IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni;
Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Viste le disposizioni dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 29 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008 - 2009 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 26 ottobre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: Federazione Nazionale Sicurezza CISL, FP CGIL VV.F. (Confederazione generale italiana del lavoro - funzione pubblica
- Coordinamento Nazionale dei Vigili del fuoco), UIL PA VV.F. (Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione Coordinamento Nazionale Vigili del fuoco), RdB CUB VV.F. (Federazione nazionale RdB CUB Coordinamento Nazionale Vigili del fuoco), CONFSAL VV.F. (Confederazione sindacati autonomi dei lavoratori dei Vigili del fuoco);
Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n.244, l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, l'articolo 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto l'articolo 37, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale di cui all'articolo 131 del medesimo decreto legislativo, esclusi i vigili volontari ausiliari.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.
Art. 2
Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 relativo al biennio economico 2006-2007.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dall'anno 2010.
Art. 4
Indennita' di rischio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
Art. 5
Indennita' mensile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per dodici mensilita'.
Art. 6
Fondo di amministrazione
1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e' aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2008: euro 40.900,00;
b) per l'anno 2009: euro 984.600,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 7
Indennita' operativa per il soccorso esterno
1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 11.000.000, confluisce nel Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per essere utilizzata ai fini della corresponsione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
2. Le risorse di cui all'articolo 4 comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota del 58,38 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo comma.
3. L'indennita' di cui al comma 1, pari a 4 euro per turno, viene attribuita al personale del settore operativo inserito nei turni continuati e nelle turnazioni particolari di cui all'articolo 45 del CCNL del 5 aprile 1996, ivi compreso il personale specialista, qualificato e delle colonne mobili regionali compreso nell'attivita' di soccorso.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' attribuita altresi' al personale operativo che effettua orario giornaliero e turnazioni 12/36, nel caso in cui, per eccezionali esigenze di servizio derivanti anche da situazioni di emergenza, anche locali, venga inserito nel dispositivo di soccorso ed impiegato nell'attivita' operativa.
5. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a fronte di ogni turno di servizio di 12 ore prestato e per il massimo di 133 turni annui.
6. L'indennita' di cui al comma 1 non e' attribuibile al personale operativo parzialmente inidoneo.
7. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate per le attivita' di soccorso tecnico urgente di cui ai precedenti commi, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.
8. A decorrere dal 2010, ai sensi del comma 2, l'indennita' e' incrementata da un minimo di 2,5 euro ad un massimo di 4 euro. La misura minima dell'incremento verra' corrisposta, al solo titolo di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
9. La contrattazione integrativa individuera' ulteriori destinazioni non comprese nel presente articolo entro i limiti delle risorse finanziarie previste nei precedenti commi.
10. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Art. 8
Patti per il soccorso
1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota del 38,30 per cento, vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini all'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazione sindacali per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale.
2. Le risorse del Fondo di amministrazione di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente:
a) per incrementare, fino al massimo di 1 euro al giorno, il compenso di produttivita' spettante al personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici nonche' al personale operativo che effettua orario di lavoro giornaliero;
b) per incrementare la misura dell'indennita' di turno per i turni notturni, fino al massimo di 3 euro a turno;
c) per incrementare la misura oraria, fino al massimo di 2 euro l'ora, del compenso per l'incentivazione degli istruttori e formatori e anche per altre finalita'.
3. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale;
4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 saranno stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
Art. 9
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.
Art. 10
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 116.531.000 per l'anno 2010 ed euro 62.602.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
a) per l'anno 2010, quanto ad euro 39.929.000 a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'"; quanto ad euro 48.005.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 14.597.000 a valere sulle risorse disponibili sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative all'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quanto ad euro 14.000.000 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 48.005.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 14.597.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 386