IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del suddetto provvedimento che,
fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto l'art. 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;
Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «ristorazione
collettiva» -, riferito al mese di gennaio 2008;
Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro a valere dal mese di luglio 2008;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del
settore Turismo stipulato il 26 luglio 2007 tra Federalberghi, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di Confcommercio, Federreti e Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS, nonché il CCNL del 28 luglio 2007 tra Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, con la partecipazione di Confcommercio e UGL Commercio e Turismo;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttività ;
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «ristorazione collettiva» -, riferito al mese di luglio 2008 é determinato in distinte tabelle con riferimento rispetti-vamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle provincie nelle quali é intervenuta la contrattazione di secondo livello.
Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2008
Il Ministro: Sacconi
----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 51 <----