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Provvisoria esecutività ex legge del decreto ingiuntivo
a cura del magistrato dott. Giuseppe Vignera
 
1. Premessa: esecutività ope legis ed esecutività ope iudicis.
La provvisoria esecutività (od esecutorietà) del decreto ingiuntivo può in via generale definirsi come l’istituto (concretantesi o in una clausola accessoria o in una qualità intrinseca del provvedimento monitorio), in virtù del quale il decreto stesso costituisce titolo esecutivo ex art. 474, comma 1, n. 1, c.p.c. e titolo ipotecario ex art. 655 c.p.c., sebbene siano ancora pendenti il termine per l’opposizione o il giudizio oppositivo introdotto dall’ingiunto ex art. 645 c.p.c.
L’istituto in parola, per meglio dire, si risolve nell’anticipazione degli effetti della sentenza [esecutiva] rigettante integralmente l’opposizione proponibile o già proposta avverso il decreto ingiuntivo, la quale (sentenza) fa acquistare al decreto – per l’appunto – la qualità di titolo esecutivo (comb. disp. artt. 474, comma 1, n. 1, e 653, comma 1, ultima parte) e quella di titolo ipotecario (art. 655 c.p.c.).
Gli artt. 642 e 648 c.p.c., più esattamente ed in particolare, disciplinano la provvisoria esecutorietà “ordinaria” del decreto ingiuntivo, vale a dire quella prevista in via generale dalle disposizioni sul procedimento monitorio.
Le varie ipotesi divisate dai predetti articoli sono accomunate dal fatto che la provvisoria esecutività consegue ad un provvedimento giudiziale accessorio all’ingiunzione di pagamento o di consegna ex art. 641, provvedimento (c.d. clausola di provvisoria esecutorietà), con il quale il giudice dell’ingiunzione ex art. 637 c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 642) o il giudice istruttore della causa di opposizione (nelle ipotesi ex art. 648) autorizza (art. 642, comma 1) o concede (artt. 642, comma 2, e 648) l’esecuzione provvisoria del decreto.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex artt. 642 e 648 c.p.c., pertanto, rappresenta un atto a struttura complessa perchè si compone di due provvedimenti contenutisticamente diversi: quello (principale) contenente l’ingiunzione di pagamento o di consegna ex art. 641 e quello [accessorio, nel senso che presuppone necessariamente quello principale] autorizzativo o concessivo della provvisoria esecutività.
La superiore puntualizzazione ci pare opportuna non solo perchè consente di confutare la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità relative, rispettivamente, alla questione sulla revocabilità ex art. 649 della provvisoria esecutività concessa all’opposto decreto ex art. 642 c.p.c. ed al problema sulla provvisoria esecutività parziale ex art. 648 c.p.c., ma anche perchè permette di distinguere i decreti ingiuntivi esecutivi ex artt. 642 e 648 c.p.c. [qualificabili (alla stregua di quanto testè detto) provvisoriamente esecutivi ope iudicis] da quelli provvisoriamente esecutivi ope legis.
A differenza delle ipotesi di esecuzione provvisoria ope iudicis ed in particolare di quella c.d. obbligatoria ex art. 642, comma 1, c.p.c., nei casi di esecutività ope legis non occorre nè un autonomo provvedimento (del giudice pronunciante l’ingiunzione) di autorizzazione o concessione dell’esecutorietà immediata nè l’istanza del ricorrente, poiché l’esecutività rappresenta una qualità intrinseca al decreto, cui inerisce necessariamente ed automaticamente per effetto stesso della sua emissione.

2. Elencazione esemplificativa di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex lege.
Tra i più noti provvedimenti d’ingiunzione provvisoriamente esecutivi ex lege possiamo esemplificativamente ricordare quelli previsti:
a) dall’art. 611, comma 2, c.p.c. per le spese dell’esecuzione per consegna o rilascio (“La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo”);
b) dall’art. 664, ultimo comma, c.p.c. per i canoni di locazione dovuti dal conduttore moroso (“Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente”);
c) dall’art. 669-septies, comma 3, c.p.c. per le spese processuali in caso di provvedimento cautelare negativo (“La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione”);
d) dall’art. 53, ultima parte, disp. att. c.p.c. per i compensi del custode e degli altri ausiliari del giudice di cui all’art. 68 c.p.c. (“Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte”, a carico della quale il giudice ne ha posto il pagamento);
e) dall’art. 148, comma 3, c.c. per i crediti di mantenimento dei figli (“Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica”;
f) dall’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. per i contributi condominiali (“Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”);
g) dall’art. 32, comma 4, r.d. 28 aprile 1938 n. 1165 per le rate di affitto dovute dagli inquilini morosi agli istituti autonomi per le case popolari (“Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfatto”);
h) dall’art. 168, comma 2, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 per le spettanze agli ausiliari del magistrato e per l’indennità di custodia (“Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo”).
Rappresentano, invece, ipotesi speciali (o estravaganti perchè contemplate da disposizioni non contenute nel capo I del titolo I del libro IV del c.p.c.) di esecutorietà provvisoria ope iudicis di natura obbligatoria (e non fattispecie di esecutività provvisoria ex lege) quelle ingiunzioni, rispetto alle quali la legge stabilisce che il giudice provvede a norma dell’art. 642 c.p.c.
Ciò, per esempio, è previsto:
A) dall’art. 614, ultimo comma, c.p.c. per le spese dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare;
B) dall’art. 58, comma 2, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 per il recupero, nei confronti delle persone nel cui interesse è stata richiesta la registrazione di un atto, della somma pagata a titolo d’imposta di registro dai soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c) (notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione, cancellieri, impiegati dell’amministrazione finanziaria, ecc.);
C) dall’art. 1, comma 13, d.l. 2 dicembre 1985 n. 688, conv. nella l. 31 gennaio 1986 n. 11, per i contributi, premi e relativi oneri accessori dovuti agli enti previdenziali per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza;
D) dall’art. 4, comma 2, d.l. 29 marzo 1993 n. 82, conv. nella l. 27 maggio 1993 n. 162, per i crediti delle imprese di autotrasporto per conto terzi derivanti dal sistema delle tariffe cosiddette “a forcella”, di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298;
E) implicitamente dall’art. 3, comma 4, l. 18 giugno 1998 n. 192 per il prezzo del contratto di subfornitura industriale.

3. Esame critico dell’opinione implicitamente postulante l’inesistenza di decreti ingiuntivi esecutivi ex lege.
L’esistenza di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ope legis è stata di recente implicitamente esclusa da chi, ai fini dell’esecutorietà immediata, ritiene necessaria una specifica richiesta del ricorrente “anche dove la legge tace”: e ciò, “in ossequio al principio dispositivo e di tendenziale corrispondenza tra risultato decisorio e domanda di parte”.
Quest’ultima conclusione, però, a noi appare logicamente corriva e giuridicamente infondata.Il principio dispositivo e quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per vero dire, vietano bensì al giudice di dare al diritto soggettivo sostanziale una tutela non richiesta dal suo titolare o più intensa di quella richiestagli. Ciò, tuttavia, non implica necessariamente che, ogniqualvolta gli effetti di un provvedimento giurisdizionale soddisfino un interesse personale, la loro produzione presupponga sempre ed inevitabilmente una richiesta dell’interessato (recte: avente ad oggetto tanto il provvedimento “principale”, quanto i suoi effetti) ed una corrispondente pronuncia del giudice: in caso contrario, infatti, dovrebbe essere subordinata all’istanza di parte pure la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 282 c.p.c. [nonchè, per esempio, quelle ex artt. 431, commi 1 e 5, c.p.c., 447-bis, ultimo comma, c.p.c., 5-bis l. 26 febbraio 1977 n. 39], che oggi invece è da tutti considerata automatica (anche “se la legge tace”!).
Gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali, in verità, trovano esclusivamente nella legge la loro regolamentazione, compresa quella dei relativi presupposti: tra i quali può esservi (com’è previsto per l’esecutività ex artt. 642 e 648 c.p.c.) o non esservi (come succede nei suindicati casi di esecutività ope legis) un’istanza della parte interessata e/o una pronuncia giudiziale.

4. Inidoneità dell’art. 654, comma 1, c.p.c. a fornire argomenti contrari alla tesi sull’ammissibilità di decreti ingiuntivi esecutivi ex lege.
Chi volesse subordinare sempre la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ad una pronuncia giudiziale emessa su richiesta del ricorrente e, conseguentemente, escludere in subiecta materia un’esecutorietà ope legis, a nostro avviso più pertinentemente potrebbe [anzichè richiamare (impropriamente) i princìpi ex artt. 99 e 112 c.p.c.] invocare un’applicazione in via analogica o quale espressione di un principio generale degli artt. 647, comma 1, e 654, comma 1, c.p.c., i quali ricollegano ad un decreto del giudice l’efficacia esecutiva conseguente alla mancata opposizione, all’omessa costituzione dell’opponente, all’estinzione del giudizio oppositivo o al rigetto integrale dell’opposizione.
Essendo opportuno (per le ragioni che emergeranno all’inizio del prossimo paragrafo) cominciare dalla disposizione ex art. 654, comma 1, c.p.c., osserviamo che il provvedimento di esecutività ivi divisato deve considerarsi meramente strumentale alla previsione contenuta nel secondo comma dello stesso articolo, a norma della quale (ed in deroga alla regola generale contenuta nell’art. 479 c.p.c.: “l’esecuzione deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva”) ai fini dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo non è necessaria una nuova notifica del medesimo, essendo sufficiente che il debitore e l’organo dell’esecuzione siano resi consapevoli della conseguita esecutorietà del decreto con la menzione nel precetto del provvedimento che – per l’appunto – ha disposto l'esecutorietà stessa e dell'apposizione della formula esecutiva.
Ciò – a parer nostro – è tanto vero che, se si volesse negare l’esistenza del predetto nesso strumentale tra il decreto di esecutività de quo e le speciali modalità esecutive ex art. 654, comma 2, c.p.c. (e se, pertanto, in presenza della sentenza rigettante l’opposizione o dell’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del giudizio di opposizione, l’esistenza del titolo esecutivo fosse da ricollegare sempre e comunque alla dichiarazione di esecutorietà ex art. 654, comma 1, c.p.c.), l’art. 653, comma 1, c.p.c. non avrebbe alcun senso:
A) nè nella parte in cui prevede che (pronunciata la sentenza o l’ordinanza in questione) “il decreto ... acquista efficacia esecutiva” e, quindi, (indipendentemente dall’espressa dichiarazione di esecutorietà ex art. 654) diventa senz’altro titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, numero 1, c.p.c., trattandosi di provvedimento cui “la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”;
B) nè nella parte in cui postula la “sopravvivenza” dell’ingiunzione alla pronuncia della sentenza rigettante integralmente l’opposizione.
A quest’ultimo proposito va osservato che, se è innegabile che tale sentenza da un punto di vista rigorosamente logico dovrebbe assorbire o sostituire sempre il decreto ingiuntivo [attesa la prevalenza della pronuncia di merito sugli “accertamenti anticipati”], è altrettanto innegabile che con la disposizione in parola il legislatore ha deliberatamente anteposto alla logica esigenze pratiche, facendo “sopravvivere” l’ingiunzione proprio in funzione delle finalità acceleratorie (rispetto all’inizio del procedimento esecutivo) perseguite dall’art. 654, comma 2, c.p.c.: finalità che sarebbero rimaste frustrate, qualora (sostituendosi la sentenza al decreto ingiuntivo) il titolo esecutivo fosse stato costituito dalla sentenza rigettante integralmente l’opposizione [la quale (sentenza) avrebbe dovuto notificarsi in forma esecutiva in base alla regola generale ex art. 479, comma 1, c.p.c.].
Orbene!
La dichiarazione di esecutorietà ex art. 654, comma 1, c.p.c., mentre è del tutto coerente con le esigenze acceleratorie perseguite dal secondo comma dello stesso art. 654, non avrebbe più giustificazione per il creditore che non intendesse avvalersi delle forme esecutive semplificate ivi previste e che volesse, invece, notificare nuovamente ex art. 479 c.p.c. il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ex art. 653, comma 1, c.p.c.
Infatti, pretendere pure in quest’ultimo caso la preventiva dichiarazione di esecutorietà ex art. 654, comma 1, c.p.c., significherebbe esporre l’art. 653, comma 1, c.p.c. ad una censura di incostituzionalità ex artt. 3, 24, comma 1, e 111, comma 2, ultima parte, Cost., atteso che si porrebbe irragionevolmente a carico del creditore un onere incidente sul tempestivo esercizio dell’azione esecutiva [ed avente ad oggetto la proposizione dell’istanza finalizzata ad ottenere dal giudice dell’ingiunzione la pronuncia del decreto di esecutorietà, ogniqualvolta il medesimo non sia stato emesso precedentemente e contestualmente alla sentenza rigettante l’opposizione], il quale (onere) invece sarebbe del tutto mancato, se il titolo esecutivo fosse stato (secondo la logica) costituito dalla sentenza rigettante l’opposizione anzichè dal decreto ingiuntivo!
In conclusione: essendo stato scritto in funzione delle ragioni di economia processuale perseguite dal secondo comma (come speriamo di aver dimostrato), il primo comma dell’art. 654 non solo non potrebbe considerarsi l’estrinsecazione di un principio generale (in virtù del quale l’esecutività dovrebbe essere sempre dichiarata dal giudice dell’ingiunzione), ma non potrebbe neppure applicarsi analogicamente in mancanza di una precedente notificazione del decreto ingiuntivo: siccome succede, per l’appunto, in presenza dell’ingiunzione esecutiva ex lege, la quale va notificata al debitore (agli effetti ex artt. 479, comma 1, 641, comma 1, 644 e 645 c.p.c.) solo dopo la sua pronuncia.

5. Analoga inidoneità dell’art. 647, comma 1, c.p.c.
La conclusione or ora enucleata ben si attaglia pure alla previsione ex art. 647, comma 1, c.p.c.
Infatti:
A) la disposizione contenuta nell’art. 654, comma 2, c.p.c., essendo diretta a semplificare l’inizio del procedimento esecutivo, si considera di carattere generale e, quindi, applicabile in tutte le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo ha acquistato efficacia esecutiva, comprese quelle ex art. 647;
B) conseguentemente, lo stesso nesso di strumentalità esistente tra il decreto di esecutorietà ex art. 654, comma 1, c.p.c. e la norma ex art. 654, comma 2, c.p.c. è configurabile tra quest’ultima ed il decreto di esecutorietà ex art. 647, comma 1.
Alla superiore considerazione, tuttavia, a nostro avviso è possibile aggiungerne un’altra, derivante dalla constatazione che l’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo fissati dall’art. 647, comma 1, c.p.c. (mancata opposizione o mancata costituzione dell’opponente) implica la soluzione di delicati interrogativi giuridici, i quali a solo titolo esemplificativo possono così formularsi:
- in presenza di una regolare notificazione del decreto ingiuntivo, la sua mancata conoscenza da parte dell’intimato e la conseguente mancanza di opposizione possono determinare comunque l’esecutività del decreto stesso?
- la notifica del decreto oltre il termine ex art. 644 c.p.c. è idonea a far decorrere quello per l’opposizione ex art. 641?
- può il decreto ingiuntivo essere dichiarato esecutivo de plano ai sensi dell’art. 647, comma 1, pur in pendenza di un’opposizione intempestivamente proposta ovvero in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente?
- data risposta affermativa a quest’ultimo quesito, qual è il termine di costituzione dell’opponente, la cui decorrenza provoca la tardività della costituzione stessa?
Ebbene!
Non ci sembra affatto inverosimile affermare che la dichiarazione giudiziale di esecutività ex art. 647, comma 1, c.p.c. ben può essere stata concepita dal legislatore (pure) in previsione di simili problemi, la cui soluzione è stata così (e per ragioni di opportunità) demandata al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il cui controllo è ben più “professionale” rispetto a quello che (in mancanza della previsione de qua) sarebbe stato compiuto esclusivamente dal cancelliere in sede di apposizione della formula esecutiva.
E se proprio questa o anche questa (in aggiunta a quella suggerita all’inizio del presente paragrafo) è la ragion d’essere del provvedimento di esecutività ex art. 647 c.p.c., allora tale norma:
a) deve considerasi eccezionale rispetto alle disposizioni ex art. 475, comma 1, c.p.c. e 153, comma 1, disp. att. c.p.c., che demandano solamente al cancelliere [senza necessità, cioè, un apposito ordine del giudice”] “il controllo sulla perfezione del titolo esecutivo” in sede di spedizione del medesimo in forma esecutiva;
b) non è, di conseguenza, applicabile ai decreti ingiuntivi considerati senz’altro esecutivi nè in via analogica (ostandovi l’art. 14 delle preleggi) nè in via estensiva (atteso che, a differenza di quella ex lege, l’esecutorietà ex art. 647 c.p.c. viene acquisita dal decreto ingiuntivo dopo la sua pronuncia).


6. Rilevanza della distinzione tra esecutività ex lege ed esecutività ope iudicis ai fini della spedizione del decreto in forma esecutiva.
La distinzione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ope iudicis da quelli immediatamente esecutivi ex lege non è priva di riflessi pratici.
Ed invero, dovendosi [alla stregua dell’opinione prevalente] ritenere che al momento della spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. il pubblico ufficiale debba ex art. 153 disp. att. c.p.c. verificare l’esistenza originaria di un titolo esecutivo, l’oggetto del controllo del cancelliere nell’ipotesi di decreti esecutivi ope iudicis è diverso da quello espletato in presenza di decreti esecutivi ope legis.
Nel primo caso tale oggetto è costituito dalla clausola di provvisoria esecutività, dovendo il cancelliere accertarsi soltanto della presenza di un provvedimento giudiziale espressamente autorizzativo o concessivo dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Nel secondo caso, invece, il controllo de quo investe il contenuto stesso dell’ingiunzione (per ricostruire il quale, anzi, è quasi sempre necessario esaminare pure il relativo ricorso ed i documenti ad esso allegati) e della disposizione normativa che disciplina la medesima (ingiunzione) in via generale ed astratta: trattasi, più esattamente, di un controllo più complesso del precedente in quanto il cancelliere deve individuare la natura del credito oggetto dell’ingiunzione [nonchè talvolta la natura della “sottostante” prova documentale] e la norma giuridica contemplante l’immediata esecutività del decreto ingiuntivo relativo a crediti di quella natura.
Del tutto ininfluente agli effetti di questo secondo controllo è, viceversa, la sussistenza o meno di una precedente pronuncia giudiziale sull’esecutività del provvedimento in questione.
Ciò significa che, emesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex lege, il cancelliere ha il potere-dovere di effettuare senz’altro la spedizione in forma esecutiva ex artt. 475 c.p.c. e 153 disp. att. c.p.c.: sia in mancanza di un’espressa dichiarazione di esecutività del giudice dell’ingiunzione (non necessaria), sia in presenza di un rigetto della (non necessaria) richiesta di declaratoria d’esecutorietà eventualmente rivolta al giudice dell’ingiunzione dal creditore ricorrente (rigetto irrilevante per totale carenza di potere in parte qua).
Un eventuale rifiuto del cancelliere, infine, potrà provocare soltanto (come succede in ogni altra ipotesi di suo ingiustificato diniego del rilascio di copia esecutiva) un ricorso dell’interessato al capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il decreto (e non al giudice che l’ha emesso) in applicazione analogica dell’art. 476, comma 2, c.p.c.


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