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La separazione consensuale
La separazione consensuale a cura dell’avv. Matteo Santini
 


La scelta della separazione consensuale è senza dubbio la via più celere e meno traumatica per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.
Essa si basa sostanzialmente nell'accordo dei coniugi che viene manifestato in forma espressa davanti al Tribunale.





Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del Tribunale) è di circa 3 - 6 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.
Inoltre nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un'eventuale appello o ricorso in cassazione.





Trascorsi tre anni dal giorno in cui le parti di presentano dinnanzi al Presidente del Tribunale per l‘udienza è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio.
Anche in questo caso la scelta del divorzio congiunto, abbrevia notevolmente i tempi ed il costo della procedura.





Nel ricorso per separazione consensuale, dovranno essere indicate le condizioni alle quali i coniugi intendono separarsi, con particolare riferimento all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei figli, al mantenimento e modalità di frequentazione degli stessi, alla somma periodica da corrispondere eventualmente al coniuge più debole



La scelta della procedura consensuale esclude ovviamente ogni indagine e riferimento ad eventuali comportamenti dell’uno e dell’altro coniuge determinanti il fallimento dell’unione coniugale. La scelta del modello consensuale è infatti tesa anche ad escludere ogni esame di merito sulle cause della rottura del rapporto. Pertanto, non avrebbe alcun senso inserire nel ricorso una serie di premesse volte ad un ricostruzione della vita matrimoniale e delle sue vicende, se ciò è finalizzato alla colpevolizzazione e alla stigmatizzazione del comportamento di un coniuge. Del resto, la richiesta di separazione non è subordinata alla sussistenza di particolari motivi. E‘ sufficiente addurre in modo generico la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, senza neppure dover indicarne le motivazioni sottese.



Alcuni Tribunali consentono che la procedura venga avviata senza il patrocinio di un avvocato. Nella maggior parte dei casi ciascun coniuge ricorre ad un proprio legale di fiducia per essere assistito nella fase delle trattative e nella redazione del ricorso per separazione consensuale. In questo caso i legali dei coniugi lavoreranno a stretto contatto proprio al fine di appianare le eventuali divergenze sugli accordi di separazione, attivandosi se del caso, per moderare e ridimensionare la confluttualità tra i coniugi. E‘ anche possibile che i coniugi siano già daccordo su tutti i punti delle separazione e che si rivolgano ad un unico avvocato che avrà il compito di redigere il ricorso per separazione assumendo una posizione equidistante tra le parti e premurandosi di non favorire l’uno o l’altro coniuge. E‘ doveroso sottolineare che in caso di fallimento delle trattative, l’avvocato congiuntamente nominato dai coniugi dovrà rinunziare al mandato professione non potendo più assistere nessuno dei due coniugi. L’inosservanza di tale prescrizione costituisce un illecito disciplinare di notevole rilevanza.



La procedura di separazione consensuale (e anche quella di divorzio congiunto), si instaura con la presentazione di un ricorso al Tribunale. Ai sensi dell’aritcolo 706 1° comma c.p.c., “la domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata”.
Appena depositato il ricorso, viene predisposto e costituito il fascicolo d'ufficio ed il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente (nei grandi Tribunale di solito circa tre/quattro mesi dopo la presentazione del ricorso).
Nel corso di tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, la cui riuscita è un evento estremamente raro. Nella suddetta ipotesi verrebbe redatto verbale di conciliazione in cui sarebbe annotata tale volontà.
L'ipotesi più frequente invece è quella in cui, le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.



Il Tribunale effettua un controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa vigente in materia, ponendo particolare attenzione e cura all'aspetto dell'affidamento e del mantenimento della prole.
Si tratta della c.d. omologazione, ovvero il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge; è un procedimento che si instaura d'ufficio e segna la fase ultima della separazione consensuale, conferendo piena efficacia agli accordi di separazione



Accade di frequente che i coniugi a dispetto delle disposizioni contenute nella legge 54/2006 sull’affidamento condiviso, inseriscano nel ricorso la previsione dell’affidamento monogenitoriale. Ritengo che in tal caso pur nell’accordo dei coniugi, il Tribunale debba rifiutare l‘omologa della separazione e ciò in virtù del principio espresso dalla suddetta legge la quale stabIlisce come criterio primario di scelta quello dell’affidamento bigenitoriale, a meno che non ricorrano gravi motivi relativi soprattutto alla non idoneità di uno dei due genitori. La scelta del modello di affidamento monogenitoriale deve restare necessariamente come l’extrema ratio giustificata da situazioni che renderebbero oltremodo pregiudizievole per i figli minori un affidamento condiviso. Le disposizioni di cui alla legge 54/2006 vertendo su diritti indisponibili a tutela dei minori sono da considerarsi come inderogabili pur in presenza di diverso accordo tra i coniugi.



Ove i coniugi decidano di riconciliarsi la domanda di separazione personale già proposta è da intendersi come abbandonata. La riconciliazione implica il completo ripristino della convivenza mediante la ripresa dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale i quali, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11523/1990 devono apparire come oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservare il rapporto.



A differenza della separazione consensuale, quella giudiziale implica l'instaurarsi di una lite giudiziale.



Peculiarità della separazione giudiziale, è la possibilità dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi. E' infatti possibile che uno dei coniugi chieda espressamente al Tribunale di dichiarare l'altro coniuge come unico responsabile del fallimento coniugale. L'art. 151 del codice civile stabilisce che" il Giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."



Diversi sono i comportamenti ed i fatti che possono portare all'addebito di una separazione. Prescindendo dalle scontate ipotesi di violenza o commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell'altro (che in taluni casi rendono ammissibile anche il divorzio immediato), vi sono altri comportamenti che pur non trovando espresso riferimento in supporti normativi, vengono valutati dai Tribunali per l'addebito della separazione; tra questi ricordiamo le vessazioni psicologiche, il rifiuto nell'esercitare l'atto sessuale, l'estrema gelosia, l'atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare all'altro i mezzi di sostentamento, ecc.



Anche per ciò che concerne il divorzio è prevista la possibilità per i coniugi di instaurare una procedura di tipo congiunto, risparmiando notevolmente in termini di tempo e di denaro.



Il ricorso per divorzio congiunto viene presentato dai coniugi quando sono passati tre anni dalla avvenuta separazioneIl ricorso deve indicare le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi.



Il Tribunale valuterà la rispondenza delle condizioni pattuite congiuntamente dalle parti all'interesse dei figli.



Qualora il contenuto del ricorso non sia ritenuto conforme alla legge o all'interesse della prole il Tribunale, previa emissione degli idonei provvedimenti urgenti, nominerà un giudice istruttore, il quale, attraverso un giudizio ordinario, dovrà accertare la conformità delle clausole pattuite alla Legge.
I procedimenti in materia di diritto di famiglia sono oggi soggetti al pagamento del contributo unificato nella misura di euro 37,00 (se trattasi di separazione consensuale) e di euro 85,00 (se trattasi di separazione giudiziale).




31 agosto 2011




Avv. Matteo Santini (www.studiolegalesantini.com)


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