Corte europea diritti dell’uomo
Database italiano della giurisprudenza
A cura della redazione
La Corte europea dei diritti dell'uomo è un organismo con peculiarità uniche nella storia del diritto internazionale. Istituita nel 1959 in seno al Consiglio d'Europa, e divenuta organo permanente con l'entrata in vigore del Protocollo XI nel 1998, la Corte di Strasburgo ha competenza esclusiva a conoscere dei Ricorsi Individuali presentati a norma dell'art. 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Scopo della Corte è di garantire l'effettività e l'efficacia della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali negli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa; in questa direzione, in oltre 60 anni di attività ha dato un contributo fondamentale nel modellamento e nell'armonizzazione degli ordinamenti giuridici europei.
Nel corso di oltre 60 anni di attività, attraverso la sua opera ermeneutica la Corte europea ha notevolmente ampliato il catalogo dei diritti umani fondamentali tutelati dalla Convenzione, arrivando a ricomprendervi fattispecie nemmeno ipotizzabili al tempo della originaria stesura. La conoscenza di tale giurisprudenza risulta pertanto imprescindibile per qualsiasi giurista che voglia cimentarsi nel campo della tutela internazionale dei diritti dell'uomo.
Di seguito vengono riportate le pronunce fondamentali della Corte per ciascun articolo della Convenzione. Ogni articolo è stato poi suddiviso in parole-chiave per offrire una ricerca mirata e personalizzata.
Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.
Responsabilità degli stati, Giurisdizione degli stati, Alte parti contraenti
Articolo 2 - Diritto alla Vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.
Uso della forza, Assolutamente necessario, Indagini effettive, Pena di morte, Vita
Articolo 3 - Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Indagini effettive, Espulsione, Estradizione, Trattamento degradante, Punizione inumana, Trattamento inumano,Tortura
Articolo 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio. 3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo: a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.
Normali doveri civici, Schiavitù, Servizi richiesti in caso di calamità, Servizio militare, Lavoro richiesto ai detenuti,Lavoro forzato
Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente; e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza. 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima. 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.
Libertà, Sicurezza, Privazione della libertà, Modi previsti dalla legge, Arresto o detenzione, Condanna, Ordine legittimo di un tribunale, Arresto o detenzione in attesa di giudizio, Minori, Prevenzione di malattie contagiose,Alienati, Alcolizzati, Tossicodipendenti, Vagabondi, Impedire ingressi illegali sul territorio, Informazioni tempestive,Informazioni in una lingua comprensibile, Informazioni sulle ragioni dell'arresto, Informazioni sull'accusa, Giudice o altro magistrato, Tradotta al più presto dinanzi a un giudice, Giudizio entro tempo ragionevole, Durata della detenzione cautelare, Ragionevolezza della detenzione cautelare, Rilascio, Riesame sulla legittimità della detenzione, Riparazione
Articolo 6 - Diritto a un equo processo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
Processo civile, Processo penale, Processo amministrativo, Processo costituzionale, Processo disciplinare, Processo esecutivo, Diritti e doveri civili, Accusa penale, Accesso al tribunale, Contraddittorio, Parità delle armi, Assistenza legale, Udienza pubblica, Dibattimento orale, Esclusione della pubblicità dell'udienza, Ragionevole durata,Tribunale indipendente, imparziale, precostituito per legge, Persona accusata di un reato, Presunzione d'innocenza, Colpevolezza legalmente accertata, Informazioni su ragioni e natura dell'accusa, Informazioni tempestive, Informazioni in una lingua comprensibile, Informazioni dettagliate, Tempo e facilitazioni necessarie per preparare la difesa, Difesa personale, Assistenza legale di propria scelta, Assistenza legale gratuita, Testimoni,Esame dei testimoni, Diritto di esaminare i testimoni a carico, Gratuita assistenza di un interprete
Articolo 7 - Nulla poena sine lege
1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Nullum crimen sine lege, Nulla poena sine lege, Condanna, Pena più grave, Reato, Tempus commissi delicti,Retroattività, Principi generali di diritto
Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Rispetto della vita privata, Rispetto della vita familiare, Rispetto del domicilio, Rispetto della corrispondenza,Interferenza di un'autorità pubblica, Prevista dalla legge, Interferenza necessaria in una società democratica,Sicurezza nazionale, Pubblica sicurezza, Benessere economico del paese, Difesa dell'ordine, Prevenzione dei reati,Protezione della salute pubblica, Protezione della morale pubblica, Protezione dei diritti e delle libertà altrui
Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
Libertà di pensiero, Libertà di coscienza, Libertà di religione, Libertà di cambiare religione o credo, Libertà di manifestare religione e credo, Culto, Insegnamento, Pratica, Osservanza dei riti, Interferenza prevista dalla legge,Interferenza necessaria in una società democratica, Sicurezza pubblica, Protezione dell'ordine pubblico, Protezione della salute pubblica, Protezione della morale pubblica, Protezione dei diritti e delle libertà altrui
Articolo 10 - Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Libertà di espressione, Libertà di opinione, Libertà di ricevere o comunicare informazioni, Libertà di ricevere o comunicare idee, Interferenza di un'autorità pubblica, Regime di autorizzazione per le imprese di radiodiffusione,Doveri e responsabilità, Interferenza prevista dalla legge, Interferenza necessaria in una società democratica,Sicurezza nazionale, Integrità territoriale, Sicurezza pubblica, Prevenzione di disordini, Prevenzione dei reati,Protezione della salute pubblica, Protezione della morale pubblica, Protezione dei diritti e delle libertà altrui,Protezione della reputazione altrui, Impedire la divulgazione di informazioni riservate, Garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario
Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.
Libertà di riunione pacifica, Libertà di associazione, Costituzione e adesione ai sindacati, Interferenza prevista dalla legge, Interferenza necessaria in una società democratica, Sicurezza nazionale, Sicurezza pubblica, Prevenzione di disordini, Prevenzione dei reati, Protezione della salute pubblica, Protezione della morale pubblica, Protezione dei diritti e delle libertà altrui, Membri delle forze armate, Membri della polizia, Membri della pubblica amministrazione
Articolo 12 - Diritto al matrimonio
A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.
Uomo e donna, Età minima per contrarre matrimonio, Sposarsi, Fondare una famiglia, Legge nazionale
Articolo 13 - Diritto a un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.
Rimedio effettivo, Pretesa, Istanza nazionale
Articolo 14 - Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
Discriminazione, Sesso, Razza, Colore, Lingua, Religione, Opinione, Origine nazionale, Origine sociale, Minoranza sociale, Ricchezza, Nascita, Ogni altra condizione, Situazioni paragonabili, Giustificazione ragionevole ed oggettiva
Articolo 15 - Deroga in caso di stato d'urgenza
1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 parr. 1 e 7. 3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.
Guerra, Emergenza pubblica, Minaccia alla vita della nazione, Deroga, Stretta misura richiesta dalla situazione,Obblighi internazionali
Articolo 16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri.
Articolo 17 - Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.
Articolo 18 - Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.
Articolo 19 - Istituzione della Corte
Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.
Alte parti contraenti, Impegni derivanti dalla Convenzione, Assicurare il rispetto
Articolo 33 - Ricorsi interstatali
Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un’altra Alta Parte contraente.
Articolo 34 - Ricorsi individuali
La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.
Ricorso, Stato convenuto, Persona fisica, Organizzazione non governativa, Gruppo di privati, Vittima, Actio popularis, Locus standi, Ostacolare l'esercizio del diritto
Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità
1. La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. 2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34, se: a) è anonimo; oppure b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi. 3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che: a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno. 4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.
Esaurimento delle vie di ricorso interne, Eccezioni alla regola del previo esaurimento, Termine di 6 mesi, Decisione interna definitiva, Ricorso anonimo, Ricorso già esaminato, Ratione temporis, Ratione loci, Ratione materiae,Ratione personae, Manifestamente infondato, Ricorso abusivo, Pregiudizio importante, Rigetto in ogni stato del procedimento
Articolo 37 - Cancellazione
1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere: a) che il ricorrrente non intende più mantenerlo; oppure b) che la controversia è stata risolta; oppure c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata. Tuttavia la Corte prosegue l’esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga. 2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.
Articolo 38 - Esame in contraddittorio della causa
La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un’inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.
Articolo 39 - Composizione amichevole
1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. 2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica. 3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata. 4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l’esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.
Articolo 41 - Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.
Equa soddisfazione, Danno patrimoniale, Danno non patrimoniale, Costi e spese, Riparazione imperfetta dal diritto nazionale, Parte lesa, Giurisdizione per impartire ordini e concedere ingiunzioni, Interessi, Nesso causale
Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione. 3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato. 4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del par. 1. 5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame.
Conformarsi alle sentenze, Esecuzione delle sentenze, Equa soddisfazione, Interessi dovuti per il ritardo, Misure individuali, Riapertura del processo, Perdono, Cancellazione dai registri di reato, Misure di carattere generale,Modifiche legislative, Modifica dei regolamenti, Modifica della giurisprudenza interna
Articolo 1 Protocollo I - Protezione della proprietà
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.
Bene, Pacifico godimento dei beni, Interferenza, Espropriazione per pubblica utilità, Principi generali di diritto internazionale, Disciplina per l'uso dei beni, Interesse generale, Assicurare il pagamento delle imposte e delle ammende
Articolo 2 Protocollo I - Diritto all'istruzione
Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.
Diritto all'istruzione, Rispetto per le convinzioni religiose dei genitori, Rispetto per le convinzioni filosofiche dei genitori
Articolo 3 Protocollo I - Diritto a libere elezioni
Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.
Diritto a libere elezioni, Elezioni periodiche, Segretezza del voto, Libera espressione delle opinioni del popolo,Scelta del corpo legislativo, Voto, Elettorato passivo
Articolo 1 Protocollo IV - Divieto di imprigionamento per debiti
Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale.
Articolo 2 Protocollo IV - Libertà di circolazione
1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza. 2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio. 3. L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui. 4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica.
Libertà di movimento, Libera scelta di residenza, Soggiorno regolare sul territorio, Libertà di lasciare uno Stato,Interferenza prevista dalla legge, Interferenza necessaria in una società democratica
Articolo 3 Protocollo IV - Divieto di espulsione dei cittadini
1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino. 2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.
Divieto di espulsione dei cittadini, Divieto di espulsioni collettive dei cittadini, Diritto di ingresso nel proprio Stato
Articolo 4 Protocollo IV - Divieto di espulsioni collettive di stranieri
Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.
Articolo 1 Protocollo VI - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.
Articolo 2 Protocollo VI - Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d’Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.
Articolo 3 Protocollo VI - Divieto di deroghe
Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.
Articolo 1 Protocollo VII - Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri
1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter: a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione; b) far esaminare il suo caso; e c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità. 2. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a), b) e c) del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.
Espulsione di uno straniero, Regolarmente residente, Prevista dalla legge, Opposizione all'espulsione, Riesame della decisione sull'espulsione, Autorità competente, Rappresentanza, Espulsione prima dell'esercizio dei diritti previsti
Articolo 2 Protocollo VII - Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale
1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge. 2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l’interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.
Condanna, Reato, Tribunale competente, Riesame della condanna, Riesame della sentenza, Giurisdizione superiore, Eccezioni previste dalla legge nazionale per reati minori, Giudicato in prima istanza da una giurisdizione superiore, Condanna a seguito di ricorso avverso il proscioglimento
Articolo 3 Protocollo VII - Diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario
Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.
Risarcimento, Errore giudiziario, Condanna, Reato, Fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni, Mancata rivelazione imputabile al condannato
Articolo 4 Protocollo VII - Diritto di non essere giudicato o punito due volte
1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.
Ne bis in idem, Reato, Condanna, Proscioglimento, Giurisdizione dello stesso Stato, Riapertura del processo, Fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni, Vizio fondamentale nella procedura
Articolo 5 Protocollo VII - Parità tra i coniugi
I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli.
Parità, Coniugi, Relazioni con i figli riguardo al matrimonio, Relazioni con i figli durante il matrimonio, Relazioni con i figli in caso di scioglimento del matrimonio, Misure necessarie nell'interesse dei figli.