L'Assemblea Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del presidente della provincia
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: ‘3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco,scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.’.
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: ‘3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.’.
3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: ‘2. La scheda per l’elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate;
il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.’.
ARTICOLO 2
Sistema di elezione dei consigli provinciali
1. All’articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
‘5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4…, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
6. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4…, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.
8. Per quanto riguarda l’assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.’.
2. All’articolo 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: ‘3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l’eventuale parte frazionaria, è compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali immediatamente inferiori. Completate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto più alto, sino all’attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all’esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il collegio è individuato per sorteggio; 4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti; 5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato che precede nell’ordine di lista.’.
ARTICOLO 3
Rappresentanza di genere
1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 1 è
aggiunto il seguente: ‘Art. 1 bis. - 1. Nelle liste di candidati per
l’elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in
misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.’; b) dopo
l’articolo 6 è aggiunto il seguente: ‘Art. 6 bis. - 1. Nelle liste di
candidati per l’elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere
rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.’.
ARTICOLO 4
Composizione della giunta comunale e provinciale
1. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: ‘4. La giunta
è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La
carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere
comunale.
La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla
metà dei propri componenti.’.
2. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: ‘6. Non
possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i
parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente
della giunta e dei consiglieri comunali.’.
3. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: ‘3. La giunta
è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La
carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere
provinciale.
La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà
dei propri componenti.’.
4. Il comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: ‘5. Non
possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i
parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di
altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.’.
5. All’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto
dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991,
n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall’articolo 1
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole “che non deve
essere superiore al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di
riferimento” sono aggiunte le seguenti parole “e, limitatamente alle giunte
comunali, che non deve essere inferiore a 4.’.
ARTICOLO 5
Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza
1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: ‘5. Alla
lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi.
All’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il
restante terzo dei seggi.
Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per
cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei
seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per
cento dei seggi.
Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero
di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti
uguali; l’eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.’.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n.
35 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: ‘5 bis. Nei
comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco
eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che è collegata al
candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a
quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei
medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e
quinto periodo del comma 5.’.
ARTICOLO 6
Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l’attribuzione
del premio di maggioranza
1. Il comma 6 dell’articolo 4 ed il comma 7 dell’articolo 7 della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si
interpretano nel senso che ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza
non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3
bis dell’articolo 4 e del comma 4 bis dell’articolo 7, non sono ammesse
all’assegnazione di seggi.
ARTICOLO 7
Mozione di sfiducia
1. All’articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1
le parole ‘dal 65 per cento’ sono sostituite dalle parole ‘da due terzi’; b)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ‘1 bis. La mozione di sfiducia nei
confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può
essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall’inizio del mandato
né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.’.
ARTICOLO 8
Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra
10.000 e 15.000 abitanti
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: a) ‘Art. 2
bis. - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e
15.000 abitanti. - 1.
Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco è
eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente
all’elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della
presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate
per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste
interessate.
3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per
l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è
collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato
sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per
una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco
collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende
alla lista o al gruppo di liste collegate.
Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco
anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
rettangolo.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di
voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la
seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione.
In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.’;
b) ‘Art. 2 ter - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione
compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti - 1. Le liste per l’elezione del
consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con
arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da
comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.
5. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2
bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun
elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della
lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco
del contrassegno.
6. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla
proclamazione dell’elezione del sindaco.
7. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi, le liste che non hanno
conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine
della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene
conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.
Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti
espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse
all’assegnazione dei seggi.
8. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l’assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i
rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3,
4 . . ., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si
scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello
dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o
gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono
i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste,
secondo l’ordine dei quozienti.
9. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di
ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3,
4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste.
Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi
spettanti ad ogni lista.
10. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto
che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio
viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altra
lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti
validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste
collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la
lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in
cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti
validi.
11. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista
secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di
cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine
di lista.’.
12. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
successive modifiche ed integrazioni, le parole “10.000 abitanti”, ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle parole “15.000 abitanti.”.
ARTICOLO 9
Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: a) ‘Art. 4
bis - Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale - 1. Il
presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e
diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.
2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che
disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità,
incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in
cui il consiglio comunale è eletto con l’applicazione del sistema
proporzionale.
3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all’atto della
presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate
per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia
solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste
interessate. All’atto della presentazione della lista o delle liste collegate,
ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non
avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.
4. La scheda per l’elezione del presidente è quella stessa utilizzata per
l’elezione del consiglio di circoscrizione.
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente,
scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni
della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun
elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e
per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle
liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente
collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si
estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può
altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato
alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero
di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.’;
b) ‘Art. 4 ter - Elezione del consiglio circoscrizionale.
- 1. Per l’elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i
commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell’articolo 4.
2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio
circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è
sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento
elettori.
3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione
della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la
stessa viene presentata insieme a quella per l’elezione del consiglio comunale
e con lo stesso contrassegno.
4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di
presentazione della lista.’.
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, e
successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
3. Al comma 7 dell’articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991,
n. 48 e sostituito dall’ articolo 11, comma 1, della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 22, sono soppresse le parole “ed è eletto a suffragio
diretto secondo le norme stabilite per l’elezione dei consigli comunali con
sistema proporzionale.”.
4. È abrogato il comma 8 dell’articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall’articolo 11, comma 1, della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 22.
ARTICOLO 10
Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
‘Art. 11 bis. - Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale. - 1.
Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.”.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all’art. 11 bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1.
ARTICOLO 11
Relazione sullo stato di attuazione del programma
1. All’articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: ‘2 bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.’.
ARTICOLO 12
Consulta dei cittadini migranti
1. I comuni nel cui territorio siano presenti comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea, istituiscono e disciplinano con regolamento la Consulta dei cittadini migranti. A tal fine i comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede in via sostitutiva.
ARTICOLO 13
Decorrenza
1. Le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dall’1 gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 10 e 12.
ARTICOLO 14
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 aprile 2011