Codice di deontologia medica
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Definizione
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignita' della stessa.
Il medico e' tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilita' disciplinare.
Articolo 2
Potesta' disciplinare - Sanzioni
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravita' degli atti.
TITOLO II
DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO I
Indipendenza e dignita' della professione
Articolo 3
Doveri del medico
Dovere del medico e' la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della liberta' e della dignita' della persona umana, senza discriminazioni di eta', di sesso, di razza, di religiione, di nazionalita', di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute e' intesa nell'accezione piu' ampia del termine, come condizione cioe' di benessere fisico e psichico della persona.
Articolo 4
Liberta' e indipendenza della professione
L'esercizio della medicina e' fondato sulla liberta' e sull'indipendenza della professione.
Articolo 5
Esercizio dell'attivita' professionale
Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della liberta' e della dignita' della persona;
non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professiionale, da qualunque parte essa provenga.
Articolo 6
Limiti dell'attivita' professionale
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non puo' avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II
Prestazioni d'urgenza
Articolo 7
Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attivita', non puo' mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Articolo 8
Calamita'
Il medico, in caso di catastrofe, di calamita' o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorita' competente.
CAPO III
Obblighi peculiari del medico
Articolo 9
Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto cio' che gli e' confidato o che puo' conoscere in ragione della sua professione;
deve, altresi', conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravita' quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):
a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunita' o meno della rivelazione stessa;
b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere e di volere;
c) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su cio' che gli e' stato confidato o e' pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
Articolo 10
Documentazione e tutela dei dati
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinche' essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non indenticabilita' delle stesse.
Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.
Articolo 11
Comunicazione e diffusione di dati
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorita' che svolgono attivita' sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.
Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non puo' collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Articolo 12
Prescrizione e trattamento terapeutico
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la resposabilita' professionale ed etica del medico e non puo' che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico e' riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la liberta' del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilita' del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico e' tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controinciazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonche' delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonche' di terapie segrete.
In nessun caso il medico dovra' accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
la prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, e' consentita purche' la loro efficacia e tollerabilita' sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilita' della cura ed e' tenuto a monitorarne gli effetti.
E' obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorita' competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Articolo 13
Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo
La potesta' di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignita' della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilita' professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, e' obbligato a farme denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate fa non abilitati alla professione e' obbligato a farne denuncia anche all'Ordine di appartenenza.
Articolo 14
Accanimento diagnostico-terapeutico
Il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualita' della vita.
Articolo 15
Trattamenti che incidono sulla integrita' psico-fisica
I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessita' terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V
Obblighi professionali
Articolo 16
Aggiornamento e formazione professionale permanente -
Il medico ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
TITOLO III: RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I
Regole generali di comportamento
Articolo 17
Rispetto dei diritti del cittadino
il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attivita' professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Articolo 18
Competenza professionale
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Articolo 19
Rifiuto d'opera professionale
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, puo' rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita.
Articolo 20
Continuita' delle cure
Il medico deve garantire al cittadino la continuita' delle cure.
In caso di indisponibilita', di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza.
Il medico non puo' abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Articolo 21
Documentazione clinica
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Articolo 22
Certificazione
Il medico non puo' rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.
Articolo 23
Cartella clinica
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualita' e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attivita' diagnostico-terapeutiche praticate.
CAPO II: Doveri del medico e diritti del cittadino
Articolo 24
Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell'esercizio dell'attivita' libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accirdo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico puo' consigliare, ma non prretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Articolo 25
Sfiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico puo' rinunciare all'ulteriore trattamento, purche' ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
Articolo 26
Soccorso d'urgenza
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante, non puo' pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
Articolo 27
Fornitura di medicinali -
Il medico non puo' fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a se' o ad altri indebito lucro.
Articolo 28
Comparaggio -
Ogni forma di comparaggio e' vietata.
CAPO III
Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili
Articolo 29
Assistenza
Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovverosia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all'Autorita' giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perche' il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinche' allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualita' e dignita' di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacita' manifesta di intendere e di volre, ancorche' non legalmente dichiarata. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessiria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorita' giudiziaria.
CAPO IV
Informazione e consenso
Articolo 30
Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la piu' idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prostettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell'informarlo dovra' tenere conto delle sue capacita' di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresi', soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazone e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volonta' della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.
Articolo 31
Informazione a terzi
L'informazione a terzi e' ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 9 allorche' sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Articolo 32
Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attivita' diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarita' delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrita' fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volonta' della persona, e' integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'Articolo 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumita' della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessita' e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volonta' della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34.
Articolo 33
Consenso del legale rappresentante
Allorche' si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonche' al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indefferibile a favore di minori o di incapaci, il medico e' tenuto a informare l'autorita' giudiziaria.
Articolo 34
Autonomina del cittadino
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignita', della liberta' e dell'indipendenza professionale, alla volonta' di curarsi, liberamente espressa dalla persona.
Il medico, se il paziente non e' in grado di esprimere la propria volonta' in caso di grave pericolo di vita, non puo' non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volonta', compatibilmente con l'eta' e con la capacita' di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Articolo 35
Assistenza d'urgenza
Allorche' sussistano condizioni di urgenza e in caaso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volonta' contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
CAPO V
Assistenza ai malati inguaribili
Articolo 36
Eutanasia
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare ne' favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Articolo 37
Assistenza al malato inguaribile
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualita' di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finche' ritenuta ragionevolmente utile.
Il sostegno vitale dovra' essere mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
CAPO VI
Trapianti
Articolo 38
Prelievo di parti di cadavere
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico puo' essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore.
Articolo 39
Prelievo di organi e tessuti da persona vivente
Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente e' consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrita' fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative in materia.
Il prelievo non puo' essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti.
CAPO VII
Sessualita' e riproduzione
Articolo 40
Informazione in materia di sessualita', riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, e' tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualita', di riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire in materia di sessualita' e di riproduzione e' consentito soltanto al fine di tutelare la salute.
Articolo 41
Interruzione volontaria di gravidanza
L'interruzione della gravidanza, al di' fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto piu' se compiuta a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, puo' rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Articolo 42
Fecondazione assistita
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare la sterilita'.
E' fatto divieto al medico, anche nell'interesse del vene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternita' surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie etero-sessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E' proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non e' consentita alcuna selezione dei gameti
ed e' bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonche' la produzione di embrioni ai soli dini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori e strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAPO VIII
Sperimentazione
Articolo 43
Interventi sul genoma e sull'embrione umano
Ogni intervento sul genoma umano non puo' che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano finalita' di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Articolo 44
Test genetici predittivi
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla piu' ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualita' della vita, nonche' sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a fini assicurativi o occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volonta' da parte del cittadino interessato.
Articolo 45
Sperimentazione scientifica
Il progresso della medicina e' fondato sulla ricerca sicentifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Articolo 46
Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo
la ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilita', dell'integrita' psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonche' sui rischi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione.
Nel caaso di soggetti minori o incapaci e' ammessa solo la sperimentazione per finalita' preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti.
Ove non esistano finalita' terapeutiche e' vietata la sperimentazione clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Articolo 47
Sperimentazione clinica
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica clinica, puo' essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente siscettibile di utilita' diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potra' essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
Articolo 48
Sperimentazione sull'animale
La pserimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalita' scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico.
CAPO IX
Trattamento medico e liberta' personale
Articolo 49
Obblighi del medico
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della liberta' personale e' tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessita' e nei limiti previsti dalla legge.
Articolo 50
Tortura e trattamenti disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena o di morte o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
E' vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile.
Articolo 51
Rifiuto consapevole di nutrirsi
Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze che tale decisione puo' comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona e' consapevole delle possibli conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive ne' collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
CAPO X
Onorari professionali
Articolo 52
Onorari professionali
Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno di societa' di professionisti o a favore della mutualita' volontaria compresa l'attivita' libero professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si configuri come libera professione.
Il medico e' tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico e' tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di criteri definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e coordinamento.
Il medico puo', in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purche' tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI
Pubblicita' in materia sanitaria e informazione al pubblico
Articolo 53
Pubblicita' in materia sanitaria
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicita' personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera.
Il medico e' responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Articolo 54
Informazione sanitaria
L'informazione sanitaria non puo' assumere le caratteristiche della pubblicita' commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti e' indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell'Ordine provinciale di appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione Nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare, anche in direttamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.
Art. 55
Scoperte scientifiche
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunita' scientifica, al fine di non suscitare inforndate attese e illusorie speranze.
Articolo 56
Divieto di patrocinio
Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio e avallo a pubblicita' per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I
Solidarieta' tra medici
Articolo 57
Rispetto reciproco
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attivita' professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
Articolo 58
Rapporti con il medico curante
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro
collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal cittadino o dal legale rappresentante, e' tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO II
Consulenza e consulto
Articolo 59
Consulenza e consulto
Il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la complessita' del caso clinico o l'interesse del malato esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, puo' astenersi dal parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al caso.
Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
Articolo 60
Divergenza tra curante e consulente
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignita' sia del curante che del consulente.
E' affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo alle situazioni emergenti.
In caso di divergenza di opinioni il curante puo' richiedere altra consulenza.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato.
CAPO III
Altri rapporti tra medici
Articolo 61
Supplenza
Il medico che sostituisce nell'attivita' professionale un collega e' tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuita' terapeutica.
Articolo 62
Medico curante e ospedaliero
Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuita' diagnostico-terapeutica.
Articolo 63
Giudizio clinico - Rispetto della professionalita'
I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione professionale dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del malato.
CAPO IV
Medicina legale
Articolo 64
Compiti e funzioni medico-legali
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verita' scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice di Deontologia Medica.
Il medico curante non puo' svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in casi che interessano la persona da lui assistita.
Articolo 65
Visite fiscali
Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il medico:
- deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;
- non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia.
In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante.
CAPO V
Rapporti con l'Ordine professionale
Articolo 66
Doveri di collaborazione
Il medico e' obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilita' nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attivita' o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.
L'ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il medico e' tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.
Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilita' del medico convocato dal Presidente dell'Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente dell'Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, puo' invitare i medici esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialita' nell'interesse della collettivita' e osservare pridenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I
Svolgimento dell'attivita' professionale
Articolo 67
Modalita' e forme di espletamento dell'attivita'professionale
gli accordi, contrattuali e le convenzioni diretti allo svolgimento di attivita' professionale in forma singola o associata, utilizzando strutture di societa' per la prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini se conformi alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento rmanati dalla Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione dello statuto all'Ordine competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignita' e l'indipendenza professionale.
L'attivita' professionale puo' essere svolta anche in forma associata con le modalita' previste dall'atto di indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell'esercizio della professione:
- e' e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
- non puo' accettare limiti di tempo e di modo della propria attivita', ne' forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della dignita' e della autonomia professionale.
Articolo 68
Rapporto con altre professioni sanitarie
Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attivita' o effettuino iniziative di tipo industriale e commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Nell'interesse del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze professionali.
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I
Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato
Articolo 69
Medico dipendente o convenzionato
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, e' soggetto alla potesta' disciplinare dell'Ordine anche in adempimento degli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attivita' professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.
In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignita', liberta' e indipendenza della propria attivita' professionale.
Articolo 70
Direzione sanitaria
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento della sua attivita', il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignita' professionale all'interno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialita' nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini.
Egli, altresi', deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Articolo 71
Collegialita'
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di collegialita' e di collaborazione.
Articolo 72
Eccesso di prestazioni
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinche' le modalita' del suo impegno non incidano negativamente sulla qualita' e l'equita'delle prestazioni, nonche' sul rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non deve aasumete impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualita' della sua opera professionale e la sicurezza del malato.
Articolo 73
Conflitto di interessi
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche o private non puo' in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria attivita' libero-professionale.
CAPO II
Medicina dello Sport
Articolo 74
Accertamento della idoneita' fisica
La valutazione della idoneita' alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrita' fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettivita' e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche piu' recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attivita' sportiva puo' comportare.
Articolo 75
Idoneita' - Valutazione medica
Il medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto puo' intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sia valutazione sia accolta, in particolare negli sport che possano comportare danni all'integrita' psico-fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorita' competenti e all'Ordine professionale.
Articolo 76
Doping
Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.
CAPO III
Tutela della salute collettiva
Articolo 77
Attivita' nell'interesse della collettivita'
Il medico e' tenuto a partecipare all'attivita' e ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettivita'.
Articolo 78
Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
Il medico deve svolgere i compiti assegnati dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestivita' la informativa alle autorita' sanitarie e ad altre autorita' nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Articolo 79
Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso
L'impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.