CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO
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Decreto del Ministero della salute 19 dicembre 2012 n 255
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Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed ilnpersonale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante,marittimo e dell'aviazione civile.».(G.U. n.31 del 6 febbraio 2013)
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77, del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute; Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per il 2012)"; Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 dicembre 2005, n. 302, con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale "sanita'", sottoscritto in data 5 giugno 2006; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale "sanita'" sottoscritto in data 10 aprile 2008; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale "sanita'" sottoscritto in data 31 luglio 2009; Ritenuto, di allineare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della sanita' 30 dicembre 2005, n. 302, agli istituti normativi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto "sanita'"; Considerato che in data 20 dicembre 2011 e' stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per regolare il trattamento giuridico del personale sanitario non medico operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 30 maggio 2012; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 30 agosto 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta reso con nota n. 43173/6/2012, in data 5 dicembre 2012; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. E' reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico - infermieri e tecnici - operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile - parte giuridica -, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato, che e' parte integrante del presente decreto. 2. Dall'applicazione del presente regolamento, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 dicembre 2012 Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 329 Allegato ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro convenzionale tra il Ministero della Salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica , tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 2. Il presente accordo ha validita' per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009 e disciplina il trattamento giuridico del personale di cui al comma precedente. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della pubblicazione, salvo diversa prescrizione dello stesso accordo. Art. 2. Conferimento dell'incarico 1. Il Ministero della Salute - ufficio SASN competente, qualora si determini la necessita' di attribuire un incarico di infermiere, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio biomedico, fisioterapista, previa autorizzazione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo dell'ufficio SASN di Napoli o Genova, territorialmente competente in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto. 2. Detto avviso e', altresi', pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della sede dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, ed e' inviato per conoscenza ai rispettivi Ordini e collegi professionali e alle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. 3. Gli aspiranti all'incarico devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti all'incarico devono essere iscritti al relativo Ordine o collegio professionale, ove esistente. 5. Al momento del conferimento dell'incarico, gli aspiranti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 3. 6. L'ufficio SASN competente effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 7. Completata la fase di valutazione dei titoli, l'ufficio SASN trasmette al competente ufficio della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale unitamente a copia delle relative domande, i verbali delle operazioni compiute, indicando l'aspirante ritenuto piu' idoneo all'incarico sulla base dei criteri di cui al comma 6. 8. Il Direttore della predetta Direzione, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio SASN competente, autorizza il conferimento dell'incarico. 9. Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito all'aspirante che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio. 10. L'incarico a tempo indeterminato e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dall'aspirante, con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. 11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, l'aspirante, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 12. L'incarico e' conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale confermato nell'incarico. 13. Nell'ambito del rapporto convenzionale l'incarico e' conferito a tempo indeterminato qualora, allo scadere del terzo mese, da parte del Ministero della Salute - ufficio SASN competente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta PEC , non venga notificata all'incaricato la mancata conferma. 14. Contro il provvedimento di mancata conferma e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 15. Il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 13 emette provvedimento definitivo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 16. La graduatoria ha validita' annuale dalla data di pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico, che avverra' con le stesse modalita' previste dal presente articolo. 17. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui sopra, il Ministero della Salute puo' conferire incarichi provvisori. 18. L'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, propone al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e di conferire l'incarico provvisorio all'aspirante ritenuto piu' idoneo, individuato sulla base dei criteri di cui alla tabella A. Se concorda con tale proposta, il Direttore generale autorizza il conferimento dell'incarico provvisorio, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo. Art. 3. Incompatibilita' 1. L'incarico non puo' essere conferito al personale che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi ente pubblico o privato che preveda il divieto di libero esercizio professionale; c) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi con il rapporto convenzionale con il Ministero della Salute; d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti. Art. 4. Compiti del personale incaricato 1. Il personale incaricato, nello svolgimento della propria attivita', e' tenuto ad espletare i compiti propri della relativa professione, nonche' i compiti di carattere amministrativo connessi, ai' fini del buon andamento del servizio. 2. Il Ministero mette a disposizione tutte le risorse logistiche e strumentali necessarie per l'espletamento del servizio. Art. 5. Massimale orario 1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato e fissato in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo le esigerne di servizio dell'ufficio SASN competente. 2. Qualora per esigenze straordinarie di servizio sia necessario superare occasionalmente l'orario massimo settimanale previsto dall'incarico, l'ufficio SASN competente puo' autorizzare il prolungamento. 3. Al personale autorizzato a prolungare l'orario e' corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie. Art. 6 Aumento di orario 1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario, il Ministero della Salute - ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo ordine di anzianita' d'incarico e, in subordine, secondo l'anzianita' del conseguimento del titolo richiesto per l'incarico, i titolari di incarico inferiore a trentasei ore settimanali in servizio nella struttura ambulatoriale medesima al fine di conferire l'aumento di orario. 2. Qualora gli interpellati dichiarino la propria disponibilita' all'aumento di orario, il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale autorizza l'ufficio SASN competente a conferire l'aumento di orario. 3. Qualora, invece, gli interpellati dichiarino la propria indisponibilita' o non siano in condizioni di acquisire l'aumento di orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - attiva la procedura in ambito regionale, estendendo l'interpello a tutto il personale incaricato presso gli altri ambulatori dislocati all'interno della regione stessa. Art. 7. Mobilita' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute - ufficio SASN competente - puo' avvalersi dell'istituto della mobilita'. Le medesime procedure sono attivate in caso si soppressione della sede SASN di appartenenza. 2. Le procedure di mobilita' di cui al comma 1 terranno conto deiseguenti criteri: a) possesso dei requisiti per la fruizione della legge 104/92,limitatamente a se' stessi (riconoscimento dell'handicap in situazione di gravita' da parte dell'apposita Commissione ASL); b) possesso dei requisiti previsti dalla Legge 104/92 per coniuge e i parenti entro il 2° grado (riconoscimento dell'handicap in situazione di gravita' da parte dell'apposita Commissione ASL); c) avvicinamento ai figli minori di anni 8; d) avvicinamento al coniuge e/o figli di eta' compresa tra gli 8 e i 14 anni; e) avvicinamento al nucleo familiare; f) maggiore anzianita' di servizio prestato presso i SASN; g) documentati gravi motivi di salute; h) motivi di studio; 3. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 conduca a situazioni di parita', la procedura di mobilita' sara' avviata, prioritariamente, nei confronti del personale che abbia una minore eta' anagrafica. 4. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. In caso di attribuzione di nuovo incarico presso sedi ambulatoriali nelle quali sono state precedentemente attivate procedure di mobilita' per esigenze di carattere organizzativo e funzionale, saranno preventivamente prese in considerazione le istanze del personale gia' destinatario delle medesime procedure. 6. Il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 13 emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 7. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute -ufficio SASN competente - assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno economico per lo stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente piu' vicino di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilita'. 8. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda dell'incaricato, valutate le prioritarie esigenze di servizio, con il rispetto dei criteri di mobilita' di cui al comma 2 del presente articolo. 9. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo, il personale incaricato a tempo indeterminato puo' essere autorizzato a prestare servizio presso un'altra sede SASN, ubicata in altro comune, con diritto al rimborso delle spese di viaggio effettuate con mezzi di trasporto pubblico. Art. 8 Disciplina dell'assenza dal servizio 1. Al personale incaricato spetta, per ciascun anno di servizio prestato, un periodo di permesso retribuito di giorni trenta non festivi purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. Detto periodo e' elevato di giorni quindici non festivi per i tecnici di radiologia medica che usufruiscono dell'indenmta' di rischio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del disciplinare allegato aldecreto del Ministro della Sanita' del 19 dicembre 1986. 2. Il periodo di permesso e' goduto durante l'anno di maturazione. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi retribuiti dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo. 3. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco dei trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, il Ministero corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per i primi 75 giorni e al 50% per i successivi 150 giorni. In caso che la malattia o l'infortunio si protraggano ulteriormente il Ministero conserva l'incarico per ulteriori 180 giorni senza diritto a compenso. 4. Al personale incaricato che si assenta dal servizio per documentato e accertato infortunio sul lavoro e' riconosciuto un ulteriore periodo di assenza retribuito per intero non superiore a sessanta giorni nell'arco di trenta mesi. 5. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili (emodialisi, chemioterapia,etc) secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale del Ministero, e di assenze per ricovero ospedaliero o day hospital per le citate terapie, debitamente certificate da strutture pubbliche, il numero dei giorni di malattia, per i quali il Ministero corrisponde l'intero trattamento economico, e' elevato a 180 giorni e quello, per il quale e' previsto un trattamento economico al 50%, e' elevato a 240 giorni. In caso che la malattia o l'infortunio si protraggano ulteriormente, il Ministero conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza diritto a compenso. 6. I giorni di assenza retribuita, di cui ai commi 3, 4 e 5 sono rapportati al numero degli accessi settimanali. 7. In caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo e' riconosciuto un corrispondente permesso retribuito, in aggiunta ai giorni sopra previsti in caso di accertata malattia o infortunio. 8. Il personale sanitario non medico conserva l'incarico durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive integrazioni o modificazioni, con diritto alle stesse indennita' riconosciute dall'I.N.P.S. al personale con esso assicurate. 9. Il personale incaricato conserva, altresi', l'incarico senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: a) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni in un anno; b) partecipazione ad esami, concorsi o a corsi di aggiornamento professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno; c) matrimonio fino ad un massimo di quindici giorni; d) per giustificati e documentati motivi di studio o comprovata necessita'. partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarieta' sociale per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio, sempre che esista la possibilita di assicurarne idonea sostituzione. 10. Per le assenze di cui al presente articolo, salvo i casi di inderogabile urgenza, ed in ogni caso al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5 e 9, lett. a), deve inoltrare istanza all'ufficio SASN competente almeno sette giorni prima dell'assenza, indicando la prevedibile durata ed il nominativo del sostituto. 11. L'ufficio SASN, valutata la richiesta, adotta i provvedimenti di competenza relativi all'assenza e, ove necessario, alla sostituzione. 12. Nei confronti del sostituto non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo. 13. Al sostituto sono attribuiti gli stessi compensi previsti per il prolungamento di orario di cui all'articolo 5 del presente accordo. 14. Al personale incaricato puo' essere concesso, previa autorizzazione, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, con il limite di 18 ore annuali. 15. I ritardi effettuati nel limite massimo giornaliero di 30 minuti e annuale di 9 ore e i brevi permessi di cui sopra devono essere recuperati nello stesso giorno o, previa autorizzazione, entro il mese successivo. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, il compenso e' proporzionalmente decurtato. 16. Le assenze non retribuite, di cui al presente articolo, non sono utili ai fini dell'anzianita' di incarico. Art. 9. Formazione permanente 1. Il personale incaricato che partecipa ad iniziative formative per l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori, stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'art. 16-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' considerato in attivita' di servizio, senza ulteriori oneri a carico del Ministero. Art. 10. Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro 1. La tutela della salute e dell'integrita' fisica e psichica del personale sanitario non medico di cui al presente accordo e' garantita dagli stessi organi, di cui al Decreto Legislativo n.81 del 2008, previsti per il personale dipendente. Art. 11. Cessazione e sospensione dall'incarico 1. L'incarico e' sospeso in caso di grave inosservanza degli obblighi convenzionali che comporti disfunzioni del servizio con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso alla Commissione paritetica di cui all' articolo 13 che decide entro trenta giorni. 2. L'incarico e' altresi' sospeso nel caso di sospensione dall'albo professionale o collegio nonche' nel caso di emissione di mandato o ordine di custodia cautelare. 3. La cessazione dell'incarico ha luogo: a) per raggiungimento dei limiti di eta' previsti dall'ordinamento vigente in materia di collocamento a riposo del personale dipendente; b) per recesso dell'interessato; c) per decesso; d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione; e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale o collegio ; f per permanente incapacita' fisica totale sopravvenuta; g) per incompatibilita' accertata; h) per recidiva di infrazioni che hanno gia' determinato la sospensione del rapporto. Art. 12. Tutela sindacale 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 8, la fruizione di tre ore annue retribuite per ogni iscritto. Il numero degli iscritti viene rilevato alla fine di ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti. 2. Le convocazioni disposte dal Ministero non decurtano monte-ore di cui al primo comma. 3. I permessi sindacali devono essere richiesti con almeno 2 giorni di preavviso dalle Organizzazioni sindacali. 4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'ufficio SASN competente per 3 ore annue pro capite senza decurtazione del compenso e per 4 ore annue procap ite non retribuite, garantendo l'erogazione delle prestazioni medico-legali di cui al successivo comma 7. 5. E' garantita per ciascuna Organizzazione sindacale la diffusione delle comunicazioni sindacali. 6. E' garantito il diritto di sciopero del personale. Esso e' esercitato previa comunicazione da parte delle organizzazioni sindacali con un preavviso di almeno quindici giorni. 7. II SASN competente, ricevuta la comunicazione di sciopero, istituisce un presidio per l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali, dando idonea e ampia informazione all'utenza: a) visite per infortunio o malattia al personale navigante imbarcato; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco; c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; d) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea. 8. Ai fini del rinnovo della contrattazione a livello centrale sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero di sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 9. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dall'ufficio SASN competente e sono versate mensilmente alle rispettive organizzazioni sindacali con le modalita' da queste indicate. Art. 13. Commissione paritetica 1. Presso la sede centrale del Ministero e' istituita con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale una Commissione paritetica che svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e che puo' formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi. 2. La Commissione e' costituita dai rappresentanti del personale di cui al presente accordo designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie e da un numero paritetico di funzionari del Ministero della Salute, ivi compreso il Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. Ciascuna organizzazione sindacale firmataria puo' designare un solo rappresentante in seno alla commissione. 3. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e che gli subentra in caso di decadenza. 4. La Commissione e' presieduta dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute. 5. La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da componente della commissione. 6. La Commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 7. La Commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre sindacati firmatari. Art. 14 Trattamento tributario e previdenziale I. Gli emolumenti corrisposti al personale incaricato sono assoggettati, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342 e del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, allo stesso regime tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente. 2. Il personale e' assicurato alle gestioni previdenziali IVS e DS dell'INPS. Art. 15 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. Il Ministero della Salute assicura i lavoratori incaricati contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo. 2. Il contratto e' stipulato senza franchigia per i seguenti massimali: a) per responsabilita' civile verso i terzi: Euro 774.687,00 per sinistro; Euro 516.457,00 per singola persona danneggiata; Euro 258.228,00 per danni a cose od animali; b) per gli infortuni: Euro 774.687,00 per morte o invalidita' permanente Euro 78,00 giornaliere per un massimo di trecento giorni per invalidita" temporanea. 3. Il personale incaricato, che a causa dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo e' esposto a radiazioni ionizzanti, e' assicurato obbligatoriamente presso l'I.N.A.I.L. Parte di provvedimento in formato grafico Allegato tabella A TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO. A) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (punteggio massimo: punti 5): 1. Diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D. I.vo 30/12/92 n.502, con il massimo dei voti punti 3,00 2. Diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento (riconosciuti equipollenti al diploma universitario), con il massimo dei voti punti 2,00 3. Anzianita' di iscrizione all'albo professionale (per anno) punti 0,20 B) TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo : punti 25) per servizio reso nello stesso profilo professionale messo a bando o in qualifiche corrispondenti:
1. Attivita' prestata presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici S.A.S.N. : per ogni mese di attivita': punti 0,50 2. Attivita' di sostituzione prestata presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici S.A.S.N. per ogni mese, di attivita' : punti 0,40 3. Attivita' prestata presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attivita' : punti 0,10 4. Attivita' prestata presso strutture sanitarie private: per ogni mese di attivita' : punti 0,05 Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti e' valutato al 50% (rispetto ai punteggi sopra riportati) di quello reso nel profilo relativo al bando. Per mese intero di attivita' si intendono anche frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato. C) PUBBLICAZIONI, CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE, TITOLI VARI (punteggio massimo: punti 5): - pubblicazioni - partecipazione a convegni, congressi e seminari - incarichi di insegnamento - corsi di formazione e di' aggiornamento professionale - servizio militare di leva espletato con mansioni riconducibili al profilo a concorso - altri titoli (categoria residuale) Dichiarazione a verbale n. 1 Il Ministero della salute si impegna ad organizzare corsi formativi interni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Dichiarazione a verbale n.2 L'eventuale ripristino della festivita' del Santo Patrono, tenuto conto della chiusura degli uffici SASN del Ministero della Salute, comportera' la chiusura degli ambulatori.
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