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Le principali novità del Trattato di Lisbona
Estratto articolo Luigi Marchegiani
 

Il progetto di Trattato di riforma (anche detto Trattato di Lisbona) é composto da sette articoli.
I primi due articoli, in particolare, introducono le diverse modifiche del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE).
Il TUE manterrà il suo titolo attuale, mentre il TCE sarà denominato Trattato sul funzionamento dell'Unione.
Il termine "Comunità" sarà sostituito ovunque dal termine "Unione". Altre clausole contengono le disposizioni riguardanti la ratifica e l'entrata in vigore del Trattato di riforma, nonché le disposizioni transitorie. Lemodifiche tecniche al Trattato Euratom e ai protocolli esistenti convenute in sede di CIG del 2004 sono apportate mediante protocolli allegati al Trattato di riforma.
Il TUE sarà suddiviso in 6 titoli: Disposizioni comuni (I), Disposizioni relative ai principi democratici (II), Disposizioni sulle istituzioni (III), Disposizioni su una cooperazione rafforzata (IV), Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (V) e Disposizioni finali (VI). I titoli I, IV (attuale titolo VII), V e VI (attuale titolo VIII) seguono la struttura del TUE attuale, con le modifiche convenute in sede di CIG del 2004. Gli altri due titoli (II e III) sono nuovi ed introducono le innovazioni convenute in sede di CIG del 2004 relativa al Trattato costituzionale. Il contenuto dell'attuale titolo VI del TUE, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sarà inserito nel titolo relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia della parte terza del TFU.
Il TFU sarà suddiviso in 7 parti: Principi (Parte prima), Non discriminazione e cittadinanza (Parte seconda), Politiche e azioni interne dell'Unione (Parte terza), Associazione dei Paesi e territori d'oltremare (Parte quarta), Azione esterna dell'Unione in ambiti diversi dalla politica estera e di sicurezza comune (Parte quinta), Funzionamento dell'Unione (Parte sesta), Disposizioni generali e finali (Parte settima). A secondo della loro complessità le parti saranno ulteriormente suddivise in titoli, capi e sezioni.
Il progetto di Trattato é caratterizzato, per un verso, da disposizioni che riproducono la sostanza delle riforme convenute in sede di CIG del 2004 - che ha varato la firma del "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa" - e, per altro verso, da altre disposizioni che tengono conto delle istanze di alcuni Stati membri che non hanno ratificato il Trattato costituzionale (la Francia, i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca, la Polonia e il Regno Unito).
A) Per quanto riguarda le riforme convenute in sede di CIG del 2004, che il Trattato di riforma integrerà nei Trattati esistenti, si segnalano, in particolare, le seguenti:


· la soppressione dell'attuale struttura a "tre pilastri" dell'Unione. Ciò nonostante, la politica estera e di sicurezza comune (PESC) continuerà ad essere soggetta a procedure decisionali intergovernative specifiche;


· il riferimento ai valori sui quali si fonda l'Unione, ovvero la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto, i diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti ad una minoranza. Il preambolo del TUE preciserà inoltre che gli Stati membri nell'istituire l'Unione europea si sono ispirati alle "eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto";


· l'indicazione di nuovi obiettivi che l'Unione dovrà perseguire: lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato, tra l'altro, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva; la lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, la giustizia sociale, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore; la promozione del progresso scientifico e tecnologico; la coesione territoriale; il rispetto della diversità culturale e linguistica, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo; le relazioni esterne, lo sviluppo sostenibile della Terra, la solidarietà e il rispetto reciproco tra i popoli, il commercio libero e equo, l'eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani;


· una più chiara ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, introducendo una distinzione tra tre tipi di competenze: quelle esclusive dell'Unione, quelle concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri e quelle in cui l'Unione ha solo un potere di sostegno, di coordinamento o di complemento. Il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali e la politica estera e di sicurezza comune rimangono fuori da questa divisione e sono sottoposte a procedure speciali;


· la personalità giuridica unica dell'Unione che le conferirà un maggiore potere negoziale e una maggiore visibilità con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali;


· il principio della democrazia partecipativa (che comprende la consultazione delle parti interessate e il dialogo con le associazioni rappresentative e la società civile) ed il diritto di iniziativa popolare (che consente ad un milione di cittadini europei di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa);


· il principio della riunione in seduta pubblica dei due rami dell'autorità legislativa (Consiglio e Parlamento europeo);


· la creazione di una base giuridica che consente all'Unione europea di aderire alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Oltre al suo significato politico, quest'adesione permetterà di colmare una lacuna nel sistema di protezione dei singoli nel contesto dell'Unione europea, essendo le istituzioni dell'Unione il solo potere pubblico in Europa non ancora sottoposto al sistema di controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo;


· la dimensione sociale dell'Unione risulterà rafforzata grazie, per un verso, all'introduzione di una nuova clausola orizzontale che impone all'Unione di tenere conto, nella definizione e nell'attuazione delle politiche, delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, con la garanzia di una protezione sociale adeguata e con la lotta contro l'esclusione sociale. Per altro verso, una nuova base giuridica riconosce il ruolo delle parti sociali a livello dell'Unione e istituzionalizza il "vertice sociale tripartito per la crescita e l'occupazione" che garantisce in modo permanente la concertazione tra Consiglio, Commissione e parti sociali su questioni economiche, sociali e relative all'occupazione;


· i Parlamenti nazionali saranno maggiormente coinvolti nelle attività dell'Unione europea, avvicinandola ai cittadini e contribuendo così a rafforzarne la legittimità democratica. In questo contesto, si colloca la previsione di un sistema di controllo preventivo del rispetto del principio di sussidiarietà, da parte dei Parlamenti nazionali;


· la nuova formulazione del principio di sussidiarietà che coinvolge espressamente anche le autorità regionali e quelle locali, stabilendo che l'Unione interviene solo se gli obiettivi che essa persegue non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, «né a livello centrale né a livello regionale e locale»;


· il riconoscimento che le relazioni fra l'Unione e i Paesi circostanti sono finalizzate alla creazione di uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione, che si fa, quindi, portatrice dei valori di democrazia e dello stato di diritto nel mondo;


· una maggiore solidarietà tra gli Stati membri anche grazie ad una clausola che impone loro un obbligo di mutuo soccorso nel caso di attentati terroristici e di catastrofi naturali o umane;


· il numero minimo di Stati membri necessari per avviare una cooperazione rafforzata sarà pari a nove. Nel settore della difesa sarà inoltre possibile instaurare una forma peculiare di cooperazione, detta cooperazione strutturata permanente, alla quale si applica una disciplina specifica;


· la possibilità per uno Stato membro di recedere volontariamente dall'Unione europea;


· le due procedure di revisione dei Trattati: una procedura ordinaria ed una semplificata che costituisce uno strumento più flessibile per modificare le disposizioni relative alle politiche e azioni interne dell'Unione. Nel contesto della procedura di revisione ordinaria, sarà prevista la possibilità di convocare una Convenzione incaricata di esaminare i progetti di modifiche dei Trattati, da sottoporre alla CIG. Inoltre, anche il Parlamento europeo potrà, alla stregua degli Stati membri e della Commissione, presentare al Consiglio dei progetti di revisione dei Trattati.


Inoltre, il progetto di Trattato riprende gran parte delle riforme istituzionali che erano state concordate dalla CIG del 2004 e che saranno integrate in parte nel TUE e in parte nel Trattato sul funzionamento dell'Unione:


il Consiglio europeo diviene un'istituzione a pieno titolo dell'Unione. Il Presidente del Consiglio europeo sarà eletto per un periodo di due anni e mezzo ed il suo mandato sarà rinnovabile una volta sola;


· la creazione della nuova carica di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che disporrà di maggiore autorevolezza e funzioni di coordinamento ricoprendo allo stesso tempo il ruolo di Presidente del Consiglio Affari esteri e di Vicepresidente della Commissione incaricato delle relazioni esterne. L'Alto rappresentante sarà coadiuvato da un servizio europeo per l'azione esterna, composto da funzionari del segretariato generale del Consiglio, della Commissione e dei servizi diplomatici degli Stati membri;


· l'estensione degli ambiti in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata, tra cui lo spazio di libertà sicurezza e giustizia (che comprende i controlli alle frontiere, l'asilo e l'immigrazione, la cooperazione giudiziaria civile e penale e la cooperazione di polizia). Soltanto le aree più sensibili rimangono soggette all'unanimità: sistema tributario, sicurezza sociale, diritti dei cittadini, lingue, sedi delle istituzioni e le linee principali delle politiche comuni di difesa, sicurezza e di politica estera;


· il sistema di voto a doppia maggioranza (di Stati e di popoli) per le decisioni al Consiglio dei Ministri prenderà effetto a partire dal 1° novembre 2014;


· la presidenza delle formazioni del Consiglio (ad eccezione del Consiglio «affari esteri», presieduto dall' Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza) sarà esercitata da gruppi predefiniti di 3 Stati membri (il c.d. "team presidencies") per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi saranno composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici dell'Unione. Ogni Stato membro del gruppo eserciterà, a turno, la presidenza di tutte le formazioni consiliari per sei mesi, con l'assistenza degli altri due membri del gruppo, sulla base di un programma comune;


· il Consiglio si riunirà in seduta pubblica quando dovrà deliberare e votare su un progetto di atto legislativo;


· il ruolo di colegislatore del Parlamento europeo con il Consiglio viene rafforzato attraverso la generalizzazione della procedura di codecisione che diventa la procedura legislativa ordinaria. Di particolare importanza è l'estensione della codecisione ai settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti e dei fondi strutturali, oltre allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel suo insieme. Inoltre, per alcuni settori, come le tasse ecologiche, vengono introdotte passerelle specifiche alla procedura legislativa ordinaria;


· la nuova procedura di bilancio accresce i poteri del Parlamento europeo, eliminando la distinzione tra "spese obbligatorie" (per le quali attualmente l'ultima parola spetta al Consiglio) e "spese non obbligatorie" (per le quali ora l'ultima parola spetta al Parlamento). Quindi, secondo la nuova procedura il Parlamento decide con il Consiglio la totalità delle spese;


· dal 1° novembre 2014, il collegio dei Commissari europei sarà composto da un numero di membri corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, cioè 18 Commissari in un'Unione a 27/28. Il Consiglio europeo dovrà stabilire all'unanimità un meccanismo di rotazione paritaria tra gli Stati membri, che rifletta la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri;


· il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Il candidato sarà proposto al Parlamento dal Consiglio europeo, che delibererà a maggioranza qualificata, tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo. Il Parlamento inoltre voterà sull'investitura della Commissione nel suo insieme;


il numero massimo di seggi del Parlamento europeo non potrà essere superiore a 751 (750 più il Presidente). Essi saranno attribuiti agli Stati membri in modo "regressivamente proporzionale", da un minimo di 6 ad un massimo di 96 seggi. Il principio della proporzionalità regressiva implica che più uno Stato membro è popolato, più è alto il numero dei cittadini rappresentati da un singolo parlamentare. I deputati al Parlamento europeo rappresenteranno quindi i "cittadini dell'Unione" piuttosto che i "popoli degli Stati";


il nuovo Trattato modifica la denominazione dell'istituzione giudiziaria dell'Unione senza alterare i rispettivi compiti. La Corte di giustizia dell'Unione europea si articolerà nella Corte di giustizia (ora Corte di giustizia delle Comunità europee), nel Tribunale (ora Tribunale di primo grado) e nei tribunali specializzati (ora camere giurisdizionali). La giurisdizione della Corte è estesa a tutte le attività dell'Unione ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune. Inoltre, viene esteso il diritto dei singoli di adire la Corte. Il numero degli avvocati generali viene aumentato da otto a undici;


il Comitato delle regioni ottiene la legittimazione a proporre ricorsi alla Corte di giustizia dell'UE, per salvaguardare le proprie prerogative, nonché, per violazione del principio di sussidiarietà, avverso gli atti legislativi per l'adozione dei quali è richiesta obbligatoriamente la sua consultazione;


é prevista la possibilità di istituire una Procura europea che avrà il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati, e i loro complici, che ledano gli interessi finanziari dell'Unione. Essa dovrà esercitare dinanzi alle giurisdizioni competenti degli Stati membri l'azione penale relativa ai reati in questione.


Infine, per quanto riguarda le nuove politiche dell'Unione, stabilite dalla CIG del 2004 e riprese dal progetto di Trattato, si segnalano :


· le nuove basi giuridiche in materia di energia, spazio, sport, turismo, protezione civile, sanità, cooperazione amministrativa ed i servizi di interesse generale;


· una nuova clausola sociale orizzontale conferirà rilievo all'impegno dell'Unione, nella definizione e nell'attuazione delle politiche, delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione ed una protezione sociale adeguata.


B) Rispetto al testo convenuto dalla CIG del 2004 il nuovo Trattato di riforma non prevede:


· il termine "Costituzione";


· un riferimento ai simboli dell'Unione. Nondimeno, in una dichiarazione (n° 52) allegata all'Atto finale, 16 Stati membri, tra cui l'Italia, hanno affermato che "per essi, la bandiera rappresentante un cerchio di dodici stelle dorate su fondo blu, l'inno trattato dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il motto dell'Unione "Unita nella diversità", l'euro quale moneta dell'Unione europea e la giornata dell'Europa del 9 maggio continueranno ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all'Unione europea e del loro legame con la stessa";


· la menzione esplicita del primato del diritto dell'Unione. Tuttavia, una dichiarazione allegata all'Atto finale della CIG del 2007 precisa che "(..) per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'UE, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati alle condizioni stabilite dalla suddetta giurisprudenza";


· il riferimento, fra gli obiettivi dell'Unione, alla concorrenza libera e non falsata nel mercato interno. Nondimeno, un protocollo afferma che il mercato interno comprende un sistema inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata;


· l'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nei Trattati. Tuttavia, l'articolo sui diritti fondamentali riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta a cui viene attribuito lo stesso valore giuridico dei Trattati. Un protocollo introduce misure specifiche per il Regno Unito e la Polonia concernenti talune eccezioni riguardo alla giurisdizione della Corte di giustizia europea e dei tribunali nazionali in materia di protezione dei diritti sanciti dalla Carta;


la denominazione degli atti giuridici dell'Unione ("legge europea" e "legge quadro europea") che rimane quella attuale (regolamenti, direttive e decisioni). Tuttavia, é stata mantenuta la distinzione tra atti legislativi, atti delegati e atti esecutivi. Inoltre, si utilizza per la procedura di codecisione l'espressione "procedura legislativa ordinaria".


C) Il Trattato di riforma presenta inoltre alcuni elementi che costituiscono una novità in quanto non erano presenti nel testo concordato dalla CIG del 2004. Tra questi si segnalano in particolare:


· la nuova denominazione del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) che, in considerazione della personalità giuridica unica dell'Unione, sarà intitolato Trattato sul funzionamento dell'Unione;


· la precisazione che, nelle relazioni con il resto del mondo, l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini;


· la menzione, tra gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di ambiente, dell'impegno di promuovere sul piano internazionale delle misure dirette a combattere i cambiamenti climatici;


· il riferimento, in ambito di politica energetica, allo spirito di solidarietà tra gli Stati membri ed alla promozione dell'interconnessione delle reti energetiche;


· con riguardo alla norma che regola le relazioni tra l'Unione e gli Stati membri viene ulteriormente precisato, rispetto alla corrispondente norma del Trattato costituzionale (articolo I-5) che il tema della sicurezza nazionale resta di sola responsabilità di ciascuno Stato membro;


· in tema di adesione all'Unione si dovrà tenere conto dei "criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo";


· ad entrambi i Trattati sarà allegato un protocollo sui servizi di interesse generale, al fine di riconoscere che le disposizioni dei Trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico;


· una nuova base giuridica prevede la protezione dei dati a carattere personale nell'ambito della PESC;


l'introduzione di nuove clausole di consenso (opt-in) o di rifiuto (opt-out), riguardo ad alcune politiche, in particolare quelle relative ai controlli delle frontiere, l'asilo e l'immigrazione, la cooperazione giudiziaria in materia civile, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia;


con la procedura ordinaria di revisione dei Trattati si potrà non solo accrescere ma anche ridurre le competenze dell'Unione.


L'essenziale sul Trattato di Lisbona


Il Trattato di Lisbona non abroga e non si sostituisce ai Trattati istitutivi dell'Unione europea (TUE) e della Comunità europea (TCE), come si proponeva di fare la Costituzione europea, ma provvede ad inserire nel testo dei Trattati le riforme necessarie a garantire all'Unione ampliata una maggiore efficienza e legittimazione democratica. Al più presto la versione consolidata dei Trattati istitutivi (cioè comprensiva delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona) dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE.
Il 18 e 19 ottobre 2007, in occasione del vertice informale del Consiglio europeo di Lisbona, i leaders europei hanno raggiunto un accordo politico sul testo del Trattato di riforma approvato dalla conferenza intergovernativa (CIG) del 2007. Quest'ultimo é stato poi firmato dai Capi di Stato o di governo e dai Ministri degli Affari esteri il 13 dicembre a Lisbona. Alla firma farà seguito il processo di ratifica in tutti i 27 Stati membri. L'entrata in vigore del nuovo Trattato é prevista per il 1° gennaio 2009. In ogni modo, esso dovrebbe entrare in vigore prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009. L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona segnerà la fine di una fase controversa del processo di integrazione europea iniziata con la dichiarazione di Nizza (2000) e successivamente sviluppata con la dichiarazione di Laeken (2001), la Convenzione sul futuro dell'Europa (2002-2003), la conferenza intergovernativa del 2004, il mancato processo di ratifica del Trattato costituzionale (2004-2005) e il successivo periodo di riflessione (2005-2007).
La Costituzione europea sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° novembre 2006 a condizione che tutti gli strumenti di ratifica fossero stati depositati. Tuttavia, il voto contrario espresso nei referendum in Francia e nei Paesi Bassi, nel 2005, non ha consentito di concludere positivamente il suo processo di ratifica. Di conseguenza, il progetto costituzionale, che consisteva nell'abrogazione di tutti i Trattati esistenti e nella loro sostituzione con un unico testo denominato "Costituzione", è stato abbandonato. Ciò nonostante, Il Trattato di riforma integrerà nei Trattati esistenti, che restano in vigore, gran parte delle innovazioni risultanti dalla conferenza intergovernativa (CIG) del 2004 che aveva formalizzato il testo della Costituzione europea.
La CIG del 2007 ha ricevuto dal Consiglio europeo di Bruxelles del 21, 22 e 23 giugno 2007, il mandato di elaborare un Trattato diretto a modificare i Trattati esistenti allo scopo di rafforzare "l'efficienza e la legittimità democratica dell'Unione allargata nonché la coerenza della sua azione esterna". Con il Trattato di Lisbona, l'UE sarà quindi:

Più semplificata nella sua struttura


Terminerà la distinzione tra "Comunità europea" e "Unione europea". Il TUE manterrà il suo titolo attuale mentre il TCE sarà denominato Trattato sul funzionamento dell'Unione. Si stabilirà che i due Trattati costituiscono i Trattati su cui è fondata l'Unione e che l'Unione sostituisce e succede alla Comunità.

Dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht (1º novembre 1993), l'Unione europea ha una struttura articolata su tre "pilastri" (Comunità europee; politica estera e di sicurezza comune - PESC; cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - ex GAI [giustizia e affari interni]). Ogni "pilastro" possiede proprie procedure e propri strumenti giuridici. La competenza della Corte di giustizia varia a seconda dei "pilastri". Il Trattato di Lisbona elimina la struttura a "pilastri". Tuttavia, resteranno applicabili procedure specifiche, in particolare nel settore della PESC.


La categorizzazione netta delle competenze consentirà di definire in modo più preciso i rapporti tra gli Stati membri e l'Unione europea. Le competenze saranno infatti ripartite in tre categorie:
- "competenze esclusive" dell'UE: unione doganale, concorrenza, politica monetaria, conservazione delle risorse biologiche del mare, politica commerciale comune;
- "competenze concorrenti" con quelle degli Stati membri: mercato interno, politica sociale, coesione economica e sociale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica;
- "azioni di sostegno, coordinamento o completamento" dell'azione degli Stati membri: tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù, sport, protezione civile, cooperazione amministrativa.
Sarà comunque fatta salva la clausola di flessibilità che consente all'Unione di acquisire i poteri necessari per realizzare i propri obiettivi qualora i Trattati non li abbiano già previsti.


Le istituzioni avranno metodi di lavoro più efficienti e trasparenti


Gli ambiti in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata saranno estesi ad oltre 40 settori, tra cui lo spazio di libertà sicurezza e giustizia (che comprende i controlli alle frontiere, l'asilo e l'immigrazione, la cooperazione giudiziaria civile e penale e la cooperazione di polizia). In un'Europa a 27, la riduzione degli ambiti in cui il Consiglio decide all'unanimità faciliterà il processo decisionale dell'Unione, che non si troverà più ad essere paralizzato anche dal voto contrario di solo uno Stato membro.

Sarà assicurata una maggiore legittimazione e semplificazione della presa di decisione in un'Europa ampliata, grazie ad un nuovo metodo di calcolo della maggioranza qualificata in Consiglio. In base a tale nuovo metodo la maggioranza qualificata non si baserà più sui voti ponderati attribuiti a ciascuno Stato membro, ma su un sistema detto di "doppia maggioranza", ideato per riflettere la duplice legittimazione dell'Unione, che è contemporaneamente un'unione di Stati ed un'unione di cittadini. Secondo questo sistema una decisione é validamente assunta se approvata dal 55% del numero di Stati membri, con un minimo di 15 Paesi, rappresentativi del 65% della popolazione dell'Unione. Un'eventuale "minoranza di blocco" (cioè la coalizione di Stati necessaria per impedire che una decisione sia presa a maggioranza) deve comprendere almeno 4 Stati membri. Il Trattato di Lisbona stabilisce però che questa regola entrerà in vigore il 1° novembre 2014 e che sino a tale data continuerà ad applicarsi l'attuale sistema di voto definito dal Trattato di Nizza. Tale sistema potrà altresì essere applicate fino al 31 marzo 2017, su richiesta di un membro del Consiglio. é prevista, inoltre, l'applicazione dei principi del c.d. "compromesso di Ioannina" secondo cui i Paesi che rappresentano il 75% di una minoranza di blocco, tanto in termini di Stati che di popolazione, potranno deferire la questione al Consiglio affinché raggiunga un accordo entro un termine ragionevole. Tali soglie saranno ridotte al 55% della minoranza di blocco a partire dal 31 marzo 2017.


La Commissione europea sarà più snella ed efficacie. Dal 1° novembre 2014, il collegio dei Commissari europei sarà infatti composto da un numero di membri corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, cioè 18 Commissari in un'Unione a 27/28 Stati. Il Consiglio europeo dovrà stabilire all'unanimità un meccanismo di rotazione paritaria tra gli Stati membri, che rifletta la rispettiva estensione demografica e geografica degli Stati membri. Inoltre, i poteri del Presidente della Commissione saranno estesi, in quanto potrà chiedere le dimissioni di un commissario, che, in tal caso, sarà tenuto a darle. Il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento europeo con il voto della maggioranza dei membri che lo compongono, su proposta del Consiglio europeo.


Il Presidente permanente del Consiglio europeo, che resterà in carica per due anni e mezzo rinnovabili una volta sola, in collaborazione con il Presidente della Commissione, assicurerà una migliore preparazione e una maggiore continuità dei lavori del Consiglio stesso.


La rappresentanza dei cittadini in seno al Parlamento europeo sarà resa più stabile dall'introduzione di un limite massimo al numero di deputati europei (751), con una soglia e un tetto per tutti gli Stati membri (un minimo di 6 e un massimo di 96 seggi).


I cittadini e i Parlamenti nazionali potranno conoscere in tempo reale le decisioni prese dai governi nazionali grazie all'apertura al pubblico delle discussioni legislative in sede di Consiglio dei Ministri.


Più democratica e con maggiore capacità d'azione


La procedura di codecisione diventerà la procedura legislativa ordinaria e sarà estesa a circa 50 settori: il Parlamento europeo si troverà così ad operare in condizioni di parità con il Consiglio in buona parte dell'attività legislativa, ivi compresi settori chiave quali la politica di libertà, sicurezza e giustizia. Inoltre saranno conferiti nuovi importanti poteri al Parlamento in materia di bilancio e accordi internazionali.


I Parlamenti nazionali avranno maggiori possibilità di essere coinvolti nel processo decisionale, nel rispetto del ruolo riconosciuto alle istituzioni dell'Unione. Un Parlamento nazionale potrà inviare alle istituzioni dell'Unione, entro otto settimane dalla trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali, un parere motivato nel quale dovranno essere esposti i motivi secondo i quali il progetto non sia ritenuto conforme al principio di sussidiarietà. Inoltre, secondo un sistema detto del "cartellino giallo", se un terzo dei Parlamenti nazionali respingerà una proposta legislativa, adducendo la violazione del principio di sussidiarietà, la Commissione sarà tenuta a ritirare o modificare il progetto, a meno che non dimostri le ragioni che giustificano il suo mantenimento. Inoltre, se una maggioranza semplice dei Parlamenti nazionali continuerà a respingere la proposta, la Commissione riferirà il parere motivato al Consiglio e al Parlamento, che dovranno deliberare in merito, secondo la cosiddetta procedura del "cartellino arancione". In tal caso, se il Consiglio (a maggioranza del 55% dei suoi membri) o il Parlamento europeo (a maggioranza dei voti espressi) riterrà la proposta incompatibile con il principio di sussidiarietà, il progetto di atto legislativo sarà ritirato.


Su iniziativa popolare, un milione di cittadini di diversi Stati membri (su una popolazione comunitaria di circa 500 milioni di abitanti) potrà chiedere alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa.


L'Unione vedrà potenziata la sua capacità d'azione in settori che sono già prioritari in un'ottica attualmente comunitaria grazie a nuove basi giuridiche in materia di energia, sanità e protezione civile; sono inoltre previste nuove disposizioni concernenti i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la coesione territoriale, lo spazio, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa.

La governance economica dell'Unione viene adeguata in modo da concedere maggiore autonomia di azione all'eurogruppo, anche nell'ambito di istituzioni finanziarie internazionali.


Più solidale, sicura e garante dei diritti dei cittadini europei


I diritti civili, politici, economici e sociali a tutela dei cittadini europei sono riuniti nella Carta dei diritti fondamentali, che avrà pari valore giuridico dei Trattati. Inoltre, il disposto della Carta si applicherà pienamente alle misure di attuazione del diritto dell'Unione, anche se alcuni Stati membri ne saranno esclusi (la Gran Bretagna e la Polonia). L'Unione potrà altresì partecipare al sistema di tutela dei diritti umani istituito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.


Proclamati in modo più chiaro, i valori e gli obiettivi dell'Unione costituiranno sempre più un riferimento per i cittadini europei ed un modello per i partenr mondiali.


Saranno colmate le lacune in termini di protezione giudiziaria ad opera della Corte di giustizia dell'Unione europea: la giurisdizione della Corte è estesa alle questioni in materia di libertà, sicurezza e giustizia e sono ampliati i casi in cui i singoli hanno il diritto il diritto di adire la Corte.


Il Trattato di Lisbona consentirà decisioni più tempestive e coerenti in materia di libertà, sicurezza e giustizia. Si tratta di un notevole progresso per quanto riguarda la capacità dell'UE di combattere il terrorismo, di lottare contro la criminalità e la tratta di esseri umani e di gestire i flussi migratori. Alcuni Stati membri (Gran Bretagna e Irlanda) che hanno deciso di non prendere parte a tutti gli aspetti delle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia potranno optare, nel futuro, per un ruolo pieno in questi settori di intervento.


La nuova clausola sulla solidarietà pone l'accento sull'obbligo di mutuo soccorso che incombe agli Stati membri nel caso di attentati terroristici e di catastrofi naturali o umane.


La solidarietà diventa un concetto centrale del settore energetico: l'Unione avrà competenza ad offrire sostegno in caso di difficoltà di approvvigionamento e viene sottolineata l'importanza della solidarietà per le nuove disposizioni in materia di energia.


Le nuove disposizioni in materia di protezione civile, aiuti umanitari e sanità sono intese a potenziare le capacità di risposta dell'Unione nei confronti di minacce alla sicurezza dei cittadini.


La nuova clausola sociale orizzontale darà rilievo all'impegno comunitario ai fini dell'occupazione e della protezione sociale; verrà inoltre confermato il ruolo delle regioni e delle parti sociali quali componenti del tessuto politico, economico e sociale dell'Unione.


Più presente sulla scena internazionale


L'Unione avrà una personalità giuridica unica. Ciò le darà maggiore potere negoziale e visibilità sulla scena internazionale.


La nuova figura dell'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune/vicepresidente della Commissione è destinata a conferire all'azione esterna dell'UE maggiore impatto, coerenza e visibilità.


I dispositivi di attuazione della politica estera rifletteranno l'equilibrio esistente tra Stati membri e istituzioni, permettendo al tempo stesso all'Unione nel suo insieme di promuovere e tutelare meglio gli interessi e i valori comunitari nel mondo.


Cosa succede se il nuovo Trattato non sarà ratificato da tutti gli Stati membri?
Se anche uno solo degli Stati membri non concluderà positivamente il suo processo di ratifica, il Trattato non potrà entrare in vigore. In tal caso l'UE continuerà ad operare sulla base del TUE e del TCE così come da ultimo modificati dal Trattato di Nizza del 2001 e dai recenti Trattati di adesione (Trattato di Atene del 2003 e Trattato di Lussemburgo del 2005).


La ratifica del Trattato di Lisbona


L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è subordinata alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. Nella maggior parte dei casi si tratterà di ratifiche parlamentari, salvo l'Irlanda dove il referendum è richiesto dalla Costituzione. In Danimarca, invece, il referendum è obbligatorio se la ratifica parlamentare di un trattato internazionale avviene con una maggioranza minore dei 5/6 dei membri del Parlamento nazionale (Folketing) o se il trattato implica un trasferimento di sovranità. Inoltre, occorre considerare che nel Regno Unito e nei Paesi Bassi sono in corso degli accesi dibattiti circa l'opportunità di organizzare un referendum per la ratifica del nuovo Trattato. I governi di questi Stati hanno però già dichiarato che non sottoporranno il Trattato di riforma ad una consultazione referendaria.
L'Ungheria è stato il primo Stato membro a ratificare il Trattato, per via parlamentare, il 17 dicembre 2007, con una maggioranza amplissima: vi sono stati 325 voti in favore, 5 contrari e 14 astenuti.
L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona é prevista per il 1° gennaio 2009. In ogni modo, esso dovrebbe entrare in vigore in tempo utile per le elezioni europee del 14 giugno 2009.


Sviluppi recenti e prossime tappe


21-22 giugno 2007: i 27 capi di Stato o di governo convocano la conferenza intergovernativa (CIG) con il mandato di redigere un progetto di Trattato di riforma


23 luglio 2007: avvio della CIG incaricata di redigere un Trattato di riforma dei Trattati esistenti


18-19 ottobre 2007: a Lisbona in occasione del vertice informale dei capi di Stato o di governo è stato raggiunto l'accordo politico sul testo del Trattato di riforma


12-13 dicembre 2007: firma del Trattato di riforma da parte dei capi di Stato o di governo nel corso del Consiglio europeo. La firma del Trattato é stata preceduta dalla proclamazione della Carta dei diritti fondamentali (nella versione approvata dalla CIG del 2004) dai Presidenti del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio


17 dicembre 2007: l'Ungheria é il primo Stato membro ad aver ratificato il Trattato di Lisbona


1° gennaio 2009: il Trattato di riforma dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2009 se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati entro quella data, altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.


Una selezione di analisi sul Trattato di riforma realizzate dai principali Think Tanks e Centri di Ricerca europei :


Il nuovo Trattato di riforma dell'Ue e la politica estera e di sicurezza europea: cosa cambia? (A cura di Michele Comelli dell'Istituto Affari Internazionali- IAI)


Il Trattato di Lisbona: fine di una crisi? (A cura di Antonio Villafranca; Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - ISPI)


The Lisbon Treaty: this is what has changed! (Edizione speciale sul Trattato di riforma di Europolitique, un quotidiano on-line che analizza l'attualità dell'Unione europea e delle sue istituzioni)


Le Traité de Lisbonne : relance d'un traité ou traité de la relance (A cura di Gaëtane Ricard-Nihoul, Notre Europe)


Le Traité réformateur : les changements par rapport au Traité constitutionnel (A cura di Maria Pallares, Notre Europe)


Le Traité réformateur : vers une UE politique ? (A cura di Thierry Chopin e Lukáš Macek,
Fondazione Robert Schuman)


Understanding the European Council in Lisbon and the Reform Treaty (A cura di Jean-Dominique Giuliani, Fondazione Robert Schuman)


Two for the price of one? (A cura di Daniel Grose Stefano Micossi, Centre for European Policy Studies - CEPS)


The EU Reform Treaty & the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law (A cura di Alan Riley, Centre for European Policy Studies - CEPS)


The Reform Treaty and Justice and Home Affairs (A cura di Sergio Carrera e Florian Geyer, CEPS)


The EU Reform Treaty : easier signed than ratified (A cura di Sara Hagermann,
European Policy Center - EPC)


Versioni informali dei Trattati consolidati


Testo consolidato informale del Trattato sull'Unione europea - versione inglese
Redatto dall'Institut d'Etudes Européennes de l'Université Libre de Bruxelles

Testo consolidato informale del Trattato sull'Unione europea - versione francese
Redatto dall'Institut d'Etudes Européennes de l'Université Libre de Bruxelles


Testo consolidato informale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - versione francese
Redatto dall'Institut d'Etudes Européennes de l'Université Libre de Bruxelles



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