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Cassazione 10 marzo 2011 n. 5739. Usucapione, accessione, ammissibilità del cumulo. Considerazioni
a cura della redazione aprile 2011
 
Nella stessa Sezione, anche quest’anno, abbiamo avuto l’occasione di soffermarci a riflettere sull’accessione e sull’usucapione, strumenti previsti dal nostro diritto civile e sui quali, soprattutto negli ultimi anni, più volte si è pronunziata la Suprema Corte.

Di recente, il 10 marzo 2011, la Corte, con sentenza n. 5739 della seconda sezione, ha affrontato ancora una volta la problematica dell’ usucapione, dell’accessione statuendo, per la prima volta, l’ ammissibilità del loro cumulo.

Si tratta di una sentenza importante che certamente sarà oggetto di commenti e approfondimenti dei giuristi che studiano tali istituti.

Riteniamo di interesse di molti assidui frequentatori di questo Portale soffermarci su tale decisione sintetizzando, in primis, le nozioni degli istituti di cui trattiamo.

Accessione

Nel diritto civile, l'accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario regolato dagli articoli 934 e seguenti del codice civile.

Secondo un antico e generale principio, la proprietà di una cosa qualificata come cosa principale fa acquistare la proprietà delle cose qualificabili come ad essa accessorie.

Accessione verticale

Nell'accessione di cosa mobile a cosa immobile (la cosiddetta accessione verticale) si manifesta la preminenza della proprietà immobiliare: ogni bene mobile che venga materialmente unito ad un bene immobile accede a questo, ossia diventa proprietà del proprietario del bene immobile (art. 934). L'acquisto della proprietà si attua automaticamente e l'eventuale pronuncia del giudice al riguardo ha valore solo dichiarativo. Da ciò l'ulteriore conseguenza che, se si vende un terreno e si tace circa le costruzioni su essa esistenti, il compratore acquista a titolo derivativo il terreno, ma a titolo originario (per accessione) le costruzioni. L'art. 934 fa salvo il caso in cui diversamente risulti dal titolo o dalla legge (così i diritti dell'enfiteuta sono estesi alle accessioni).

Il principio di accessione è adattato dal codice a particolari situazioni:

1. Opere fatte da un terzo con materiali propri (articolo 936): il proprietario del suolo ha diritto di tenersi la costruzione o piantagione, pagando a sua scelta una somma pari al costo dell'opera o al maggior valore conseguita dal suolo; se il terzo ha costruito in mala fede oppure se il proprietario del suolo era inconsapevole dell'attività costruttiva e non vi si era potuto opporre, egli può obbligare l'altro a demolire la costruzione; in ogni caso la rimozione non può essere domandata se sono trascorsi sei mesi da quando il proprietario del suolo ha avuto notizia dell'incorporazione.

2. Accessione invertita (articolo 938): nel costruire sul proprio fondo, il proprietario sconfina in buona fede, occupando con la costruzione parte di un fondo contiguo. Se il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dall'inizio della costruzione, il giudice può, su richiesta del costruttore, attribuirgli la proprietà della parte del fondo altrui occupata, obbligandolo però a pagare il doppio del suo valore. Qui l'accessione non opera automaticamente: deve essere pronunciata dal giudice e la sentenza ha in questo caso natura costitutiva; l'eccezionalità della norma ha indotto la giurisprudenza a darne una interpretazione restrittiva; qui la buona fede non è presunta, ma deve essere provata - l'accessione vale solo se si è costruita sul suolo altrui una porzione di edificio, non l'intero edificio, né opere diverse da costruzioni.

3. Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui (articolo 935): il proprietario dei materiali può, a sua scelta, chiederne la separazione o pretendere che gli sia corrisposto il valore dei materiali; ma non può optare per la separazione se questa arrechi grave pregiudizio all'opera o faccia perire la piantagione.

4. Opere eseguite dal terzo con materiali altrui (articolo 937): il proprietario dei materiali può rivendicarli, ma se ciò reca grave pregiudizio alle opere o al fondo, il proprietario di questo e il terzo sono tenuti in solido a corrispondere il valore dei materiali.

Accessione orizzontale

Si tratta di un'ipotesi di limitata importanza, che riprende due fattispecie:

1. alluvione (articolo 941): fiumi o torrenti trasportano, impercettibilmente, la terra da monte a valle, modificando l'estensione dei fondi rivieraschi: il proprietario del fondo a valle acquista, per accessione, la proprietà della maggiore estensione che il suo fondo ha ricevuto;

2. avulsione (articolo 944): la corrente stacca da un fondo e trasporta più a valle o sull'altra riva una parte considerevole e riconoscibile di suolo: chi ha ricevuto l'incremento ne diventa proprietario, ma deve un'indennità all'altro proprietario (si tratta qui di un'applicazione dei principi generali sull'arricchimento senza causa).

Usucapione

L'usucapione, in latino usucapio, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa. In Italia è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile.

L'antecedente storico dell'usucapione è rappresentato dall'antico usus, istituto di diritto romano disciplinato già dalla Legge delle XII tavole. Esso consisteva nell'esercizio concreto di un potere, che perdurando per un biennio o per un singolo anno portava all'acquisto definitivo del potere stesso. Tramite usus ad esempio era possibile acquistare il potere di manus sulla donna.

In seguito i giuristi romani crearono il differente istituto dell' “usucapio”, discendente dall'”usus”, che a differenza di quest'ultimo portava solo all'acquisto della proprietà in base alla possessio di una cosa.

Potevano essere oggetto di usucapio sia le cose mobili sia le cose immobili, purché si trattasse sempre di res corporalis. Ne erano escluse, per antica disposizione risalente alle XII tavole le res furtivae, ossia le cose che erano state rubate al legittimo proprietario, e le res vi possessae, le cose sottratte al legittimo possessore con violenza. La usucapione poteva essere finta tramite un actio publiciana.

Il primo documento noto in lingua volgare italiana è costituito dai Placiti cassinesi, che sono delle testimonianze in una disputa di usucapione di un terreno.

Può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista. È l’usucapione ("prescrizione acquisitiva"): l’acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo (articoli 1158).

Il codice civile intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno venti anni. Trascorso il periodo, il giudice adito accerta l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.

È irrilevante agli effetti dell’usucapione, che il possesso sia di buona o di mala fede. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessario per l’usucapione. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole: se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l’usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.

È cruciale però distinguere la detenzione dal possesso: nel primo caso si tiene l'oggetto soltanto in custodia, ci si comporta cioè come se il possesso fosse altrui e ciò non dà inizio ad alcun ciclo di usucapione. Ad esempio un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se non interverrà un fatto oggettivo con il quale si manifesti la volontà di trasformare la detenzione in possesso vero e proprio. Seguendo il citato esempio solo quando colui che ha preso in prestito il libro comunicherà al prestante la volontà di appropriarsi del libro (per esempio negandone la restituzione in seguito a una richiesta del prestante) avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione.

Il possesso ad usucapionem deve essere, per l’art. 1158, un possesso “continuato”. Qui va considerato il generale principio per cui il possesso si consegue corpore et animo, ma si conserva solo animo.

Per l’interruzione del possesso ad usucapionem, l’articolo 1165 richiama le norme sull’interruzione della prescrizione, in quanto compatibili con l’usucapione. Perciò l’usucapione è interrotta dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui; non però dalla stragiudiziale diffida del proprietario.

L’usucapiente, se ha posseduto la cosa come libera da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la proprietà libera e piena ("usucapio libertatis") e i diritti sulla cosa costituiti dall’antico proprietario non sono opponibile all’usucapiente neppure se trascritti. Ma, se la cosa è stata posseduta come gravata dal diritto altrui, questo sopravvive all’usucapione.

Il fondamento dell’usucapione è in un’esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni: una consolidata situazione di fatto come il possesso di un bene protratto per un certo tempo è di per sé stessa considerata modo di acquisto della proprietà. Chi compera sa di comperare bene se compera da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla.

La prova in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare di avere acquistato la proprietà a titolo derivativo: occorrerebbe provare di avere validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così via (il giurista al riguardo parla di "probatio diabolica").

Gli effetti giuridici dell’usucapione si producono come conseguenza di un fatto giuridico: la sentenza che li accerta ha valore solo dichiarativo.

Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su beni immobili o mobili. La durata richiesta è la stessa richiesta per l’usucapione della proprietà.

Tempi necessari per l’usucapione
Per i beni immobili: 20 anni
Per i beni immobili acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto: 10 anni dalla data della trascrizione
Per le universalità di beni mobili: 20 anni
Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in buona fede: 10 anni
Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in mala fede: 20 anni
Per i beni mobili iscritti in pubblici registri acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo e che sia stato debitamente trascritto: 3 anni dalla data della trascrizione
Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, quando manca almeno una delle condizioni ora citate: 10 anni
L’articolo 1159 bis ha introdotto norme speciali per i piccoli fondi rustici ed i fondi rustici montani con fabbricati annessi: l’usucapione ventennale si compie in 15 anni, quella decennale in 5 anni (cd. usucapione speciale)...

Il possesso vale titolo
Per i beni mobili vige il principio del possesso vale titolo per il quale colui al quale è alienata una cosa mobile da chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà. L'istituto si sovrappone, perciò all'usucapione.

=^=^=^=

Dopo il breve excursus sugli istituti “accessione ed usucapione”, ci soffermiamo e commentiamo la sentenza n.5739/2011 che ha dato origine all’intervento.

La sentenza della seconda sezione civile della Cassazione è originata dai seguenti fatti e circostanze.

“V.A., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore C.D., e Ca.Do., eredi tutti di C.V. e comproprietari per la quota di 1/3 di due immobili siti in (OMISSIS), appartenuti a C. G., padre di V., convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona le comproprietarie T.A. e C.N., rispettivamente moglie e figlia di Ca. G., per lo scioglimento della comunione."

“ Le convenute proponevano, a loro volta domanda riconvenzionale affinchè lo scioglimento della comunione avesse ad oggetto altri immobili affermati comuni, consistenti in costruzioni realizzate su terreni anch'essi appartenuti a C.G."

“ Le attrici replicavano eccependo l'usucapione di tali fabbricati, costruiti dal loro dante causa al tempo in cui questi conviveva con il padre."

“Con sentenza non definitiva il Tribunale di Ancona, respinta l'eccezione di usucapione, disponeva la divisione, inclusi i beni controversi; quindi, con sentenza definitiva provvedeva all'assegnazione delle porzioni tra i condividenti."

“Avverso entrambe le sentenze proponevano appello principale V.A. e C.D. e Do., e appello incidentale C.N., in proprio e quale erede di T.A., deceduta nelle more del giudizio."

“ La Corte d'appello di Ancona con sentenza del 24.1.2005 rigettava entrambe le impugnazioni."

“ la Corte territoriale riteneva che gli appellanti, cui incombeva il relativo onere, non avevano fornito prova degli elementi costitutivi della possessio ad ucapionem, e dunque non solo del corpus, ma anche dell'animus, che nella specie non poteva ricavarsi in via presuntiva dalla mera utilizzazione degli immobili (due stanze, due cantine e un'officina meccanica) da parte del dante causa delle attrici, trattandosi di beni edificati sul suolo di proprietà del padre ed acquistati, pertanto, da quest'ultimo. L'utilizzazione di tali beni da parte del dante causa delle parti attrici non poteva essere considerata, in assenza di ulteriori elementi, indicativa di un intento di godere dei beni quale proprietario esclusivo."

“Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorrevano V. A., Do. e C.D., con tre mezzi di annullamento."

“Resisteva con controricorso, illustrato da memoria.”.

La Corte respingeva il ricorso per i motivi di cu in appresso.

“1 . - Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti deducono "falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme in tema di usucapione - violazione dei principi generali in materia di eccezione di usucapione - violazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme in tema di onere della prova - in particolare, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.".
La decisione di primo grado sarebbe errata, sostengono, nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere delle parti attrici dimostrare i presupposti dell'acquisto della proprietà per usucapione, poichè non ha considerato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione, posta dall'art. 1142 c.c., della continuità del possesso determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte, che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione. Le stesse convenute in sede di comparsa di risposta ammettevano espressamente che i beni in contestazione erano stati goduti esclusivamente dalla sig.ra V.A. vedova C. e/o dai suoi figli, affermazione, questa, che costituisce vera e propria attestazione del prolungamento del periodo di godimento esclusivo da parte dei componenti il nucleo familiare di V., posto che a far data dal 1955 (anno di costruzione degli immobili) al (OMISSIS) (anno del decesso di C.V.) la passessio ad usucapionem era stata esercitata anche dal medesimo capofamiglia.
Una volta ristabiliti i corretti termini di attribuzione dell'onere probatorio, risulterebbe trascurato dalla Corte d'appello, ad avviso delle parti ricorrenti, anche il principio, espresso da Cass. n. 3191/80, in base al quale ove l'autore di una costruzione eseguita con materiali propri sui fondo altrui abbia posseduto uti dominus la costruzione stessa per il tempo necessario ad usucapirla, l'acquisto della proprietà dell'opera per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del costruttore. In buona sostanza, si afferma, laddove fosse stata ritenuta fondata, l'eccezione di usucapione avrebbe impedito di ritenere sussistente la fattispecie dell'accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., come a torto hanno ritenuto i giudici di merito."

“1.1. - Il motivo è manifestamente infondato, facendo mostra di non cogliere il senso della decisione del giudice d'appello e di equivocare la portata applicativa del precedente di legittimità invocato."

La Corte anconetana ha semplicemente rilevato che il fabbricato della cui usucapione si discute è stato realizzato da C.V., dante causa degli odierni ricorrenti, su suolo di proprietà del padre, G., e durante la vita di quest'ultimo, sicchè per dimostrarne usucapione sarebbe stato necessario provare non la semplice utilizzazione del bene, che attiene all'elemento oggettivo del possesso, ma anche il relativo animus possidenti, visto che l'acquisto del fabbricato (per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.) in favore di C.G. non consentiva di ritenere tale godimento come indicativo di un possesso esclusivo.
In tale passaggio della sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione della regola sul riparto dell'onere probatorio, ma anzi la sua esatta applicazione, nè alcuna affermazione inerente al diverso e del tutto irrilevante problema dell'interruzione del possesso, atteso che in tanto può discutersi dell'interruzione e della relativa prova, in quanto sia previamente dimostrata l'insorgenza del possesso. Il che è esattamente quanto il giudice di merito ha, invece, escluso.
Ancor più erroneo, poi, è l'assunto per cui la giurisprudenza di questa Corte insegnerebbe che l'accessione sia esclusa dall'usucapione.
Al contrario di quanto pretende la parte ricorrente, la corretta lettura del precedente innanzi richiamato (Cass. n. 3191/80) porta a concludere che l'usucapione della costruzione eseguita su suolo altrui non esclude l'accessione, ma semplicemente ne fa venir meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo per usucapione da parte del costruttore, come del resto è fin troppo ovvio ed evidente sol che si consideri che l'accessione è un modo d'acquisto che si perfeziona ipso iure nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto costituisce un effetto che non può che verificarsi venti (o dieci, nel caso dell'art. 159 c.c.) anni dopo che l'accessione si è già verificata."

“ 2. - Con il secondo motivo è dedotta la "violazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme in tema di possessio ad usucapionem - in particolare, violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1142 c.c.".
Anche ove si ritenessero condivisibili le considerazioni svolte dal giudice d'appello, la sentenza impugnata, sostengono i ricorrenti, è da ritenere comunque errata nel governo degli articoli citati. La Corte territoriale, premettendo che oltre all'esistenza del corpus gli attori avrebbero dovuto dimostrare anche l'animus possidenti, pur dando atto della possibilità di desumere quest'ultimo anche in via presuntiva dallo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, se queste già di per sè sono indicative, in chi le compie, di avere la cosa come propria, ha errato nell'accordare aprioristico valore alle mere deduzioni negative delle convenute in ordine all'esistenza di un fantomatico e non dimostrato compossesso, trascurando elementi di riscontro di carattere oggettivo e sicuramente indicativi dell'animus possidendi, esplicitati nell'atto d'appello, quali a) la circostanza che C.G. fosse coniugato con T.A. e convivesse con lei e la figlia N., e che sebbene proprietario di altre due abitazioni abbia egli soltanto coabitato con il figlio V. e la famiglia di lui, in due anguste stanzette, in un'officina meccanica e in un magazzino con bagno; b) il fatto che C.V. aveva instaurato e mantenuto nel tempo, legittimandola, la propria posizione di incontrastata signoria sull'officina, non solo permanendovi e lavorandovi quale titolare della ditta meccanica, ma anche installando sul piazzale ad essa antistante un distributore di carburante, e costruendo le due stanze al primo piano, sopra l'officina stessa, nonchè il magazzino col bagno e le due cantine."

“2.1. - Il motivo è inammissibile, perchè a dispetto della sua titolazione investe - senza individuare uno specifico fatto controverso e decisivo non o non sufficientemente e logicamente esaminato - l'apprezzamento degli elementi di prova che sarebbero stati raccolti, e non già le norme degli artt. 1141 e 1142 c.c., la cui errata o falsa applicazione presupporrebbe come affermativamente risolto il problema primigenio del se e del come sarebbe sorto il possesso del dante causa dei ricorrenti, che è esattamente ciò che questi ultimi hanno di mira allorchè sollecitano un'inammissibile, in sede di legittimità, nuova valutazione dei fatti di causa."

“3. - Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme in tema di domanda nuova, e in particolare denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda ex art. 936 c.c., comma 2 e l'omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza della richiesta ctu.
Si sostiene che la domanda ex art. 936, comma 2 sarebbe stata implicitamente proposta in primo grado (il giudizio è soggetto al rito previgente alla L. n. 353 del 1990) mediante la deduzione di un capitolo di prova sull'esecuzione del fabbricato da parte del dante causa dei ricorrenti, e la richiesta, contenuta in conclusionale, di rimettere la causa sul ruolo per nominare un c.t.u. al fine di valutare il costo dei materiali e della mano d'opera impiegata per la costruzione."

“3.1. -Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, come questa S.C. ha già avuto modo di osservare, una mera richiesta istruttoria, avendo solo carattere strumentale, non può equivalere od implicare una domanda specifica sul merito (Cass. n. 4365/80).”””

Sembra chiarissimo che la Suprema Corte ha sancito e ribadito:

1- il possessore, sia che agisca come attore o resista come convenuto, non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte, che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione;

2- il principio, espresso da Cass. n. 3191/80, in base al quale ove l'autore di una costruzione eseguita con materiali propri sui fondo altrui abbia posseduto uti dominus la costruzione stessa per il tempo necessario ad usucapirla, l'acquisto della proprietà dell'opera per accessione, a favore del proprietario del fondo, viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del costruttore;

3- per dimostrare l’usucapione non è necessario provare la semplice utilizzazione del bene, che attiene all'elemento oggettivo del possesso, ma anche il relativo animus possidenti, visto che l'acquisto del fabbricato (per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.) in favore di un soggetto. non consente di ritenere tale godimento come indicativo di un possesso esclusivo;

4- è erroneo l'assunto per cui la giurisprudenza della Suprema Corte insegnerebbe che l'accessione sia esclusa dall'usucapione;

5- l'usucapione della costruzione eseguita su suolo altrui non esclude l'accessione, ma semplicemente ne fa venir meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo per usucapione da parte del costruttore, come del resto è fin troppo ovvio ed evidente sol che si consideri che l'accessione è un modo d'acquisto che si perfeziona ipso iure nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto costituisce un effetto che non può che verificarsi venti (o dieci, nel caso dell'art. 159 c.c.) anni dopo che l'accessione si è già verificata. In tal senso già la decisione della Cassazione n. 3191/80 che ha affermato il seguente principio: "Nel caso in cui l'attore di una costruzione eseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta "uti dominus" per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo, viene meno per successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù di usucapione a favore del costruttore".


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