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CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

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Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Accordo del personale sanitario del 05.03.2008
 

Accordo per l'adesione da parte del personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo al Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale. (G.U. 25 marzo 2008, n. 71)



In data 5 marzo 2008 alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:
per l'A.Ra.N.: avv. Massimo Massella Ducci Teri - Presidente
dell'A.Ra.N. (firmato)
per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacaliConfederazioni sindacali
CGIL FP: (firmato)
CGIL: (firmato)
CISL FPS COSIADI: (firmato)
CISL: (firmato)
UIL FPL: (firmato)
UIL: (firmato)
FP CIDA: (firmato)
CIDA: (firmato)
SINAFO: (firmato)
AUPI: (firmato)
CONFED: (firmato)
SNABI SDS: (firmato)
CONFEDIR SANITà: (firmato)
Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo.



ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA AL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI COMPARTI DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.



Premessa:
Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive
modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione di Fondi pensione dei pubblici dipendenti come modificato e integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000 - Serie generale - e nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001 - Serie generale;
Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare Perseo;
In conformità a quanto previsto dall'AQN in materia di T.F.R. e previdenza complementare per i pubblici dipendenti sottoscritto il 29 luglio 1999 e dal CCNL 3 novembre 2005, con il quale le Organizzazioni sindacali dichiarano (dichiarazione a verbale n. 8) che il contratto non comprende le norme relative all'individuazione del contributo a carico dell'Azienda per la previdenza complementare, sottolineando la persistente omissione della norma indispensabile all'avvio della previdenza complementare;
Le Organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa firmatarie del presente accordo, in conformità di quanto previsto dalla dichiarazione congiunta, in calce all'art. 2, dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare di cui all'accordo del 14 maggio 2007 e denominato Perseo, dichiarano di voler aderire al Fondo stesso e di dar corso alle conseguenti procedure;
L'Aran prende atto;
Per l'effetto le parti concordano quanto segue:



Art. 1.
1. L'adesione individuale a PERSEO é libera e volontaria.
2. Possono aderire al Fondo pensione i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del Serviziosanitario nazionale assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
a. contratto a tempo indeterminato;
b. contratto part-time a tempo indeterminato;
c. contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.



Art. 2.
1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonato del T.F.R., secondo quanto previsto dall'art. 34 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004, sono così determinate:
1% a carico del dipendente;
1% a carico dell'Amministrazione.
2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'INPDAP:
la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del T.F.R. per i dipendenti occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
l'1,5% della parte contributiva ex art. 2 - commi 4 e 5 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;
l'intero accantonamento del T.F.R. maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2000.



Art. 3.
1. La quota d'iscrizione, una tantum, al Fondo pensione é stabilita in Euro 2,75 a carico dell'Amministrazione mentre quella a carico del lavoratore verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione é assolta, in unica soluzione, al momento della costituzione del Fondo pensione, sulla base del numero dei dipendenti dell'Area interessata.
3. La quota associativa é fissata dal Consiglio di amministrazione e indicata sulla nota informativa.



Art. 4.
1. Le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo Perseo, definito in data 14 maggio 2007 e di condividerne i contenuti.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il Fondo di pensione complementare nazionale per i dipendenti dei comparti regioni ed autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale (PERSEO) definito il 14 maggio 2007 é stato certificato dalla Corte dei conti e che si sono conclusi i lavori per la definizione dello Statuto.
3. Le adesioni individuali al Fondo pensione potranno aver luogo a far tempo dall'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla COVIP.



Art. 5.
1. Al presente accordo si applica la procedurali di certificazione prevista dall'art. 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



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