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Le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica
a cura della dott.ssa Barbara Esposito (Responsabile Servizio Partecipazioni Societarie della Provincia di Salerno)
 

“la giustizia non esiste di per sé, ma solo nei rapporti reciproci,
e in quei luoghi nei quali si sia stretto un patto circa il non recare né
ricevere danno”
Epicuro

L’art. 7 comma 6 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n.125 recita: “Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà”.
Nello specifico si dispone che, per i datori di lavoro pubblici, la base di computo da prendere in considerazione per il calcolo del numero di soggetti da assumere nell’ambito delle categorie protette è costituita, anziché dal numero effettivo di dipendenti, dalla dotazione organica, come rideterminata secondo la legislazione vigente.
Altra importante novità, introdotta in sede di conversione in legge, è che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assumere il personale appartenente alle categorie protette a tempo indeterminato.
Come evidenziato dalla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Puglia - con deliberazione n. 13 del 21 gennaio 2014, il legislatore ha, in tal guisa, riconosciuto alle categorie protette ai sensi della legge n.68/1999 una maggiore tutela, sia in relazione alla possibilità di accesso (rideterminazione del “quantum” e possibilità di assumere anche in caso di sovrannumero), che con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro (contratti a tempo indeterminato).

Tra i divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, si ricorda quello posto dall’art.76 comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133, che stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
Come evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nel parere n. 45 del 12.02.2013, la disposizione proibitiva in questione presenta una valenza “alquanto rigorosa e categorica”, rafforzata dal tenore testuale della norma (“a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale”).

Tuttavia, in forza della deroga introdotta dal D.L. 101/2013, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con parere n.61 del 10 febbraio 2014, conclude che il divieto di procedere ad assunzioni, in capo ad un ente locale che non abbia rispettato il patto di stabilità interno, non si estende alla quota imposta dalla legislazione in materia di categorie protette. Resta, comunque, fermo che tali assunzioni debbano avvenire nei limiti delle quote di riserva di cui all’art.3, comma 1, legge n.68/1999.

In realtà, già precedentemente all’intervento normativo “espresso”, un consolidato orientamento della magistratura contabile sosteneva la prevalenza dell’obbligatorietà delle assunzioni de quibus (anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni), in quanto espressione di un diritto indisponibile e costituzionalmente tutelato, rispetto ai limiti di spesa posti a base del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della finanza pubblica. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione siciliana in sede consultiva con deliberazione n.49 del 1° luglio 2011 già sostenevano che il divieto di procedere a nuove assunzioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, non potesse essere esteso alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999.

L’unica “eccezione” alla deroga disposta dal D.L. 101/2013 sembra essere rappresentato dal divieto posto in capo alle Province di assumere. L’art. 16, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 stabilisce, infatti, il divieto, in capo alle Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (1). La sezione delle autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con delibera n.25 del 14 ottobre 2013 ribadisce il divieto per le Province di assumere personale a tempo indeterminato, in quanto il processo di riordino delle stesse non appare né arrestato, né abbandonato. Il divieto è assoluto ed investe anche i lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d’obbligo di cui alla L. n.68/99.
Come sostenuto in precedenza anche dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con delibera n.417 del 11 settembre 2012, stante la possibile soppressione dell’ente datore di lavoro, il Legislatore ha ritenuto corretto e doveroso cristallizzare la struttura burocratica dello stesso. Si tratta, dunque, di una disposizione che esula da motivazioni strettamente finanziarie (quale, appunto, può essere quella relativa al mancato rispetto del patto di stabilità interno) per collocarsi su un piano di razionalità organizzativa.

(1) La sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n.44/2013, preso atto dell’ ”arresto” del processo di ridimensionamento dell’istituto provinciale, ha sostenuto che “risulterebbe irragionevole e non proporzionata la reiterazione sine die di un divieto di assunzione assoluto posto dal legislatore nazionale in vista di un prossimo processo di riordino che però lo stesso ha ritenuto di abbandonare”. Di diverso avviso è stata la sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna (deliberazione n.207/2013) per la quale, avendo il processo di riordino delle Province subito un mero rallentamento piuttosto che un arresto, permane la vigenza del blocco delle assunzioni. Quest’ultima sezione, ravvisata la possibilità di divergenti soluzioni nell’attività consultiva, ha sospeso la pronuncia sulle richieste di parere delle Province di Parma e di Ferrara e ha disposto la remissione degli atti al Presidente della Corte dei Conti per le determinazioni di competenza in merito all’eventuale deferimento della prospettata questione alla Sezione delle Autonomie ovvero alle Sezioni riunite ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n.213.



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