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Federalismo. Roma Capitale. A quando le città metropolitane?
a cura della redazione maggio 2011
 
Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,finalmente le forze politiche ed in particolare il Parlamento aprivano una nuova strada per la nostra Repubblica, certamente coerente con i tempi, ma soprattutto attuando, finalmente, uno dei punti fondamentali della Costituzione stessa a dimostrazione della sua sempre maggiore attualità.

Tale primo storico e coraggioso passo, non riuscito alle grandi forze politiche del Paese che hanno retto, direttamente o in modo diretto, le sorti dell'Italia per oltre cinquanta anni, è stato seguito dai decreti legislativi che hanno attuato e stanno attuando il federalismo fiscale che dovrebbe portare, e certamente porterà, ad una nuova fase della vita democratica, culturale, economica dell'intero Paese alle prese con problemi istituzionali ed economici non di lieve peso.

La nuova stagione che aspetta l'Italia e che già ha compiuto i primi passi -incerti, lenti, ma efficaci e forieri di benessere, è vigorosamente supportata da riforme, passate troppo sottovoce ma certamente anch'esse epocali della pubblica amministrazione che era diventata, lentamente ma irrimediabilmente, entità "contro il cittadino", diventata sinonimo di "spreco immenso" di risorse incalcolabili a discapito del progressivo decadimento del Paese, diventata soprattutto "emblema" di "inefficienza" e "l' avversaria n. 1" della crescita economica del Paese.

Pensiamo che il Paese, malgrado tutto (scandali veri o presunti, scontro tra i grandi poteri economici che hanno occupato tutti i settori dell'informazione asservendo i portavoce della libertà, scontri tra i poteri dello Stato soprattutto tra il Parlamento, il Governo e parte dell'ordine giudiziario, maggioritario dal punto di vista numerico, ma minoritario da quello ideologico) negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante che renderanno gli inizi del terzo millennio forieri di grandi speranze sulla scia dei secoli indimenticabili del Risorgimento.

Ed i provvedimenti attuativi della Riforma non si sono fatti attendere.


1. L'articolo 24 della legge 42/2009, relativo all'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, veniva finalmente attuato dopo sessanta anni: il 17 dicembre 2010 veniva emanato il decreto legislativo n. 156 in materia di ordinamento provvisorio di Roma capitale, in attuazione della delega prevista dall’art. 24 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

La delega, da attuare con uno o più decreti legislativi, riguarda l’ordinamento provvisorio, anche finanziario, di Roma capitale e configura, in luogo del comune di Roma, l'ente territoriale “Roma capitale”. Questo ente è dotato di una speciale autonomia; ad esso la legge n. 42 del 2009 attribuisce, oltre a quelle svolte attualmente, ulteriori funzioni amministrative, relative alla valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, allo sviluppo del settore produttivo e del turismo, allo sviluppo urbano, all’edilizia pubblica e privata, ai servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità, e alla protezione civile. La stessa legge, inoltre, prevede che siano assegnate risorse ulteriori, in considerazione del ruolo di capitale della Repubblica e delle nuove funzioni ad essa attribuite e la determinazione dei principi generali per l’attribuzione al nuovo ente territoriale di un nuovo patrimonio.

Le disposizioni recate dall’articolo 24 in materia di ordinamento di Roma capitale hanno carattere transitorio o, per meglio dire, costituiscono una “normativa-ponte” in vista dell’attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane che, ex articolo 23 della stessa legge n. 42/2009, sarà determinata con apposito decreto legislativo. A decorrere da allora, le disposizioni recate dall’articolo 24 e dai relativi decreti delegati non dovrebbero perdere efficacia ma andare, per così dire, a regime, intendendosi riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

Il decreto legislativo n. 156 attua la delega limitatamente alla disciplina degli organi di governo di Roma capitale, individuati nell’Assemblea capitolina, nella Giunta capitolina e nel Sindaco.

L’Assemblea capitolina, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, è composta dal Sindaco e da 48 consiglieri e presieduta da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Tra le competenze dell’Assemblea capitolina vi è la deliberazione dello statuto di Roma capitale, nonché l’adozione di regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative assegnate dalla legge sul federalismo fiscale a Roma capitale, che dovranno essere specificate in un successivo decreto legislativo.

Il Sindaco è il responsabile dell’amministrazione di Roma capitale e la Giunta, composta da assessori nominati dal Sindaco nella misura di un quarto dei consiglieri dell’Assemblea capitolina, collabora con il Sindaco per il governo di Roma capitale.

Il decreto n. 156/2010 conferisce e disciplina lo status di amministratori di Roma capitale ai consiglieri dell’Assemblea capitolina, agli assessori della Giunta capitolina e al Sindaco.

I confini di Roma capitale, secondo le previsione della legge sul federalismo fiscale, sono quelli del comune di Roma; secondo l’art. 24 della medesima legge, quando sarà attuata la disciplina delle città metropolitane, prevista dall’art. 23 della stessa legge, le disposizioni illustrate si intenderanno riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

Il provvedimento prevede che, per quanto non espressamente stabilito, alla materia si applichino le vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), nonché ogni altra disposizione di legge.

Lo schema del decreto legislativo è stato esaminato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che ha espresso il proprio parere il 16 settembre 2010, formulando una serie di condizioni, poi recepite nel testo definitivo del provvedimento, tra cui quella di subordinare l'applicabilità di alcune disposizioni all'entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale. E' seguito il richiamato decreto.

2. Con il decreto legislativo del 28 maggio 2010, n. 85 sono stati attribuiti a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni i beni facenti parte patrimonio dello Stato insistenti nei rispettivi territori ai sensi dell’art. 19 della Legge 5 maggio 2009 n. 42.

E' un primo ma importante passo verso il federalismo fiscale: gli enti territoriali diventano artefici di tale immenso patrimonio troppo spesso inutilizzato o sottoutilizzato dell Stato. A loro la responsabilità delle scelte nella utilizzazione a scopo sociale, economico etc. sempre nell'interesse della comunità che vive nel territorio e che, con proprie scelte, partecipa attivamente nella scelta del proprio futuro, premiando o allontanando chi agisce bene o prova ad agire male.

Finalmente il cittadino è giudice e giudice unico di colui cui ha dato fiducia.

3. Con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 riportante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (G.U. n. 67 del 23 marzo" viene attuato il secondo grande passo verso il futuro dei Comuni devolvendo"loro" la intera fiscalità immobiliare.

Il Comune, da potere locale (politico-economico-finanziario) da spartirsi tra pochi "eletti e ad essi connessi", spesse volte in perfetta sinergia con le mafie e le delinquenze, diventa unico responsabile della comunità locale e motore di crescita cosciente della stessa collettività locale operata da "scelti, eletti" della stessa collettività che ha il potere immenso, a verifica, di disfarsene se chi ha ottenuto la fiducia dei conterranei (del vicino di casa) ha dimostrato, nei fatti e nel tempo, di non esserne degno.

Le comunità locali se sapranno scegliere, se comprenderanno i propri poteri, se non accetteranno meschine connivenze, potranno diventare "gioielli", capaci di produrre ricchezza.

Esse potranno aumentare o diminuire le tasse, i tributi, etc. in relazione a diversi, migliori o più efficienti servizi scelti e voluti per "vivere meglio" e competere con altri territori.

E, ci sembra poco.
Non vi sono più attenuanti.
Il cittadino, se vuole veramente, se riesce a liberarsi delle delle menzogne che gli vengono propinate dai poteri forti economici e di altra natura attraverso gli schiavi servitori dell'informazione, diventa solo ed unico giudice e fruitore dei benefici che vuole per sè e per il proprio territorio facendosi beffa, se vuole, anche di mafie criminali ed associate a poteri politici ed economici.
Anche le mafie devono aver paura con il passare del tempo. La terra franerà sotto i loro piedi e le ingoierà per sempre se il singolo, la collettività locale lo vorranno.

3.Con il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 riportante "Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario lo Stato per attuare il federalismo fiscale ha dettato le norme che assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario con conseguente soppressione di trasferimenti statali.

Le regioni e gli enti territoriali diventano unici protagonisti del "crescere" "decrescere", "sopravvivere", "peggiorare".

Il cittadino ha finalmente il "proprio interlocutore" locale che deve rendere conto dei "soldi" che chiede con le tasse, imposte, etc. e della qualità, categoria ed economicità dei sevizi che rende.

Se insoddisfatto gli toglie la delega e la conferisce ad altri che ritiene più meritevole con facoltà di additarlo per la berla di tutti.

Finalmente, si auspica, finiranno le connessioni con realtà occulte, con poteri nascosti, con forze distruttrici come le mafie che avevano ed hanno un solo scopo:lucrare sulle spalle del cittadino per arricchirsi e fare arricchire i propri servi.

4. Città metropolitane.

L’art. 23 della legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale) ha introdotto una disciplina transitoria che consente, in via facoltativa, una prima istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario.

Le città metropolitane potranno essere istituite, nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

La proposta di istituzione spetta al Comune capoluogo e alla Provincia, congiuntamente tra loro o separatamente (in questo caso è assicurato il coinvolgimento dei comuni della provincia interessata).

Successivamente si svolge un referendum confermativo, indetto tra tutti i cittadini della provincia interessata, previo parere della regione.

Dopo il referendum, l'istituzione di ciascuna città metropolitana è rimessa a decreti legislativi del Governo, da adottare entro il 21 maggio 2012, che detteranno una disciplina di carattere provvisorio.

I decreti prevederanno, tra l’altro, l’istituzione del consiglio provvisorio della città metropolitana, composto dai sindaci dei comuni e dal presidente della provincia, e l’individuazione, quali funzioni fondamentali della città metropolitana, della pianificazione del territorio e delle reti infrastrutturali; del coordinamento della gestione dei servizi pubblici; della promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Le province nel cui territorio sono situate le città metropolitane saranno soppresse solo dopo l’insediamento degli organi definitivi della città metropolitana. Questi saranno individuati da un’apposita legge ordinaria, alla quale è rinviata la definitiva istituzione delle città metropolitane e la relativa disciplina.

L’art. 15 della legge 42/2009 già citata rimette inoltre ad un apposito decreto legislativo, da adottare entro il 21 maggio 2011, la disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni delle città metropolitane, alle quali dev’essere garantita una maggiore autonomia d’entrata e di spesa, corrispondente alla complessità delle funzioni esercitate. Deve contestualmente procedersi alla riduzione dei finanziamenti agli enti locali le cui funzioni sono trasferite alle città metropolitane.

Per quanto concerne il finanziamento delle funzioni fondamentali, l’articolo 8 del D.Lgs. n. 216/2010 ha esteso le modalità di individuazione dei fabbisogni standard recate da tale provvedimento per gli enti locali, alle Città metropolitane, una volta costituite e in quanto compatibili.

Abbiamo, in precedenza, ricordato che dopo il referendum, l'istituzione di ciascuna città metropolitana è rimessa a decreti legislativi del Governo, da adottarsi entro il 21 maggio 2012, che detteranno una disciplina di carattere provvisori.

Al mese di maggio 2012, manca soltanto un anno.

Forse la riforma è matura. Ricordiamo a noi stessi che le città metropolitane furono inventate nel lontanissimo 1990 con la legge 142, legge nata per rivoluzionare gli enti locali, anche se poi annacquata in Parlamento per volontà di forti pressioni di potere.

Quale lo stato d'opera nelle varie regioni interessate a questa trasformazione che renderà l'Italia meno lontana dalle altre nazioni economicamente evolute ed industrializzate.

Ne abbiamo parlato in un precedente articolo e, ad oggi, il punto è il seguente.

Auspichiamo che le nuove amministrazioni regionali volute dal cittadini nello scorso anno, quelle comunali che vengono elette in questi giorni, svolgano celermente le proprie scelte cui seguirà il responso delle popolazioni interessate e quindi i decreti legislativi previsti dalla 421/1990.

SITUAZIONE RELATIVA ALLA DELIMITAZIONE DELLE AREE METROPOLITANE AREA METROPOLITANA DELIMITAZIONE PROVVEDIMENTO

1. Torino non delimitata (è in corso l'elezione del nuovo Sindaco e Consiglio).

2. Milano non delimitata (è in corso l'elezione del nuovo Sindaco e Consiglio).

3. Venezia individuata un’area di cui fanno parte 5 comuni (L.R. n. 36 del 12 agosto 1993)

4. Trieste non delimitata

5. Genova individuata un’area di cui fanno parte 41 comuni (L.R. n. 12 del 22 luglio 1991 e L.R. n. 7/24 del 24 febbraio 1997)

6. Bologna individuata un’area coincidente con la Provincia (L.R. n. 33 del 12 aprile 1995 e L.R. n. 20 del 24 marzo 2000)

7. Firenze Individuata un’area coincidente con le Province di Firenze, Prato e Pistoia. (D.C.R. n. 130 del 29 marzo 2000)

8. Roma non delimitata

9. Napoli non delimitata (è in corso l'elezione del nuovo Sindaco e Consiglio).

10. Bari non delimitata

11. Catania individuata un’area di cui fanno parte 27 comuni (L.R. n. 9/1986 e Decreto Presidente della Regione del 10 agosto 1995)

12. Messina individuata un’area di cui fanno parte 51 comuni (L.R. n. 9/1986 e Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 1995)

13. Palermo individuata un’area di cui fanno parte 27 comuni (L.R. n.
9/1986 e Decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 1995)

14. Cagliari non delimitata


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