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Carta di Noto:Strumento per operatori nel campo dell’abuso sessuale ai minori
a cura della redazione aprile 2010
 
A conclusione dell'Incontro di Esperti tenuto dall'I.S.I.S.C. (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 4-7 luglio 2002 e organizzato dall'avv. Luisella de Cataldo Neuburger si é proceduto all'aggiornamento della "Carta di Noto" con l'apporto interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi. La nuova formulazione chiede ancora più precisione e adeguatezza, competenza e conoscenza, nonché etica, in chi opera nel campo della perizia sull'abuso di minore. Tra i firmatari ci sono, oltre a vari criminologi e docenti Universitari, il Direttore della DIA, Pierluigi Vigna, l'ex Ministro della Giustizia S.E. Giovanni Conso, il PM del Tribunale per i Minorenni di Venezia Sergio, il Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, Lanza, la dr.ssa Luisella de Cataldo Neuburger, Presidentessa dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (la stessa che difende il padre milanese accusato di violenza ai danni della figlia, data in adozione anche quando ne è stata comprovata l'innocante) il dr. Paolo Capri, Presidente dell'Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA di Roma, la dr.ssa Anita Lanotte, Vice-presidente del Ceipa, l'avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta (altro difensore del padre milanese). Secondo il parere di chi ha lavorato alla nuova stesura della Carta di Noto, la presenza di tante prestigiose firme fa sì che sarà sempre più difficile per i CTU operare senza seguirne le metodologie, e per i Tribunali nominare come CTU quei professionisti che non si riconoscono nelle premesse e nei modelli operativi della Carta.
Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni
legislative intervenute nel frattempo e dall'evoluzione della ricerca scientifica in materia.
Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi
costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale. Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che
nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.
1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.
Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.
2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.
3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.
é metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni
dell'incompletezza.
4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all'audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.
5. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.
6. Nel colloquio con il minore occorre:
a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni; d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale.
7. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.
8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso.
9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto appresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.
10. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici. In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia dl minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria.
11. L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.
12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l'urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell'art. 8 del PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali:
1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno; d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f)[...]
g) [...]
2.[...] 3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale. 4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto. Noto 7 luglio 2002.
Questo documento che raccoglie le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico del minore è nato dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali nel corso del Convegno su "Abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità" tenutosi a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996.
LINEE GUIDA PER L’ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE 1. Nell’espletamento delle sue funzioni l’esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati.
2. All’esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all’accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.
3. In caso di abuso sessuale intrafamiliare gli accertamenti dell’esperto devono essere estesi a tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante) e, ove possibile, anche al contesto sociale del minore. Ove l’indagine non potesse essere espletata con l’ampiezza sopra indicata, l’esperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza. E’ deontologicamente scorretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore.
4. L’esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto meno, all’audioregistrazione delle attività svolte, consistenti nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni comportamentali. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.
5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all’esame del caso.
6. Nella comunicazione con il minore l’esperto deve:
a. garantire che l’incontro avvenga in tempo, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione;
b. evitare, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto dell’indagine.
7. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
8. L’esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenuto conto della sua età e della capacità di comprensione, evitando - in quanto possibile - di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento.
9. Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati è in genere rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che, in quanto tali, possono rappresentare risposte a stress diversi dall’abuso quali, per esempio, quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
10. Nel procedimento penale, i ruoli dell’esperto, dello psicoterapeuta o psico-riabilitatore sono incompatibili.
11. L’assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato.
12. L’assistenza psicologica prevista dall’art. 609 decies c.p. deve essere svolta da persona diversa dal consulente e non deve, interferire in alcun modo con l’attività dell’esperto.
L’assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull’attendibilità del minore assistito.
13. Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano, fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante video o fonoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, con l’ausilio di esperti e comunque tenendo
presenti i principi contenuti in questaCarta.
Auspicano, inoltre, in analogia con quanto avviene per i componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica per i Minorenni, che vengano istituiti, dalle Forze di Polizia, organismi in aggiornamento professionale permanente per l’intervento nei casi di abuso sessuale sui minori

Sintesi degli Aggiornamenti del 2002.

Premessa alla stesura della Carta del 1996
Il documento che raccoglie le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico del minore è nato dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali nel corso del Convegno su “Abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità”.

Premessa all'Aggiornamento della carta del 2002
L'aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, si è reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall’evoluzione della ricerca scientifica in materia. Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale. Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.


Nuovo testo con raffronto con il presedente

Art. 1. Nell’espletamento delle sue funzioni l’esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (testo 1996)
Art. 1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:
a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. (testo 2002)

Art. 2. All’esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all’accertamento della verità sotto il profilo giudiziario. (testo 1996)
Art. 2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore. (testo 2002)

Art. 3. invariato

Art. 4. L’esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto meno, all’audioregistrazione delle attività svolte, consistenti nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni comportamentali. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato. (testo 1996)
Art. 4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all’audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale. (testo 2002)

Art. 5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all’esame del caso. (testo 1996)
Art. 5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui. (testo 2002)

Art. 6. Nella comunicazione con il minore l’esperto deve:
garantire che l’incontro avvenga in tempo, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione;
evitare, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto dell’indagine. (testo 1996)
Art. 6. Nel colloquio con il minore occorre:
garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo
procedimentale. (testo 2002)

Art. 7. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino. (testo 1996)
Art. 7. L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento. (testo 2002)

Art. 8. L’esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenuto conto della sua età e della capacità di comprensione, evitando - in quanto possibile - di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento. (testo 1996)
Art. 8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso. (testo 2002)

Art. 9. Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati è in genere rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che, in quanto tali, possono rappresentare risposte a stress diversi dall’abuso quali, per esempio, quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari. (testo 1996)
Art. 9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l’esperto rappresenti, a chi gli conferisce l’incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L’esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione. (testo 2002)

Art. 10. Nel procedimento penale, i ruoli dell’esperto, dello psicoterapeuta o psico-riabilitatore sono incompatibili. (testo 1996)
Art. 10. La funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici. In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell’accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria. (testo 2002)

Art. 11. L’assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato. (testo 1996)
Art. 11. L’assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l’incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall’esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova. (testo 2002)

Art. 12. L’assistenza psicologica prevista dall’art. 609 decies c.p. (introdotto proprio dalla legge 66/96) deve essere svolta da persona diversa dal consulente e non deve, interferire in alcun modo con l’attività dell’esperto. L’assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull’attendibilità del minore assistito è stato già trattato. (testo 2002)

Art. 13. Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano, fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante video o fonoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, con l’ausilio di esperti e comunque tenendo presenti i principi contenuti in questa Carta. Auspicano, inoltre, in analogia con quanto avviene per i componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica per i Minorenni, che vengano istituiti, dalle Forze di Polizia, organismi in aggiornamento professionale permanente per l’intervento nei casi di abuso sessuale sui minori. (testo 1996)
Art. 13. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l’urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell’art. 8 del protocollo alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002, n. 46) con le quali:
1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere
debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la
procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f) [...]
g) [...]
2. [...]
3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.(testo 2002)

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Da questa brevissima disamina scaturisce che si può considerare la Carta di Noto aggiornata come un fondamentale strumento all’interno dei cui articoli ritrovare una sorta di manuale per il perito.
Il campo degli abusi minorili è forse una delle massime espressioni della collaborazione tra psicologi (o periti in genere) e forze dell’ordine. Ritengo dunque fondamentale il costante monitoraggio dei primi sulle dinamiche intervenienti negli attori di tale situazione e la salvaguardia da parte dei secondi del rispetto della normativa vigente. Stessa direzione, mezzi adeguati, controlli costanti.

Fonti
Carta di Noto 1996;
Carta di Noto aggiornata 2002;
Ratifica convenzione New York con legge 46/02.(cfr. in apposita sezione)


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