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CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO

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Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007
 

In data 31 ottobre 2007 alle ore 10.30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN: nella persona del Presidente, avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato);
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
CISAL (firmato);
CONFSAL (firmato);
CGU (firmato);
CSE (firmato);
RDB CUB (firmato);
UGL (firmato);
USAE (firmato).
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.


Capo I


Art. 1.
Campo di applicazione


1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo é stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 3 agosto 2004 e successive integrazioni, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" é semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo é indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, stipulato contestualmente, ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 é indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come specificato nell'art. 2, comma 7. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.


Capo II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali


Art. 2.
Ripartizione del contingente dei distacchi


1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto é pari a n. 2465. Esso deriva dalla somma dei contingenti storici di n. 2455 distacchi nei comparti di contrattazione e di n. 10 distacchi nell'ENEA, ente inserito dal 1° gennaio 2006 nel comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
3. A seguito della soppressione del comparto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, avvenuta con il CCNQ di definizione dei comparti dell'11 giugno 2007, il contingente storico dei distacchi del soppresso comparto é temporaneamente ripartito, per la durata del presente contratto, nella misura di n. 6 distacchi al comparto Agenzie fiscali, che comprende l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, mentre i rimanenti distacchi restano nella disponibilità delle confederazioni sindacali e dalle stesse ripartiti sulla base dei criteri previsti al secondo comma dell'art. 4.
4. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 é ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 11.
5. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ del 3 agosto 2004. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola é consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa, rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
6. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni é utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB – USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
7. Per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico di contrattazione 2006-2007 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole da n. 2 al n. 11. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il biennio economico 2008-2009.


Art. 3.
Contingente dei permessi sindacali


1. é confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.
2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
3. I permessi sindacali di cui al comma 1, di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura già prevista dai CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 3 agosto 2004 pari a:
a) n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
b) n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto Scuola, calcolati con le modalità della precedente lettera a).
4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.


Art. 4.
Cumuli

1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali previsti dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura già attuata con i CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 3 agosto 2004 e con le medesime modalità:
a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio per il comparto Scuola.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta, nella presente tornata, a n. 615 distacchi ed é ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto, oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2, comma 1, pari ad un totale d'insieme di n. 3080 distacchi. La ripartizione dei distacchi é indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 11.
3. Nella tavola n. 12 sono indicati i distacchi che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.


Art. 5.
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari


1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, é confermato, in ragione di anno, nel totale complessivo previsto dai CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 3 agosto 2004.
2. La ripartizione del contingente di cui al primo comma tiene conto della redistribuzione tra tutti i comparti, in misura proporzionale al numero dei dipendenti, delle ore di permesso del soppresso comparto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
3. Il contingente di cui al comma 1 é ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 13 al n. 24.
4. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.


Art. 6.
Disposizioni particolari per il comparto Scuola


1. Per l'applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2007-2008. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 6 luglio 2007. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2007, é individuato per il solo anno scolastico 2007-2008;
2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 3 agosto 2004 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2007, senza interruzione dell'anzianità di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 dei CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 3 agosto 2004.


Art. 7.
Durata e disposizioni finali


1. Il presente contratto é valido per il biennio contrattuale 2006-2007.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il biennio 2008-2009.
3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tavole, saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del
presente contratto.
4. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi di cui all'art. 4 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 5 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico.
In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui all'art. 3 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.
5. L'utilizzo pro rata si applica anche ai permessi di cui all'art. 5 (permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
6. Nel caso in cui le associazioni risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella spettante pro rata di cui ai commi 4 e 5, alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali dovrà essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999 e dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.


Art. 8.
Norma transitoria


1. Nel caso in cui si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.


Tavola 1
CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI IN ALMENO DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CISAL (firmato)
CONFSAL (firmato)
CGU (firmato)
CSE (firmato)
RDB CUB (firmato)
UGL (firmato)
USAE (firmato)


Vedere tabelle


pag. 53
pag. 54
pag. 55
pag. 56
pag. 57
pag. 58
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL - CISL - UIL
CGIL - CISL - UIL firmano l'accordo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007 per senso di responsabilità e per consentire l'avvio delle trattative dei rinnovi del biennio in oggetto ma contestano le modalità di rilevazione della rappresentatività attuate dall'Aran che, snaturando l'art. 19 dell'accordo quadro del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, ha consentito in questi anni il proliferare di sindacati che attraverso patti associativi hanno realizzato affiliazioni, aggirando le vigenti disposizioni di legge, al solo scopo di aggregare le deleghe ed i voti per raggiungere la soglia del 5% di rappresentatività. Questa pratica, in dispregio della volontà dei lavoratori che si vedono così rappresentati da sindacati diversi da quelli ai quali hanno espresso libera adesione, ha causato grave danno a quelle organizzazioni sindacali che nel rispetto della legge hanno legittimamente operato.
Un ulteriore elemento di illegittimità consiste nell'aver preso in considerazione, da parte dell'Aran, patti associativi sottoscritti nel 2005 e dunque successivamente al periodo di rilevazione valido ai fini della rappresentatività per il biennio in oggetto e cioé il 31 dicembre 2004.
CGIL - CISL - UIL, certe che questa prassi sia in aperto contrasto con il disposto dell'art. 43 del D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che la titolarità delle deleghe deve far capo all'organizzazione sindacale di cui si accerta la rappresentatività, chiedono che si avviino al più presto le trattative per la modifica dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, un rigoroso controllo della titolarità delle deleghe e del costo tessera (disposizioni previste dalle norme e tuttora disattese), che sia garantita un'interpretazione più corretta del sopraccitato art. 43.
CGIL - CISL - UIL si riservano ogni iniziativa, anche legale, per porre fine ad una prassi interpretativa non corretta che permette ad organizzazioni sindacali, che sono al di sotto della soglia di rappresentatività prevista dalla legge, di appropriarsi in tal modo di prerogative sindacali a carico della finanza pubblica.
Firmato: CGIL - CISL – UIL


DICHIARAZIONE A VERBALE CONFSAL
La CONFSAL tenuto conto della controversia giudiziaria attualmente in corso fra FIALS-CONFSAL ed Aran, riguardante la rappresentatività sindacale o meno della federazione Nursing Up nel comparto sanità, esprime riserva in ordine alla definizione delle prerogative sindacali riferite al comparto sanità (distacchi, ore di permesso ecc.) in quanto la rappresentatività dell'anzidetta federazione é ancora sub-iudice.
Firmato: CONFSAL



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