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CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

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Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e delle autonomie locali, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 (G.U. 24.03.2006, n. 70)
 

In data 22 febbraio 2006, ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni e leseguenti:
Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
CGIL/FP (firmato) CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato) CISL (firmato)
UIL/FPL (firmato) UIL (firmato)
CIDA/enti locali (firmato) CIDA (firmato)
DIRER/DIREL (firmato) CONFEDIR (firmato)
CSA (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas-fisael, confail-unsiau, confill eellcusal,
usppi-cuspel-fasil fadel) CISAL (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 1°gennaio2002-31 dicembre 2003.


Titolo I
Disposizioni generali


Art. 1.
Campo di applicazione


1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto regioni - autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all'area dirigenziale 2ª, dell'art. 2, dell'accordo quadro del 23 settembre 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati come decreto legislativo n. 165 del 2001.


Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto


1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, per la parte normativa, ed é valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo il periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli articoli 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio 2003.


Art. 3.
Conferma del sistema delle relazioni sindacali


1. é confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e dai seguenti articoli da 4 a 9.
2. Il testo dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 é sostituito dal seguente: «Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di eventuali processi di dismissione o di esternalizzazione di servizi o attivita».


Art. 4.
Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi


1. Il testo dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 1° aprile 1999 é sostituito dal seguente:
1. «I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
Sono fatte salve le materie previste dal presente contratto collettivo nazionale del lavoro che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante é inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.».


Art. 5.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale


1. Il testo dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 é sostituito dal seguente:
«1. Per gli enti con un numero di dirigenti in servizio non superiore a cinque unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto;
l'iniziativa può essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, anche attraverso le loro articolazioni regionali o territoriali, o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa.
2. I protocolli devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto collettivo nazionale del lavoro e forme di rappresentanza delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 11, comma 2;
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'art. 5;
d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;
c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;
d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.».


Art. 6.
Concertazione


1. Il testo dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 é sostituto dal seguente:
«1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 11, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può attivare, entro isuccessivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine é fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
2. La concertazione si effettua per le seguenti materie:
a) criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
b) criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art. 17;
d) criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti, anche con riferimento al procedimento e ai termini di adempimento.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta;
durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa é redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5. La parte datoriale é rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.».


Art. 7.
Relazioni sindacali delle unioni di comuni


1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni con personale dirigenziale sono disciplinate dal titolo secondo del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell'art. 3, comma 2, dello stesso contratto collettivo nazionale del lavoro e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle derivanti dal presente contratto collettivo nazionale del lavoro.


Titolo II
Forme di partecipazione e raffreddamento dei conflitti


Art. 8.
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing


1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso é caratterizzato da una serie di atti,atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Per le finalità indicate nei commi precedenti sono istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici comitati paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 32 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale del lavoro e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il presidente del comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo é previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
Enti, con un numero di dirigenti inferiore a 5, possono concordare la costituzione di un unico comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento.
7. Gli enti favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non é previsto alcun compenso.


Art. 9.
Interpretazione autentica dei contratti collettivi


1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.R.A.N. si attiva autonomamente o su richiesta del comitato di settore.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale.
L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli articoli 4 e 5 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. é disapplicata la disciplina dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.


Titolo III
Forme di partecipazione e raffreddamento dei conflitti


Art. 10.
Affidamento incarichi dirigenziali


1. Il comma 1 dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale del lavoro 10 aprile 1996, come modificato dall'art. 13 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, é sostituito dal seguente:
«1. Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell'ordinamento vigente, fatto salvo il caso previsto dall'art. 23-bis, comma 1, lettera c).».


Art. 11.
Recesso dell'amministrazione


1. Il testo dell'art. 27, comma 4, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996 é sostituito dal seguente:
«4. La responsabilità particolarmente grave del dirigente,
accertata secondo le procedure adottate da ciascun ente nel rispetto delle previsioni dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, costituisce giusta causa di recesso. La responsabilità particolarmente grave é correlata:
a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;
b) ovvero, per la inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.».
2. In caso di recesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, non si applica la disciplina dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002. L'atto di recesso é adottato in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999. Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente, disciplinata da ciascun ente ai sensi dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999.».


Art. 12.
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro


1. Il testo dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area della dirigenza del 10 aprile 1996 é così sostituito:
«1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale é obbligatoriamente sospeso dal servizio, con revoca dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato restrittivo della libertà, salvo che l'ente non intenda procedere ai sensi dell'art. 27.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell'art. 27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, salva l'applicabilità dell'art. 27.
3. Fatta salva la applicazione dell'art. 27, resta fermo per tutti gli enti del comparto l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 58, comma 1, lettere a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lettere c), d) ed e), e 59, comma 1, lettera a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lettera a) e all'art. 316 del codice penale, lettere b), e c), del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001, salvo l'applicabilità dell'art. 27.
5. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente é riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'ente di recedere con le procedure di cui all'art. 27.
6. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo é corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'art. 21, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, e gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
7. In caso di sentenza penale definitiva di assoluzione,
pronunciata, con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso», quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Analogamente si procede in caso di sentenza definitiva di proscioglimento pronunciata prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, con la formula il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.
8. In caso di riammissione in servizio, al termine del periodo di sospensione, ai sensi dei commi 5 e 7, il dirigente ha diritto all'affidamento di un incarico dirigenziale di livello equivalente, in termini economici e di prestigio, a quello in godimento al momento della sospensione.
9. Il dirigente, licenziato ai sensi dell'art. 27, comma 2, a seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne ha consentito la prosecuzione neppure provvisoria per la specifica gravità, se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, nella medesima sede nonché in un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento.
10. Dalla data di riammissione in servizio, di cui al precedente comma 9, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che gli sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente,esclusi i compensi collegati agli incarichi. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite ed ai figli.».


Art. 13.
Effetti degli accertamenti negativi


1. Dopo l'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis (Effetti degli accertamenti negativi). - 1. Gli enti disciplinano gli effetti degli accertamenti negativi di cui all'art. 23 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, il relativo procedimento e gli strumenti di tutela, ivi compresi la previa contestazione e il contraddittorio, individuando le specifiche misure nell'ambito delle seguenti ipotesi, in relazione alla gravità dell'accertamento:
a) riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza, per il personale interno al quale sia stato eventualmente conferito, con contratto a termine, un incarico dirigenziale sempreché detto conferimento sia consentito dalla normativa vigente nell'ente;
b) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione inferiore;
c) sospensione, nei confronti del personale a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, da ogni incarico dirigenziale per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell'art. 23-ter;
d) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità, secondo la disciplina dell'art. 27.».
«Art. 23-ter (Sospensione dagli incarichi dirigenziali). - 1. Il dirigente può essere sospeso dall'incarico, per una durata massima di due anni, secondo la disciplina dell'art. 23-bis, comma 1, lettera c).
2. Durante il periodo di sospensione da ogni incarico dirigenziale, di cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico stipendiale di cui all'art. 21; nello stesso periodo il dirigente é tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dal medesimo ente o da altre pubbliche amministrazioni.
3. L'accettazione di un nuovo incarico determina il venire meno della sospensione disposta ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative.
4. Prima della scadenza del periodo di due anni di sospensione, può trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale secondo l'art. 17 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999; in tal caso l'importo della indennità supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 17, può essere elevato sino a 36 mensilità, non pensionabile e non utile ai fini del trattamento di fine servizio e ai fini del trattamento di fine rapporto.».
2. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 2, dell'art. 23, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.


Art. 14.
Comitato dei garanti


1. Nel comma 2 dell'art. 15, del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999, l'espressione: «I provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993» é sostituita come segue: « I provvedimenti previsti dall'art. 23-bis, comma 1, lettere b), c) e d) del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996».
2. Dopo il comma 2 dell'art. 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 é inserito il seguente:
«3. Il Comitato dei garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia».


Art. 15.
Risoluzione consensuale


1. Il comma 3 dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 é sostituito dal seguente:
«3. La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali degli enti, in presenza della evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica amministrazione.».


Art. 16.
Eccedenze di personale dirigenziale


1. Qualora per effetto dei processi di riorganizzazione, si vengano a creare le condizioni per una eccedenza di personale dirigenziale - secondo la disciplina dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - l'ente informa i soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 ed i dirigenti interessati prima della decisione di collocamento in disponibilità. Se l'eccedenza rilevata riguarda almeno dieci dirigenti, trova applicazione la disciplina dell'art. 33, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. La disciplina della risoluzione consensuale di cui all'art. 17 del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999, come integrata dall'art. 15, può trovare applicazione anche nei confronti dei dirigenti in eccedenza.


Art. 17.
Clausola di salvaguardia


1. La contrattazione decentrata integrativa deve stabilire il termine finale di applicazione della disciplina dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002. Ove la contrattazione decentrata integrativa non abbia stabilito il termine, esso non può superare la scadenza naturale del periodo temporale di conferimento dell'incarico dirigenziale antecedente al nuovo incarico.
2. La disciplina dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002 non trova applicazione nell'ipotesi prevista dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.


Art. 18.
Assenze per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario


1. Il dirigente può essere autorizzato dall'ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (decreto ministeriale 7 luglio 1999), a condizione che le relative attività siano svolte al di fuori dei vincoli e degli impegni derivanti dall'incarico ricoperto e siano comunque conciliabili con la natura e la rilevanza del medesimo incarico.


Art. 19.
Prestazioni assistenziali e previdenziali


1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lettera a) e comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei
dirigenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 organismo unico con la partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti della polizia locale.


Art. 20.
Assenze per l'espletamento di funzioni di pubblico ministero1. I dirigenti della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, hanno diritto ad assentarsi per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico affidato.


Titolo IV
Trattamento economico


Art. 21.
Stipendio tabellare


1. Lo stipendio tabellare é incrementato, tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma 1, lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come stabilito dall'art. 1, comma 3, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002, é incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dal 1° gennaio 2002, Euro 86,00;
b) dal 1° gennaio 2003, Euro 79,00.
3. A seguito della applicazione della disciplina dei commi 1 e 2, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, dal 1° gennaio 2003, é rideterminato in Euro 38.296,98 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.
4. é confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35,
comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale del lavoro
del 10 aprile 1996 nonché la retribuzione individuale di anzianità,
ove acquisita.


Art. 22.
Effetti dei nuovi stipendi


1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2 dell'art. 21 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato. Agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.


Art. 23.
Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato


1. Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo annuo per tredici mensilità vigente alla data del 1° gennaio 2002 e secondo la disciplina dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, é incrementato di un importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità. Conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 26 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 sono incrementate, dall'anno 2002, del corrispondente importo annuo complessivo.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 27, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di Euro 9.299,77 e nel valore massimo di Euro 42.869,47; resta in ogni caso ferma la disciplina prevista dall'art. 27, comma 5 del citato contratto collettivo nazionale del lavoro.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per incrementare, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei medesimi criteri per il finanziamento dei due predetti compensi, definiti dalla contrattazione integrativa decentrata, vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, nonché dei criteri di distribuzione già adottati dagli enti.
5. Negli enti per i quali non é prevista la contrattazione decentrata integrativa, le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per incrementare, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri per il finanziamento e per la distribuzione dei due predetti compensi stabiliti autonomamente dagli enti nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.


Art. 24.
Retribuzione di posizione


1. Al comma 5, dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999, l'espressione iniziale «I comuni e le camere di commercio» é sostituita come segue: «Gli enti del comparto».
2. é disapplicata la disciplina dell'art. 27, comma 6, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.


Art. 25.
Incarico di vice-segretario


1. Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario,secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.


Art. 26.
Invalidi per servizio


1. In favore dei dirigenti riconosciuti, con provvedimento formale, invalidi o mutilati per causa di servizio é riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% o dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda per l'attribuzione di detto incremento, a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall'interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio.


Art. 27.
Norma di rinvio


1. Le parti si impegnano ad avviare, entro trenta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro, un separato negoziato per la verifica della congruenza dell'attuale regime della risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente in relazione agli effetti derivanti dai processi di riorganizzazione degli enti del comparto e delle conseguenti modifiche al regime stesso.


Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti condividono l'esigenza di una ampia valorizzazione professionale ed economica del personale della categoria D, già in servizio presso gli enti del comparto.
In relazione a tale finalità, le parti concordano nel ritenere che, ove gli enti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, abbiano previsto e disciplinato, attraverso gli strumenti regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti ed in coerenza con la norma di rinvio contenuta nell'art. 27 del decreto legislativo n. 165/2001, il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a termine al personale della categoria D, secondo le modalità stabilite dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, il dipendente, cui sia conferito un tale incarico dirigenziale e per tutta la durata dello stesso, é collocato in aspettativa, senza assegni ed utile ai fini dell'anzianità di servizio, secondo quanto specificamente previsto dalla citata disciplina legislativa.


Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti concordano sulla necessità della presenza di efficaci sistemi di valutazione delle prestazioni e dei risultati della dirigenza, presso gli enti del comparto, nel rispetto dei principi e criteri fissati dal decreto legislativo n. 286 del 1999 e dall'art. 147 del decreto legislativo n. 267/2000.
In tale prospettiva, concordano altresì nel ritenere che gli organismi di valutazione a tal fine previsti dagli ordinamenti degli enti, debbano essere costituiti da soggetti in possesso di una effettiva e comprovata qualificazione e capacità professionale nella specifica materia.


Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti concordano che il presente contratto collettivo si applica ai dirigenti direttori del corpo dei controllori delle case da gioco.


Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti congiuntamente dichiarano che le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato derivanti dall'art. 26, comma 1, lettera e) del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, ricomprendono, oltre quelle già espressamente indicate e sempre a titolo meramente esemplificativo, anche quelle derivanti dall'applicazione: dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 446/1997 (recupero evasione ici); dell'art. 12, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.


Dichiarazione congiunta n. 5
La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere l'urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere:
la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l'esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi:
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale.
Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del dirigente del corpo o del servizio dal capo dell'amministrazione.
Formazione e sviluppo professionale.
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti solo mediante specifici ed adeguati percorsi di formazione ed aggiornamento e di qualificazione, rivolti alla valorizzazione professionale del dirigente anche ai fini dello sviluppo della capacità di gestire iniziative di miglioramento ed innovazione destinati a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo ed efficacia.


Dichiarazione congiunta n. 6
Le parti congiuntamente prendono atto che l'art. 37, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996 aveva previsto che le risorse dell'art. 45, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 relative all'espletamento di specifiche funzioni, tra le quali rientrano anche quelle previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, confluissero nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato; conseguentemente, nell'articolazione e nella graduazione della retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale dell'area della vigilanza, gli enti valorizzano in modo specifico le particolari responsabilità e funzioni di cui alla citata legge n. 65/1986, così come previsto dall'art. 37 del citato contratto collettivo nazionale del lavoro del 10 aprile 1996.


Dichiarazione congiunta n. 7
Le parti, in considerazione del ritardo con cui si perviene al presente rinnovo contrattuale, convengono che le risorse di cui all'art. 23, comma 3 vengono distribuite, ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo, in eccezionale deroga alle regole contrattuali vigenti in materia di individuazione e ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato e di articolazione e graduazione delle posizioni dirigenziali, le qualirestano integralmente confermate a regime.


Dichiarazione congiunta n. 8
Le parti si danno reciprocamente atto della opportunità di affrontare, nella tornata contrattuale del biennio economico 2004-2005, le problematiche connesse all'attivazione di polizze che assicurino ai dirigenti interventi integrativi rispetto a quelli erogati dal servizio sanitario nazionale per la tutela della salute e l'assistenza di malattia.


Dichiarazione congiunta n. 9
Con riferimento all'art. 22, le parti concordano nel ritenere che gli incrementi dello stipendio tabellare risultanti dalla applicazione dell'art. 21, hanno effetto su tutti gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio tabellare.


Dichiarazione congiunta n. 10
Le parti si danno reciprocamente atto che molte delle nuove disposizioni contrattuali sono state predisposte con la tecnica dell'inserimento, con la collocazione delle stesse anche nel corpo di articoli del contratto collettivo nazionale del lavoro del 1996, e che, pertanto, poiché alcuni dei suddetti articoli erano già stati modificati per effetto del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, al fine di evitare ogni possibile dubbio o incertezza, si é proceduto a richiamare nelle nuove disposizioni anche le modificazioni o integrazioni introdotte dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.
Trattandosi di un problema di mero coordinamento formale di testi contrattuali succedutisi nel tempo, non implicante alcun errore di richiamo o di stesura del nuovo testo contrattuale, le parti dichiarano che lo stesso sarà risolto definitivamente in sede di predisposizione del testo unico delle disposizioni contrattuali concernenti l'Area della dirigenza del comparto regioni-autonomie locali.


Dichiarazione congiunta n. 11
Le parti congiuntamente dichiarano che l'art. 23, comma 1, non modifica e non incide in alcun modo sugli effetti applicativi dell'art. 1, comma 3, lettera e) del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002, relativo all'area della dirigenza del Comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2000-2001; pertanto, gli enti e le amministrazioni del Comparto, applicano l'incremento di Euro 520 annui introdotto dall'art. 23, comma 1, con riferimento al valore della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale conseguente alla riduzione derivante dall'applicazione del citato art. 1, comma 3, lettera e) del contratto collettivo nazionale del lavoro del 12 febbraio 2002, salvo che, successivamente e prima della stipulazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro, non si siano verificate le condizioni per un riallineamento progressivo dei precedenti valori decurtati, a seguito di legittimi incrementi delle risorse aventi carattere di stabilità destinate al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dell'art. 26 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999.


N. 1.
Dichiarazione a verbale direr-direl confedir
Si prende atto che uno degli aspetti più richiamati dalla DIRER-DIREL, sia nella piattaforma contrattuale che nel corso delle trattative sindacali, cioé la revisione delle relazioni sindacali, non ha trovato il consenso della controparte. In particolare non é stata accolta l'introduzione della contrattazione per le innovazioni organizzative e tecnologiche così come già consentito ad altre amministrazioni ad esempio i Ministeri.


N. 2.
Dichiarazione a verbale direr-direl confedir
DIRER-DIREL e CONFEDIR prendono atto che continua a permanere unasituazione di anomalia nelle relazioni sindacali rispetto alle altrearee dirigenziali del pubblico impiego . In particolare rimane unostato di indeterminatezza per l'istituto della consultazione di cuiall'art. 3, comma due, lettera F, del contratto collettivo nazionale del lavoro 23 dicembre 1999.


N. 3.
Dichiarazione a verbale direr-direl confedir
In relazione all'art. 16 si ritiene che il numero dei dirigenti interessati all'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 non possa essere pari a dieci in quanto l'art. 33 si riferisce alla dotazione organica complessiva di tutto il personale. Il numero congruo per i dirigenti non dovrebbe essere superiore a tre unità.



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