Accordo per l'adesione da parte del personale medico - veterinario al Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale. (G.U. 25 marzo 2008, n. 71)
In data 5 marzo 2008 alle ore 11,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale IV, nelle persone di:
per l'A.Ra.N.: avv. Massimo Massella Ducci Teri - Presidente
dell'A.Ra.N. (firmato)
per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
CGIL FP MEDICI: (firmato)
CGIL (firmato)
FED. CISL MEDICI COSIME: (firmato)
CISL: (firmato)
FM aderente UIL FPL: (firmato)
UIL: (firmato)
CIVEMP: (firmato)
FESMED: (firmato)
UMSPED: (firmato)
CIMO ASMD: (firmato) CONFEDIR: (firmato)
ANAAO ASSOMED: (firmato)
COSMED: (firmato)
Al termine della riunione, le parti ottoscrivono l'allegato Accordo.
ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO E VETERINARIO AL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI COMPARTI DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.
Premessa:
Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione di Fondi pensione dei pubblici dipendenti come modificato e integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 111 del 15 maggio 2000 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001;
Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare Perseo;
In conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro Nazionale in materia di T.F.R. e previdenza complementare per i pubblici dipendenti sottoscritto il 29 luglio 1999 e dei seguenti C.CC.NN.LL.:
CCNL 3 novembre 2005, con il quale le parti hanno convenuto sulla necessità di usufruire della tutela previdenziale complementare, riservandosi entro il 2005 di dichiarare se intendono aderire al Fondo in fase di istituzione per i lavoratori del Comparto regioni ed autonomie locali e Servizio sanitario nazionale ovvero se definirne uno autonomo per la dirigenza della presente area (art. 59);
CCNL 5 luglio 2006, con il quale il predetto termine é stato prorogato al 30 settembre 2006 (art. 14);
Le Organizzazioni sindacali dell'area medica e veterinaria firmatarie del presente accordo, sciogliendo definitivamente la riserva di cui ai citati CC.CC.NN.L., dichiarano di voler aderire all'istituito Fondo pensione complementare di cui all'accordo del 14 maggio 2007 e denominato Perseo e di dar corso alle conseguenti procedure;
L'Aran prende atto;
Per l'effetto le parti concordano quanto segue:
Art. 1.
1. L'adesione individuale a PERSEO é libera e volontaria.
2. Possono aderire al Fondo pensione i medici e i veterinari del Servizio sanitario nazionale assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
a. contratto a tempo indeterminato;
b. contratto part-time a tempo indeterminato;
c. contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
Art. 2.
1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonato del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 34 del CCNL 10 febbraio 2004, sono così determinate:
1% a carico del dipendente;1% a carico dell'Amministrazione.
2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'INPDAP:
la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
l'1,5% della parte contributiva ex art. 2 - commi 4 e 5 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;
l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2000.
Art. 3.
1. La quota d'iscrizione, una tantum, al Fondo pensione é stabilita in Euro 2,75 a carico dell'Amministrazione mentre quella a carico del lavoratore verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione é assolta, in unica soluzione, al momento della costituzione del Fondo pensione, sulla base del numero dei dipendenti dell'Area interessata.
3. La quota associativa é fissata dal Consiglio di amministrazione e indicata sulla nota informativa.
Art. 4.
1. Le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo Perseo, definito in data 14 maggio 2007 e di condividerne i contenuti.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il Fondo di pensione complementare nazionale per i dipendenti dei comparti regioni ed autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale (PERSEO) definito il 14 maggio 2007 é stato certificato dalla Corte dei conti e che si sono conclusi i lavori per la definizione dello Statuto.
3. Le adesioni individuali al Fondo pensione potranno aver luogo a far tempo dall'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla COVIP.
Art. 5.
1. Al presente accordo si applica la procedura di certificazione prevista dall'art. 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.