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Libertà di pensiero e responsabilità penale
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a cura della redazione
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L’articolo 21 della Costituzione enuncia che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" ma tale diritto incontra dei limiti specifici qualora l'opinione espressa giunga a ledere l'altrui onore e reputazione. La disciplina circa l’argomento in questione va vista come risultato dell’unione dell’articolo 21 della Costituzione con l’articolo 595 del codice penale. La necessità è di garantire da una parte il diritto di critica, dall'altra la tutela dell'onore e della reputazione. Il diritto di critica e la libertà di opinione non possono essere equivocate con la libertà di offesa, di ingiuria, di diffamazione dell'altra persona. la diffamazione si configura in caso di: 1. offesa all’onore (offesa soggettiva) e alla reputazione (offesa oggettiva), 2. comunicazione dell’offesa a terzi, 3. assenza della persona offesa. Inoltre il soggetto deve essere determinabile, e deve essere presente la volontà di offendere.
Diffamazione (art. 595 c.p.) “Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032,00. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065,00. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516,00.
Ingiuria e diffamazione Entrambe costituiscono un delitto (illecito penale) contro l’onore. La configurabilità dell’una o dell’altra dipende dalla presenza o dall’assenza della persona offesa. L’ingiuria è un’offesa diretta al soggetto in questione (soggetto presente) La diffamazione è un’offesa, recata all’altrui reputazione, espressa comunicando con terzi. (soggetto non presente).
La critica lecita La giurisprudenza, nel precisare il confine fra l’art 21 della costituzione (diritto di critica) e l'art. 595 c.p. (tutela della reputazione), ha stabilito quali elementi la critica debba avere affinché possa essere considerata lecita. Più specificamente, è necessario: 1) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; 2) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza. La mancanza di anche uno solo di questi elementi configura la diffamazione. Pertanto, l’autore di messaggi su forum o newsgroup che con i suoi commenti critichi prodotti o servizi, utilizzando un linguaggio educato, non denigratorio o insinuante senza la volontà e la consapevolezza di offendere, non potrà temere nessun tipo di azione legale rientrando la sua condotta nelle libertà di espressione e di critica garantite dal dettato costituzionale.
Responsabilità Per ciò che riguarda l’imputabilità non bisogna dimenticare che la responsabilità penale è personale. L’hosting provider che consente agli utenti di accedere ad un newsgroup non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori. Ciò in quanto il provider si limita a mettere a disposizione degli utenti lo "spazio virtuale" dell'area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti. In tal senso il Tribunale di Lucca con sentenza del 20 agosto 2007. Allo stesso modo il gestore del forum sarà, caso mai, responsabile della negligenza di controllo oppure della mancata rimozione del commento denigratorio, dopo che gli sia stato fatto notare ed esso sia realmente offensivo.
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