Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Definizione e finalità)
1. La Regione Calabria prevede, al fine del recupero e della valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali e storiche, l'istituzione di Ecomusei.
2. Ai fini della presente legge, per Ecomuseo s'intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti indicati all'articolo 2, che assicura, su un territorio di riferimento e con la partecipazione della popolazione residente, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita lì succedutisi, accompagnandone lo sviluppo.
3. La Regione favorisce la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli Ecomusei nel territorio, per promuovere, testimoniare, valorizzare e accompagnare, durante la loro evoluzione:
a) la memoria storica;
b) la vita locale;
c) la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio;
d) le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato;
e) le tradizioni;
f) la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.
4. Sono finalità prioritarie degli Ecomusei:
a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione;
b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnarne lo sviluppo sostenibile e condiviso;
c) la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la sensibilizzazione delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare di quelle culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti e delle associazioni locali;
d) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali, per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale;
e) la ricostruzione della evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, nonché dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
f) la valorizzazione dei territori interessati e dei patrimoni di immobili caratteristici e storici; dei mobili, degli attrezzi, degli strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;
g) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali, finalizzati alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, in modo da creare occasioni di impiego e di vendita di prodotti artigianali ed enogastronomici, nonché di didattica, sport e svago in genere;
h) la predisposizione di percorsi turistici e culturali che richiamano la ricostituzione degli ambienti tradizionali;
i) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e all'ambiente;
j) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici calabresi;
k) il recupero e l'utilizzo, nelle diverse attività, del patrimonio linguistico delle minoranze storiche presenti nel territorio e dei dialetti locali, ai sensi:
1) della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
2) del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482);
3) della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 (Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria).
Art. 2
(Istituzione e riconoscimento degli Ecomusei)
1. La Giunta regionale propone, annualmente, al Consiglio regionale l'istituzione e il riconoscimento degli Ecomusei, sulla base delle proposte provenienti, in forma singola o associata:
a) da associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 5;
b) da Dipartimenti delle Facoltà delle università calabresi che svolgono attività di studio e ricerca nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 3
(Istituzione del Gruppo di lavoro Ecomusei)
1. La Giunta regionale si avvale, per la valutazione delle proposte di istituzione di Ecomusei, di un apposito gruppo di esperti, definito «Gruppo di lavoro Ecomusei».
2. Il Gruppo di lavoro Ecomusei opera presso il Consiglio regionale ed è composto da:
a) un esperto di archeologia;
b) un esperto di antropologia storica e culturale;
c) un esperto informatico;
d) un esperto di turismo;
e) un esperto di Business plan e Project cycle management (P.C.M.).
3. Il Gruppo di lavoro Ecomusei è lo strumento di supporto tecnico-scientifico alla programmazione regionale, dura per l'intera legislatura ed è nominato dal Consiglio regionale nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione legge regionale 5 agosto 1992, n. 13).
Art. 4
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, approva un regolamento che, in conformità ai principi e alle finalità di cui all'articolo 1 e alle indicazioni del Gruppo di lavoro Ecomusei, fissa i requisiti minimi necessari per il riconoscimento degli Ecomusei.
2. Il regolamento è redatto in considerazione delle seguenti priorità:
a) omogeneità culturale e paesaggistica del territorio in cui si propone l'istituzione dell'Ecomuseo;
b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;
c) presenza di enti locali singoli o associati;
d) presenza di beni delle comunità interessate, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, specialmente per le stesse comunità;
e) allestimento di un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione documentazione e informazione;
f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
g) marginalità dell'area;
h) presenza attiva e documentata sul territorio;
i) assenza, sul medesimo territorio, di altri Ecomusei, ad eccezione di quelli di natura esclusivamente tematica;
j) progettazione conforme alle direttive comunitarie in materia (P.C.M.);
k) progettazione contenente la previsione di sponsorizzazioni private per la copertura delle spese di investimento nella misura minima del 20 per cento nonché del contributo di enti locali. In particolare, il progetto deve prevedere la possibilità di uno sviluppo economico, nel breve, medio e lungo periodo, tale da superare l'investimento dei fondi regionali, cosi garantendo autonomia finanziaria all'Ecomuseo;
l) progettazione volta a promuovere l'immagine dei luoghi d'interesse all'estero, attraverso l'utilizzo di pubblicità su TV estere, la sottoscrizione di accordi con compagnie aeree estere e agenzie di turismo, ovvero la creazione di partenariati con associazioni culturali internazionali, preferendo tali strumenti a quelli di pubblicizzazione squisitamente locale, quali, a titolo esemplificativo, scuole, associazioni locali, feste patronali.
3. Il regolamento di cui al comma 1 individua anche i soggetti e i requisiti che gli stessi devono possedere per assumere la gestione degli Ecomusei.
4. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 5
(Denominazione e marchio)
1. L'Ecomuseo è contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un proprio marchio, anche a tutela del territorio rappresentato.
2. A tal fine, la Regione, contestualmente al riconoscimento dell'Ecomuseo di cui al comma 1 dell'articolo 4, assegna a ciascuno una denominazione esclusiva e originale e un marchio, quale strumento di promozione dello stesso, tutelato nelle forme consentite.
3. La Regione può promuovere un marchio rappresentativo del complesso degli Ecomusei calabresi.
Art. 6
(Contributi regionali)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei di cui alla presente legge, entro il limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore, anche per gli interventi per opere edilizie e per l'acquisto di beni e attrezzature.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, e le modalità di verifica sull'impiego degli stessi. La direzione generale competente provvede alla loro erogazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.
4. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto agli stessi.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 50.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB 5.2.01.02 - capitolo 52010261- inerente a «Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale».
2. Per gli anni successivi, alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziate all’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n.19/2009.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/2002.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.