A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 16 gennaio 2009 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al C.C.N.L. del personale del Comparto scuola per il biennio economico 2008-2009 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei conti il 21 gennaio 2009 sull'attendibilità dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2009, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri ........................ (firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL ........................................ (non firmato)
CISL ........................................ (firmato)
UIL ......................................... (firmato)
CONFSAL ..................................... (firmato)
CGU ......................................... (firmato)
per le Organizzazioni sindacali di categoria:
FLC/CGIL .................................... (non firmato)
CISL SCUOLA ................................. (firmato)
UIL SCUOLA .................................. (firmato)
SNALS CONFSAL ............................... (firmato)
FED. GILDA/UNAMS ............................ (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il biennio economico 2008-2009.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio
economico 2008/2009
Art. 1.
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.
Art. 2.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 78, comma 2, del C.C.N.L. 29 novembre 2007 (tabella 2), come rideterminati dall'art. 3, comma 2, della sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008 (tabella 1), sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella A hanno effetto integralmente sulla 13ª mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 4.
Fondo dell'Istituzione scolastica e nuovi parametri unitari di distribuzione
1. Le risorse di cui all'art. 84 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, per effetto della riduzione prevista dall'art. 85, comma 3, destinata alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto degli elementi retributivi di cui agli articoli 56, comma 3, 82, comma 4 e 83, comma 3 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, sono quantificate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in 1.161,92 milioni di euro.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 85, comma 3, del C.C.N.L. 29 novembre 2007, allo scopo di rendere compatibili le risorse di cui al comma 1 con la variazione dei punti di erogazione del servizio scolastico e dell'organico di diritto del personale del comparto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, sono di seguito rideterminati:
€ 4.056,00 euro per ciascun punto di erogazione del servizio;
€ 802,00 euro per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
€ 857,00 euro ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.
3. I valori di cui al comma 2 si applicano, nei limiti delle risorse complessive del fondo, ai parametri individuati annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella pubblicazione della Direzione generale per gli studi e la programmazione e per i Sistemi informativi «sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale - situazione dell'organico di diritto».
4. In sede dei successivi rinnovi contrattuali sarà verificata l'esatta consistenza della variazione dei punti di erogazione del servizio e dell'organico di personale al fine di recuperare, mediante l'innalzamento dei valori unitari di cui al comma 2, le eventuali economie derivanti dalla contrazione dei parametri di cui al comma 3.
Art. 5.
Risorse posizioni economiche personale ATA
1. Fermo restando il disposto del comma 7, dell'art. 50, del C.C.N.L. 27 novembre 2007, le risorse di cui al comma 5 del medesimo art. 50 non completamente utilizzate per effetto dello slittamento delle procedure per l'attribuzione delle posizioni economiche per il personale ATA, saranno utilizzate integralmente nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro per il riconoscimento di benefici economici una tantum destinati al personale ATA.
Art. 6.
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del C.C.N.L. 29 novembre 2007, compatibilmente con le vigenti disposizioni non derogabili.
2. Tutti gli articoli del C.C.N.L. 29 novembre 2007 richiamati nel presente contratto si intendono come modificati dalle successive sequenze contrattuali dell' 8 aprile 2008 e 25 luglio 2008.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono sulla necessità di rivedere, nel prossimo rinnovo contrattuale, l'attuale struttura della retribuzione allo scopo di semplificarne il contenuto anche in relazione ai diversi ambiti di intervento della contrattazione nazionale finalizzata alla definizione delle componenti fisse della retribuzione e della contrattazione integrativa volta a definire il salario accessorio per la valorizzazione della qualità della prestazione lavorativa.
Tabella A
----> Vedere Tabella a pag. 23 <----
Tabella B
----> Vedere Tabella a pag. 24 <----