
Articolo 436
1. La Costituzione non
osta alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è
tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia
dallo stesso considerata contraria agli interessi
essenziali della propria sicurezza,
b) ogni Stato membro può
prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela
degli interessi essenziali della propria sicurezza e che
si riferiscono alla produzione o al commercio di armi‚
munizioni e materiale bellico; tali misure non devono
alterare le condizioni di concorrenza nel mercato
interno per quanto riguarda i prodotti che non siano
destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, su
proposta della Commissione, può adottare all'unanimità
una decisione europea che modifica l'elenco del 15
aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le
disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
PARTE IV
DISPOSIZIONI GENERALI E
FINALI
Articolo 437
Abrogazione dei
precedenti trattati
1. Il presente trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il
trattato che istituisce la Comunità europea e il
trattato sull'Unione europea e, alle condizioni
stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati
che hanno completato o modificato il trattato che
istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione
europea, gli atti e trattati che li hanno completati o
modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente
articolo.
2. I trattati relativi
all'adesione:
a) del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord,
b) della Repubblica
ellenica,
c) del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese,
d) della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di
Svezia,
e) della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica
di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica
di Slovenia e della Repubblica slovacca sono abrogati.
Tuttavia:
- le disposizioni dei
trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono
riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo
relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica,
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e
della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i
loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a
detto protocollo;
- le disposizioni del
trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui
è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato
e atto di adesione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e
i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a
detto protocollo.
Articolo 438
Successione e continuità
giuridica
1. L'Unione europea
istituita dal presente trattato succede all'Unione
europea istituita dal trattato sull'Unione europea e
alla Comunità europea.
2. Fatto salvo l'articolo
439, le istituzioni, organi e organismi esistenti alla
data di entrata in vigore del presente trattato
esercitano, nella loro composizione a tale data, le
attribuzioni conferite loro ai sensi del presente
trattato finché non saranno state adottate nuove
disposizioni in applicazione dello stesso o fino al
termine del loro mandato.
3. Gli atti delle
istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei
trattati e atti abrogati dall’articolo 437 restano in
vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finché
tali atti non saranno stati abrogati, annullati o
modificati in applicazione del presente trattato. Ciò
vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri
sulla base dei trattati e atti abrogati dall’articolo
437.
Gli altri elementi dell'acquis
comunitario e dell'Unione esistenti al momento
dell'entrata in vigore del presente trattato, in
particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni
e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi
degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli
accordi conclusi dagli Stati membri relativi al
funzionamento dell'Unione o della Comunità o connessi
alla sfera di attività delle stesse, le dichiarazioni,
comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze
intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni
adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché
quelle relative all'Unione o alla Comunità adottate di
comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi
mantenuti finché non saranno stati soppressi o
modificati.
4. La giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee e del
Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e
all'applicazione dei trattati e atti abrogati
dall’articolo 437, così come degli atti e convenzioni
adottati per la loro applicazione, resta, mutatis
mutandis, la fonte d'interpretazione del diritto
dell'Unione e in particolare delle disposizioni analoghe
della Costituzione.
5. La continuità delle
procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima
della data di entrata in vigore del presente trattato è
assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine,
le istituzioni, organi e organismi responsabili di tali
procedure prendono le misure appropriate.
Articolo 439
Disposizioni transitorie
relative a talune istituzioni
Le disposizioni
transitorie relative alla composizione del Parlamento
europeo, alla definizione della maggioranza qualificata
in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i
casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o
del Consiglio partecipano alla votazione, e alla
composizione della Commissione, incluso il ministro
degli affari esteri dell'Unione, figurano nel protocollo
sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni
e organi dell'Unione.
Articolo 440
Campo di applicazione
territoriale
1. Il presente trattato
si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al
Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di
Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica
ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese,
all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica
di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica
di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla
Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al
Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla
Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla
Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla
Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Il presente trattato
si applica alla Guadalupa, alla Guayana francese, alla
Martinica, alla Riunione, alle Azzorre, a Madera e alle
isole Canarie conformemente all’articolo 424.
3. I paesi e territori
d'oltremare‚ il cui elenco figura nell'allegato II‚
costituiscono l'oggetto dello speciale regime di
associazione definito nella parte III, titolo IV.
Il presente trattato non
si applica ai paesi e territori d'oltremare che
mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel
suddetto elenco.
4. Il presente trattato
si applica ai territori europei di cui uno Stato membro
assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
5. Il presente trattato
si applica alle isole Åland con le deroghe contenute
originariamente nel trattato di cui all’articolo 437,
paragrafo 2, lettera d) e riprese nel titolo V, sezione
5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione
del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica
ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese e della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
6. In deroga ai paragrafi
da 1 a 5:
a) il presente trattato
non si applica alle Faeröer;
b) il presente trattato
si applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranità del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,
solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione
del regime originariamente definito nel protocollo
relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto
di adesione, che costituisce parte integrante del
trattato di cui all’articolo 437, paragrafo 2, lettera
e) e ripreso nella parte II, titolo III del protocollo
relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica
ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica
di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica
di Slovenia e della Repubblica slovacca;
c) il presente trattato
si applica alle isole Normanne e all'isola di Man solo
per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del
regime per tali isole definito originariamente dal
trattato di cui all’articolo 437, paragrafo 2, lettera
a), ripreso nel titolo II, sezione 3 del protocollo
relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica,
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e
della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia.
7. Il Consiglio europeo,
su iniziativa dello Stato membro interessato, può
adottare una decisione europea che modifica lo status,
nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio
danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 2 e 3.
Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa
consultazione della Commissione.
Articolo 441
Unioni regionali
Il presente trattato non
osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni
regionali tra il Belgio e il Lussemburgo‚ come pure tra
il Belgio‚ il Lussemburgo e i Paesi Bassi‚ nella misura
in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono
raggiunti in applicazione del trattato stesso.
Articolo 442
Protocolli e allegati
I protocolli e gli
allegati al presente trattato ne costituiscono parte
integrante.
Articolo 443
Procedura di revisione
ordinaria
1. Il governo di
qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la
Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi
a modificare il presente trattato. Tali progetti sono
trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e
notificati ai parlamenti nazionali.
2. Qualora il Consiglio
europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e
della Commissione, adotti a maggioranza semplice una
decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte,
il presidente del Consiglio europeo convoca una
convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti
nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati
membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In
caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è
consultata anche la Banca centrale europea. La
convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per
consenso una raccomandazione a una conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri quale
prevista al paragrafo 3.
Il Consiglio europeo può
decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del
Parlamento europeo, di non convocare una convenzione
qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In
questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato
per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri.
3. Una conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri è
convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di
stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al
presente trattato.
Le modifiche entrano in
vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati
membri conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
4. Qualora, al termine di
un periodo di due anni a decorrere dalla firma del
trattato che modifica il presente trattato, i quattro
quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto
trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato
difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è
deferita al Consiglio europeo.
Articolo 444
Procedura di revisione
semplificata
1. Quando la parte III
prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un
settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo
può adottare una decisione europea che consenta al
Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in
detto settore o caso.
Il presente paragrafo non
si applica alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano nel settore della difesa.
2. Quando la parte III
prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro
europee secondo una procedura legislativa speciale, il
Consiglio europeo può adottare una decisione europea che
consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo
la procedura legislativa ordinaria.
3. Ogni iniziativa presa
dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è
trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di
opposizione di un parlamento nazionale notificata entro
sei mesi dalla data di tale
trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1
o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il
Consiglio europeo può adottare detta decisione.
Per l'adozione delle
decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il
Consiglio europeo delibera all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a
maggioranza dei membri che lo compongono.
Articolo 445
Procedura di revisione
semplificata riguardante le politiche e azioni interne
dell'Unione
1. Il governo di
qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la
Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti
intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni
della parte III, titolo III relative alle politiche e
azioni interne dell'Unione.
2. Il Consiglio europeo
può adottare una decisione europea che modifica in tutto
o in parte le disposizioni della parte III, titolo III.
Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo, della Commissione
e, in caso di modifiche istituzionali nel settore
monetario, della Banca centrale europea.
Tale decisione europea
entra in vigore solo previa approvazione da parte degli
Stati membri conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
3. La decisione europea
di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze
attribuite all’Unione nel presente trattato.
Articolo 446
Durata
Il presente trattato è
concluso per una durata illimitata.
Articolo 447
Ratifica e entrata in
vigore
1. Il presente trattato è
ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente
alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di
ratifica sono depositati presso il governo della
Repubblica italiana.
2. Il presente trattato
entra in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli
strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti,
il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto
deposito dello strumento di ratifica da parte dello
Stato firmatario che procede per ultimo a tale
formalità.
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