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Un vademecum per la privacy a scuola
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a cura della redazione
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Regole chiare per la tutela della privacy anche a scuola: sono contenute in un vademecum messo a punto dal Garante per la protezione dei dati personali indirizzato a presidi, docenti, operatori scolastici, studenti e famiglie. Il libricino si intitola La privacy tra i banchi di scuola. In ventisette pagine graficamente chiare e accattivanti, con un linguaggio che cerca di rendere accessibile una materia complessa come la normativa sulla privacy, il libricino del Garante vuole «sgombrare il campo da interpretazioni errate e fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali» attraverso «indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy a scuola». Si parte con le Regole generali sul trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private e sul diritto d'accesso ai dati personali. Le scuole «devono rendere noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano», ma «gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore». Alcune categorie di dati come origini razziali ed etniche, convinzioni religiose, stato di salute, dati di carattere giudiziario «devono essere trattate con estrema cautela»: il vademecum illustra caso per caso come gestire e tutelare nel modo corretto le informazioni più sensibili e ricorda come «anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate»: «Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (la scuola) anche tramite suoi incaricati o responsabili. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante». Nel capitolo relativo a Voti ed esami si chiarisce come «l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare» non commette violazioni, mentre invece sta alla sua sensibilità la condotta da seguire nel caso in cui si legga alla classe un tema che parla di argomenti delicati. Inoltre, «per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti», con l'avvertenza che così non vengano fornite anche indirettamente informazioni sulle condizioni di salute degli studenti. Il vademecum riporta come esempio «il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente». Dopo la parte dedicata alle Informazioni sugli studenti, il libricino del Garante affronta temi di stretta attualità perché legati alle abitudini “tecnologiche” degli studenti di oggi: Foto, audio e video e Sicurezza e controllo. Nel primo viene ribadita la possibilità di raccogliere, per esempio durante gite e visite, materiale audio e video purchè «per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione». In caso contrario, per un'eventuale diffusione o pubblicazione mediante Internet diventa «necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video». Identica disciplina seguono le registrazioni delle lezioni: consentite per motivi di studio, connesse al consenso dei diretti interessati se diffuse. Tuttavia, «nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare». Su questa linea anche l'utilizzo di videofonini, filmati e mms, consentito per fini personali e «nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità». Il consenso è necessario, ma gli istituti possono «regolare o inibire l’utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse». La diffusione di fotografie attraverso il web «può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati». Sempre in ambito sicurezza, l'uso dei dati biometrici come le impronte digitali «è giustificato soltanto dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio». Limiti anche all'eventuale uso della videosorveglianza: le telecamere, per esempio, devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e le immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi».
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