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Costituzione e scuola. Diritti e doveri
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a cura della redazione
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1. Diritti.
a. - Il diritto al "rispetto della persona" di ogni essere umano, chiunque esso sia (art. 32); riconoscendo a tutti i cittadini e le cittadine "pari dignità" sociale, civile e giuridica, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (art. 3). Ciò significa, per quanto riguarda la scuola, attribuire tale diritto ad ogni insegnante, ogni alunno/studente, ogni operatore coinvolto nella vita della scuola, riconoscendo e rispettando le "diversità" come ricchezza da valorizzare, e quindi considerando tutti come persone da non emarginare, escludere, selezionare, ma da aiutare a crescere, ciascuno nella sua specificità (sessuale, culturale, religiosa). Anche fra le generazioni si impongono diversità nella definizione dell'identità civile: i diritti e i doveri non sono gli stessi per un adolescente, per un adulto o per un anziano. Considerando che i giovani partecipano sempre più precocemente alla vita sociale, è opportuno attribuire loro un'identità propria non discendente dalla legittimazione offerta dai genitori ad un'età più giovanile. Di conseguenza, una maggiore età civile più precoce esigerebbe che ai giovani venissero affidate proprie responsabilità civili, cioè che la loro identità civile ricevesse un reale contenuto. Importante, a tal proposito di tutte le istituzioni civili e religiose ed in primis della scuola e dei suoi operatori. b. - Il diritto di tutti (anche "gli inabili ed i minorati") ad essere sostenuti nel cammino verso "il pieno sviluppo della persona umana", attraverso la rimozione degli "ostacoli di ordine economico e sociale", che limitano di fatto "la libertà e l'uguaglianza dei cittadini" (art. 3 e 38). Ciò significa "diritto allo studio", e in questo trovano fondamento la "centralità dello studente" e la "centralità della scuola". Certamente "tra gli ostacoli più terribili (perché, più occulto ed occultato) che limitano la possibilità di partecipare alla vita nazionale e che sarebbe compito della Repubblica rimuovere sta e primeggia l'incapacità di controllare la comunicazione scritta, di accedere pienamente alle informazioni necessarie per vivere e, a volte, sopravvivere, dunque di costruirsi un adeguato corredo critico e una reale capacità di comprensione e controllo di ciò che accade intorno. Senza alfabeto niente democrazia. Senza alfabeto solo sottosviluppo" (T. De Mauro, Idee per il governo. La scuola, Laterza, '95,.39). E' necessario, allora, che la scuola tenga conto delle ineguaglianze delle condizioni di partenza e in genere delle condizioni personali, familiari, ambientali, economiche, sociali e culturali degli alunni, e disponga pertanto di mezzi idonei a compensare per quanto possibile le suddette ineguaglianze, in misura inversamente proporzionale alle risorse dell'utenza. Almeno per le scuole che sorgono nelle zone a "rischio" e nelle situazioni ambientali più svantaggiate, devono essere studiati e adottati provvedimenti di vario genere, che possono andare dall'apertura della scuola agli alunni anche nel pomeriggio - con la disponibilità delle attrezzature didattico-educative e di personale responsabile, al limite anche volontario -, all'introduzione di procedure innovative sul piano didattico - organizzativo. c. - Il "diritto al lavoro", di "tutti i cittadini", per garantire il quale la Repubblica "promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto" (art. 4), e "cura la formazione e l'elevazione professionale" (art. 35). Si rende perciò necessaria una solida formazione generale che integri cultura e professionalità di base, concretezza e astrazione, scienza e tecnologia, rigore logico e creatività) ed una formazione specificamente professionale a vari livelli (al termine dell'obbligo scolastico, dopo la maturità e dopo la laurea), cui faccia seguito un costante aggiornamento. La "qualità" della scuola e della formazione professionale specifica condizionano infatti non solo la formazione umana e civile, ma anche le possibilità di accesso al lavoro. d. - Il diritto a partecipare effettivamente "all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", ad "associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale" (art. 3 e 49). In questa prospettiva, la scuola deve essere aperta al presente, al rapporto col territorio e con i problemi locali, nazionali, dell'Europa e del mondo, ricorrendo alla conoscenza del passato in vista di una migliore comprensione del presente, a cui lo studente non deve sentirsi estraneo per poter contribuire alla costruzione di un mondo più umano. Sembrano principi ovvi, elementari e condivisibili. Ed, invece, soprattutto per quanto riguarda l'ambito politico, è un discorso mai accettato: la classe politica finge, e raramente, di aprire al mondo dei giovani, a renderli non attori, (pura chimera!) ma semplici collaboratori. Fa tremare i polsi il mondo accademico la chiusura ermetica del mondo delle università che certamente è quello chiuso con infiniti chiavistelli a più mandate. e. - Il diritto alla "libertà personale...inviolabile", alla libera manifestazione del proprio pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", al libero esercizio e al libero insegnamento dell'arte e della scienza (art. 13, 21 e 33). Ciò richiede che, entro ciascuna istituzione scolastica e nel concreto "fare scuola", vengano riconosciuti come esigenze fondanti la funzione pubblica della scuola stessa, il pluralismo culturale e una chiara distinzione tra formazione culturale, sociale, civile conformemente ai principi e ai valori costituzionali, e indottrinamento ideologico e/o proselitismo confessionale troppo presente, il primo- in modo subdolo-, nella scuola pubblica, il secondo -anche in modo plateale- in quella privata. Resta inteso che la libertà del docente non deve attuarsi come arbitrio individuale, ma come capacità di dare liberamente il proprio contributo attraverso il lavoro collegiale, oltre che quello personale. E, invece, troppo spesso. tale diritto sfocia nella subdola intenzione di attrarre nel proprio mondo ideologico gli alunni. f. - Il diritto di "accedere agli uffici pubblici...in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge" (art. 51). Ciò esige, ancora, per quanto riguarda una scuola che intenda vedere riconosciuta una funzione pubblica, il diritto per tutti di accedere all'insegnamento attraverso forme di reclutamento degli insegnanti contrassegnati da criteri oggettivi di professionalità.
2. I "doveri".
a. - Il dovere per tutti i cittadini di "svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4). Sarà quindi necessario, nella scuola, rendere effettiva per gli alunni la possibilità di scegliere la propria strada, orientando gradualmente lo studente verso scelte scolastiche che non siano premature rispetto all'età dell'alunno, non siano di fatto irreversibili o quasi, e presuppongano, quindi, una struttura tendenzialmente unitaria e flessibile del sistema scolastico. b. - Il dovere di tutelare "il paesaggio" e "il patrimonio storico e artistico", di collaborare alla "difesa della Patria" e insieme di ripudiare la guerra "come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" e di promuovere "le organizzazioni internazionali" rivolte a costituire "un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni" (art. 9, 11 e 52). Ne consegue che la scuola debba tener conto di questi orientamenti valoriali, il cui conseguimento è essenziale, oggi come non mai, per la sopravvivenza delle persone, dei popoli, dell'umanità. La consapevolezza dell'esigenza primaria di rispettare la persona umana in quanto tale nella diversità delle persone, di operare per il suo pieno sviluppo in rapporto a se stessi e agli altri, quindi di agire secondo il criterio di solidarietà verso i più deboli (e cioè verso quegli individui e quei popoli il cui pieno sviluppo sia maggiormente ostacolato da condizioni interne ed esterne di qualsiasi genere), questa consapevolezza - in quanto investe il piano etico/culturale - rinvia ad un'azione formativa da realizzare prioritariamente nelle scuole pubbliche, in quanto da essa viene condizionata la vita economica, sociale e politica in un paese democratico. Tutto ciò viene a costituire il carattere fondante della funzione pubblica della scuola, che è scuola per tutti e di tutti i cittadini, e - in quanto tale - eminentemente "scuola di stato", costituzionalmente unica garante del diritto allo studio. Di conseguenza la scuola di stato deve essere sottratta alla logica e ai meccanismi del "mercato", alla logica e ai meccanismi dei partiti e soprattutto della varie ideologie politiche e sociali. La Repubblica "istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi" (art. 33), in rapporto al diritto personale che ogni individuo ha, fin dalla nascita, al suo pieno sviluppo, all'educazione e all'istruzione; diritto personale di ciascuno cui corrisponde il "dovere" (e altresì il "diritto") dei genitori che non ne siano palesemente incapaci, di "mantenere, istruire ed educare i figli", mentre in caso contrario "la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" (art. 30). "Senza oneri per lo Stato", poi, la Costituzione riconosce ad "enti e privati" il "diritto di istituire scuole ed istituti di educazione" (art. 33)Nell'ambito del sistema scolastico nazionale, il modello di riferimento è costituito, dunque, dalla scuola statale, a cui anche la scuola non statale deve rapportarsi sia per ottenere - sulla base dei requisiti richiesti per legge - la "parità", sia per poter essere integrata entro il sistema di istruzione pubblica. La richiesta e il conseguimento della "parità" delle "scuole non statali" con la "scuola di stato" implica ancora "diritti e obblighi": la "piena libertà" e "un "trattamento scolastico equipollente" per i loro alunni, nel rispetto delle "norme generali sull'istruzione" (nel caso specifico, ci si potrà riferire alla normativa sulle autonomie d'Istituto, oltre che a tutte le norme relative alla progressione negli studi, alla validità dei titoli di volta in volta conseguiti, alle verifiche nazionali), della coerenza con le finalità, gli obiettivi e le condizioni previste per la scuola di stato e il rispetto di requisiti oggettivamente definiti per la nomina dei docenti. (art. 33). Nell'ambito delle scuole non statali, occorre distinguere: - le scuole istituite e gestite da altri enti pubblici, alle quali si estende naturalmente l'esercizio della "funzione pubblica" propria della scuola statale, una volta che sia verificata la loro idoneità ad integrare il compito specifico dello Stato, di garantire per tutti il "diritto allo studio" nel rispetto delle "norme generali dell'istruzione", degli indirizzi e degli standard nazionali; - e le scuole istituite e gestite da persone o enti privati o religiosi, per le quali non è di per sé naturale l'attribuzione della "funzione pubblica", potendo esse - proprio in quanto scuole private liberamente istituite e gestite - perseguire finalità non coincidenti, per aspetti non secondari, con quelli inerenti alla funzione pubblica della scuola (per es., scuole legate a interessi commerciali, oppure condizionate dal riferimento esclusivo a specifici status sociali, o appartenenze etniche, politico-ideologiche, o matrici confessionali). Non è comunque riferibile al diritto allo studio e al correlato esercizio della funzione pubblica della scuola, il principio di "sussidiarietà" in modo tale da assegnare prioritariamente all'ambito del "privato" il compito di soddisfare una funzione pubblica essenziale alla formazione di ciascun cittadino/a e dell'intera comunità, riservando paradossalmente allo Stato e agli altri enti pubblici locali e regionali una funzione integrativa e suppletiva rispetto all'iniziativa privata. In linea generale vale per persone o enti privati o religiosi la facoltà loro riconosciuta di istituire liberamente scuole "senza oneri per lo Stato" e, corrispettivamente, vale per chiunque goda del diritto allo studio la facoltà di scegliere la scuola che ritiene più idonea alla propria formazione, nell'ambito di quanto l'offerta mette a disposizione della cittadinanza. In rapporto al diritto di ciascuno allo studio, possono essere previsti i provvedimenti che si riterranno più opportuni, in favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti, tanto che frequentino scuole pubbliche, quanto scuole private paritarie.
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