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Superamento delle barriere architettoniche. Giurisprudenza
A cura della Redazione
 
Del tema delle barriere architettoniche si sono occupati, ciascuno per le proprie competenze, i giudici ordinari, amministrativi e contabili.
Va subito premesso che le decisioni non sono tutte univoche nel riconoscere la prevalenza dei diritti del disabile anche se, a onor del vero, le pronunce di segno negativo rappresentano la netta minoranza (circa il 15%) rispetto alle sentenze conosciute, derivano, per quanto consta, solo da giudici ordinari e, in ogni caso, negli ultimi tre-quattro anni la giurisprudenza si è sempre più orientata verso il riconoscimento dei diritti del disabile.
I giudici soprattutto nell'applicazione dell'art. 2 della L. 13/89 (in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) si sono trovati spesso di fronte al bivio del bilanciamento dei contrapposti interessi: quello del portatore di handicap all'eliminazione delle barriere (diritto, questo, riconosciuto dalla legge ordinaria e che trova la consacrazione, perlomeno indiretta, negli articoli 2, 3, 32 e 38 Cost.) e quello, pure rilevante, della proprietà privata, anch'esso sancito a livello costituzionale (art. 42 Cost.). La stessa L. 13/89, nell'art. 2, comma 3, fa salva la norma contenuta nell'art. 1120, comma 2, cod. civ. che vieta quelle innovazioni che rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
In linea di massima i (pochi) precedenti negativi (di svariata provenienza, da qualche Pretura e Tribunale alle Corti d'Appello di Napoli e Genova e fino alla Cassazione, in una pronuncia del 1994) hanno negato al portatore di handicap il diritto di realizzare, anche a proprie spese, una rampa di accesso e finanche l'ascensore, dando invece di volta in volta la prevalenza alle contrapposte esigenze di conservazione dell'estetica dell'immobile e del suo sfruttamento comune da parte di tutti i condomini (Pret. Milano 18/4/89) oppure a quelle del singolo condomino (in caso di intollerabile pregiudizio o anche di danno apprezzabile per quest'ultimo: Trib. Napoli 13/11/91); in qualche occasione i giudici (e tra questi la Cassazione con la citata sentenza del 1994) sono arrivati perfino a pronunciare la nullità delle delibere di assemblee condominiali che avevano già autorizzato le innovazioni con le speciali maggioranze previste dall'art. 2 della L. 13/89 ritenendo che tali delibere determinassero per i condomini una sensibile menomazione dell'utilità derivante dall'originaria comunione immobiliare o un sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare anche di un solo condomino (Cass. 25/6/94 n. 6109; App. Genova 27/12/97; App. Napoli 27/12/94). Ancora, è stato negato ad un disabile un provvedimento d'urgenza volto all'eliminazione delle barriere architettoniche in quanto si trattava di un disabile non residente nell'immobile (Trib. Savona 26/5/94).
Infine, più recentemente il T.A.R. della Lombardia ha autorizzato l’apertura di un ambulatorio odontoiatrico privo dei requisiti ex d.m. n. 236/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, basandosi sulla specialità della normativa sanitaria che si sovrappone a quella generale a favore dei disabili (T.A.R.Lombardia Milano, sez. I, 17 gennaio 2001, n. 97).
Tuttavia, a fronte di queste poche sentenze di segno negativo per il disabile, sta un panorama giurisprudenziale sostanzialmente favorevole in materia di barriere architettoniche fin dal periodo immediatamente successivo all'emanazione della L. 13/89.
Infatti è stato più volte ritenuto che l'installazione ex novo dell'ascensore non costituisca un'innovazione vietata ma piuttosto una modificazione necessaria per il miglior godimento della cosa comune, anche se incidente sul compossesso degli altri condomini (Trib. Milano 14/5/89; Pret. Catania 14/5/91; Pret. Pordenone 14/6/94) e anche se comportante il restringimento del vano scala comune (App. Genova 3/2/99), che l'interesse del disabile sia prioritario rispetto al modesto sacrificio dei condomini (Trib. Foggia 29/6/91), che prevalgono le esigenze di tutela dei principi di uguaglianza e di solidarietà (Trib. Milano 7/5/92) e il diritto ad una normale vita di relazione (Trib. Firenze 19/5/92). é stato altresì imposto in via di urgenza ad un ente proprietario di un edificio pubblico in cui risiedeva un disabile di predisporre un mezzo adeguato di salita e discesa (Trib. Roma 18/4/98). In ogni caso è necessario che il portatore di handicap dimostri la sua condizione secondo le imprescindibili modalità ex art. 4 L. 104/1992 (ovvero tramite l’accertamento delle apposite Commissioni mediche), a pena di applicazione delle più rigide maggioranze dell’art. 1136, 5° comma, c.c. (anziché quelle minori cui rinvia l’art. 2 L. n.13/1989)per l’approvazione della delibera condominiale autorizzativa dell’ascensore (Cass., sez.II, 30 gennaio 2002, n. 1197). Infine, si è sottolineato che la Sopraintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici non possa negare l’autorizzazione all’installazione di un ascensore per soddisfare le esigenze di mobilità dei disabili se non prova il “reale e dimostrabile” pregiudizio all’interesse di cui l’amministrazione è portatrice (T.A.R. Lazio, sez. II, 15 febbraio 2002, n. 1061).
Quanto alle norme sulle distanze previste dal codice civile, la giurisprudenza ha interpretato la deroga di cui all'art. 3 della L. 13/89 nel senso che tali norme non si applicano agli impianti indispensabili ai fini della reale abitabilità dell'appartamento e nemmeno alle unità comprese nello stesso condominio (Pret. Catania 20/3/92) e che le maggiori distanze previste dai regolamenti condominiali comunque non si applichino, anche in assenza di spazi o di aree di proprietà o di uso comune (Trib. Genova 13/11/97).
Quanto, poi, ai presupposti per poter richiedere l'eliminazione delle barriere, è stato più volte affermato che non occorre la presenza o la residenza nell'edificio di portatori di handicap (Trib. Milano 19/9/91; Trib. Milano 26/4/93), essendo sufficiente la visitabilità dello stesso da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi, per es. parenti o amici disabili (Trib. Milano 26/4/93;
Trib. Milano 22/3/93). La L. 13/89, inoltre, è stata ritenuta applicabile anche agli ultrasessantacinquenni (Trib. Napoli 14/3/94; Pret. Roma 15/5/96).
Va altresì precisato che, sempre secondo la giurisprudenza, al portatore di handicap non compete alcuna azione di condanna ad un facere (eliminazione delle barriere) nei confronti del Condominio o degli altri comproprietari ma soltanto un'azione di accertamento del proprio diritto ad eseguire, a proprie spese, le opere necessarie per l'abbattimento delle barriere stesse (Pret. Roma 15/5/96).
Quanto, poi, alla Pubblica Amministrazione e, più in generale, alla giurisprudenza amministrativa e contabile,
- è stato ritenuto colpevole (e quindi condannato per il reato di omissione di atti d'ufficio) un sindaco che non ha provveduto entro il termine di un anno di cui all'art. 32, comma 21, L. 41/86 a far approvare dagli organi comunali competenti il piano di abbattimento
delle barriere architettoniche negli edifici esistenti (Pret. Firenze 13/12/89);
- durante la costruzione della nuova linea della metropolitana di Roma è stato ordinato in via d'urgenza al Comune di Roma di rimuovere le barriere che impedivano agli handicappati l'accesso alle stazioni e l'uso della metropolitana stessa (Pret. Roma 4/6/90);
- è stato accolto il ricorso del disabile avverso la sanzione amministrativa inflittagli per aver parcheggiato sul marciapiede a causa della presenza di barriere architettoniche costituite dalla mancanza di scivoli sul gradino del marciapiede entro un raggio di 200 mt. (Pret. Forlì 7/3/94);
- ai fini del conseguimento della pensione di reversibilità è stata ritenuta causa di forza maggiore giustificativa dell'interruzione della convivenza, l'impedimento ad accedere all'abitazione dei genitori (stante la presenza di barriere architettoniche) dell'orfano poliomelitico accolto presso una famiglia di amici (Corte Conti, sez. III, 5/8/93 n. 70358);
- è stato ritenuto legittimo l'affidamento, da parte di una USL ad un'associazione di volontariato a favore di portatori di handicap, dell'incarico di redigere un progetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali della stessa USL (Corte Conti, sez. III, 27/2/97 n. 18), così come l'affidamento dell'incarico all'I.A.C.P. di progettazione delle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel contesto del territorio comunale (Cons. Stato, sez. VI, 28/4/98 n. 549);
- al fine di conseguire l'eliminazione delle barriere architettoniche sono state consentite deroghe agli strumenti urbanistici vigenti anche in zone sottoposte a vincoli di tutela integrale in attuazione della normativa in materia di Piani Territoriali Paesistici (T.A.R. Sardegna 27/5/99 n. 695);
- è stata ritenuta sussistere responsabilità contabile a carico del direttore sanitario e del responsabile dell'ufficio tecnico di una USL per aver espresso parere favorevole alla locazione di un immobile, destinato a sede della Commissione invalidi civili, mai utilizzato per la presenza di barriere architettoniche, in relazione al danno conseguente al pagamento, da parte dell'ente, dei relativi canoni di locazione (Corte Conti reg. Sicilia, Sez. giurisdizionale, 15/6/99 n. 162) o al mancato uso (Corte Conti Sicilia, Sez. giurisdizionale, 4/6/01 n.105/A).
La giurisprudenza si è pronunciata anche in tema di disciplina processuale e soggetti disabili. Infatti è stato affermato che, in base all’art. 7 L.205/2000, sussiste la giurisdizione ordinaria (e non amministrativa) e la competenza per materia del giudice del lavoro per la controversia instaurata tra un alunno disabile e un istituto scolastico con barriere non ancora eliminate (Trib.Chieti, 30 gennaio2001).
Una via di mezzo tra le decisioni di segno negativo e quelle favorevoli per il portatore di handicap è rappresentata dall'ordinanza del Tribunale di Piacenza del 22/5/2001 che, pur rigettando il ricorso proposto in via di urgenza dal portatore di handicap (che chiedeva di ordinare al Condominio di autorizzare il ricorrente ad installare un ascensore esterno sul lato nord dell'edificio), ha affermato l'interessante principio che, "in generale, è riconoscibile il diritto del condominio a far installare a sue spese un ascensore che consenta un comodo accesso nell'unità immobiliare, sita in edificio sprovvisto di esso, a persona portatrice di handicap, non in forza delle disposizioni di legge relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, ma per la immediata precettività di norme costituzionali, e tra esse, in particolare, dell'art. 32 Cost".
Nel caso di specie, come detto, il Tribunale ha disposto il rigetto della domanda del disabile in quanto il Condominio non si era opposto tout court all'installazione dell'ascensore (anzi, ne aveva già autorizzato la collocazione all'esterno, ma sul lato ovest dell'edificio), opponendosi soltanto alla sua realizzazione sul lato nord sia per ragioni di decoro dell'immobile sia, e soprattutto, perché in quel lato il passaggio dell'ascensore oscurava le finestre di alcuni
condomini e disturbava il riposo diurno di un condominio che lavorava nelle ore notturne.
Il Tribunale di Piacenza ha concluso affermando che il ricorso "potrebbe essere ritenuto meritevole di accoglimento, soltanto se i resistenti si fossero opposti tout court all'installazione dell'ascensore, senza valide ragioni mentre nel caso di specie i condomini hanno prestato già da tempo il consenso nei termini sopra detti, adducendo ragionevoli giustificazioni alla loro parziale opposizione e mettendo a disposizione, oltre agli spazi comuni, anche porzioni di loro proprietà esclusiva (cantine)".
Come si può notare, una decisione dalle tinte chiaroscure. In questa sede è opportuno soffermarsi su quattro recenti sentenze che meritano attenzione e per il contenuto e per l'importanza dell'Autorità da cui promanano.
Il discorso vale innanzitutto per la sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 10/5/99, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1052, comma 2, del codice civile
nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma (ossia il passaggio previsto ex lege a favore del proprietario che abbia già un accesso alla via pubblica ma questo sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato) possa essere concesso dall'autorità giudiziaria anche quando questa riconosca che la domanda risponda alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo.
Il caso deciso prende origine dalla richiesta - formulata in via di urgenza da un portatore di handicap - di ottenere l'autorizzazione al passaggio sino alla via pubblica attraverso un orto (di proprietà di terzi) confinante con lo stabile condominiale dove il disabile risiedeva, in quanto l'accesso normale era costituito da una scalinata di 75 gradini.
Due erano le condizioni poste dalla legge prima dell'intervento della Corte Costituzionale per ottenere il passaggio coattivo de quo:
- la non ampliabilità del passaggio insufficiente, che si ha non solo nei casi di materiale impossibilità di rendere il passaggio adeguato ma anche quando ciò risulti eccessivamente oneroso o difficoltoso;
- le esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Estranee, dunque, erano le esigenze abitative.
La Corte Costituzionale, richiamate espressamente la L. 13/89, la L. quadro n. 104/92 e l'art. 2 del D.M. n. 236/89 (in tema di accessibilità agli edifici privati) e muovendo dal rilievo che la normativa anti-barriere talora potrebbe essere in concreto insufficiente rispetto al fine perseguito (laddove le innovazioni risultino in concreto impossibili o quantomeno eccessivamente onerose o comunque di difficile realizzazione), ha affermato che "la impossibilità di accedere alla pubblica via, attraverso un passaggio coattivo sul fondo altrui, si traduce nella lesione del diritto del portatore di handicap ad una normale vita di relazione, che trova espressione e tutela in una molteplicità di precetti costituzionali:
evidente essendo che l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di accessibilità abitativa, non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che il legislatore deve, invece, rimuovere.
L'omessa previsione della esigenza di accessibilità, nel senso già precisato, della casa di abitazione, accanto a quelle, produttivistiche, dell'agricoltura e dell'industria rende, pertanto, la norma denunciata in contrasto sia con l'art. 3 sia con l'art. 2 della Costituzione, ledendo più in generale il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni persona umana".
La Corte Costituzionale, inoltre, ha ulteriormente motivato la propria decisione con l'affermazione che "la norma denunciata, impedendo od ostacolando la accessibilità dell'immobile abitativo e, quale riflesso necessario, la socializzazione degli handicappati, comporta anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 della Costituzione, comprensivo anche della salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica".
Infine la Corte, ai rilievi mossi dall'Avvocatura dello Stato in favore della conservazione della vecchia formulazione dell'art. 1052 cod. civ., ha replicato che "nè, d'altronde, la previsione della servitù in parola può trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà dall'art. 42 della Costituzione. Come osservato dal rimettente, infatti, il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui può senz'altro ricomprendersi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale".
La sentenza della Corte Costituzionale (che per la prima volta in questa occasione ha esaminato la disciplina delle barriere architettoniche negli edifici privati) assume senz'altro grande valenza sotto il profilo dell'enunciazione di principio (avendo essa, nell'affrontare lo specifico problema della servitù di passaggio, enunciato e ribadito principi fondamentali in materia di portatori di handicap) e sotto l'aspetto dei soggetti destinatari degli effetti della pronuncia (da ritenersi non solo i portatori di handicap ma, in generale, tutti i soggetti, anche non disabili, che si trovano nelle condizioni previste dalla norma, dovendosi avere riguardo alla qualità dei fondi - se di passaggio adeguato o meno per l'accessibilità anche dei visitatori - e non solo alle condizioni personali di chi vi abita).
Sotto il profilo strettamente pratico, invece, nella decisione in questione si ravvisano luci ed ombre.
Tra gli aspetti positivi va annoverata la possibilità di scelta per il disabile tra l'eliminazione delle barriere architettoniche con gli strumenti approntati dal legislatore e la richiesta di passaggio coattivo. Ed è pur vero che si devono osservare, nell'applicazione dell'art. 1052 del cod. civ., i limiti stabiliti dall'art. 1051 cod. civ. e, quindi, l'esenzione dal passaggio coattivo in genere delle case, cortili, giardini e aie (che sono così esclusi dalla sottoposizione al servizio dei fondi interclusi); tuttavia è altresì fuor di dubbio che tale esclusione non è assoluta ma limitata al solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi dove esercitare il proprio passaggio, di cui almeno uno non costituito da case, cortili, giardini ed aie. In caso contrario tale limite non trova applicazione, comportando l'interclusione conseguenze ben più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso case, cortili, giardini, aie (Cass. 14/12/88 n. 6814; id. 24/10/83 n. 6230).
Per quanto riguarda le ombre, essendo la servitù un peso a carico di un fondo per l'utilità di un altro fondo di diverso proprietario (ed involgendo, quindi, un rapporto tra fondi e non tra fondo e persona), è evidente che nel caso di edificio condominiale il rapporto di servitù si instaura tra fondo (di terzi) e condominio. Quindi è il condominio legittimato a richiedere al Giudice la costituzione della servitù, il che avverrà in concreto soltanto se il portatore di handicap 13 (o il familiare di quest'ultimo), ivi residente e quindi direttamente interessato, si accollerà tutte le spese legali, il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1053 cod. civ. per la costituzione
della servitù di passaggio, l'imposta di registro e quella ipocatastale, senza nemmeno poter portare in detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito, quanto pagato a titolo di indennità, in assenza di qualsiasi normativa al riguardo.
La minore onerosità della servitù rispetto all'adozione delle misure previste dalla legge (es. installazione di un macchinario) appare pertanto più postulata che dimostrata.
Altra decisione degna di rilievo è quella pronunciata dalla Cassazione (III sez. penale) in data 3/9/2001 che, sulla base dell'art. 24 L. 104/92, ha confermato la precedente condanna a lire 20 milioni di ammenda con sospensione per tre mesi dall'albo professionale e condanna ai danni morali di un architetto che, in qualità di direttore dei lavori finalizzati alla realizzazione di due sale cinematografiche, non aveva osservato le disposizioni dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche omettendo, in particolare, la realizzazione di un ascensore per il raggiungimento della sala cinematografica posta al primo piano.
Nella fattispecie in esame il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto, nella sua qualità di direttore delle opere, aveva ingiustificatamente modificato l'iniziale progetto che prevedeva la realizzazione di un ascensore atto a consentire agli handicappati l'accesso alla sala cinematografica superiore. Per giustificare la predetta modifica, l'imputato aveva dichiarato nel certificato di collaudo che alcune opere previste nel progetto originario (fra cui, appunto, l'ascensore) non erano state realizzate a causa dell'adeguamento imposto dal comando provinciale dei vigili del fuoco (autorità preposta alla prevenzione degli incendi), mentre in realtà era risultato dagli atti acquisiti dai vigili predetti (tavole di progetto e relazione tecnica) che il parere di questi venne rilasciato con riferimento ad un progetto che non prevedeva nè l'ascensore, né il bagno per i disabili. Pertanto dagli atti acquisiti in giudizio non è mai emersa la sussistenza di una qualsiasi ragione tecnica comportante l'impossibilità di rispettare la normativa nella specie violata; da qui è derivata la condanna del ricorrente.
Si tratta di una sentenza che si limita all'applicazione di una norma di legge molto chiara e la cui interpretazione non dà adito a dubbi di sorta ma è indicativo il fatto che la Cassazione abbia confermato una decisione non tenerissima verso il professionista, che verosimilmente era alla sua prima condanna nella materia specifica e che pertanto poteva beneficiare del minimo della pena (ammenda di 10 milioni anzichè 20 e sospensione dall'albo per 1 mese anzichè 3).
Con ciò la Suprema Corte ha mostrato di valorizzare l'apparato legislativo approntato a tutela dei portatori di handicap e, quindi, il ruolo della persona umana e la eliminazione delle situazioni che generano disuguaglianza.
Va anche segnalata un'altra recentissima sentenza della Cassazione (III sez. penale), la n. 3376 del 30/1/2002, che ha annullato la condanna in contumacia, in entrambi i precedenti gradi del giudizio, per abuso edilizio di un imputato disabile che non è stato messo nelle condizioni di accedere autonomamente nell'aula dove si dibatteva il processo, pur avendone fatta espressa richiesta, stante la presenza di barriere architettoniche.
Va detto che in primo grado il Pretore aveva condannato in contumacia il disabile affermando che questi non aveva prestato quelle forme di adesione e collaborazione che avrebbero potuto agevolare il superamento dell'ostacolo (per esempio un accompagnamento "a braccia" da parte dei messi dell'Ufficio).
La Corte, richiamata la filosofia complessiva e le specifiche leggi a tutela dei disabili, contenenti l'obbligo per le istituzioni di attivarsi affinchè questi possono esercitare i loro diritti nel rispetto della dignità umana e con la massima autonomia possibile, richiamata altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 10/5/99, ha motivato la propria decisione osservando che "una volta che l'autorità giudiziaria abbia convocato il cittadino a comparire in giudizio, spetta in via generale all'amministrazione garantire che per le persone disabili siano assicurate modalità di accesso ai locali rispettose dell'eguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini.
Pertanto, il permanere di barriere architettoniche che impediscono all'imputato di accedere ai locali d'udienza rende nulla l'ordinanza che ne dichiara la contumacia".
Nella decisione in esame la Corte di Cassazione ha più volte criticato il giudice di primo grado sia per aver posto a carico dell'imputato un onere di attivazione positiva per rimediare alle mancanze - contrastanti con precisi precetti normativi - della P.A. sia per non aver verificato la possibilità di celebrare il processo in locali diversi agevolmente accessibili dall'imputato sia comunque per non aver rinviato il processo al fine di consentire l'assunzione delle iniziative necessarie a garantire all'imputato di esercitare in forme dignitose il proprio diritto di difesa.
La decisione della Corte contiene una precisa indicazione: alle istituzioni perchè prevengano situazioni di inaccessibilità come quella oggetto della sentenza in esame; ai giudici perchè, nell'impossibilità di garantire le modalità di accesso e di immediati interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, valutino di trasferire il processo in un luogo diverso ed idoneo (nello stesso senso si veda anche: Cass. Pen, sez.III, 17 dicembre 2001, n. 3508; id., 17 dicembre 2001, n. 3376; id., 17 novembre 2001, n. 3376, secondo la quale “gli interventi di rimozione degli ostacoli devono essere preventivi rispetto al manifestarsi dell’esigenza della persona disabile e i problemi di questa non possono essere oggi considerati come problemi individuali, bensì vanno assunti dall’intera collettività. Spetta all’amministrazione pubblica garantire alle persone disabili modalità di accesso ai locali rispettose dell’uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini”) Infine, va segnalata la recentissima sentenza del Tribunale di Roma del 19 maggio 2003, che crea una nuova figura risarcibile, quella del danno morale “da vacanza rovinata” a favore del soggetto disabile che abbia dovuto fare i conti con barriere architettoniche presenti nel villaggio vacanze.
Nella fattispecie, un disabile e la sua famiglia avevano acquistato un soggiorno vacanze in Sardegna; il tour operator aveva
garantito loro l’insussistenza di barriere architettoniche in loco, come espressamente chiesto dal cliente. Il tour operator è stato, dal tribunale capitolino, ritenuto contrattualmente responsabile per la mancata presenza di una camera atta alle difficoltà della persona non deambulante e, quindi, condannato al risarcimento del danno.
La pronuncia in esame si segnala per la chiarezza con cui statuisce in ordine al regime di responsabilità gravante sull’organizzatore del pacchetto turistico (tour operator) ex art. 14 D.Lsg. n. 111/1995 (“Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso”), in base al quale, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore/venditore è tenuto al risarcimento. Tale responsabilità, presunta iuris tantum, non è esclusa dal fatto che il danno sia stato materialmente causato dal prestatore di servizi (in questo caso, l’albergatore), di cui il tour operator si è avvalso, salva rivalsa nei confronti di questo, né dal fatto di aver fornito la prova della diligenza impiegata nell’esecuzione degli impegni contrattuali. Infatti, in base al decreto citato, solo l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile può elidere tale regime di responsabilità, altrimenti il venditore risulta, comunque e sempre, tenuto a risarcire il danno causato. Quest’ultimo può essere di natura patrimoniale (pari al costo del viaggio inutilmente sostenuto) o morale (stress, minor godimento della vacanza), ritenuto, nel caso di specie, risarcibile anche in assenza di un fatto-reato, riecheggiando la sentenza della Cassazione n. 8827/03, secondo cui il danno morale è dovuto anche al di fuori dei limiti ex art. 2059 c.c., se l’illecito abbia leso interessi di rango costituzionale della persona. Per il giudice romano tale danno è risarcibile in via equitativa , tenendo conto del fatto che il personale del villaggio era stato solerte nel fare il possibile per ridurre al minimo i disagi, che la vacanza è stata portata a termine, che l’anno successivo la famiglia è ritornata nel medesimo villaggio.
In conclusione, l'orientamento della giurisprudenza resta di massima sicuramente influenzato dalla tendenza solidaristica della legislazione di tutela, mostrando di condividere lo scopo del pieno sviluppo dell'individuo portatore di handicap nella scia dell'affermazione del principio secondo cui la diversità non deve creare emarginazione ma pretende forme adeguate di partecipazione all'organizzazione sociale ed ai rapporti che in essa si svolgono. E ciò può essere raggiunto solo con la conquista della pari dignità e della libertà di movimento.


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