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CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

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Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2012 n 143
Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Validita' 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005).(G.U. n. 199 del 27 agosto 2012)
 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per il 2012)»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 24 dicembre 2003, n. 399, con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute e i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2000;
Visto l'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, disciplinante i rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della salute 24 dicembre 2003, n. 399, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005;
Considerato che in data 11 giugno 2009 e' stata raggiunta l'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale riguardo alla disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici fiduciari, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza del 7 ottobre 2010;
Considerato che, al fine di allineare l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 11 giugno 2009 a quanto previsto dalla legge di stabilita' per il 2012, in data 31 gennaio 2012 e' stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 2001-2005 comporta un onere complessivo di 674.613,36 euro, con un maggiore onere a tutto il 2012 di 1.566.819,24 euro, nonche' in 226.000,00 euro per contributi previdenziali, per un onere complessivo di 2.467.432,60 euro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 3 aprile 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 25252 del 30 maggio 2012;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
1. E' reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riportato nel testo allegato.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di' farlo osservare.
Roma, 6 luglio 2012
Il Ministro: Balduzzi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 11, foglio n. 240


Allegato
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO PROFESSIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di lavoro autonomo libero professionale, ai sensi dell'articolo 18 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, tra i medici generici fiduciari ed il Ministero della salute per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.
2. I medici fiduciari convenzionati si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento, emanate per assicurare una assistenza sanitaria e medico-legale efficace e tempestiva.
3. Il presente regolamento ha validita' per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005 e resta in vigore fino alla pubblicazione del successivo accordo.


Art. 2.
Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della salute, qualora si determini la necessita' di attribuire incarichi di medico fiduciario, anche in localita' gia' sede di medico fiduciario, ne da' notizia tramite il competente ufficio Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante, in seguito denominato ufficio SASN, mediante avviso da pubblicare, per almeno 15 giorni, nell'albo della sede competente di Napoli, Genova o Trieste ed in quelli della Capitaneria di porto e della struttura periferica dell'ufficio SASN, territorialmente competenti in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto. La notizia e' altresi' comunicata ai Sindacati di categoria, firmatari del presente accordo, all'Ordine provinciale dei medici competente per territorio, e inserita sul portale internet del Ministero della salute.
2. I medici aspiranti al conferimento dell'incarico di medico fiduciario devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' gli altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese, nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.
3. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale ed essere in regola con i crediti ECM previsti per l'anno precedente dalla legislazione vigente ed avere disponibilita' d'idoneo studio medico provvisto di sistema informativo collegato in rete.
4. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di conferimento dell'incarico, il medico, a pena di decadenza, deve comunicare l'indirizzo dello studio medico con i giorni e l'orario di apertura; deve richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nel comune assegnatogli, se risiede in altro comune.
5. Al momento del perfezionamento del rapporto convenzionale, il medico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo articolo 3.
6. L'ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei titoli in possesso dei medici che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico. I titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico sono di seguito elencati con l'indicazione del relativo punteggio:
A - Titoli accademici e di studio.
a) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode: p. 1,00;
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109: p. 0,50;
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104: p. 0,30;
d) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale: per ciascuna specializzazione p.
3,00;
e) specializzazione o libera docenza in medicina interna o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione p. 2,00;
f) specializzazione in discipline affini a quelle previste ai punti d) ed e), ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione p. 1,00;
g) attestato di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e diploma di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: p. 2,00.
B - Titoli di servizio.
a) attivita' di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare o di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attivita' p. 0,50;
b) attivita' di sostituzione del medico generico fiduciario, del medico generico fiduciario domiciliare o del medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attivita' p. 0,40;
c) attivita' di medico generico fiduciario di controllo o di
medico specialista presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attivita' p. 0,30;
d) attivita' di servizio svolta presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attivita' p. 0,10;
e) attivita' di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'ACN del 23/03/2005: per ogni mese di attivita' p. 0,10;
f) attivita' di servizio svolta come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attivita' p. 0,05;
g) servizio militare di leva in qualita' di ufficiale medico di complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di attivita' p. 0,05.
Per mese di attivita' si intende anche ogni frazione di mese superiore a 15 giorni continuativi.
7. Nel caso in cui due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.
8. Completata la fase di cui al precedente comma, l'ufficio SASN trasmette al competente ufficio della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale i verbali delle operazioni compiute per le ulteriori incombenze connesse al conferimento dell'incarico.
9. Il suindicato ufficio, esaminata la documentazione trasmessa, procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del Direttore della predetta Direzione generale.
10. Entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui al successivo articolo 3 ed il possesso dei requisiti e titoli dichiarati nella domanda.
11. La graduatoria ha validita' annuale dalla pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico che avverra' con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.
12. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, puo' proporre al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale di conferire un incarico provvisorio, per la durata delle procedure relative al conferimento del nuovo incarico, di medico fiduciario all'aspirante ritenuto piu' idoneo, individuato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2. Se concorda con tale proposta, il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale conferisce l'incarico provvisorio al medico indicato, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.
13. In caso di necessita', nell'ambito aeroportuale l'attivita' medico-legale puo' essere esercitata dal Centro di pronto soccorso, previa apposita autorizzazione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. Tale attivita' e' limitata esclusivamente all'emissione del primo giudizio d'inidoneita' e del giudizio definitivo, con il rilascio della relativa certificazione ai fini medico-legali da trasmettere al competente Ufficio SASN entro le successive 72 ore.
14. Fermo restando quanto previsto con decreto ministeriale 27 maggio 1987, n. 322 del Ministro della sanita', recante «disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile», l'incarico di medico generico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite di controllo viene conferito, in deroga alle procedure di cui al presente articolo, al medico ritenuto piu' idoneo tra quelli che sulla base dei criteri generali di cui ai precedenti commi 5 e 6, abbiano presentato domanda agli uffici SASN competenti.
15. Ai medici di cui al precedente comma si applicano, per la parte compatibile, le norme della presente convenzione.
16. In relazione ad esigenze particolari, l'effettuazione delle visite mediche di controllo puo' essere affidata, su richiesta degli Uffici SASN competenti, ai medici di controllo iscritti nelle liste speciali dell'INPS di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ai medici di controllo delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.


Art. 3.
Incompatibilita'

1. L'incarico di medico fiduciario non puo' essere conferito al medico che:
a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;
b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di esercizio libero professionale;
c) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi con il rapporto convenzionale con il Ministero della salute;
d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con compagnie armatoriali o aeree o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti;
e) svolga attivita' di medico ambulatoriale, specialista o generico, per conto del Ministero della salute;
f) svolga attivita' specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della salute o delle aziende U.S.L.;
g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della salute o con le aziende U.S.L.;
h) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o ai corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 256 e n. 257 del 1991, n. 368 del 1999, n. 277 del 2003 e n. 206 del 2007, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dall'incarico, salvo espressa deroga autorizzata dal Ministero della salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 10 per particolari situazioni.


Art. 4.
Compiti

1. Il medico incaricato ai sensi della presente convenzione, oltre ad assicurare i compiti previsti dall'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui all'ACN 23 marzo 2005, compatibili con il presente accordo, svolge i seguenti compiti:
A) Per il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, limitatamente alle situazioni e durante i periodi in cui e' assistito dal Ministero della salute:
1. prestazioni medico-chirurgiche ai fini di diagnosi e cura in ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto o in rada;
2. richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
3. proposte di ricovero e di cure termali;
4. prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici;
5. visite in aeroporto o a bordo di navi in porto, in rada o in navigazione, procedendo all'eventuale accompagnamento in ospedale nei casi in cui le condizioni cliniche del navigante lo richiedano;
6. aggiornamento del libretto sanitario e della relativa appendice in dotazione all'assistito;
7. esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero-vaccinoprofilassi);
8. attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
9. certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti;
10. tenuta ed aggiornamento dei dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo per l'assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
11. trasmissione, entro i termini prefissati, al competente ufficio SASN degli atti necessari a fini epidemiologici-statistici.
B) Per tutto il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile:
1. giudizio di idoneita' o inidoneita' al lavoro;
2. descrizione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro, su richiesta del SASN competente;
3. accertamento dell'idoneita' psicofisica alla navigazione, anche in conseguenza di infortuni;
4. visite preventive di imbarco; tali visite possono essere effettuate eccezionalmente anche a bordo delle navi su preventiva autorizzazione dell'ufficio SASN competente;
5. visite periodiche di idoneita' del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima, su autorizzazione dell'ufficio SASN competente;
6. tenuta ed aggiornamento dei dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo per l'assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
7. redazione della certificazione ai fini medico-legali occorrente in relazione ai compiti svolti;
8. trasmissione al competente ufficio SASN di copia della certificazione medico-legale, ivi compresa la copia del certificato di visita preventiva d'imbarco, da trasmettere alla Asl competente ai fini della sospensione dagli elenchi degli iscritti del SSN;
9. visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987, n. 322.
C) Per i familiari dei soggetti indicati alla precedente lettera A) che seguono il titolare del rapporto di lavoro durante l'imbarco:
1. prestazioni medico-chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici;
2. richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
3. proposte di ricovero;
4. prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici;
5. esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero-vaccinoprofilassi);
6. trasmissione entro i termini prefissati all'ufficio SASN competente degli atti necessari a fini epidemiologici.
2. Il medico assicura, altresi', le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato «D» dell'ACN 23 marzo 2005, ritenute compatibili con il
presente accordo e riportate nell'allegato A.


Art. 5.
Obblighi del medico

1. Il medico e' tenuto a prestare la propria attivita' professionale con le modalita' previste dal vigente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni, purche' compatibili con la presente convenzione e salvo quanto gia' previsto dalla stessa.
2. Il medico e' tenuto a comunicare all'ufficio SASN competente il proprio indirizzo di posta elettronica e le eventuali variazioni, al fine di consentire un flusso informatico di comunicazioni e di trasmettere la distinta mensile riepilogativa delle prestazioni effettuate, nonche' ogni variazione attinente alla propria posizione lavorativa o che comunque possa influire sull'incarico di medico iduciario.
3. I giorni e l'orario di apertura e chiusura dello studio medico devono essere comunicati all'ufficio SASN competente.
4. Il medico deve utilizzare il previsto modulario per le certificazioni, proposte e prescrizioni, mediante apparecchiature informatiche e programma NSIASN, secondo le disposizioni impartite dall'ufficio SASN competente.
5. Alla cessazione dell'incarico il medico deve restituire all'ufficio SASN competente i modulari, i timbri e quant'altro ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico.
6. L'inosservanza degli obblighi e dei compiti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente accordo.


Art. 6.
Visite ambulatoriali e domiciliari

1. L'attivita' di medico fiduciario viene prestata nello studio del medico, a domicilio, o a bordo di nave in porto o in rada, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'assistito.
2. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attivita' clinica, devono essere effettuate nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta viene recepita dopo le ore 10, la visita dovra' essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attivita' ambulatoriale. Nella giornata di sabato il medico e' tenuto ad eseguire le visite richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonche' quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato.
3. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attivita' medico-legale, sono considerate in ogni caso urgenti; le stesse, di norma, devono essere effettuate nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta viene recepita dopo le ore 10, la visita dovra' essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attivita' ambulatoriale.


Art. 7.
Sostituzioni

1. Il medico che si trovi nella temporanea impossibilita' di espletare i compiti connessi al suo incarico, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio SASN il nominativo del collega che lo sostituisce, quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni consecutivi.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico non puo' farsi sostituire per piu' di sei mesi nell'arco di un anno, salvo autorizzazione del Ministero della salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 10.
3. Nei casi di sospensione di cui al successivo articolo 9, alla nomina del sostituto provvede il competente ufficio SASN del Ministero della salute.
4. Per le sostituzioni di breve durata i compensi sono corrisposti al medico titolare, mentre per quelle di durata superiore a 60 giorni continuativi, i compensi che spetterebbero al titolare, ivi compreso il contributo ENPAM, sono corrisposti al medico sostituto.
5. Nei confronti del medico sostituto non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente regolamento.


Art. 8.
Cessazione dall'incarico

1. L'incarico regolato dalla presente convenzione cessa:
a) per compimento del 65º anno di eta', fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 229 del 1999 che e' facolta' del medico fiduciario mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di eta', in applicazione dell'articolo del decreto legislativo n. 503 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per insorgenza di un motivo di incompatibilita', di cui all'articolo 3 del presente accordo;
c) per decadenza e revoca ai sensi del successivo articolo 9, comma 4, lettere e) ed f);
d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione;
e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
f) per incapacita' fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dal competente ufficio SASN, che la presiede, da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato, della provincia di residenza del medico;
g) per recesso del medico, da comunicare al competente ufficio SASN con preavviso di almeno 30 giorni.


Art. 9.
Responsabilita' convenzionali e violazioni

1. In caso di inosservanza degli obblighi e dei compiti derivanti dal presente accordo, il responsabile dell'Ufficio SASN competente, entro 30 giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza, contesta formalmente per iscritto al medico le infrazioni rilevate.
2. Il medico ha la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione.
3. L'Ufficio SASN trasmette tutti gli atti in suo possesso al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale che, sentito l'interessato, ove lo richieda, decide con atto motivato, notificato all'interessato, sull'archiviazione del caso o sull'irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo comma 4.
4. Le sanzioni disciplinari, elencate in ordine di gravita' dell'infrazione accertata, sono le seguenti:
a) richiamo: per lievi infrazioni degli obblighi e compiti derivanti dal presente accordo collettivo nazionale;
b) diffida: per infrazioni meno lievi degli stessi obblighi e compiti contrattuali o per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo;
c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di 5 mesi per infrazioni gravi, compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato la diffida;
d) sospensione del rapporto:
1. per recidiva di infrazioni gia' sanzionate con riduzione del trattamento economico;
2. per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
3. per gravi inosservanze degli obblighi e compiti che comportino disfunzioni del servizio;
4. per mancata effettuazione delle prestazioni sanitarie e/o medico-legali previste dal presente accordo collettivo nazionale;
5. per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', percepimento di indebito emolumento;
6. nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o di ordine di custodia cautelare. La ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Direttore della suindicata Direzione generale del Ministero della salute entro 30 giorni dalla cessazione del provvedimento di cui al precedente capoverso, previo parere della commissione paritetica di cui all'articolo 10.
Il provvedimento di sospensione comporta la sospensione del rapporto convenzionale da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni;
e) revoca dell'incarico:
1. per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto;
2. per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali siano state accertate gravissime responsabilita';
f) decadenza dall'incarico per richieste o percepimento di compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti.
5. Avverso la sanzione disciplinare irrogata e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore della suindicata Direzione generale del Ministero della salute che, sentita la commissione paritetica di cui all'articolo 10, decide in via definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente.
6. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, e' comunicato all'Ordine professionale di competenza e agli uffici SASN di Napoli e Genova.
7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito al medico.
Trascorso tale termine il procedimento si estingue.
8. Oltre all'irrogazione di sanzioni disciplinari, l'inosservanza degli obblighi e dei compiti comporta anche il recupero delle eventuali somme erogate dall'ufficio SASN per prestazioni non spettanti o, in ogni caso, conseguenti alla condotta del medico fiduciario.


Art. 10.
Commissione paritetica

1. Presso il Ministero della salute e' istituita, con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, una commissione paritetica composta da:
a) i medici fiduciari indicati dai sindacati in numero pari ad un componente per ogni sigla sindacale firmataria del presente accordo;
b) il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e un numero di funzionari tale da garantire la pariteticita'.
2. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra in caso di decadenza.
3. Al componente supplente che sia diventato effettivo per una delle cause previste dal presente articolo subentra un nuovo membro supplente, indicato dalla sigla sindacale competente, con le stesse modalita' previste dal presente articolo.
4. La commissione e' presieduta dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.
5. La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la decadenza da componente della commissione.
6. Il membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario e' sostituito dal supplente.
7. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi supplenti e' effettuata con provvedimento del Direttore della Direzione generale
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro 60 giorni dalla indicazione da parte dei sindacati firmatari del presente accordo, che provvedono a far pervenire i rispettivi nominativi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella Gazzetta Ufficiale.
8. La nomina da parte del Direttore generale dei componenti della commissione paritetica ha luogo entro i termini di cui al precedente comma, anche in assenza della indicazione di uno o piu' sindacati.
9. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
10. La commissione svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e puo' formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.
11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
12. Indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma del presente accordo, resta ferma la competenza degli ordini dei medici di sanzionare sotto il profilo deontologico i comportamenti dei medici che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.


Art. 11.
Onorari e massimale

1. Gli onorari previsti dall'articolo 5 della disciplina approvata con decreto ministeriale del 24 dicembre 2003, n. 399, sono rideterminati e integrati come segue:
a) visita ambulatoriale e preventiva di imbarco dal 1° gennaio 2001 euro 11,08 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 11,26 (+ 1,7%);
dal 1° gennaio 2003 euro 11,52 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 11,71 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 11,88 (+1,5%);
b) visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1° gennaio 2001 euro 16,91 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 17,19 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 17,59 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 17,88 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 18,14 (+1,5%). Per le visite domiciliari effettuate al di fuori della cinta urbana e' corrisposto, per l'utilizzo di autovettura da parte del medico, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso;
c) visita a bordo di nave in rada dal 1° gennaio 2001 euro 43,80 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 44,53 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 45,55 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 46,32 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 47,01 (+1,5%);
d) visita a bordo di nave in navigazione con eventuale accompagnamento di marittimo all'ospedale dal 1° gennaio 2001 euro 93,91 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 95,48 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 97,69 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 99,35 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 100,84 (+ 1,5%);
e) visita biennale dal 1° gennaio 2001 euro 21,91 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 22,28 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 22,79 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 23,17 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 23,51 (+ 1,5%);
f) visita preventiva d'imbarco effettuata a bordo di navi dal 1° gennaio 2001 euro 11,08 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 11,26 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 11,52 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 11,71 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 11,88 (+ 1,5%);
g) concorso forfetario nelle spese sostenute per la disponibilita' di un idoneo studio medico, per il collaboratore di studio medico, per il personale infermieristico e per ogni altra spesa di carattere amministrativo sostenuta in relazione all'espletamento dell'attivita', dal 1° gennaio 2001 euro 0,63 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 euro 0,64 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 euro 0,66 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 euro 0,67 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 euro 0,68 (+ 1,5%);
2. I compensi previsti per le visite sono maggiorati del 50% se la prestazione e' richiesta ed eseguita tra le ore 20,00 e le ore 8,00 di tutti i giorni e tra le 8,00 e le ore 20,00 dei giorni festivi e del 30% per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore 10,00 e le ore 20,00 dei giorni prefestivi.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sara' corrisposto, a titolo di concorso forfetario per la collaborazione informatica, un importo di euro 0,20 per ogni prestazione effettuata, con un rimborso minimo di euro 30,00 mensili.
4. Ai fini della liquidazione degli onorari, per consentire anche tempestivi ed efficaci controlli sanitari e gli adempimenti connessi alla sospensione degli assistiti dagli elenchi del servizio sanitario nazionale, entro il 15 di ciascun mese i medici devono inviare all'ufficio SASN di competenza, direttamente o tramite le strutture periferiche, laddove esistano, la distinta mensile delle prestazioni erogate nel mese precedente, redatta secondo le istruzioni impartite dall'ufficio SASN.
5. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della distinta. In caso di pagamenti difformi rispetto alla distinta mensile sul prospetto dei compensi saranno riportate le motivazioni relative alle prestazioni non pagate.
6. I compensi di cui all'articolo 4, comma 2, elencati nel nomenclatore tariffario dell'allegato D dell'ACN 23 marzo 2005, sono riportati nell'allegato A del presente accordo.
7. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attivita' medico-legali in favore del personale navigante la misura del compenso e' pari dal 1° gennaio 2001 ad euro 71,90 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2002 ad euro 73,10 (+ 1,7%); dal 1° gennaio 2003 ad euro 74,79 (+ 1,4% + 0,99%); dal 31 dicembre 2004 ad euro 76,06 (+ 1,7%); dal 31 dicembre 2005 ad euro 77,20 (+ 1,5%).
8. Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed erogate nell'espletamento dell'incarico di cui e' titolare, al medico e' fatto divieto di richiedere o percepire compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione di tale divieto comporta la decadenza dall'incarico, fatta salva ogni altra azione a norma delle leggi vigenti.
9. In via sperimentale i compensi per le prestazioni eccedenti il massimale di 150 visite mensili, escluse le visite preventive d'imbarco, le visite biennali, le prime visite su denuncia di malattia durante l'imbarco, le visite di chiusura di malattia per gli aeronaviganti e le visite d'infortunio saranno decurtati nella misura del 50%. I compensi per le prestazioni eccedenti il massimale di 300 visite mensili, escluse le visite preventive d'imbarco, le visite biennali, le prime visite su denuncia di malattia durante l'imbarco, le visite di chiusura di malattia per gli aeronaviganti e le visite
d'infortunio, saranno decurtati nella misura del 70%.


Art. 12.
Visite mediche domiciliari di controllo

1. Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della salute o, in relazione a particolari esigenze locali, dai medici fiduciari con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal decreto ministeriale 27 maggio 1987, n. 322 del Ministero della sanita'.
2. I compensi per le visite di controllo e l'importo fisso stabilito a titolo di spese di amministrazione sono quelli stabiliti con decreto interministeriale 8 maggio 2008 adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della salute, per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite di controllo dei lavoratori assenti per malattia.
3. I compensi previsti per tali visite sono i seguenti:
a) euro 41,67 per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale;
b) euro 52,82 per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo;
c) euro 28,29 per visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore;
d) euro 39,61 per visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore.
4. L'importo fisso stabilito, a titolo di spese di amministrazione, dall'articolo 10 del decreto ministeriale 27 maggio 1987, n. 322, e' pari ad euro 4,13 per i rimborsi dovuti dai richiedenti le visite di controllo per il personale navigante.
5. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico e' riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana o per il raggiungimento del punto d'imbarco in caso di visite da effettuare in isole, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde.
6. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stato nominato un medico e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico di controllo iscritto nelle liste speciali dell'INPS o delle Aziende sanitarie locali e sempre che l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui al comma 3, lettere a) b) c) d), e' maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 5 e' integrato con il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonche' di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.
7. Per l'ipotesi di cui al precedente comma, qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire secondo gli orari dei mezzi di
trasporto entro le ore 14, per le visite effettuate dalle 10 alle 12, ed entro le ore 21, per le visite effettuate dalle 17 alle 19, e' riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di euro 45,00, rivalutate annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla pubblicazione del presente accordo.
9. L'impresa di navigazione e l'INAIL (ex IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare all'ufficio SASN competente il compenso e l'importo fisso, a titolo di spese di amministrazione, di cui ai commi precedenti.


Art. 13.
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, a cura del Ministero della salute, i medici fiduciari sono assicurati contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente accordo.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilita' verso terzi:
euro 1.032.913,80 per sinistro;
euro 516.456,90 per persona;
euro 258.228,45 per danni a cose o ad animali;
b) per gli infortuni:
euro 775.000,00 per morte o invalidita' permanente;
euro 52,00 giornalieri per invalidita' temporanea assoluta per un massimo di 300 giorni all'anno.
3. L'assicurazione contro gli infortuni e' a copertura degli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi gli infortuni eventualmente subiti in occasione delle visite effettuate al domicilio degli assistiti o a bordo di nave, in rada e in navigazione.
4. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati di categoria firmatari del presente accordo.


Art. 14.
Contributo previdenziale e per assicurazione di malattia

1. Dal 1° gennaio 2004 sugli onorari di cui al precedente articolo 11, l'ufficio SASN competente versa trimestralmente un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 15% di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui il 9,375% a carico del Ministero della salute e il 5,625% a carico del medico.
2. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.


Art. 15.
Medici domiciliari

1. Il presente accordo, per la parte compatibile, si applica anche ai medici fiduciari con incarico limitato alle sole visite domiciliari, nelle localita' sedi di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute.
2. I medici di cui al comma precedente effettuano anche visite preventive di imbarco urgenti, nelle ore di chiusura degli ambulatori degli uffici SASN, con le modalita' previste dall'articolo 6, commi 2 e 3 del presente accordo.


Art. 16.
Quote sindacali

1. L'ufficio SASN competente si impegna a riscuotere, sulla base di apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme.
2. Le quote riscosse sono versate ai sindacati interessati, con l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale e con l'indicazione delle relative quote.
3. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.


Art. 17.
Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione

1. In occasione di scioperi della categoria, deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali:
a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;
b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco;
c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.
2. Il diritto di sciopero dei medici fiduciari e' esercitato con un preavviso di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
3. I medici fiduciari che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del presente accordo.
4. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e
referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali, e
comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
5. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.


Art. 18.
Aggiornamento professionale obbligatorio

1. I medici fiduciari che operano esclusivamente per il Ministero della salute e i medici che operano anche per le aziende USL in qualita' di medici di assistenza primaria, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, per la durata massima di 40 ore annue.
2. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di trasporto pubblico.
3. L'ufficio SASN competente puo' riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende USL ed ai seminari, ai congressi, ai convegni ed alle altre manifestazioni consimili comprese nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da Universita', ospedali, Istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione senza oneri a carico dello stesso.


Art. 19.
Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono valutati per gli anni 2001-2005 in euro 674.613,36, con un maggiore onere a tutto il 2012 di euro 1.566.819,24, nonche' in euro 226.000,00 per contributi previdenziali, per un onere complessivo di euro 2.467.432,60.



Norma transitoria n. 1
L'articolo 11, comma 9 si applica dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente accordo nella Gazzetta Ufficiale per la durata di un anno. Allo scadere di tale termine, entro i tre mesi successivi la Commissione Paritetica si riunira' per valutare i risultati acquisiti.

Norma transitoria n. 2
Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 10 del presente accordo, e' confermata la commissione attualmente in carica.


Dichiarazione a verbale n. 1
Dalla pubblicazione della presente convenzione, con l'entrata in funzione del sistema informativo NSIASN, decade automaticamente l'obbligo di aggiornamento del libretto sanitario dell'assistito.


Dichiarazione a verbale n. 2
Il Ministero della salute si impegna a verificare la possibilita' di estendere la copertura assicurativa, di cui all'articolo 13 del presente accordo, anche alle spese legali sostenute dal medico per fatti inerenti l'attivita' svolta per conto del Ministero, nei procedimenti giudiziari conclusi con esito favorevole al medico stesso.

Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si impegnano a rivedersi in occasione dell'entrata a regime del sistema NSIASN al fine di esaminare le problematiche connesse e i relativi oneri.

Dichiarazione a verbale n. 4
Le parti concordano di rimandare alla contrattazione per il rinnovo dell'accordo della medicina generale la possibilita' di far eseguire dal medico di continuita' assistenziale le visite preventive d'imbarco in caso di non reperibilita' del medico fiduciario.

Dichiarazione a verbale n. 5
Il Ministero della salute si impegna ad emanare nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente accordo una circolare esplicativa sulle prestazioni di cui alla lettera B del nomenclatore tariffario dell'allegato «D» dell'ACN del 23 marzo 2005, con autorizzazione dell'Ufficio SASN competente.

Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato A
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ALLEGATO D DELL'ACN 23 MARZO 2005

1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di assistenza primaria sono quelle elencate in calce all'allegato D, nel nomenclatore-tariffario.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale convenzionato del medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente.
3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1, lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneita' dello studio professionale, il medico e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio e' dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.
4. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico e' tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente.
Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare data di effettuazione, nome, cognome, indirizzo e numero di codice regionale dell'assistito.
5. Nel caso di prestazioni multiple o singole soggette ad autorizzazione dal Servizio, il medico deve inoltrare, insieme alla
distinta riepilogativa delle prestazioni aggiuntive, l'autorizzazione ed il modulo riepilogativo di prestazioni multiple autorizzate di cui all'Allegato S del presente Accordo, debitamente controfirmato dall'assistito, o da chi per lui, a conferma dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.
6. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilita' di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.
7. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sara' esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di cui all'articolo 25, comma 4.
8. Per le prestazioni rese, al medico spettano compensi onnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario, con esclusione di quelli previsti alla lettera «C». Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo puo' far carico all'assistito.
I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4.
9. I medici della Continuita' Assistenziale possono eseguire, nell'esercizio della propria attivita' convenzionale, le prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A del nomenclatore tariffario di cui al presente Allegato.

NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione:
Prestazioni 1.1.2001
1. Prima medicazione: (*) 12,32.
2. Sutura di ferita superficiale: 3,32.
3. Successive medicazioni: 6,16.
4. Rimozione di punti di sutura e medicazione: 12,32.
5. Cateterismo uretrale nell'uomo: 9,66.
6. Cateterismo uretrale nella donna: 3,59.
7. Tamponamento nasale anteriore: 5,62.
8. Fleboclisi (unica eseguibile in caso di urgenza): 12,32.
9. Lavanda gastrica: 12,32.
10. Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica: 6,16.
11. Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**): 9,21.
12. Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulabili): 0,64.
B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria:
Prestazioni 1.1.2001
1. Ciclo di fleboclisi: 9,21.
2. Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione):
6,16.
3. Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per prestazione singola) (***): 1,23.
4.Vaccinazioni non obbligatorie (****): 6,16.
C) Tipologie di prestazioni di norma eseguibili nell'ambito degli accordi regionali e aziendali.
1. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del medico o della associazione di medici, di prestazioni aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio delle patologie, che programmate, nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attivita' previste dall'articolo 25.
2. A titolo esemplificativo si individuano alcune prestazioni correlate alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4:
Anziani:
test psicoattitudinali;
test per valutazione di abilita' e di socializzazione;
test verbali e non, per valutazione cognitiva.
Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di:
patologie infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di
vaccinoprofilassi;
patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia;
ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.);
neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavande vescicali, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant'altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico - patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi;
patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie):
spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aereosol (***);
patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale;
pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale:incisione di ascessi, riduzione di lussazione.
(*) Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa.
(**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.
(***) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.
(****) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di Azienda.
Per la conservazione del vaccino che e' fornito dall'Azienda, lostudio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente allegato. La vaccinazione antinfluenzale e' compensata con la tariffa di cui al presente allegato anche nel caso previsto dall'articolo 45, comma 4 lettera c).



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