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Appunti sulla regolarità fiscale negli appalti
a cura della redazione
 
L'art. 38, comma 1, lettera g), del D. Leg.vo 163/2006 prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento dei relativi subappalti e dalla stipula dei relativi contratti, dei soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Il successivo comma 2 dell'art. 38 stabilisce inoltre che il possesso dei suddetti requisiti di regolarità fiscale può essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al DPR 445/2000.
Relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo da parte della stazione appaltante dell’autocertificazione prodotta dall’interessato, si può richiedere al competente Ufficio locale il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale. L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 25 maggio 2007 n. 34/E, ha confermato la perdurante validità del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 25.6.2001, recante il modello di «Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria».
Nel richiesto certificato, in modo separato, verranno indicate anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate. Ciò in quanto la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale nell'ambito dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante.

Decreto Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale del 24.10.2007 relativo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C)

Nel segnalare il provvedimento specificato in oggetto, che, a norma dell’art. 1, comma 1176 della Legge n. 296/06, definisce le modalità per il rilascio ed i contenuti del DURC per tutti i settori di attività, si evidenziano di seguito gli aspetti rilevanti e significativi del provvedimento ministeriale in questione, le cui previsioni troveranno applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo intervenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.07.
• Art. 1 Specifica le finalità ed i soggetti obbligati al possesso del DURC, stabilendo che lo stesso è richiesto per consentire:
-ai datori di fruire sia dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nazionale, sia dei benefici e sovvenzioni stabiliti dalla disciplina comunitaria; -ai datori ed ai lavoratori autonomi interessati a partecipare alle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e di lavori previsti dell’edilizia.
• Art. 2 Concerne i soggetti abilitati al rilascio del DURC, che sono: l’INPS, l’INAIL, nonché gli altri Istituti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria previa apposita convenzione con i predetti: Inoltre si prevede che per i datori di lavoro dell’edilizia i DURC possano essere emessi anche dalle Casse Edili costituite dalle associazioni datoriali ed Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa convenzione con INPS ed INAIL. Infine è stabilito che sperimentalmente e per un periodo di 24 mesi dalla data dell’emissione del Decreto Ministeriale in esame il DURC possa essere emesso dagli Enti Bilaterali di cui al D.Lvo n. 276/03 costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, previa apposita convenzione con INPS ed INAIL approvata dal Ministro del Lavoro.
• Art. 3 Disciplina il soggetto richiedente e le modalità di rilascio del DURC, utilizzando apposita modulistica unificata predisposta dagli istituti previdenziali e mediante procedure informatizzate mentre nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo all’appaltatore o subappaltatore può venire richiesto dalle PP.AA. o dai soggetti privati a rilevanza pubblica o dalle Società di attestazione e qualificazione delle Aziende (SOA).
• Art. 4 Provvede a definire il contenuto del DURC, che attesta la regolarità dei versamenti agli Istituti Previdenziali ed alle Casse Edili per i datori di lavoro edili.
• Art. 5 Concerne i requisiti che devono ricorrere affinché gli Istituti previdenziali attestino la regolarità contributiva sia per i datori di lavoro in generale che per quelli edili anche nei casi di richiesta di rateizzazione.
• Art. 6 Disciplina i termini per il rilascio del DURC, prevedendo il formarsi del silenzio assenso circa la regolarità contributiva decorsi 30 giorni dalla richiesta ovvero entro i termini specificati dalle convenzioni per il DURC richiesto alle Casse Edili e agli Enti Previdenziali, restando precisato che in caso di richiesta di regolarizzazione da parte degli Enti interessati ai datori di lavoro, il termine per il rilascio del DURC è sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione.
• Art. 7 S’interessa della validità del DURC, prevedendo: o una validità mensile ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive; o una validità trimestrale per il settore degli appalti privati di cui all’art. 3, c. 3, D. Lvo n.494/96.
• Art. 8 Chiarisce le varie cause che non costituiscono ostacolo al rilascio del DURC per situazioni corrispondenti a crediti iscritti ovvero non iscritti a ruolo.
• Art. 9 Concerne le irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC.

Oggetto: autocertificazione regolarità contributiva

Quesito.
Viste le risposte ai quesiti n. 2004-20-715T e n. 2004-26-735V, dalle quali risulta che la regolarità contributiva c/o INPS, INAIL e CASSE EDILI non è un requisito di partecipazione e di ammissione alle gare di appalto di lavori pubblici, potendo la irregolarità contributiva porsi o come causa di esclusione (art. 75 DPR 554/99) o come motivo di aumento della cauzione definitiva (art. 41, 4° comma, LR 27/2003), si chiede:
1) è legittimo richiedere alle imprese che partecipano alle gare di autocertificare la propria regolarità contributiva come ancora riportato negli schemi regionali di disciplinare di gara?
2) in particolare, qualora si ritenesse di continuare a richiedere tale autocertficazione, e dovesse emergere, in sede di verifica successiva alla gara, che l'impresa, al momento dell'autocertificazione, non era in regola con i versamenti c/o INPS, INAIL o Casse Edili, pur senza rientrare nella fattispecie dell'esclusione prevista dall'art. 75 del DPR 554/99,l'ente appaltante, che dovrà procedere all'aggiudicazione con aumento della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 41, 4° comma, della LR 27/2003, dovrà anche denunciare l'impresa per "falsa dichiarazione" alla Procura della Repubblica e all'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici? Al riguardo l'ente appaltante dovrà o meno instaurare un contraddittorio con l'impresa al fine di verificare la sussistenza del falso?

RISPOSTA
L’art. 2, comma 1, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 - convertito in L. 22 novembre 2002, n. 266, stabilisce che “le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento”.
E’, quindi, pienamente coerente che la Stazione appaltante richieda ai concorrenti, in fase di ammissione alla gara, di rendere una dichiarazione concernente la propria regolarità contributiva, da verificarsi a cura della Stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente secondo classificato.
Qualora detta verifica si concluda con esito negativo, si configura la fattispecie di cui all’art. 75, comma 1, lett. h), del DPR 554/99 e di tale circostanza dev’essere data comunicazione sia all’Autorità di Vigilanza, sia all’Autorità giudiziaria, quest’ultima affinché ne valuti la perseguibilità sul piano penale.
Appare opportuno che prima di procedere alle citate comunicazioni quanto accertato sia fatto oggetto di contestazione formale all’impresa interessata, affinché questa sia messa nelle condizioni di fornire le proprie deduzioni in merito. Quest’ultime potrebbero anche condurre la Stazione appaltante a riconsiderare la fattispecie, omettendo di procedere alle successive comunicazioni alle precitate Autorità.

La regolarità contributiva e il DURC ex art. 38 c.1 lett.i) del Codice Contratti
La mera esistenza di partite di debito nei confronti dell’INPS o dell’INAIL non implica automaticamente l’irregolarità contributiva implicante esclusione dalla gara e/o revoca dell’eventuale aggiudicazione.
E dunque, un certificato DURC che attesta l’irregolarità contributiva di una impresa, non comporta automatica revoca dell’aggiudicazione provvisoria.
L'articolo 38, comma 1, lettera i), richiede infatti la sussistenza di "violazioni gravi", per cui la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento).
Assume, pertanto, preminente rilevanza l’attività di verifica che l’amministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con l’impresa, per valutare sia la gravità dell’inadempimento, una volta chiarita l’incontestabilità del relativo accertamento, sia che l’eventuale adempimento non sia intervenuto successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Ed infatti, poichè l’inadempimento agli obblighi di contribuzione deve essere stato definitivamente accertato, laddove l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, la stessa deve essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.
È tuttavia essenziale a tal fine che il concorrente provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Deliberazione n. 28 del 6 febbraio 2007

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’impresa Belprin s.r.l. – S.A. Comune di Frattaminore - servizio di refezione scolastica anni scolastici 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto
In data 2 agosto 2006 il Comune di Frattaminore ha inviato alla G.U.C.E. il bando per l’affidamento a pubblico incanto del servizio indicato in oggetto, pubblicato sulla G.U.R.I. il 7 agosto 2006. Il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 2 ottobre 2006.
L’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato nella seduta del 27.11.2006 alla impresa Belprin s.r.l..
In data 11 gennaio 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale l’Impresa istante lamenta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in questione, assunta dalla S.A. sulla base della mancata conferma, in sede di verifica della documentazione presentata in gara, della dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva dell’impresa.
Come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1/2007 del Comune di Frattaminore, acquisita nel corso dell’istruttoria procedimentale, la S.A. ha effettuato presso lo Sportello Unico Previdenziale la richiesta di regolarità, ai fini del DURC, dell’impresa Belprin s.r.l.: il DURC rilasciato in data 18.12.2006 attesta che alla data del 27 novembre 2006 l’impresa non era in regola con il versamento dei contributi INPS.
Pertanto, con la citata determinazione, vista la deliberazione di questa Autorità n. 89/2006, la S.A. ha disposto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria.
Ritenuto in diritto
Preliminarmente si fa presente che con deliberazione n. 89 del 28 novembre 2006, l’Autorità ha espresso parere per la soluzione di una controversia, analoga al caso di specie, ma riferita ad un appalto di lavori pubblici disciplinato dall’allora vigente legge 109/1994 e dall’articolo 75, comma 1, lettera e) del d.P.R. 554/1999, ritenendo legittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva in presenza di un DURC dal quale risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva.
L’avviso espresso dall’Autorità è stato, inoltre, nel senso che, sulla base della normativa di settore e della giurisprudenza amministrativa, l’impresa che partecipa ad una gara d’appalto deve dimostrare la sussistenza e la persistenza del possesso del requisito di regolarità contributiva.
L’orientamento sopra espresso trova applicazione anche alla fattispecie in esame, relativa all’ambito dei servizi pubblici e disciplinata dal d.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera i) del citato decreto, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Sulla problematica sono state emesse recenti pronunce da parte del Giudice amministrativo (TAR Lazio, Latina 19.1.2007 n. 45; TAR Puglia, Lecce, 30.12.2006 n. 6104) e della Corte di Giustizia C.E., (C-226/04 e C-228/04) le cui argomentazioni contribuiscono a definire in maggior dettaglio la problematica in oggetto.
Nel ribadire l’orientamento costante secondo il quale l’impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi, è stato ritenuto che l’inadempimento agli obblighi di contribuzione deve essere stato definitivamente accertato, il che significa che, laddove l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, la stessa deve essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.
È tuttavia essenziale che il concorrente provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta.
Inoltre, tenuto conto che il citato articolo 38, comma 1, lettera i), richiede la sussistenza di “violazioni gravi”, “la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento)”. (TAR Puglia, n. 6104/2006 cit.)
Assume, pertanto, preminente rilevanza l’attività di verifica che l’amministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con l’impresa, per valutare sia la gravità dell’inadempimento, una volta chiarita l’incontestabilità del relativo accertamento, sia che l’eventuale adempimento non sia intervenuto successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Giova ribadire che “la mera esistenza di partite di debito nei confronti dell’INPS o dell’INAIL non implica automaticamente l’irregolarità contributiva implicante esclusione dalla gara e/o revoca dell’eventuale aggiudicazione”. (TAR Lazio, n. 45/2007 cit.)
Nel caso di specie, la S.A. deve quindi valutare la veridicità della dichiarazione di regolarità contributiva prodotta in sede di gara, tenendo ferma la data del 2 ottobre 2006 (scadenza del termine per la presentazione delle offerte), non solo prendendo atto di quanto emerge dal certificato DURC che “fotografa” la situazione dell’impresa ad una determinata data dal punto di vista dei versamenti, ma anche se a quella data aveva in corso una sanatoria, una rateizzazione ovvero un ricorso giurisdizionale o amministrativo. Infatti il certificato DURC prodotto dall’impresa istante, rilasciato in data 16.1.2007, attesta che al 5 gennaio 2007 la stessa risulta in regola con i versamenti.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene che:
- un certificato DURC che attesta l’irregolarità contributiva di una impresa, non comporta automatica revoca dell’aggiudicazione provvisoria;
- la S.A. deve verificare, anche in contraddittorio con l’impresa, se la stessa, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, nel qual caso deve essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.
Il Presidente Relatore
Alfonso M. Rossi Brigante
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 8 Febbraio 200


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