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Diritto all’esecuzione degli obblighi di fare e diritto reale sostanziale. Estinzione dei diritti
a cura della redazione ottobre 2010
 
Il diritto all’esecuzione degli obblighi di fare nascente da una pronuncia di condanna, anche se emessa a tutela del diritto di proprietà per la violazione delle distanze legali e quindi in caso di negatoria servitutis come tale imprescrittibile, è diritto diverso da quello sostanziale azionato nel giudizio in quanto determinato e non azionabile erga omnes ma nei confronti di un preciso soggetto; pertanto tale diritto è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; il dies a quo dal quale far decorrere il termine decennale va individuato non dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (alla luce del disposto dell’art. 2945 II comma c.c. secondo cui la domanda giudiziale determina l’interruzione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza) ma dal momento della pronuncia quale momento in cui il diritto può essere fatto valere essendo la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ex lege.

Va distinto il diritto reale sostanziale, erga omnes, azionato in giudizio, la cui interruzione della prescrizione perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2945 c.c., dal diverso diritto che sorge a seguito della pronuncia e fondato sull’art. 612 c.p.c., a richiedere in caso di mancata ottemperanza da parte del soggetto tenuto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di fare una cosa determinata e rivolto verso il soggetto tenuto, diritto che si prescrive nel termine ordinario decennale; tale termine non può che essere fatto decorrere, secondo la disciplina generale, dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ovvero da
quando la sentenza è esecutiva.

L'articolo 2934 c.c. stabilisce che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

In materia di prescrizione degli obblighi di fare, inerenti alla demolizione di opere edilizie realizzate in contrasto con le norme sulle distanze, sancita da sentenza di condanna passata in giudicato, il diritto derivante dall'"actio iudicati" si prescrive nel termine
ordinario decennale indicato dall'art. 2946 cod. civ., tanto nel caso di azione nascente da inadempimento di un'obbligazione "propter
rem", quanto nel caso in cui l'azione derivi da un diritto di servitù reciproca tra i condomini, connotandosi comunque come diritto
personale ad una prestazione di fare nei confronti dell'obbligato inadempiente (Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17449).

In tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal
compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2006, n. 13209).
Poichè nel caso di illecito permanente derivante da detenzione abusiva di un fondo di altrui proprietà il danno si verifica momento per momento, sorge in ogni istante e quindi il titolare del danno può esercitare il diritto al risarcimento del danno in ogni momento. Ne
consegue che il termine prescrizionale decorre giorno per giorno (Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2006, n. 12647).In tema di prescrizione, con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere "in una richiesta o intimazione" (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della
costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il
disposto dell'articolo 2943, comma quarto, cod. civ., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 cod. civ.. (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15766).

La prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e
tale diritto non va confuso col diritto, maturante anche nel corso del rapporto, all'accertamento della quota temporaneamente
maturata: l'uno ha per oggetto una condanna mentre l'altro ha per oggetto un mero accertamento. La diversità di contenuto e
maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità stessa possa
essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi (Cass. civ., sez. lavoro, 7 aprile 2006, n. 8191).

La comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute
negli artt. 1667 e 1668 cod. civ., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata
eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 cod. civ. (Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8103).

In caso di danni subiti da un dipendente a causa di un infortunio sul lavoro, la chiamata in garanzia effettuata dal datore di lavoro nei
confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori nel corso dei quali il suo dipendente subiva l'infortunio, effettuata nel giudizio di regresso
promosso dall'Inail nei confronti del datore di lavoro per la rendita costituita in favore dell'infortunato, definito con sentenza passata
in giudicato, non ha effetto interruttivo della prescrizione dell'obbligo contrattuale di garanzia della ditta appaltatrice nei suoi confronti
nel diverso giudizio promosso dal lavoratore per il risarcimento del danno patrimoniale differenziale, avendo i due giudizi parti ed
oggetto non coincidenti ed oggetti differenti (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2006, n. 7229).


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